Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 marzo 2006 |
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- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 3038 del 01https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 01/02/2022), n.3038 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente – Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere – Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30535-2020 proposto da: SAPORE DI MARE A ROMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EDOARDO D'ONOFRIO, 212, presso lo studio dell'Avvocato ARMOCIDA FRANCESCO, che la rappresenta e difende …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2019, n. 19889Provvedimento: 19 889- 19 E T REPUBBLICA ITALIANA N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ricorso del P.G. nel- l'interesse della legge - GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - reclamabilità della sospensione pre-ese- cutiva (art. 615 c. 1 cpc) Presidente di Sezione - CAMILLA DI IASI Ud. 02/07/2019 - Presidente di Sezione - PU ANTONIO MANNA - -Presidente di Sezione - R.G.N. 3400/2019 from 19889 RAFFAELE FRASCA Rep.MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - - Rel. Consigliere -FRANCO DE STEFANO ADRIANA DORONZO - Consigliere - ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2016, n. 11844Provvedimento: 11844/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA opposizione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO all' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE esecuzione regime di SEZIONI UNITE CIVILI impugnazione sentenza T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: in sede di rinvio - Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF R.G.N. 28882/2013 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Cron. 1844 Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI Rep. Consigliere Dott. LINA MATERA - Ud. 05/04/2016 Consigliere Dott. PIETRO CURZIO PU Rel. Consigliere CI. Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere Consigliere Dott. ANTONIO GRECO Consigliere - Dott. ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28882-2013 proposto da: …Leggi di più...
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- 3. Trib. Potenza, sentenza 29/12/2024, n. 2098Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2623 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. TRA in persona del legale rappresentante p.t., P. Iva e C.F. Parte_1 , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gloria Naticchioni ed Antonio De P.IVA_1 Marco, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Venosa (PZ), P.zza Q. Orazio Flacco n. 6; …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il numero 5 ) e' sostituito dal seguente:
"5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente:
"Art. 492. - (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalita' dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell' articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo e' compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi e' costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell' articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo' richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 499, quarto comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante piu' soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonche' quelle dei creditori istanti.
L'ufficiale giudiziario ha altresi' facolta' di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Se il debitore e' un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato puo' richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonche' sulle modalita' di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma"".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1 :
- La lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , riporta le modifiche al libro III del codice di procedura civile . - Art. 2. 1. Dopo il quinto comma dell'articolo 388 del codice penale e' inserito il seguente:
"La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 388 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). - Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi l'autorita' giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.». - Art. 3. 1. All' articolo 514 del codice di procedura civile , il numero 4) e' abrogato.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 514 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 514 (Cose mobili assolutamente impignorabili). - Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4. (abrogato);
5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.».