Cass. civ., sez. III, sentenza 26/10/2017, n. 25432
CASS
Sentenza 26 ottobre 2017

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L’atto amministrativo di sollecito di pagamento emesso in relazione ad un titolo sospeso nella sua esecutività, successivamente annullato, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, sussistendo uno specifico interesse ad agire mediante l’opposizione, volta ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alla pretesa creditoria che l'amministrazione ha segnalato al debitore di avere intenzione di far valere.

In tema di ricorso per cassazione, a fronte di un’eccezione di giudicato esterno, ancorché meramente assertiva, è compito del giudice di legittimità verificare l’effettiva esistenza di una pronuncia avente tale valenza poiché il giudicato esterno è assimilabile agli elementi normativi ed il suo accertamento, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, è effettuabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione che non aveva considerato la sentenza di annullamento della cartella esattoriale, ritualmente prodotta in appello, in virtù della quale era stato emesso il sollecito di pagamento impugnato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/10/2017, n. 25432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25432
    Data del deposito : 26 ottobre 2017

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