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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/09/2024, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2046/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 2046/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. DE EO DG, giusta Parte_1 mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Cui sono state riunite le cause iscritte a:
r.g. 2047/2019 promossa da: DE EO DG, rappresentato e difeso da se stesso;
r.g. 2314/2019 promossa da: , rappresentato e difeso dall'avv. STURLESE Parte_2 NICOLA, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione;
r.g. 2315/2019 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. STURLESE Parte_3 NICOLA, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione;
Attori opponenti contro rappresentata e difesa dall'Avv. GUASTINI STEFANO, che la Controparte_1 rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 466/2019- r.g. n. 1069/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice e DE EO DG hanno concluso come Parte_1 segue:
“Piaccia all'Ill.mo TRIBUNALE di LA SPEZIA respingere ogni domanda avanzata alla Soc. Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo N. 466/2019 emesso in data 20.06.2019 dal Tribunale di La Spezia, nei confronti del
[...]
in quanto quest'ultimo non più esistente, e che comunque possa Controparte_2 riflettersi solidalmente nei confronti di tutti i condomini o della condomina , la quale ha Parte_1 corrisposto all'amministratore del Condominio, all'epoca in carica, l'intera somma oggi richiesta o pretesa dalla società ricorrente.
pagina 1 di 12 In subordine, sarebbe dovuta dalla Sig. ra soltanto la somma residuale che non venisse corrisposta dalle Parte_1 altre parti in causa, e comunque in via millesimale, e solo dopo che l'eventuale creditore avrà agito esecutivamente nei confronti del possibili eventuali reali debitori e gli stessi fossero risultati incapienti.
Dato che la era a conoscenza che la Sig.ra aveva saldato integralmente Parte_4 Parte_1 quanto gli era stato richiesto e quindi nulla era dovuto dalla stessa, in via principale si chiede che società richiedente venga condannata al pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge.”
“Piaccia all'Ill.mo TRIBUNALE di LA SPEZIA respingere ogni domanda avanzata alla Parte_4
revocare il decreto ingiuntivo N. 466/2019 emesso in data 20.06.2019 dal Tribunale di La Spezia, nei confronti del
[...]
in quanto quest'ultimo non più esistente, e che comunque possa Controparte_2 riflettersi solidalmente nei confronti di tutti i condomini o del condomino DG DE EO, il quale ha corrisposto all'amministratore del Condominio, all'epoca in carica, l'intera somma oggi richiesta o pretesa dalla società ricorrente. In subordine, sarebbe dovuta dal sig. DE EO soltanto la somma residuale che non venisse corrisposta dalle altre parti in causa, e comunque in via millesimale, e solo dopo che l'eventuale creditore avrà agito esecutivamente nei confronti dei possibili eventuali reali debitori e gli stessi fossero risultati incapienti.
Dato che la Soc. era a conoscenza che aveva saldato integralmente quanto Controparte_1 Parte_5 gli era stato richiesto e quindi nulla era dovuto dallo stesso, in via principale si chiede che società richiedente venga condannata al pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge.”
Parte attrice e hanno concluso come segue: Parte_2 Parte_3 "Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
- riconoscere e dichiarare infondata la pretesa di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo nr. 466/2019, emesso il 20.06.2019 dal Tribunale della Spezia per i motivi sopra esposti;
- riconoscere e dichiarare, in base alla disciplina dettata dall'art. 1668 c.c. in tema di garanzia per difetti dell'opera appaltata e/o per l'effetto della clausola numero 10 del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti e/o in base alla generale disciplina dettata dall'art. 1453 c.c. in tema di responsabilità per inadempimento contrattuale, la società appaltatrice obbligata a corrispondere alla committente il risarcimento dei danni causati nella misura in cui risulteranno provati all'esito dell'espletanda istruttoria comunque, entro i limiti di valore della domanda monitoria;
- qualora all'esito dell'espletanda istruttoria parte committente dovesse essere dichiarata obbligata a versare all'appaltatrice un corrispettivo, riconoscere e dichiarare che questo deve essere determinato previa riduzione del prezzo dell'appalto in considerazione delle difformità e/o dei vizi e/o dei ritardi e/ degli inadempimenti delle opere eseguite riterminandone l'ammontare all'esito dell'instauranda istruttoria. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì della domanda fino al saldo effettivo. Vinte le spese di lite ed onorari del presente giudizio.”
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via istruttoria:
- AMMETTERE le prove orali già dedotte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 depositata in data 08.07.2020 in quanto ammissibili e rilevanti;
nel merito, in via principale:
- CONFERMARE integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale della Spezia n. 466/2019 emesso il 20.06.2019 nei confronti del;
Controparte_3
- DETERMINARE la somma dovuta da ciascuno dei condomini in base alle risultanze istruttorie ed alle tabelle millesimali versate in atti;
- CONDANNARE ciascuno dei condomini che risulterà debitore a pagare a “ la somma come Controparte_1 sopra determinata di rispettiva pertinenza;
nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui alcune delle avverse domande dovessero trovare parziale accoglimento:
- DETERMINARE la somma dovuta da ciascuno dei condomini in base alle risultanze istruttorie ed alle tabelle millesimali versate in atti;
- OPERARE la compensazione giudiziale e segnatamente compensare il denegato credito vantato da ciascuno o alcuno dei condomini – se ritenuto esistente – con quanto dovuto a “ ; CP_1 Controparte_1
- CONDANNARE ciascuno dei condomini che risulterà debitore a pagare a “ la somma residua Controparte_1 come sopra determinata di rispettiva pertinenza;
in ogni caso, alla luce delle risultanze istruttorie e del comportamento processuale delle parti:
- VINTE le spese e le competenze di lite, comprese quelle della fase monitoria, nei confronti dei condomini Sigg.ri Parte_2
e
[...] Parte_3
pagina 2 di 12 - COMPENSATE le spese tra la convenuta opposta ed i condomini Avv. De EO AR e Sig.ra Parte_1
.
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.5.2019, la società chiedeva all'intestato Controparte_1
Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo per la condanna al pagamento di Euro 5.240,00 quale residuo importo dovuto a saldo della fatt. n. 46 del 24.11.217 e della fatt. n. 1 del 25.1.2018 per opere di manutenzione straordinaria della copertura e di parte della facciata del fabbricato e ulteriori opere edili eseguite dall'impresa in appalto su un immobile sito in , su incarico CP_2 Controparte_2 del omonimo. CP_2
A fondamento della propria richiesta, la ricorrente allegava il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 14.2.2017 nonché capitolato speciale e computo metrico, oltre alle due fatture citate, emesse a seguito di regolare approvazione del V e VI SAL da parte del direttore lavori.
L'intestato Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo richiesto per un importo di Euro 5.240,00 oltre interessi e spese del monitorio e - con distinti atti di citazione- svolgevano opposizione i singoli condòmini, a cui il decreto ingiuntivo era stato notificato: AR De EO, Parte_1
e Parte_2 Parte_3
Le cause venivano iscritte ai numeri di r.g. 2046/19, 2047/19, 2314/19 e 2315/19 ed erano successivamente riunite innanzi al medesimo GI nella causa n. 2046/2019 ai sensi dell'art. 274 co. 2
c.p.c.
A sostegno dei rispettivi atti di opposizione, gli attori deducevano:
- Quanto all'attrice e all'attore AR De EO, che: a) il Parte_1 condominio era stato costituito esclusivamente al fine di dar corso agli interventi di manutenzione straordinaria, resisi necessari a causa della presenza di infiltrazioni all'interno dell'appartamento sito al secondo e ultimo piano (di proprietà e che in tale contesto Pt_2 erano altresì state predisposte e approvate le relative tabelle millesimali;
b) che i due condòmini opponenti avevano versato regolarmente- sulla base di tali tabelle e come comprovato sulla base di dichiarazioni scritte rilasciate dall'amministratore nominato, in data 2.1.2019 e 1.3.2019- le somme necessarie al pagamento di quanto richiesto dall'appaltatrice e che dunque quest'ultima avrebbe dovuto semmai rivolgere le proprie istanze agli altri condòmini inadempienti, tenuto conto di quanto disposto all'art. 63 disp. att. c.c. dopo la riforma intervenuta con L. n.
220/2012; c) che in ogni caso alcuna solidarietà passiva doveva intendersi esistente tra i vari condòmini per i debiti condominiali, come statuito dalle Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 9148/2008.
Alcuna contestazione veniva quindi sollevata né in relazione all'an né al quantum del credito azionato dall'appaltatrice, non essendo in discussione né l'entità delle somme richieste al né l'esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte dei due condòmini opponenti. CP_2
- Quanto all'attore , che: a) il corrispettivo originariamente pattuito era pari ad Parte_2
Euro 22.000,00 oltre Iva e di aver versato – sulla base delle tabelle millesimali- la somma di
Euro 10.652,12 e che tuttavia nel corso dei lavori erano state eseguite ulteriori opere mai commissionate e contestate dall'opponente (in specie, consolidamento con bettoncino armato, inserimento di tre travi e posa in opera, fornitura di catene per la costruzione del cordolo in cemento armato); b) le opere relative alla copertura dell'immobile non erano state ultimate, in quanto le canne fumarie dei condòmini erano state ammalorate e mai ripristinate;
c) l'esistenza pagina 3 di 12 di infiltrazioni all'interno del locale bagno dell'unità abitativa a sé intestata, regolarmente denunciata all'amministratore e all'appaltatrice con missiva del 6.4.2018 e 5.10.2018. A conferma di tale circostanza, la compagnia assicurativa dell'appaltatrice aveva riconosciuto al proprietario un indennizzo di Euro 1.000,00 per i danni subiti dall'abitazione, mentre alcun intervento era stato eseguito dall'impresa al fine di rimuovere le problematiche evidenziate e ricollegabili ad una non corretta esecuzione a regola d'arte delle opere appaltate;
d) non risultava depositata la certificazione relativa alla fine dei lavori (architettonici e strutturali), la dichiarazione di conformità delle linee vita, il collaudo delle opere e conseguente verifica dell'esecuzione a regola d'arte. L'opponente deduceva inoltre che (e) l'appaltatrice aveva nominato un professionista, in persona dell'ing. quale coordinatrice della sicurezza all'interno del cantiere, senza Per_1 che tale nomina fosse mai stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea condominiale e in ragione di tale circostanza i comproprietari risultavano debitori verso la professionista per i relativi compensi, richiesti a mezzo di un legale;
f) durante l'esecuzione dei lavori, la società appaltatrice aveva arrecato danni alla copertura dell'immobile adiacente, di proprietà di terzi;
g) il ritardo nell'esecuzione delle opere e conseguente applicazione della penale giornaliera di
Euro 100,00 indicata nel contratto di appalto.
Quanto all'attore che: a) come già eccepito dall'opponente erano Parte_3 Pt_2 state eseguite opere mai autorizzate dall'assemblea e di aver versato la somma di Euro
7.935,90, astenendosi dal versare il residuo importo dovuto (per Euro 9.358,10 complessivi in ragione delle tabelle millesimali e dunque restando al massimo dovuto il minore importo di
Euro 1.422,000) in ragione della non completa esecuzione dei lavori da parte della ricorrente, con particolare riguardo al ripristino della canna fumaria al servizio del proprio appartamento;
b) il ritardo nell'esecuzione delle opere e conseguente applicazione della penale giornaliera di
Euro 100,00 indicata nel contratto di appalto a titolo di risarcimento dei danni subiti;
c) diritto alla riduzione del prezzo delle opere appaltate, in ragione dei vizi (infiltrazioni e canna fumaria non ripristinata).
I due opponenti chiedevano quindi revocarsi il decreto ingiuntivo, non ritenendo dovuti gli importi per opere extra capitolato, anche in ragione dei vizi evidenziati e conseguente riduzione del prezzo preteso da controparte.
Costituitasi nei quattro diversi giudizi, l'appaltatrice allegava la contabilità modificata in aumento da parte del direttore lavori (per Euro 25.800,00 oltre IVA anziché Euro 22.000,00 oltre IVA in base al preventivo iniziale). In tale sede lo stesso direttore lavori aveva evidenziato che tutti i condòmini, ad eccezione del avessero ritenuto le opere valide e regolari e, condividendo tale conclusione, Pt_2 aveva autorizzato il SAL a saldo delle opere eseguite.
La società convenuta ribadiva la correttezza del proprio operato, non conoscendo le vicende interne al condominio, che nelle more era stato sciolto, così legittimando la notifica del decreto ingiuntivo singolarmente ai vari comproprietari e rilevando come il beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi di cui all'art. 63 disp. att. c.c. non intaccasse la solidarietà residuale dei condòmini in regola con i pagamenti.
In relazione alle opere extra capitolato eseguite dall'appaltatrice, ribadiva come le medesime fossero necessarie e imprescindibili per completare i lavori indicati nel capitolato e di cui i condòmini erano stati resi edotti. Parimenti contestata era l'esistenza di vizi e difetti e, in relazione ai ritardi pagina 4 di 12 nell'esecuzione dell'opera, lo stesso direttore lavori al momento dell'emissione del SAL a saldo aveva ritenuto inapplicabili le penali pattuite, in ragione anche dei ritardi nel pagamento del corrispettivo dovuto da parte del . CP_2
Sulla base di tali argomentazioni, l'opposta insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita previa CTU finalizzata a verificare il valore delle opere appaltate e la loro regolare esecuzione a regola d'arte. Stante il perdurante inadempimento dell'ausiliare e riassegnata la causa alla scrivente, il CTU nominato era sostituito e la causa veniva trattenuta in decisione, ritenute inammissibili e irrilevanti le prove orali richieste dalle parti.
Sulla posizione dei condòmini e De EO. Parte_1
I due condòmini non hanno svolto alcuna opposizione né contestato la congruità degli importi richiesti o l'esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti dall'appaltatrice, avendo esclusivamente limitato le rispettive doglianze – entro i termini di cui all'art. 167 c.p.c.- all'intervenuto pagamento di quanto dovuto da entrambi sulla base delle tabelle millesimali approvate dall'assemblea condominiale e invocato l'art. 67 disp. att. c.c. che impedirebbe al creditore di pretendere il pagamento del corrispettivo in danno dei condòmini in regola, prima di aver escusso gli altri condòmini morosi.
Ebbene, si condivide la premessa in diritto riguardante la parziarietà delle obbligazioni assunte dal all'interno dei condòmini e nei limiti delle rispettive quote, in base al noto insegnamento di CP_2 cui alle Sezioni Unite della S.c. con la nota sentenza n. 9148/2018.
Parimenti condivisibile è la medesima premessa in punto di applicabilità, anche al caso di specie, dell'art. 67 co. 3 disp. att. c.c.
Ciò che tuttavia non può condividersi è la conclusione cui gli opponenti giungono.
Il beneficio previsto dall'art. 67 cit. è infatti limitato alla sola (successiva fase di) escussione del credito.
L'appaltatore si è limitato ad agire in giudizio per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del
, salvo poi provvedere alla notifica ai singoli comproprietari (anziché all'amministratore) in CP_2 quanto, nel frattempo, l'ente era stato sciolto, essendo stato pacificamente creato al solo scopo di deliberare ed eseguire i lavori di manutenzione straordinaria sull'edificio. E cioè l'appaltatrice non ha neanche preannunciato la propria volontà di agire esecutivamente in danno degli opponenti, ma ha solo ottenuto un titolo giudiziale, salvo (l'invocato) successivo beneficio di escussione preventiva dei debitori morosi rispetto agli opponenti.
Lo stesso arresto giurisprudenziale citato dagli opponenti, infatti, precisa che “conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condòmini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno” (SS.UU. cit.). Resta poi salvo l'obbligo, per il creditore, di intimare ai singoli condòmini morosi il pagamento di quanto da loro dovuto sulla base delle rispettive quote, determinate in base alle tabelle millesimali
(chiedendo, a tal fine, all'amministratore, di comunicare i relativi dati sulla base di quanto previsto al co. 1 art. 63 disp. att. c.c.) e – in assenza di pagamento e dunque di escussione- di provvedere ad escutere anche gli altri condòmini, nonostante questi siano in regola con i pagamenti.
pagina 5 di 12 Più di recente, la S.C. ha precisato che la norma deve essere interpretata1 nel senso che:
a) i condomini 'in regola coi pagamenti' possono essere aggrediti esecutivamente, in caso di insolvenza dei condomini 'morosi', anche per la quota dell'obbligazione condominiale gravante su questi ultimi: sui primi, pertanto, grava una obbligazione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni dei secondi, modellata come una sorta di fideiussione ex lege;
b) i condomini in regola coi pagamenti vantano, però, nei confronti del creditore del
, un beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi. CP_2
Ne consegue, quale corollario, che:
I) se il singolo condomino adempie direttamente nei confronti del creditore del condominio,
l'obbligazione (parziaria) di quel condòmino nei confronti di quest'ultimo sarà ovviamente estinta e il creditore non potrà affatto procedere ulteriormente nei suoi confronti;
II) se uno o più singoli condòmini versano il relativo importo all'amministratore, ma non altrettanto facciano tutti gli altri condomini, (fermo restando che le obbligazioni dei primi nei confronti del creditore potranno dirsi estinte solo a seguito del versamento della provvista in favore di quest'ultimo da parte dell'amministratore), sorge l'esigenza di non pregiudicare i condòmini che abbiano regolarmente provveduto a versare i contributi dovuti, rispetto a quelli che non lo abbiano fatto
(rendendosi, così, 'morosi' sia nei confronti del creditore che nei confronti dello stesso amministratore del condominio);
III) in base agli attuali indirizzi interpretativi in ordine alla natura parziaria della responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni condominiali, le quali si dividono e gravano, pertanto, pro parte, sui singoli condomini, deve necessariamente ammettersi che ciascuno di questi, così come è soggetto all'azione di cognizione del creditore, nonché all'azione esecutiva dello stesso, anche sulla base di un titolo esecutivo formatosi nei confronti del solo ente di gestione, per il recupero della quota dell'obbligazione condominiale che grava su di lui, è del pari legittimato ad estinguere tale sua obbligazione (parziaria) direttamente nei confronti del creditore, anche al fine di evitare di essere assoggettato a tali azioni (e ai relativi maggiori costi).
Tale interpretazione consente di soddisfare entrambe le esigenze:
La tutela del creditore è adeguatamente assicurata, potendo egli agire sempre liberamente, senza vincoli, nei confronti di tutti i condomini (abbiano essi o meno versato all'amministratore la loro quota di contributi dovuti), per l'adempimento delle relative quote dell'obbligazione condominiale ancora insoddisfatte (quindi, complessivamente, per il suo intero credito); egli non potrà, invece, agire affatto,
a tale titolo, nei confronti dei condomini che abbiano estinto la loro posizione obbligatoria (pagando direttamente a lui o tramite il pagamento dell'amministratore con la provvista da loro fornita), contro i quali potrà esperire esclusivamente l'azione sussidiaria di garanzia di cui all'art. 63 disp. att. c.c., previa escussione dei condomini insolventi.
La tutela dei condomini 'diligenti' è altrettanto adeguatamente assicurata dalla possibilità di pagare direttamente al creditore la loro quota dell'obbligazione condominiale e di ottenere, altresì, l'imputazione a tale titolo di tutti i pagamenti effettuati dall'amministratore con la provvista da loro versata, mediante la comunicazione di cui all'art. 63, co. 1, disp. att. c.c., in modo da rimanere esposti ad eventuale responsabilità per importi superiori a quelli effettivamente dovuti solo in virtù 1 Cass. n. 34220/2023; Cass. n.5043/2023. pagina 6 di 12 dell'obbligo sussidiario di garanzia introdotto dal co. 2 della medesima norma, che però è condizionato alla previa vana escussione dei condomini morosi.
Sulla base di tali premesse e ricostruita l'intera normativa e disciplina di riferimento, la S.c. ha concluso che “l'onere di preventiva escussione dei condomini morosi di cui all'art. 63 disp. att. c.c. non può che riguardare l'intero importo della loro morosità, nel senso fin qui chiarito. E', pertanto, infondata la censura in diritto … secondo cui la loro responsabilità, in virtù della natura parziaria delle obbligazioni condominiali, dovrebbe intendersi limitata alla rispettiva quota millesimale di partecipazione al condominio, in relazione al solo importo residuo dell'obbligazione originaria, consacrato nel titolo esecutivo azionato”. Applicando i principi in diritto anche al caso di specie, la condotta processuale dell'appaltatrice non può essere censurata nella misura in cui ha chiesto all'intestato Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo al fine di dotarsi di un titolo esecutivo nei confronti dell'ente di gestione ( ), CP_2 restando confinato solo al successivo momento dell'escussione l'obbligo- per il creditore- di attendere il negativo recupero nei confronti dei condòmini morosi, prima di agire esecutivamente nei confronti degli opponenti, da considerarsi come “in regola con i pagamenti” ai sensi dell'art. 63 co. 2 disp. att.
c.c.
Sulla posizione dei condòmini e Pt_2 Pt_3
Le contestazioni sollevate dai due opponenti hanno ricevuto solo parziale riscontro.
In rito deve anzitutto premettersi che la tempestiva denuncia dei vizi è onere del committente, che ne deve fornire la prova, trattandosi di condizione dell'azione di garanzia (Cass. n. 1095/1977; Cass. n.
3970/1980; Cass. n. 2220/1989; Cass. n. 5677/1994; Cass. n. 5250/2004), sfuggendo al regime generale previsto dall'art. 2969 c.c., trattandosi di condizione di proponibilità dell'azione di garanzia (in tal senso anche Cass. n. 1156/1974; Cass. n. 6257/1984 e di recente Cass. n. 12758/2008 e Cass. n.
4908/2015). L'onere di provare di aver tempestivamente denunciato i vizi e le difformità integranti l'inesatto adempimento oggi invocato per paralizzare la pretesa creditoria azionata dall'appaltatrice spetta quindi al committente.
L'eccezione di decadenza, tuttavia, è a sua volta un'eccezione in senso stretto, sicché deve essere sollevata tempestivamente dall'appaltatrice che intenda avvalersene.
Venendo al caso di specie, non risulta dalle comparse di risposta depositate nei rispettivi fascicoli
2314/2019 e 2315/2019, che la abbia eccepito la decadenza dalla garanzia per i Controparte_1 vizi di cui all'art. 1669 c.c. come invocata dai due opponenti e Pt_2 Pt_3
Restano tuttavia ferme le preclusioni istruttorie, che invece possono e devono essere rilevate in ogni momento dal GI d'ufficio, sicché non possono considerarsi tempestivamente allegati e dunque ammissibili anche ai fini degli accertamenti tecnici demandati al CTU, i fatti principali mai allegati prima dei termini imposti dall'art. 183 c.p.c. per le preclusioni assertive. La CTU ha permesso di confermare sia la congruità degli importi richiesti dall'appaltatrice, che la natura di interventi necessari e dunque indispensabili, delle opere extracapitolato eseguite dalla medesima. Peraltro si osserva come lo stesso art. 4 del capitolato speciale prevedesse che “se durante l'esecuzione delle opere dovessero rendersi necessari lavori aggiuntivi, questi dovranno essere pagina 7 di 12 preventivamente concordati, per iscritto con la Direzione Lavori… Nel caso in cui la Direzione Lavori esplicitamente approvi i lavori aggiuntivi con i relativi prezzi di applicazione, l'importo delle nuove opere verrà regolarmente contabilizzato ed inserito negli stati di avanzamento”, sicché non può discutersi della legittimità delle varianti regolarmente autorizzate e richieste dallo stesso DL.
Nel caso di specie è lo stesso Direttore Lavori ad aver specificato al momento della contabilità finale le ragioni dell'aumento dei costi, mentre in risposta al quesito n. 3 il CTU ha confermato che gli interventi che hanno comportato un aumento delle spese già preventivate, fossero necessari, urgenti e che i prezzi applicati siano congrui.
Nei medesimi termini deve quindi essere rigettata la contestazione relativa all'applicabilità delle penali contrattuali per i giorni di ritardo nell'ultimazione dell'opera: è lo stesso Direttore Lavori ad aver evidenziato per iscritto, sempre al momento dell'emissione degli ultimi SAL e della contabilità finale, che non vi sarebbe stato spazio per l'applicazione di tali clausole, in quanto l'imputabilità del ritardo doveva intendersi esclusa, risentendo del ritardo nel pagamento dei precedenti acconti da parte del
. Dal “certificato di fine lavori e regolare esecuzione” datato 23.1.2018 (doc. 7 opponenti) CP_2 emerge infatti come lo stesso professionista concluda che “è doveroso evidenziare che i pagamenti all'impresa non sono stati continui e precisi, di contro la ditta non è stata celere nell'esecuzione delle opere, da cui…. Anche alla luce del credito vantato ad oggi dall'impresa, ha ritenuto giusto definire la contabilità senza applicazione di penali”. A ciò si aggiunga che adeguato risalto deve essere dato anche all'assenza di contestazioni da parte dei restanti due comproprietari.
Ulteriormente infondati i motivi di opposizione (peraltro sollevati per la prima volta solo in I memoria), riguardanti la sanzione irrogata in data 6.6.2017 dall'ispettorato del Lavoro per mancanza del PIMUS, atteso che è lo stesso opponente a precisare che gli importi, anticipati dal per Pt_2 CP_2
Euro 1.753,60, siano stati decurtati da quanto dovuto a saldo del III SAL ed è lo stesso Direttore Lavori poi, al momento del certificato di fine dei lavori, che:
In disparte l'infondatezza di tali motivi di opposizione, passando al vaglio dei “vizi e difetti” dell'opera per cui gli opponenti hanno chiesto procedersi alla riduzione del prezzo richiesto dall'appaltatore, deve ribadirsi- come già il GI aveva precisato con l'ordinanza del 14.12.2023 e come già indicato in premessa – che i medesimi costituiscono oggetto di eccezione in senso stretto, che deve essere tempestivamente e specificamente sollevata dal committente che intenda avvalersene.
Ebbene, in disparte la circostanza che solo il comproprietario ha evidenziato tali circostanze in Pt_6 sede stragiudiziale, già nel certificato rilasciato dal DL di fine lavori, l'altro condòmino non ha Pt_3 mai fatto constatare alcunché, risultando peraltro lo stesso appartamento da tempo disabitato, in base a quanto rilevato dallo stesso ausiliare.
Dal documento citato emerge esclusivamente che “deve essere completata la canna fumaria della proprietà . Pt_3
Nello specifico, il Direttore Lavori precisava che:
pagina 8 di 12 In relazione al punto 2) è lo stesso avv. De EO a rinunciare a qualsivoglia contestazione, evidenziando che si tratterebbe di opere di sua esclusiva pertinenza e in ogni caso, è lo stesso CTU a confermare che tali opere siano state completate.
Gli unici difetti dell'opera per cui gli opponenti hanno svolto opposizione riguardano:
I) il mancato ripristino delle canne fumarie nella proprietà Pt_3
II) la sussistenza di infiltrazioni nel bagno all'interno dell'immobile di proprietà sito Pt_2 all'ultimo piano dell'edificio. Ne consegue che l'indagine del CTU non avrebbe potuto spingersi oltre i termini del quesito già formulato dal precedente GI con ordinanza del 7.10.2021 e successiva integrazione da parte della scrivente in data 14.12.2023 (cfr. sul punto, SS.UU. Cass. n. 3086/2022).
Le conclusioni cui giunge l'ausiliare sono quindi condivisibili esclusivamente nei limiti del tema di indagine richiesto e conferito dal GI, che sconta a sua volta i limiti del principio della domanda e delle preclusioni assertive: il CTU ha escluso che le infiltrazioni verificatesi all'interno dell'appartamento del (che peraltro ha già ottenuto una somma pari ad Euro 1.000,00 a ristoro dei danni subiti Pt_2 dalla compagnia assicurativa dell'appaltatrice) siano riconducibili agli interventi eseguiti dalla
[...] sul tetto dell'edificio, individuando invece la causa nella canna fumaria, ammalorata, CP_1 dell'appartamento attiguo. Deve quindi escludersi- ai fini dell'esame dell'eccezione di riduzione del prezzo ex art. 1668 co. 1 c.c.- la fondatezza di quanto indicato al punto II).
Venendo all'asserito mancato ripristino delle canne fumarie all'interno delle proprietà De EO e
(punto I) e dunque alla mancata ultimazione delle opere appaltate, si osserva quanto segue. Pt_3
Anzitutto la CTU ha permesso di confermare che non è stata ancora realizzata la canna fumaria proveniente dall'appartamento sito al piano primo ( , sebbene risulti presente un foro per il Pt_3 passaggio sul cornicione in legno e sulla copertura sia stato posizionato il comignolo.
In relazione all'appartamento di proprietà De EO, l'ausiliare ha invece evidenziato come la canna fumaria sia presente, risulti completa e tuttavia presenti delle irregolarità (cinque cambiamenti di direziona anziché tre imposti dalle norme tecniche di riferimento).
Tanto premesso, occorre ora esaminare le risultanze probatorie, al fine di verificare se le contestazioni dell'appaltatrice siano fondate.
La convenuta opposta ha infatti contestato che la realizzazione delle canne fumarie fosse oggetto di appalto e in ogni caso che si sarebbe trattato di opere private e non oggetto della richiesta monitoria.
Ebbene, il più volte citato contratto di appalto prevedeva espressamente, tra le opere da eseguire, indicate tutte cumulativamente (e in parte anche in maniera contraddittoria):
pagina 9 di 12 - Realizzazione di nuovo comignolo in mattoni ivi compresa la canna fumaria (senza indicazione alcuna sul piano a cui tale voce si riferirebbe);
- Completamento della canna fumaria dell'appartamento sito al piano terra. Il capitolato d'appalto prevedeva inoltre, oltre a tali voci, anche “ripristino dei comignoli in essere e rifacimento della canna fumaria posta nel lato est” (e dunque in alcun modo riferibile all'appartamento di proprietà . Pt_3
Dal computo metrico, tuttavia, nessuna di tali opere è indicata tra quelle oggetto di contabilità, né risultano pattuiti regolarmente tra il e l'appaltatrice i relativi corrispettivi. CP_2
Dalla stessa contabilità finale (oltre che dagli ultimi due SAL) emerge inoltre come i conteggi per le opere private e per le opere condominiali fossero stati debitamente separati dal direttore lavori.
Al momento in cui veniva emessa la contabilità finale, restava a carico del per le opere Pt_2 private, l'ulteriore debito di Euro 1.544,00 e a carico dell'opponente il residuo importo di Euro Pt_3
100,00 per il solo comignolo, dandosi atto che “deve essere completata la canna fumaria della proprietà . Pt_3
Il certificato redatto in data 23.1.2018 dal direttore lavori, inoltre, in alcun modo contestato da nessuno degli opponenti, espressamente dà atto che tutte le opere appaltate sono state ultimate, dando atto che erano stati rifatti i cornicioni ed i comignoli e che restavano da completare la canna fumaria della proprietà De EO, ultimando l'ultimo tratto sino all'estradosso della copertura.
In conclusione, anche ammettendo che tra le opere da eseguire (anche se non indicate in contabilità e nel computo metrico) e confusamente indicate nel capitolato d'appalto e nel contratto, vi fosse anche quella di completare le canne fumarie delle due proprietà, le contestazioni svolte dall'appaltatrice sono fondate nella parte in cui escludono che le medesime siano opere condominiali e oggetto di richiesta monitoria.
Non può quindi discutersi di riduzione del prezzo dell'appalto che riguarda nel presente giudizio- come da documentazione contrattuale e contabilità versata in atti- esclusivamente gli interventi eseguiti sulla copertura e sulla facciata esterna dell'edificio e non essendo quindi in alcun modo richiesto il corrispettivo di opere mai eseguite dall'opposta.
Quanto infine ai compensi richiesti dal responsabile della sicurezza, ing. si osserva invece che Per_1 il certificato di fine lavori specifichi che il Direttore Lavori aveva indicato che l'appaltatrice si era impegnata a risarcire il condominio per la cifra spesa per il conferimento dell'incarico alla professionista, quale responsabile della sicurezza.
Orbene, il contratto di appalto escludeva espressamente che si sarebbe resa necessaria tale nomina, trattandosi di interventi il cui ammontare era al di sotto della soglia di Euro 100.000,00 tanto che responsabile del coordinamento era lo stesso Direttore Lavori, ma il capitolato speciale a questi allegato poneva espressamente a carico della stazione appaltante, tra le altre spese, anche “5) il costo per il responsabile della sicurezza”.
Ferme tali premesse, dalla documentazione versata in atti emerge che tale figura professionale si sia resa necessaria a seguito dell'accesso al cantiere da parte dell' del lavoro eseguito in data CP_4
11.5.2017, che aveva accertato che l'appaltatrice aveva subappaltato l'attività di montaggio del ponteggio a un'altra impresa. Operando due imprese all'interno dello stesso cantiere, sarebbe quindi stato necessario nominare un responsabile per la sicurezza e, al momento del verbale del 6.6.2017, il condominio risultava aver affidato l'incarico all'ing. Per_1
pagina 10 di 12 In disparte dunque qualsiasi accertamento riguardo al soggetto a carico del quale tali spese avrebbero dovuto gravare in base agli accordi contrattuali, non potrebbe comunque provvedersi a compensare il credito azionato dalla nel presente giudizio, non sussistendo prova dell'avvenuto Controparte_1 pagamento nei confronti della professionista. Al contrario, dalla stessa documentazione versata in atti emerge come tra le parti fosse emersa anche la possibilità di chiedere ai legali dell'ing. di Per_1 provvedere a ridurre gli importi pretesi quale compenso professionale.
Resta ferma la possibilità di agire in separato giudizio, all'esito dell'avvenuto pagamento di tali (o minori) importi da parte del condominio, non sussistendo in questa sede i presupposti di cui all'art.1243 co. 2 c.c.
A medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alle asserite pretese creditorie avanzate dalla società per la fornitura di legname, atteso che quest'ultima- non sussistendo alcun Controparte_5 rapporto contrattuale con il condominio- non potrebbe legittimamente e validamente avanzare tali richieste se non nei confronti della propria controparte contrattuale (i.e. la chiave di Volta).
La stessa comunicazione inviata al dall'ex amministratore di condominio in data 18.2.2019 Pt_2 precisa esclusivamente che “informo che la ditta Rao&Sartarelli, fornitrice del legname, vanta un credito per la fornitura del Vs. tetto con la per € 2.287,00”. CP_1 CP_1
Alcuna compensazione sarebbe quindi ammissibile.
Parimenti sfornito di prova è il risarcimento che lo stesso allega di aver ristorato Pt_2 personalmente al vicino proprietario dell'immobile adiacente, , dovendo tale prova Controparte_6 essere fornita per iscritto e non già per testi, tenuto conto (ancora una volta) dei limiti alla prova testimoniale imposti dall'art. 2726 c.c.
In conclusione, i motivi di opposizione sono tutti infondati e non meritano accoglimento.
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato, con le precisazioni che seguono.
Le contestazioni svolte dagli opponenti e De EO riguardanti la parziarietà delle Parte_1 obbligazioni condominiali e il beneficio di escussione riconosciuto in favore dei condòmini in regola con i pagamenti integrano semmai gli estremi di eccezioni che potrebbero giustificare una opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. ove il creditore agisse nei loro confronti in spregio ai principi in diritto già esposti. Sarà solo ed esclusivamente in tale sede che gli attori potranno far valere- in caso di violazione delle norme citate- il beneficio di escussione previsto in loro favore dall'art. 63 co.2 disp. att. c.c.
Deve quindi ancora una volta ribadirsi come non sia censurabile la scelta processuale adottata dall'appaltatrice- di agire in sede monitoria nei confronti dell'intero condominio.
Le spese di lite, tenuto conto delle contestazioni svolte dagli attori e De EO – in regola con Parte_1
i pagamenti delle proprie quote millesimali- devono essere compensate nei rapporti con la società convenuta opposta, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., come interpretato dalla Corte Cost. n. 77/2018.
Le spese di lite seguono invece la soccombenza e sono liquidate come di seguito nei rapporti tra gli opponenti e e la convenuta opposta, al pari delle spese di CTU, da porsi Pt_2 Pt_3 definitivamente a carico dei medesimi attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta da De EO AR, e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 466/2019, che quindi deve intendersi confermato;
Parte_3
pagina 11 di 12 Condanna e in solido tra loro a rifondere alla le Parte_2 Parte_3 Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
CPA e IVA se dovuta;
Compensa le spese di lite tra e De EO AR e la Parte_1 Controparte_1
Pone definitivamente a carico degli opponenti e le spese di CTU, già Parte_2 Parte_3 liquidate.
Così deciso in La Spezia, in data 9.9.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 2046/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. DE EO DG, giusta Parte_1 mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Cui sono state riunite le cause iscritte a:
r.g. 2047/2019 promossa da: DE EO DG, rappresentato e difeso da se stesso;
r.g. 2314/2019 promossa da: , rappresentato e difeso dall'avv. STURLESE Parte_2 NICOLA, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione;
r.g. 2315/2019 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. STURLESE Parte_3 NICOLA, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione;
Attori opponenti contro rappresentata e difesa dall'Avv. GUASTINI STEFANO, che la Controparte_1 rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 466/2019- r.g. n. 1069/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice e DE EO DG hanno concluso come Parte_1 segue:
“Piaccia all'Ill.mo TRIBUNALE di LA SPEZIA respingere ogni domanda avanzata alla Soc. Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo N. 466/2019 emesso in data 20.06.2019 dal Tribunale di La Spezia, nei confronti del
[...]
in quanto quest'ultimo non più esistente, e che comunque possa Controparte_2 riflettersi solidalmente nei confronti di tutti i condomini o della condomina , la quale ha Parte_1 corrisposto all'amministratore del Condominio, all'epoca in carica, l'intera somma oggi richiesta o pretesa dalla società ricorrente.
pagina 1 di 12 In subordine, sarebbe dovuta dalla Sig. ra soltanto la somma residuale che non venisse corrisposta dalle Parte_1 altre parti in causa, e comunque in via millesimale, e solo dopo che l'eventuale creditore avrà agito esecutivamente nei confronti del possibili eventuali reali debitori e gli stessi fossero risultati incapienti.
Dato che la era a conoscenza che la Sig.ra aveva saldato integralmente Parte_4 Parte_1 quanto gli era stato richiesto e quindi nulla era dovuto dalla stessa, in via principale si chiede che società richiedente venga condannata al pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge.”
“Piaccia all'Ill.mo TRIBUNALE di LA SPEZIA respingere ogni domanda avanzata alla Parte_4
revocare il decreto ingiuntivo N. 466/2019 emesso in data 20.06.2019 dal Tribunale di La Spezia, nei confronti del
[...]
in quanto quest'ultimo non più esistente, e che comunque possa Controparte_2 riflettersi solidalmente nei confronti di tutti i condomini o del condomino DG DE EO, il quale ha corrisposto all'amministratore del Condominio, all'epoca in carica, l'intera somma oggi richiesta o pretesa dalla società ricorrente. In subordine, sarebbe dovuta dal sig. DE EO soltanto la somma residuale che non venisse corrisposta dalle altre parti in causa, e comunque in via millesimale, e solo dopo che l'eventuale creditore avrà agito esecutivamente nei confronti dei possibili eventuali reali debitori e gli stessi fossero risultati incapienti.
Dato che la Soc. era a conoscenza che aveva saldato integralmente quanto Controparte_1 Parte_5 gli era stato richiesto e quindi nulla era dovuto dallo stesso, in via principale si chiede che società richiedente venga condannata al pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge.”
Parte attrice e hanno concluso come segue: Parte_2 Parte_3 "Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
- riconoscere e dichiarare infondata la pretesa di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo nr. 466/2019, emesso il 20.06.2019 dal Tribunale della Spezia per i motivi sopra esposti;
- riconoscere e dichiarare, in base alla disciplina dettata dall'art. 1668 c.c. in tema di garanzia per difetti dell'opera appaltata e/o per l'effetto della clausola numero 10 del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti e/o in base alla generale disciplina dettata dall'art. 1453 c.c. in tema di responsabilità per inadempimento contrattuale, la società appaltatrice obbligata a corrispondere alla committente il risarcimento dei danni causati nella misura in cui risulteranno provati all'esito dell'espletanda istruttoria comunque, entro i limiti di valore della domanda monitoria;
- qualora all'esito dell'espletanda istruttoria parte committente dovesse essere dichiarata obbligata a versare all'appaltatrice un corrispettivo, riconoscere e dichiarare che questo deve essere determinato previa riduzione del prezzo dell'appalto in considerazione delle difformità e/o dei vizi e/o dei ritardi e/ degli inadempimenti delle opere eseguite riterminandone l'ammontare all'esito dell'instauranda istruttoria. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì della domanda fino al saldo effettivo. Vinte le spese di lite ed onorari del presente giudizio.”
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via istruttoria:
- AMMETTERE le prove orali già dedotte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 depositata in data 08.07.2020 in quanto ammissibili e rilevanti;
nel merito, in via principale:
- CONFERMARE integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale della Spezia n. 466/2019 emesso il 20.06.2019 nei confronti del;
Controparte_3
- DETERMINARE la somma dovuta da ciascuno dei condomini in base alle risultanze istruttorie ed alle tabelle millesimali versate in atti;
- CONDANNARE ciascuno dei condomini che risulterà debitore a pagare a “ la somma come Controparte_1 sopra determinata di rispettiva pertinenza;
nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui alcune delle avverse domande dovessero trovare parziale accoglimento:
- DETERMINARE la somma dovuta da ciascuno dei condomini in base alle risultanze istruttorie ed alle tabelle millesimali versate in atti;
- OPERARE la compensazione giudiziale e segnatamente compensare il denegato credito vantato da ciascuno o alcuno dei condomini – se ritenuto esistente – con quanto dovuto a “ ; CP_1 Controparte_1
- CONDANNARE ciascuno dei condomini che risulterà debitore a pagare a “ la somma residua Controparte_1 come sopra determinata di rispettiva pertinenza;
in ogni caso, alla luce delle risultanze istruttorie e del comportamento processuale delle parti:
- VINTE le spese e le competenze di lite, comprese quelle della fase monitoria, nei confronti dei condomini Sigg.ri Parte_2
e
[...] Parte_3
pagina 2 di 12 - COMPENSATE le spese tra la convenuta opposta ed i condomini Avv. De EO AR e Sig.ra Parte_1
.
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.5.2019, la società chiedeva all'intestato Controparte_1
Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo per la condanna al pagamento di Euro 5.240,00 quale residuo importo dovuto a saldo della fatt. n. 46 del 24.11.217 e della fatt. n. 1 del 25.1.2018 per opere di manutenzione straordinaria della copertura e di parte della facciata del fabbricato e ulteriori opere edili eseguite dall'impresa in appalto su un immobile sito in , su incarico CP_2 Controparte_2 del omonimo. CP_2
A fondamento della propria richiesta, la ricorrente allegava il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 14.2.2017 nonché capitolato speciale e computo metrico, oltre alle due fatture citate, emesse a seguito di regolare approvazione del V e VI SAL da parte del direttore lavori.
L'intestato Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo richiesto per un importo di Euro 5.240,00 oltre interessi e spese del monitorio e - con distinti atti di citazione- svolgevano opposizione i singoli condòmini, a cui il decreto ingiuntivo era stato notificato: AR De EO, Parte_1
e Parte_2 Parte_3
Le cause venivano iscritte ai numeri di r.g. 2046/19, 2047/19, 2314/19 e 2315/19 ed erano successivamente riunite innanzi al medesimo GI nella causa n. 2046/2019 ai sensi dell'art. 274 co. 2
c.p.c.
A sostegno dei rispettivi atti di opposizione, gli attori deducevano:
- Quanto all'attrice e all'attore AR De EO, che: a) il Parte_1 condominio era stato costituito esclusivamente al fine di dar corso agli interventi di manutenzione straordinaria, resisi necessari a causa della presenza di infiltrazioni all'interno dell'appartamento sito al secondo e ultimo piano (di proprietà e che in tale contesto Pt_2 erano altresì state predisposte e approvate le relative tabelle millesimali;
b) che i due condòmini opponenti avevano versato regolarmente- sulla base di tali tabelle e come comprovato sulla base di dichiarazioni scritte rilasciate dall'amministratore nominato, in data 2.1.2019 e 1.3.2019- le somme necessarie al pagamento di quanto richiesto dall'appaltatrice e che dunque quest'ultima avrebbe dovuto semmai rivolgere le proprie istanze agli altri condòmini inadempienti, tenuto conto di quanto disposto all'art. 63 disp. att. c.c. dopo la riforma intervenuta con L. n.
220/2012; c) che in ogni caso alcuna solidarietà passiva doveva intendersi esistente tra i vari condòmini per i debiti condominiali, come statuito dalle Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 9148/2008.
Alcuna contestazione veniva quindi sollevata né in relazione all'an né al quantum del credito azionato dall'appaltatrice, non essendo in discussione né l'entità delle somme richieste al né l'esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte dei due condòmini opponenti. CP_2
- Quanto all'attore , che: a) il corrispettivo originariamente pattuito era pari ad Parte_2
Euro 22.000,00 oltre Iva e di aver versato – sulla base delle tabelle millesimali- la somma di
Euro 10.652,12 e che tuttavia nel corso dei lavori erano state eseguite ulteriori opere mai commissionate e contestate dall'opponente (in specie, consolidamento con bettoncino armato, inserimento di tre travi e posa in opera, fornitura di catene per la costruzione del cordolo in cemento armato); b) le opere relative alla copertura dell'immobile non erano state ultimate, in quanto le canne fumarie dei condòmini erano state ammalorate e mai ripristinate;
c) l'esistenza pagina 3 di 12 di infiltrazioni all'interno del locale bagno dell'unità abitativa a sé intestata, regolarmente denunciata all'amministratore e all'appaltatrice con missiva del 6.4.2018 e 5.10.2018. A conferma di tale circostanza, la compagnia assicurativa dell'appaltatrice aveva riconosciuto al proprietario un indennizzo di Euro 1.000,00 per i danni subiti dall'abitazione, mentre alcun intervento era stato eseguito dall'impresa al fine di rimuovere le problematiche evidenziate e ricollegabili ad una non corretta esecuzione a regola d'arte delle opere appaltate;
d) non risultava depositata la certificazione relativa alla fine dei lavori (architettonici e strutturali), la dichiarazione di conformità delle linee vita, il collaudo delle opere e conseguente verifica dell'esecuzione a regola d'arte. L'opponente deduceva inoltre che (e) l'appaltatrice aveva nominato un professionista, in persona dell'ing. quale coordinatrice della sicurezza all'interno del cantiere, senza Per_1 che tale nomina fosse mai stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea condominiale e in ragione di tale circostanza i comproprietari risultavano debitori verso la professionista per i relativi compensi, richiesti a mezzo di un legale;
f) durante l'esecuzione dei lavori, la società appaltatrice aveva arrecato danni alla copertura dell'immobile adiacente, di proprietà di terzi;
g) il ritardo nell'esecuzione delle opere e conseguente applicazione della penale giornaliera di
Euro 100,00 indicata nel contratto di appalto.
Quanto all'attore che: a) come già eccepito dall'opponente erano Parte_3 Pt_2 state eseguite opere mai autorizzate dall'assemblea e di aver versato la somma di Euro
7.935,90, astenendosi dal versare il residuo importo dovuto (per Euro 9.358,10 complessivi in ragione delle tabelle millesimali e dunque restando al massimo dovuto il minore importo di
Euro 1.422,000) in ragione della non completa esecuzione dei lavori da parte della ricorrente, con particolare riguardo al ripristino della canna fumaria al servizio del proprio appartamento;
b) il ritardo nell'esecuzione delle opere e conseguente applicazione della penale giornaliera di
Euro 100,00 indicata nel contratto di appalto a titolo di risarcimento dei danni subiti;
c) diritto alla riduzione del prezzo delle opere appaltate, in ragione dei vizi (infiltrazioni e canna fumaria non ripristinata).
I due opponenti chiedevano quindi revocarsi il decreto ingiuntivo, non ritenendo dovuti gli importi per opere extra capitolato, anche in ragione dei vizi evidenziati e conseguente riduzione del prezzo preteso da controparte.
Costituitasi nei quattro diversi giudizi, l'appaltatrice allegava la contabilità modificata in aumento da parte del direttore lavori (per Euro 25.800,00 oltre IVA anziché Euro 22.000,00 oltre IVA in base al preventivo iniziale). In tale sede lo stesso direttore lavori aveva evidenziato che tutti i condòmini, ad eccezione del avessero ritenuto le opere valide e regolari e, condividendo tale conclusione, Pt_2 aveva autorizzato il SAL a saldo delle opere eseguite.
La società convenuta ribadiva la correttezza del proprio operato, non conoscendo le vicende interne al condominio, che nelle more era stato sciolto, così legittimando la notifica del decreto ingiuntivo singolarmente ai vari comproprietari e rilevando come il beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi di cui all'art. 63 disp. att. c.c. non intaccasse la solidarietà residuale dei condòmini in regola con i pagamenti.
In relazione alle opere extra capitolato eseguite dall'appaltatrice, ribadiva come le medesime fossero necessarie e imprescindibili per completare i lavori indicati nel capitolato e di cui i condòmini erano stati resi edotti. Parimenti contestata era l'esistenza di vizi e difetti e, in relazione ai ritardi pagina 4 di 12 nell'esecuzione dell'opera, lo stesso direttore lavori al momento dell'emissione del SAL a saldo aveva ritenuto inapplicabili le penali pattuite, in ragione anche dei ritardi nel pagamento del corrispettivo dovuto da parte del . CP_2
Sulla base di tali argomentazioni, l'opposta insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita previa CTU finalizzata a verificare il valore delle opere appaltate e la loro regolare esecuzione a regola d'arte. Stante il perdurante inadempimento dell'ausiliare e riassegnata la causa alla scrivente, il CTU nominato era sostituito e la causa veniva trattenuta in decisione, ritenute inammissibili e irrilevanti le prove orali richieste dalle parti.
Sulla posizione dei condòmini e De EO. Parte_1
I due condòmini non hanno svolto alcuna opposizione né contestato la congruità degli importi richiesti o l'esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti dall'appaltatrice, avendo esclusivamente limitato le rispettive doglianze – entro i termini di cui all'art. 167 c.p.c.- all'intervenuto pagamento di quanto dovuto da entrambi sulla base delle tabelle millesimali approvate dall'assemblea condominiale e invocato l'art. 67 disp. att. c.c. che impedirebbe al creditore di pretendere il pagamento del corrispettivo in danno dei condòmini in regola, prima di aver escusso gli altri condòmini morosi.
Ebbene, si condivide la premessa in diritto riguardante la parziarietà delle obbligazioni assunte dal all'interno dei condòmini e nei limiti delle rispettive quote, in base al noto insegnamento di CP_2 cui alle Sezioni Unite della S.c. con la nota sentenza n. 9148/2018.
Parimenti condivisibile è la medesima premessa in punto di applicabilità, anche al caso di specie, dell'art. 67 co. 3 disp. att. c.c.
Ciò che tuttavia non può condividersi è la conclusione cui gli opponenti giungono.
Il beneficio previsto dall'art. 67 cit. è infatti limitato alla sola (successiva fase di) escussione del credito.
L'appaltatore si è limitato ad agire in giudizio per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del
, salvo poi provvedere alla notifica ai singoli comproprietari (anziché all'amministratore) in CP_2 quanto, nel frattempo, l'ente era stato sciolto, essendo stato pacificamente creato al solo scopo di deliberare ed eseguire i lavori di manutenzione straordinaria sull'edificio. E cioè l'appaltatrice non ha neanche preannunciato la propria volontà di agire esecutivamente in danno degli opponenti, ma ha solo ottenuto un titolo giudiziale, salvo (l'invocato) successivo beneficio di escussione preventiva dei debitori morosi rispetto agli opponenti.
Lo stesso arresto giurisprudenziale citato dagli opponenti, infatti, precisa che “conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condòmini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno” (SS.UU. cit.). Resta poi salvo l'obbligo, per il creditore, di intimare ai singoli condòmini morosi il pagamento di quanto da loro dovuto sulla base delle rispettive quote, determinate in base alle tabelle millesimali
(chiedendo, a tal fine, all'amministratore, di comunicare i relativi dati sulla base di quanto previsto al co. 1 art. 63 disp. att. c.c.) e – in assenza di pagamento e dunque di escussione- di provvedere ad escutere anche gli altri condòmini, nonostante questi siano in regola con i pagamenti.
pagina 5 di 12 Più di recente, la S.C. ha precisato che la norma deve essere interpretata1 nel senso che:
a) i condomini 'in regola coi pagamenti' possono essere aggrediti esecutivamente, in caso di insolvenza dei condomini 'morosi', anche per la quota dell'obbligazione condominiale gravante su questi ultimi: sui primi, pertanto, grava una obbligazione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni dei secondi, modellata come una sorta di fideiussione ex lege;
b) i condomini in regola coi pagamenti vantano, però, nei confronti del creditore del
, un beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi. CP_2
Ne consegue, quale corollario, che:
I) se il singolo condomino adempie direttamente nei confronti del creditore del condominio,
l'obbligazione (parziaria) di quel condòmino nei confronti di quest'ultimo sarà ovviamente estinta e il creditore non potrà affatto procedere ulteriormente nei suoi confronti;
II) se uno o più singoli condòmini versano il relativo importo all'amministratore, ma non altrettanto facciano tutti gli altri condomini, (fermo restando che le obbligazioni dei primi nei confronti del creditore potranno dirsi estinte solo a seguito del versamento della provvista in favore di quest'ultimo da parte dell'amministratore), sorge l'esigenza di non pregiudicare i condòmini che abbiano regolarmente provveduto a versare i contributi dovuti, rispetto a quelli che non lo abbiano fatto
(rendendosi, così, 'morosi' sia nei confronti del creditore che nei confronti dello stesso amministratore del condominio);
III) in base agli attuali indirizzi interpretativi in ordine alla natura parziaria della responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni condominiali, le quali si dividono e gravano, pertanto, pro parte, sui singoli condomini, deve necessariamente ammettersi che ciascuno di questi, così come è soggetto all'azione di cognizione del creditore, nonché all'azione esecutiva dello stesso, anche sulla base di un titolo esecutivo formatosi nei confronti del solo ente di gestione, per il recupero della quota dell'obbligazione condominiale che grava su di lui, è del pari legittimato ad estinguere tale sua obbligazione (parziaria) direttamente nei confronti del creditore, anche al fine di evitare di essere assoggettato a tali azioni (e ai relativi maggiori costi).
Tale interpretazione consente di soddisfare entrambe le esigenze:
La tutela del creditore è adeguatamente assicurata, potendo egli agire sempre liberamente, senza vincoli, nei confronti di tutti i condomini (abbiano essi o meno versato all'amministratore la loro quota di contributi dovuti), per l'adempimento delle relative quote dell'obbligazione condominiale ancora insoddisfatte (quindi, complessivamente, per il suo intero credito); egli non potrà, invece, agire affatto,
a tale titolo, nei confronti dei condomini che abbiano estinto la loro posizione obbligatoria (pagando direttamente a lui o tramite il pagamento dell'amministratore con la provvista da loro fornita), contro i quali potrà esperire esclusivamente l'azione sussidiaria di garanzia di cui all'art. 63 disp. att. c.c., previa escussione dei condomini insolventi.
La tutela dei condomini 'diligenti' è altrettanto adeguatamente assicurata dalla possibilità di pagare direttamente al creditore la loro quota dell'obbligazione condominiale e di ottenere, altresì, l'imputazione a tale titolo di tutti i pagamenti effettuati dall'amministratore con la provvista da loro versata, mediante la comunicazione di cui all'art. 63, co. 1, disp. att. c.c., in modo da rimanere esposti ad eventuale responsabilità per importi superiori a quelli effettivamente dovuti solo in virtù 1 Cass. n. 34220/2023; Cass. n.5043/2023. pagina 6 di 12 dell'obbligo sussidiario di garanzia introdotto dal co. 2 della medesima norma, che però è condizionato alla previa vana escussione dei condomini morosi.
Sulla base di tali premesse e ricostruita l'intera normativa e disciplina di riferimento, la S.c. ha concluso che “l'onere di preventiva escussione dei condomini morosi di cui all'art. 63 disp. att. c.c. non può che riguardare l'intero importo della loro morosità, nel senso fin qui chiarito. E', pertanto, infondata la censura in diritto … secondo cui la loro responsabilità, in virtù della natura parziaria delle obbligazioni condominiali, dovrebbe intendersi limitata alla rispettiva quota millesimale di partecipazione al condominio, in relazione al solo importo residuo dell'obbligazione originaria, consacrato nel titolo esecutivo azionato”. Applicando i principi in diritto anche al caso di specie, la condotta processuale dell'appaltatrice non può essere censurata nella misura in cui ha chiesto all'intestato Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo al fine di dotarsi di un titolo esecutivo nei confronti dell'ente di gestione ( ), CP_2 restando confinato solo al successivo momento dell'escussione l'obbligo- per il creditore- di attendere il negativo recupero nei confronti dei condòmini morosi, prima di agire esecutivamente nei confronti degli opponenti, da considerarsi come “in regola con i pagamenti” ai sensi dell'art. 63 co. 2 disp. att.
c.c.
Sulla posizione dei condòmini e Pt_2 Pt_3
Le contestazioni sollevate dai due opponenti hanno ricevuto solo parziale riscontro.
In rito deve anzitutto premettersi che la tempestiva denuncia dei vizi è onere del committente, che ne deve fornire la prova, trattandosi di condizione dell'azione di garanzia (Cass. n. 1095/1977; Cass. n.
3970/1980; Cass. n. 2220/1989; Cass. n. 5677/1994; Cass. n. 5250/2004), sfuggendo al regime generale previsto dall'art. 2969 c.c., trattandosi di condizione di proponibilità dell'azione di garanzia (in tal senso anche Cass. n. 1156/1974; Cass. n. 6257/1984 e di recente Cass. n. 12758/2008 e Cass. n.
4908/2015). L'onere di provare di aver tempestivamente denunciato i vizi e le difformità integranti l'inesatto adempimento oggi invocato per paralizzare la pretesa creditoria azionata dall'appaltatrice spetta quindi al committente.
L'eccezione di decadenza, tuttavia, è a sua volta un'eccezione in senso stretto, sicché deve essere sollevata tempestivamente dall'appaltatrice che intenda avvalersene.
Venendo al caso di specie, non risulta dalle comparse di risposta depositate nei rispettivi fascicoli
2314/2019 e 2315/2019, che la abbia eccepito la decadenza dalla garanzia per i Controparte_1 vizi di cui all'art. 1669 c.c. come invocata dai due opponenti e Pt_2 Pt_3
Restano tuttavia ferme le preclusioni istruttorie, che invece possono e devono essere rilevate in ogni momento dal GI d'ufficio, sicché non possono considerarsi tempestivamente allegati e dunque ammissibili anche ai fini degli accertamenti tecnici demandati al CTU, i fatti principali mai allegati prima dei termini imposti dall'art. 183 c.p.c. per le preclusioni assertive. La CTU ha permesso di confermare sia la congruità degli importi richiesti dall'appaltatrice, che la natura di interventi necessari e dunque indispensabili, delle opere extracapitolato eseguite dalla medesima. Peraltro si osserva come lo stesso art. 4 del capitolato speciale prevedesse che “se durante l'esecuzione delle opere dovessero rendersi necessari lavori aggiuntivi, questi dovranno essere pagina 7 di 12 preventivamente concordati, per iscritto con la Direzione Lavori… Nel caso in cui la Direzione Lavori esplicitamente approvi i lavori aggiuntivi con i relativi prezzi di applicazione, l'importo delle nuove opere verrà regolarmente contabilizzato ed inserito negli stati di avanzamento”, sicché non può discutersi della legittimità delle varianti regolarmente autorizzate e richieste dallo stesso DL.
Nel caso di specie è lo stesso Direttore Lavori ad aver specificato al momento della contabilità finale le ragioni dell'aumento dei costi, mentre in risposta al quesito n. 3 il CTU ha confermato che gli interventi che hanno comportato un aumento delle spese già preventivate, fossero necessari, urgenti e che i prezzi applicati siano congrui.
Nei medesimi termini deve quindi essere rigettata la contestazione relativa all'applicabilità delle penali contrattuali per i giorni di ritardo nell'ultimazione dell'opera: è lo stesso Direttore Lavori ad aver evidenziato per iscritto, sempre al momento dell'emissione degli ultimi SAL e della contabilità finale, che non vi sarebbe stato spazio per l'applicazione di tali clausole, in quanto l'imputabilità del ritardo doveva intendersi esclusa, risentendo del ritardo nel pagamento dei precedenti acconti da parte del
. Dal “certificato di fine lavori e regolare esecuzione” datato 23.1.2018 (doc. 7 opponenti) CP_2 emerge infatti come lo stesso professionista concluda che “è doveroso evidenziare che i pagamenti all'impresa non sono stati continui e precisi, di contro la ditta non è stata celere nell'esecuzione delle opere, da cui…. Anche alla luce del credito vantato ad oggi dall'impresa, ha ritenuto giusto definire la contabilità senza applicazione di penali”. A ciò si aggiunga che adeguato risalto deve essere dato anche all'assenza di contestazioni da parte dei restanti due comproprietari.
Ulteriormente infondati i motivi di opposizione (peraltro sollevati per la prima volta solo in I memoria), riguardanti la sanzione irrogata in data 6.6.2017 dall'ispettorato del Lavoro per mancanza del PIMUS, atteso che è lo stesso opponente a precisare che gli importi, anticipati dal per Pt_2 CP_2
Euro 1.753,60, siano stati decurtati da quanto dovuto a saldo del III SAL ed è lo stesso Direttore Lavori poi, al momento del certificato di fine dei lavori, che:
In disparte l'infondatezza di tali motivi di opposizione, passando al vaglio dei “vizi e difetti” dell'opera per cui gli opponenti hanno chiesto procedersi alla riduzione del prezzo richiesto dall'appaltatore, deve ribadirsi- come già il GI aveva precisato con l'ordinanza del 14.12.2023 e come già indicato in premessa – che i medesimi costituiscono oggetto di eccezione in senso stretto, che deve essere tempestivamente e specificamente sollevata dal committente che intenda avvalersene.
Ebbene, in disparte la circostanza che solo il comproprietario ha evidenziato tali circostanze in Pt_6 sede stragiudiziale, già nel certificato rilasciato dal DL di fine lavori, l'altro condòmino non ha Pt_3 mai fatto constatare alcunché, risultando peraltro lo stesso appartamento da tempo disabitato, in base a quanto rilevato dallo stesso ausiliare.
Dal documento citato emerge esclusivamente che “deve essere completata la canna fumaria della proprietà . Pt_3
Nello specifico, il Direttore Lavori precisava che:
pagina 8 di 12 In relazione al punto 2) è lo stesso avv. De EO a rinunciare a qualsivoglia contestazione, evidenziando che si tratterebbe di opere di sua esclusiva pertinenza e in ogni caso, è lo stesso CTU a confermare che tali opere siano state completate.
Gli unici difetti dell'opera per cui gli opponenti hanno svolto opposizione riguardano:
I) il mancato ripristino delle canne fumarie nella proprietà Pt_3
II) la sussistenza di infiltrazioni nel bagno all'interno dell'immobile di proprietà sito Pt_2 all'ultimo piano dell'edificio. Ne consegue che l'indagine del CTU non avrebbe potuto spingersi oltre i termini del quesito già formulato dal precedente GI con ordinanza del 7.10.2021 e successiva integrazione da parte della scrivente in data 14.12.2023 (cfr. sul punto, SS.UU. Cass. n. 3086/2022).
Le conclusioni cui giunge l'ausiliare sono quindi condivisibili esclusivamente nei limiti del tema di indagine richiesto e conferito dal GI, che sconta a sua volta i limiti del principio della domanda e delle preclusioni assertive: il CTU ha escluso che le infiltrazioni verificatesi all'interno dell'appartamento del (che peraltro ha già ottenuto una somma pari ad Euro 1.000,00 a ristoro dei danni subiti Pt_2 dalla compagnia assicurativa dell'appaltatrice) siano riconducibili agli interventi eseguiti dalla
[...] sul tetto dell'edificio, individuando invece la causa nella canna fumaria, ammalorata, CP_1 dell'appartamento attiguo. Deve quindi escludersi- ai fini dell'esame dell'eccezione di riduzione del prezzo ex art. 1668 co. 1 c.c.- la fondatezza di quanto indicato al punto II).
Venendo all'asserito mancato ripristino delle canne fumarie all'interno delle proprietà De EO e
(punto I) e dunque alla mancata ultimazione delle opere appaltate, si osserva quanto segue. Pt_3
Anzitutto la CTU ha permesso di confermare che non è stata ancora realizzata la canna fumaria proveniente dall'appartamento sito al piano primo ( , sebbene risulti presente un foro per il Pt_3 passaggio sul cornicione in legno e sulla copertura sia stato posizionato il comignolo.
In relazione all'appartamento di proprietà De EO, l'ausiliare ha invece evidenziato come la canna fumaria sia presente, risulti completa e tuttavia presenti delle irregolarità (cinque cambiamenti di direziona anziché tre imposti dalle norme tecniche di riferimento).
Tanto premesso, occorre ora esaminare le risultanze probatorie, al fine di verificare se le contestazioni dell'appaltatrice siano fondate.
La convenuta opposta ha infatti contestato che la realizzazione delle canne fumarie fosse oggetto di appalto e in ogni caso che si sarebbe trattato di opere private e non oggetto della richiesta monitoria.
Ebbene, il più volte citato contratto di appalto prevedeva espressamente, tra le opere da eseguire, indicate tutte cumulativamente (e in parte anche in maniera contraddittoria):
pagina 9 di 12 - Realizzazione di nuovo comignolo in mattoni ivi compresa la canna fumaria (senza indicazione alcuna sul piano a cui tale voce si riferirebbe);
- Completamento della canna fumaria dell'appartamento sito al piano terra. Il capitolato d'appalto prevedeva inoltre, oltre a tali voci, anche “ripristino dei comignoli in essere e rifacimento della canna fumaria posta nel lato est” (e dunque in alcun modo riferibile all'appartamento di proprietà . Pt_3
Dal computo metrico, tuttavia, nessuna di tali opere è indicata tra quelle oggetto di contabilità, né risultano pattuiti regolarmente tra il e l'appaltatrice i relativi corrispettivi. CP_2
Dalla stessa contabilità finale (oltre che dagli ultimi due SAL) emerge inoltre come i conteggi per le opere private e per le opere condominiali fossero stati debitamente separati dal direttore lavori.
Al momento in cui veniva emessa la contabilità finale, restava a carico del per le opere Pt_2 private, l'ulteriore debito di Euro 1.544,00 e a carico dell'opponente il residuo importo di Euro Pt_3
100,00 per il solo comignolo, dandosi atto che “deve essere completata la canna fumaria della proprietà . Pt_3
Il certificato redatto in data 23.1.2018 dal direttore lavori, inoltre, in alcun modo contestato da nessuno degli opponenti, espressamente dà atto che tutte le opere appaltate sono state ultimate, dando atto che erano stati rifatti i cornicioni ed i comignoli e che restavano da completare la canna fumaria della proprietà De EO, ultimando l'ultimo tratto sino all'estradosso della copertura.
In conclusione, anche ammettendo che tra le opere da eseguire (anche se non indicate in contabilità e nel computo metrico) e confusamente indicate nel capitolato d'appalto e nel contratto, vi fosse anche quella di completare le canne fumarie delle due proprietà, le contestazioni svolte dall'appaltatrice sono fondate nella parte in cui escludono che le medesime siano opere condominiali e oggetto di richiesta monitoria.
Non può quindi discutersi di riduzione del prezzo dell'appalto che riguarda nel presente giudizio- come da documentazione contrattuale e contabilità versata in atti- esclusivamente gli interventi eseguiti sulla copertura e sulla facciata esterna dell'edificio e non essendo quindi in alcun modo richiesto il corrispettivo di opere mai eseguite dall'opposta.
Quanto infine ai compensi richiesti dal responsabile della sicurezza, ing. si osserva invece che Per_1 il certificato di fine lavori specifichi che il Direttore Lavori aveva indicato che l'appaltatrice si era impegnata a risarcire il condominio per la cifra spesa per il conferimento dell'incarico alla professionista, quale responsabile della sicurezza.
Orbene, il contratto di appalto escludeva espressamente che si sarebbe resa necessaria tale nomina, trattandosi di interventi il cui ammontare era al di sotto della soglia di Euro 100.000,00 tanto che responsabile del coordinamento era lo stesso Direttore Lavori, ma il capitolato speciale a questi allegato poneva espressamente a carico della stazione appaltante, tra le altre spese, anche “5) il costo per il responsabile della sicurezza”.
Ferme tali premesse, dalla documentazione versata in atti emerge che tale figura professionale si sia resa necessaria a seguito dell'accesso al cantiere da parte dell' del lavoro eseguito in data CP_4
11.5.2017, che aveva accertato che l'appaltatrice aveva subappaltato l'attività di montaggio del ponteggio a un'altra impresa. Operando due imprese all'interno dello stesso cantiere, sarebbe quindi stato necessario nominare un responsabile per la sicurezza e, al momento del verbale del 6.6.2017, il condominio risultava aver affidato l'incarico all'ing. Per_1
pagina 10 di 12 In disparte dunque qualsiasi accertamento riguardo al soggetto a carico del quale tali spese avrebbero dovuto gravare in base agli accordi contrattuali, non potrebbe comunque provvedersi a compensare il credito azionato dalla nel presente giudizio, non sussistendo prova dell'avvenuto Controparte_1 pagamento nei confronti della professionista. Al contrario, dalla stessa documentazione versata in atti emerge come tra le parti fosse emersa anche la possibilità di chiedere ai legali dell'ing. di Per_1 provvedere a ridurre gli importi pretesi quale compenso professionale.
Resta ferma la possibilità di agire in separato giudizio, all'esito dell'avvenuto pagamento di tali (o minori) importi da parte del condominio, non sussistendo in questa sede i presupposti di cui all'art.1243 co. 2 c.c.
A medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alle asserite pretese creditorie avanzate dalla società per la fornitura di legname, atteso che quest'ultima- non sussistendo alcun Controparte_5 rapporto contrattuale con il condominio- non potrebbe legittimamente e validamente avanzare tali richieste se non nei confronti della propria controparte contrattuale (i.e. la chiave di Volta).
La stessa comunicazione inviata al dall'ex amministratore di condominio in data 18.2.2019 Pt_2 precisa esclusivamente che “informo che la ditta Rao&Sartarelli, fornitrice del legname, vanta un credito per la fornitura del Vs. tetto con la per € 2.287,00”. CP_1 CP_1
Alcuna compensazione sarebbe quindi ammissibile.
Parimenti sfornito di prova è il risarcimento che lo stesso allega di aver ristorato Pt_2 personalmente al vicino proprietario dell'immobile adiacente, , dovendo tale prova Controparte_6 essere fornita per iscritto e non già per testi, tenuto conto (ancora una volta) dei limiti alla prova testimoniale imposti dall'art. 2726 c.c.
In conclusione, i motivi di opposizione sono tutti infondati e non meritano accoglimento.
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato, con le precisazioni che seguono.
Le contestazioni svolte dagli opponenti e De EO riguardanti la parziarietà delle Parte_1 obbligazioni condominiali e il beneficio di escussione riconosciuto in favore dei condòmini in regola con i pagamenti integrano semmai gli estremi di eccezioni che potrebbero giustificare una opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. ove il creditore agisse nei loro confronti in spregio ai principi in diritto già esposti. Sarà solo ed esclusivamente in tale sede che gli attori potranno far valere- in caso di violazione delle norme citate- il beneficio di escussione previsto in loro favore dall'art. 63 co.2 disp. att. c.c.
Deve quindi ancora una volta ribadirsi come non sia censurabile la scelta processuale adottata dall'appaltatrice- di agire in sede monitoria nei confronti dell'intero condominio.
Le spese di lite, tenuto conto delle contestazioni svolte dagli attori e De EO – in regola con Parte_1
i pagamenti delle proprie quote millesimali- devono essere compensate nei rapporti con la società convenuta opposta, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., come interpretato dalla Corte Cost. n. 77/2018.
Le spese di lite seguono invece la soccombenza e sono liquidate come di seguito nei rapporti tra gli opponenti e e la convenuta opposta, al pari delle spese di CTU, da porsi Pt_2 Pt_3 definitivamente a carico dei medesimi attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta da De EO AR, e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 466/2019, che quindi deve intendersi confermato;
Parte_3
pagina 11 di 12 Condanna e in solido tra loro a rifondere alla le Parte_2 Parte_3 Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
CPA e IVA se dovuta;
Compensa le spese di lite tra e De EO AR e la Parte_1 Controparte_1
Pone definitivamente a carico degli opponenti e le spese di CTU, già Parte_2 Parte_3 liquidate.
Così deciso in La Spezia, in data 9.9.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
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