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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/08/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 246 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to VETERE GIANFRANCESCO Parte_1 appellante
E con l'avv.to FERRATO UMBERTO CP_1 appellato
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza – adito con ricorso in monitorio da – ha intimato a Parte_1
titolare della ditta Sud Strade, di pagargli quanto gli doveva a titolo di Parte_2 trattamento di fine rapporto ed ultime tre mensilità.
Sulla base di quel titolo giudiziale, con sentenza n. 1238/2014 del 23.10.2014, il tribunale di
Rossano ha poi posto a carico del Fondo di garanzia istituito presso l' il pagamento delle CP_1 corrispondenti prestazioni economiche previdenziali.
Contro la successiva azione esecutiva, preannunciata con precetto notificato all' il CP_1
9.7.2015 ed intentata con pignoramento presso terzi notificatogli il 13.11.2015, l'
[...]
ha proposto opposizione al tribunale di Castrovillari che, dopo aver rigettato Parte_3
l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha accolto nel merito le ragioni dell' . Ha perciò CP_1 dichiarato “ illegittima l'esecuzione intrapresa” dall'opposto” in quanto ha ritenuto che
“l' ha prodotto quietanza di pagamento sottoscritta dallo stesso ricorrente (datato CP_1 2010), la cui sottoscrizione non è stata formalmente disconosciuta. Né sono stati espressamente contestati gli importi corrisposti”
Della decisione l'opposto si duole in appello perché denuncia: 1) l'inammissibilità dell'eccezione di pagamento che l' non aveva sollevato nel giudizio di cognizione CP_1 definito con la sentenza posta a base dell'esecuzione intrapresa;
2) la mancata ammissione della consulenza tecnica contabile che egli aveva sollecitato per dimostrare l'irrilevanza, ai fini del decidere, del quietanzato pagamento documentato dall' ; 3) l'inutilizzabilità di CP_1 quella stessa quietanza che egli aveva disconosciuto. Chiede pertanto che l'opposizione sia dichiarata inammissibile e, nel merito, infondata.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato. CP_1
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte decide nei termini di seguito esposti.
1.L'appello merita accoglimento.
Si rivela invero assorbente la denunciata inammissibilità dell'eccezione di pagamento che l' ha formulato nel giudizio di esecuzione, benché il pagamento dedotto in eccezione CP_1 fosse anteriore alla definizione del giudizio di cognizione in cui si è formato il titolo giudiziale che è posto a fondamento dell'azione esecutiva opposta.
Il consolidato principio di diritto a cui il tribunale non si è attenuto è quello secondo cui, nell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (ex multis cfr. Cass. 3716/2020 e Cass. 12911/2012: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”).
A questo principio di diritto occorre rifarsi nella fattispecie perché il pagamento che l' CP_1 ha eccepito (quietanzato il 3.5.2010) è, pacificamente, anteriore alla formazione del titolo giudiziale portato in esecuzione (la sentenza del 23.10.2014) e l' , già da allora, CP_1 disponeva della relativa quietanza.
La relativa eccezione non può, pertanto, essere sollevata nel presente giudizio di opposizione che è stato instaurato per paralizzare l'esecuzione di quello stesso titolo giudiziale.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dall' (cfr. Cass. 22402/2008). CP_1
Pag. 2 di 3 2.Le spese seguono la soccombenza e, distratte ex art. 93 c.p.c., a favore del richiedente procuratore dell'appellante si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore del credito controverso, dichiarato dall'appellante, e dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e succ.mod..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 20.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1323/2022, pubblicata in data 20.9.2022 così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione promossa dall' ; CP_1
2. condanna l' a rifondere a controparte le spese del grado che distrae a favore del CP_1 suo difensore e liquida in € 1.350 per il primo grado e in € 1.500 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
13.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 246 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to VETERE GIANFRANCESCO Parte_1 appellante
E con l'avv.to FERRATO UMBERTO CP_1 appellato
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza – adito con ricorso in monitorio da – ha intimato a Parte_1
titolare della ditta Sud Strade, di pagargli quanto gli doveva a titolo di Parte_2 trattamento di fine rapporto ed ultime tre mensilità.
Sulla base di quel titolo giudiziale, con sentenza n. 1238/2014 del 23.10.2014, il tribunale di
Rossano ha poi posto a carico del Fondo di garanzia istituito presso l' il pagamento delle CP_1 corrispondenti prestazioni economiche previdenziali.
Contro la successiva azione esecutiva, preannunciata con precetto notificato all' il CP_1
9.7.2015 ed intentata con pignoramento presso terzi notificatogli il 13.11.2015, l'
[...]
ha proposto opposizione al tribunale di Castrovillari che, dopo aver rigettato Parte_3
l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha accolto nel merito le ragioni dell' . Ha perciò CP_1 dichiarato “ illegittima l'esecuzione intrapresa” dall'opposto” in quanto ha ritenuto che
“l' ha prodotto quietanza di pagamento sottoscritta dallo stesso ricorrente (datato CP_1 2010), la cui sottoscrizione non è stata formalmente disconosciuta. Né sono stati espressamente contestati gli importi corrisposti”
Della decisione l'opposto si duole in appello perché denuncia: 1) l'inammissibilità dell'eccezione di pagamento che l' non aveva sollevato nel giudizio di cognizione CP_1 definito con la sentenza posta a base dell'esecuzione intrapresa;
2) la mancata ammissione della consulenza tecnica contabile che egli aveva sollecitato per dimostrare l'irrilevanza, ai fini del decidere, del quietanzato pagamento documentato dall' ; 3) l'inutilizzabilità di CP_1 quella stessa quietanza che egli aveva disconosciuto. Chiede pertanto che l'opposizione sia dichiarata inammissibile e, nel merito, infondata.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato. CP_1
All'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte decide nei termini di seguito esposti.
1.L'appello merita accoglimento.
Si rivela invero assorbente la denunciata inammissibilità dell'eccezione di pagamento che l' ha formulato nel giudizio di esecuzione, benché il pagamento dedotto in eccezione CP_1 fosse anteriore alla definizione del giudizio di cognizione in cui si è formato il titolo giudiziale che è posto a fondamento dell'azione esecutiva opposta.
Il consolidato principio di diritto a cui il tribunale non si è attenuto è quello secondo cui, nell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (ex multis cfr. Cass. 3716/2020 e Cass. 12911/2012: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”).
A questo principio di diritto occorre rifarsi nella fattispecie perché il pagamento che l' CP_1 ha eccepito (quietanzato il 3.5.2010) è, pacificamente, anteriore alla formazione del titolo giudiziale portato in esecuzione (la sentenza del 23.10.2014) e l' , già da allora, CP_1 disponeva della relativa quietanza.
La relativa eccezione non può, pertanto, essere sollevata nel presente giudizio di opposizione che è stato instaurato per paralizzare l'esecuzione di quello stesso titolo giudiziale.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dall' (cfr. Cass. 22402/2008). CP_1
Pag. 2 di 3 2.Le spese seguono la soccombenza e, distratte ex art. 93 c.p.c., a favore del richiedente procuratore dell'appellante si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore del credito controverso, dichiarato dall'appellante, e dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e succ.mod..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 20.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1323/2022, pubblicata in data 20.9.2022 così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione promossa dall' ; CP_1
2. condanna l' a rifondere a controparte le spese del grado che distrae a favore del CP_1 suo difensore e liquida in € 1.350 per il primo grado e in € 1.500 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
13.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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