Legge 8 agosto 1995, n. 335

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 5199 del 17
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 17/02/2022), n.5199 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21591-2020 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE …

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  • 2Assicurazione sulla vita di un terzo
    https://www.brocardi.it/

    Consulenza legale Q202545860 (Articolo 1920 Codice Civile - Assicurazione a favore di un terzo) «Nel caso prospettato vengono in rilievo la peculiare struttura delle assicurazioni sulla vita di tipo “misto”, nonché la distinzione fra le posizioni...» Consulenza legale Q202545598 (Articolo 1901 Codice Civile - Mancato pagamento del premio) «Dalla documentazione inviata in visione si evince come la polizza oggetto del quesito sia stata stipulata con decorrenza 29/05/2023 e scadenza 13/11/2024, per la durata anni 1,...» Consulenza legale Q202545332 (Articolo 476 Codice Civile - Accettazione tacita) «L' assicurazione sociale vita, istituita con la legge 28 luglio 1939, n. 1436, costituisce …

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  • 3Cosa Fare Se Arriva Un’Intimazione Di Pagamento All’Agenzia Delle Entrate?
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 27 agosto 2025

    Hai ricevuto un'intimazione di pagamento dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e non sai cosa fare? L'intimazione è un atto con cui il Fisco richiede il pagamento dei debiti iscritti a ruolo entro un termine molto breve, solitamente 5 giorni. Se ignorata, può portare a pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche. Sapere come reagire subito è fondamentale per evitare conseguenze pesanti. Cos'è un'intimazione di pagamento – È un atto notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per sollecitare il pagamento delle somme non ancora saldate – Si riferisce a cartelle esattoriali già notificate e rimaste insolute – Ha valore di ultimo avviso prima dell'esecuzione forzata – Impone al …

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  • 4La Cassa Ragionieri opera per un futuro certo e solidoAccesso limitato
    Andrea Costa · https://www.eutekne.info/

  • 5Naturopati Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 9 ottobre 2025

    Sei un naturopata e ti trovi in difficoltà a causa di debiti fiscali, contributivi o personali? In questi casi, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, le banche o i fornitori possono avviare azioni di recupero nei tuoi confronti, mettendo a rischio non solo i tuoi compensi professionali, ma anche il tuo patrimonio personale. Le conseguenze possono essere molto pesanti: cartelle esattoriali, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie e, nei casi più complessi, procedure esecutive. Tuttavia, esistono strumenti legali e strategie difensive che possono aiutarti a ridurre il carico dei debiti e a proseguire con maggiore serenità la tua attività. Quando un naturopata rischia …

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2026, n. 13506
    Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. R.G. 20812 del 2019 proposto da: DI OR IU, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO LUPI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 13506 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 09/05/2026 2 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo STUDIO EG FO, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO HA RA e IU ZA; - controricorrente – avverso la …
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    • autonomia regolamentare enti previdenziali·
    • art. 111 cost.·
    • prova contraria esercizio libera professione·
    • art. 2094 c.c.·
    • art. 5 statuto CIPAG·
    • art. 2727 c.c.·
    • art. 132 c.p.c.·
    • art. 360 c.p.c.·
    • art. 3 d.lgs. 509/1994·
    • art. 2222 c.c.·
    • art. 22 l. 773/1982·
    • diritto alla prova art. 24 cost.·
    • obbligo iscrizione cassa previdenza geometri·
    • art. 6 CEDU·
    • presunzione semplice art. 2729 c.c.

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2026, n. 13507
    Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 14676-2020 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo STUDIO EG DE, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO AL BO e PE MA; - ricorrente - contro SI IL, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO VANNUCCI; Civile Sent. Sez. U Num. 13507 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 09/05/2026 2 - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 847/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/12/2019, RG …
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    • autonomia regolamentare enti previdenziali·
    • art. 116 c.p.c.·
    • prova contraria esercizio libera professione·
    • art. 38 cost.·
    • art. 5 statuto CIPAG·
    • art. 2 d.lgs. n. 30/2006·
    • art. 2727 c.c.·
    • divieto doppia contribuzione·
    • art. 13 d.p.r. n. 115/2002·
    • diritto alla prova art. 24 cost.·
    • art. 22 l. n. 773/1982·
    • art. 6 CEDU·
    • presunzione semplice art. 2729 c.c.·
    • art. 10 l. n. 773/1982·
    • obbligo iscrizione AS geometri

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2024, n. 11676
    Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso n. 816-2020, proposto da: STUDIO A '78 s.a.s. DI CA LU E C., in persona del legale rappresentante p.t., p.i. 00250010568, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Francesco Denza, presso l'avv. Giovanni Lazzarin, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, dall'avv. Andrea Gabriel - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. 06363391001, in persona del Direttore p.t.; AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, cf 13756881002, in persona del Presidente p.t., entrambe elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis - Controricorrenti Litisconsorzio – Contenzioso …
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    • applicabilità·
    • conseguenze·
    • litisconsorzio nel secondo grado·
    • fondamento·
    • modalità di proposizione ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992·
    • pluralità di parti·
    • cause scindibili·
    • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992·
    • modalità e termini·
    • disciplina degli artt. 331 e 332 c.p.c·
    • appello incidentale·
    • appello incidentale nei confronti di parte non destinataria dell'impugnazione principale·
    • limiti·
    • procedimento·
    • contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2022, n. 12209
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 6572-2017 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., quale società incorporante la CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; Civile Sent. Sez. U Num. 12209 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 14/04/2022 - ricorrente - contro PREMI ER, IA AN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROSSI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DR OR; - controricorrenti …
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    • portabilità della posizione previdenziale individuale·
    • artt. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 14 del d.lgs. n. 252 del 2005·
    • caratteristiche strutturali·
    • rendimenti dei contributi·
    • irrilevanza·
    • computabilità·
    • applicabilità·
    • fondi complementari preesistenti alla l. n. 421 del 1992·
    • forme integrative e complementari di sicurezza sociale·
    • previdenza (assicurazioni sociali)

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/10/2020, n. 23597
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9935-2019 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 23597 Anno 2020 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 27/10/2020 INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato DA NU, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 757/2018 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 21/09/2018. Udita la …
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    • giurisdizione del giudice ordinario – sussistenza – fondamento·
    • "causa petendi"·
    • tardiva trasmissione della documentazione necessaria·
    • controversie·
    • corte dei conti·
    • giurisdizione civile·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa·
    • previdenza (assicurazioni sociali)·
    • competenza e giurisdizione
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli) 1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall' articolo 38 della Costituzione , definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilita', l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralita' degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura prevenzione, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
    2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.
    3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziarie e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall' articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall' articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell' articolo 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
    4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.
    5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, e' tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
    6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.
    Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
    7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5. (24)
    8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
    9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
    In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non puo' essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. (34)
    10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per il computo della pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento.
    11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.
    12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
    a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
    b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
    13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni, la pensione e' interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
    14. L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 , liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso in cui l'eta' dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione e' utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
    15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222 , si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianita' contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell' articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 . Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.
    16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo. ((56)) 17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3 , e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
    18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. (40)
    19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
    20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento dell'indennita'. (18) (27)
    21. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 .
    22. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 .
    23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo. (15)
    24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
    25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
    a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica;
    b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;
    c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 .
    26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.
    27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
    a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all' articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ;
    b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto. (4)
    28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.
    29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni e' fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
    Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione e' fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' contributiva.
    30. All' articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all' articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , la decorrenza della pensione, ove non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.
    31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione del servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quando disposto dall' articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
    Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995 - 1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l' articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .(7)
    32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita' continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilita' previsti dall' articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresi':
    a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita';
    b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito previsto dall' articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , in base ai benefici di cui all' articolo 13, commi 6 , 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 , e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996 presentino domanda di pensionamento.
    33. All' articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e' aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui".
    34. L' articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
    a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile;
    b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalita' per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti;
    c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.
    2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
    3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', stabilisce le modalita' di copertura degli oneri, determinandone l'entita' ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.
    4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3 sara' riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non puo' superare il 20 per cento del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto e' emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.
    5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attivita' usuranti, su quelle nocive, sull'aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale.
    Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti".
    35. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', viene, inoltre ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati".
    36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 , come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
    37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 , come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
    38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
    39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi dell' articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32 , e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . Per i periodi di maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
    b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
    c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi.
    40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
    a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
    b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di eta', al coniuge e al genitore purche' conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
    c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o piu' figli. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice puo' optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o piu' figli.
    41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti. (21) (49)
    42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
    43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti. (13)
    44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
    a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza;
    b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;
    c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;
    d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
    e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all' articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni;
    f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11. (22)
    45. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 107 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 107 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 107 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 107 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 107 .
    Per il funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai componenti nonche' l'effettuazine di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. (3)
    46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicita' biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.


    ------------- AGGIORNAMENTO (3)
    Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "All' articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335 : al terzo periodo le parole: "membri medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
    Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che "Le disposizioni dell' articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dell' articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , non si applicano al personale posto in pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (7)
    La Corte costituzionale con sentenza 13 - 21 novembre 1997, n. 347 (in G.U. 1a s.s. 26/11/1997, n. 48) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 31, primo periodo, nella parte in cui fa salva l'efficacia dell' art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 . ------------- AGGIORNAMENTO (13)
    La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all' articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , non opera tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell' articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 . Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore". ------------- AGGIORNAMENTO (15)
    Il D.L. 28 settembre 2001, n. 355 , convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001, n. 417 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista e' concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo". ------------- AGGIORNAMENTO (18)
    La L. 23 agosto 2004, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 6, lettera b)) che "Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 :
    [. . .] b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e' elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini". ------------- AGGIORNAMENTO (21)
    La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ,ha disposto (con l'art. 1, comma 774) che "L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall' articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 , indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennita' integrativa speciale gia' in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, e' attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilita'". ------------- AGGIORNAMENTO (22)
    Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il Nucleo di valutazione di cui all' articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, e' composto da non piu' di quattordici membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'incarico di componente il Nucleo e' incompatibile con ogni funzione e compito che attenga all'attivita' di controllo, indirizzo, vigilanza, gestione e consulenza con gli enti di previdenza obbligatoria, e, altresi', con un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con gli enti stessi". ------------- AGGIORNAMENTO (24)
    Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 2, comma 5-ter) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione". ------------- AGGIORNAMENTO (27)
    Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , ha disposto (con l'art. 12, comma 12-bis) che "a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 , e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all' articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all' articolo 1, comma 20 , e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento". ------------- AGGIORNAMENTO (34)
    Il D.L. 21 maggio 2015, n. 65 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2015, n. 109 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1-bis) che "In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo". -------------- AGGIORNAMENTO (40)
    La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 luglio 2018, n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale [...] dell' art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole". --------------- AGGIORNAMENTO (49)
    La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 30 giugno 2022, n. 162 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell' art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
    La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno - 3 luglio 2025, n. 94 (in G.U. 1ª s.s. 9/07/2025, n. 28), ha dichiarato "a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo, l'assegno ordinario d'invalidita' liquidato interamente con il sistema contributivo".
  • Art. 2. Armonizzazione 1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e' istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonche' alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 .
    2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 . Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarieta' di cui all' articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
    3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attivita' connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 . Restano altresi' attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto e' erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessita' finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 . A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalita' di versamento.
    4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, e' cosi' ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali.
    5. Per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall' articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
    6. La contrattazione collettiva nazionale in conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all' articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.
    7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresi', ai sensi del comma 6, le modalita' per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.
    8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall' articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che gia' provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982 . Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , e successive modificazioni, e' considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
    9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
    10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15 , 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994 .
    11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall' articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .
    12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilita' di cui all' articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 .
    Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita' applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 , come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di servizio.
    13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermita', per morte e alle pensioni di reversibilita' si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
    14. All' articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , come modificato dall' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte".
    15. All' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:
    a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
    b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'universita' e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
    c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
    d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
    e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della societa' datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti o controllate;
    f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista".
    16. L'indennita' di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e' esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dall' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennita' integrativa speciale.
    17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , introdotto dal comma 15, nonche' quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti gia' effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.
    18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni. (1) (35) (41)
    19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.
    20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facolta' di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita', continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennita' integrativa speciale di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se piu' favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianita' di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni.
    21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di eta', possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243 , e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 . Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
    22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonchedei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
    b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
    c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;
    d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei settori interessati.
    23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
    a) prevedere, per i lavoratori di cui all' articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilita' come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificita' dei settori delle attivita';
    b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all' articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti trattamenti eregolato secondo quando previsto dall' articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
    24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attivita' lavorative, subordinate e autonome, e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificita' i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233 , in funzione dell'effettiva capacita' contributiva e del complessivo aumento delle entrate;
    b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
    c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito con carattere di priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita';
    d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificita' delle aziende a piu' alta densita' occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;
    e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;
    f) considerazione della continuazione dell'attivita' lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;
    g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attivita' lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianita';
    h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarita' dell'attivita' del settore.
    25. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e successive modificazioni ed integrazioni;
    b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie similari;
    c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attivita';
    d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
    26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all' articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. ((A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali e' autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorita' vigilante)) . (9a) (12a) (14) (17) (21) (24) (27) (36) (49) (53) (28)
    27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
    28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , una coppia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni.
    29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall' articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 . e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.
    29-bis. ((Per i soggetti di cui al terzo periodo del comma 26, il contributo alla Gestione separata di cui al medesimo comma e' dovuto nella misura del 25 per cento ed e' applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attivita' considerate. Il versamento del contributo e' posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione separata e' dovuta nel limite del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico e' ridotto in misura equivalente. Sul medesimo imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche. Per quanto non disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni dei commi da 26 a 32)) .
    30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali.
    31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
    32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e' definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88 , al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 , e alla legge 2 agosto 1990, n. 233 , e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11 , 12 , 13 , 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
    33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita' pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389 , con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:
    a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
    b) applicazione del sistema contributivo;
    c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.

    ------------- AGGIORNAMENTO (9a)
    La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 59, comma 16) che "Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e' elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo familiare". ------------- AGGIORNAMENTO (12a)
    La L. 27 dicembre 1997, n. 449 come modificata dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 59, comma 16) che "Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e' elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
    La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternita' , agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. ------------- AGGIORNAMENTO (14)
    Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art. 84, comma 1) che "Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e' elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternita'". ------------- AGGIORNAMENTO (17)
    La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 44, comma 6) che "In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attivita' di lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui all' articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalita' di finanziamento e di gestione delle relative risorse". ------------- AGGIORNAMENTO (21)
    La L. 27 dicembre 2006, n. 296 , ha disposto (con l'art. 1, comma 770) che "Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento". ------------- AGGIORNAMENTO (24)
    La L. 24 dicembre 2007, n. 247 , ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e' elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonche' quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ". ------------- AGGIORNAMENTO (27)
    Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 18, comma 5) che "Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonche' della gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta' tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore eta', studenti, ovvero inabili".
    Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 12) che "L' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 . Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 ". ------------- AGGIORNAMENTO (36)
    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno - 14 luglio 2016, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/2016 n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (che ha modificato il comma 26 del presente articolo). --------------- AGGIORNAMENTO (49)
    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 22 aprile 2022, n. 104 (in G.U. 1ª s.s. 27/04/2022, n. 17), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (che ha modificato il comma 26 del presente articolo) "nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all' art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore". --------------- AGGIORNAMENTO (53)
    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 8 aprile 2024, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 10/04/2024, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (che ha modificato il comma 26 del presente articolo) "nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell' art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore". ------------- AGGIORNAMENTO (28)
    La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale." ------------- AGGIORNAMENTO (35)
    La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 280) che "Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda". ------------- AGGIORNAMENTO (41)
    Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 , ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2 , e all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione".
  • Art. 3. Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale 1. All' articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88 , dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanza finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37".
    2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all' articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e' determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989 , sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.
    3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
    b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 ;
    c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificita' delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilita' e cumulabilita' delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;
    d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento nonche' adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere piu' incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunita' di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio.
    4. Ai fini di cui all' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 , in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonche' per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.
    5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo e' condizionato al reddito del soggetto o del nucleo famigliare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a verifica dei redditi stessi.
    6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
    L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile , Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. (11) (12) (13) (16) (27) (30)
    7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita' e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunita' con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni.
    8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attivita' svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattivita', dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.
    9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
    a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto dall' articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 , ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; (17)
    b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. (20) (44)
    10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia' compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall' articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.
    10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al ((31 dicembre 2021)) , non si applicano fino al ((31 dicembre 2026)) , fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
    10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al ((31 dicembre 2026)) , agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all' articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
    11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all' articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicita' almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.
    12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994 , la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), possono essere adottate le misure di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 . Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti.
    Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge. (21) (33)
    13. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 LUGLIO 1998 N. 286 .
    14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e' sostituito dal seguente:
    "Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sara' effettuato in conformita' all' articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155 . Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalita' di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro".
    15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non puo' essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianita' contributive inferiori all'anno, non puo' essere inferiore a lire 6.000 mensili.
    16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 e' al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 , nonche' delle somme dovute per prestazioni famigliari.
    17. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.
    18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sara' previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potra' essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.
    19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , gia' rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 , salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.
    20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di attestata regolarita' ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.
    21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalita' di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attivita' amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una piu' precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo. (2) (7a) (11a) (12)
    22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonche' per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalita', con uno o piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi. (7a)
    23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre finalita' previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989 .
    24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all' articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, e' prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988 , per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
    25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 , e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.
    26. I commi 1 , 2 , 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
    "1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
    a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , ovvero soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
    b) convenzioni con imprese assicurative di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
    c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 , per l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
    d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
    e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
    1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1.
    Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente.
    2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 .
    2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16.
    L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
    3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.
    Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del presente decreto legislativo.
    4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.
    4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
    a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalita' con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
    b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di rientrate in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla convenzione;
    c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
    4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi di concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuali ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.
    4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
    4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:
    a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
    b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
    c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
    4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse".
    27. All' articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 , le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a precedenti annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;
    b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti a societa' specializzate, secondo principi di trasparenza, economicita' e congruita' di valutazione economica;
    c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in societa' immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidita' finanziaria, specializzazione e professionalita'; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;
    d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessita' di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole societa' idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;
    e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;
    f) soppressione delle societa' gia' costituite per la gestione e l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
    28. A far data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell' articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.


    ------------- AGGIORNAMENTO (2)
    La L. 8 agosto 1996, n. 417 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per l'esercizio della delega conferita dal comma 21 del presente articolo e' differito al 31 marzo 1998". ------------- AGGIORNAMENTO (7a)
    La L. 8 agosto 1996, n. 417 come modificata dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della citata legge n. 335 del 1995 e' differito al 31 marzo 1999".
    La L. 5 agosto 1981, n. 416 come modificata dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera b)) che "il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell' articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , relative al predetto decreto legislativo, e' prorogato al 30 giugno 1998". ------------- AGGIORNAMENTO (11)
    La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nonche' dell'assegno sociale di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono elevati di lire 100.000 mensili".
    La L. 8 agosto 1996, n. 417 come modificata dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della citata legge n. 335 del 1995 e' differito al 31 maggio 1999". ------------- AGGIORNAMENTO (11a)
    La L. 8 agosto 1996, n. 417 come modificata dalla L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della citata legge n. 335 del 1995 e' differito al 31 marzo 2000". ------------- AGGIORNAMENTO (12)
    La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che " A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nonche' dell'assegno sociale di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono elevati di lire 18.000 mensili". ------------- AGGIORNAMENTO (13)
    La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 70, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, e' concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con eta' inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con eta' pari o superiore a settantacinque anni". ------------- AGGIORNAMENTO (16)
    La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 38, comma 1, lettera b)) che a decorrere dal 1 gennaio 2002 e' incrementata, a favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita', la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all' articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 , con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . ------------- AGGIORNAMENTO (17)
    La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 38, comma 7) che "Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all' articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995 e' sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003". ------------- AGGIORNAMENTO (20)
    Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , ha disposto (con l'art. 36-bis, comma 11) che "Il termine di prescrizione di cui all' articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335 , relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995 , e' prorogato fino al 31 dicembre 2007". ------------- AGGIORNAMENTO (21)
    La L. 27 dicembre 2006, n.296 , ha disposto (con l'art. 1, comma 763) che "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (27)
    Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , ha disposto (con l'art. 12, comma 12-bis) che "a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 , e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all' articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all' articolo 1, comma 20 , e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento". ------------- AGGIORNAMENTO (30)
    Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all' articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e all' articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' incrementato di un anno". ------------- AGGIORNAMENTO (33)
    La L. 27 dicembre 2013, n. 147 , nel modificare l' art. 1, comma 763 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 488) che "L'ultimo periodo dell' articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine". ------------- AGGIORNAMENTO (44)
    Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , ha disposto (con l'art. 37, comma 2) che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all' articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 , sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo".