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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 655/2021, assunta in decisione all'udienza del 14.1.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P. IVA e C.F. ), in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, (C.F. , Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico D'Amico, giusta C.F._3 procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Lanciano
(CH), Via L. De Crecchio n. 7;
Opponente contro
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Campanella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Termoli (CB), Corso F.lli Brigida n. 100;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 [...]
e nella qualità rispettivamente di debitore principale e Parte_3 Parte_4 fideiussori, convenendo in giudizio FINMOLISE SPA – Finanziaria Regionale per lo
Sviluppo del Molise, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 129/2021, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 24.2.2021, chiedendone la revoca, oltre all'accertamento del difetto di legittimazione passiva di Parte_2 [...]
e e dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, Parte_3 Parte_4 con conseguente ricalcolo del pano di ammortamento con applicazione del tasso
BOT.
A sostegno della domanda ha dedotto: la mancanza di prova del credito ingiunto, per assenza degli estratti conto integrali ed insufficienza dell'estratto conto ex art. 50
TUB; la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, anche a fronte della presenza della garanzia data dal pegno irregolare di euro 5.000,00; di aver rimborsato l'importo complessivo di euro 22.723,39; la carenza di legittimazione passiva dei garanti, che hanno costituito il predetto pegno;
l'indeterminatezza del contratto e l'applicazione di un TAEG superiore a quello originariamente convenuto;
la necessaria sostituzione del tasso di interesse applicato con quello BOT.
Si è costituita la parte convenuta , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto ed evidenziando:
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
l'esistenza di un'ulteriore esposizione debitoria a carico della medesima parte opponente nei propri confronti (in ragione del decreto ingiuntivo n. 239/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso); la sussistenza della piena prova del credito ingiunto, fondato sul contratto di finanziamento e sull'estratto conto ex art. 50 TUB;
la legittimità delle condizioni economiche del contratto e la corretta applicazione del
TAEG; l'avvenuta escussione del pegno di euro 5.000,00, già contabilizzato nell'importo richiesto in sede monitoria;
la legittimazione passiva di Parte_2
e per aver sottoscritto il finanziamento nella Parte_3 Parte_4 qualità di coobbligati in solido.
pagina 2 di 10 Con provvedimento del 9.11.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti del minor importo di euro 29.673,45 ed è stato concesso il termine di legge per l'esperimento del procedimento di mediazione.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU tecnico-contabile.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025, previa precisazione delle conclusioni, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo.
1. Sulla procedibilità della domanda
Il procedimento di mediazione è stato esperito in corso di causa, come da documentazione in atti, di tal che la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta e l'eccezione respinta.
2. Sull'onere della prova – infondatezza della domanda
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena ed autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il pagina 3 di 10 fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda e del preciso ammontare del credito medesimo;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi-modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Nel caso che occupa, deve ritenersi che la parte creditrice opposta abbia assolto all'onere della prova su di lei gravante e sopra descritto;
ed invero, ha depositato: il contratto di finanziamento n. 7561, dell'importo di euro 50.000,00, sottoscritto anche da e quali obbligati Parte_2 Parte_3 Parte_4 solidali;
atto di costituzione di pegno irregolare del 22.3.2017 dell'importo di euro
5.000,00; comunicazione del 27.1.2020, con la quale si è avvalsa della CP_1 clausola risolutiva espressa del contratto di finanziamento;
comunicazione del
3.8.2020, recante il preavviso di escussione del pegno;
l'estratto conto del rapporto di finanziamento.
D'altro canto, la parte debitrice opponente ha allegato un estratto conto nel quale ha evidenziato gli importi corrispondenti, in tesi, alle rate di finanziamento rimborsate, senza depositare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (sub specie, ad esempio di disposizioni di bonifico eseguito); ha sostenuto, peraltro, la mancata prova del credito ingiunto e il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
e da ritenersi liberati a fronte dell'escussione di Parte_3 Parte_4 euro 5.000,00 a titolo di pegno irregolare.
Ritiene il Giudicante che la parte debitrice opponente sia venuta meno all'onere della prova su di lei gravante, nei termini sopra chiariti, non avendo fornito la prova del pagina 4 di 10 proprio adempimento e non allegato i fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'avversa pretesa.
Ciò alla luce di quanto segue.
2.1 Sul contratto di mutuo
Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di prova della pretesa creditoria, si osserva che, proprio in base al riparto dell'onere della prova sopra descritto, il creditore che ha agito in via monitoria ha provato il titolo negoziale sul quale si fonda la sua pretesa (il contratto di finanziamento, appunto) ed ha allegato l'inadempimento della parte debitrice;
la documentazione depositata, pertanto, comprensiva anche dell'estratto conto ex art. 50 TUB – ed in disparte la valutazione sommaria compiuta in sede di ordinanza ex art. 648 c.p.c. - , deve considerarsi idonea e sufficiente a fondare la pretesa creditoria, posto che spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto, ovvero l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'avversa pretesa – occorre ribadire, invero, che il contratto in esame è un contratto di mutuo, non anche di conto corrente: solo per quest'ultimo è necessario il deposito degli estratti conto integrali, per la ricostruzione del rapporto contrattuale e del suo andamento per intero, non essendo ciò necessario, invece, nel caso del finanziamento - . Al più che la parte creditrice ha anche dato atto di aver escusso il pegno irregolare di euro 5.000,00 e di aver tenuto conto di detto importo nel calcolo del residuo dovuto in sede monitoria.
Ed invero, “In realtà, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti,
15/09/2021, n.675; Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699)” (cfr., nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli Nord 1366/2024).
2.2 Sulla legittimazione passiva di e Parte_2 Parte_3
Parte_4
pagina 5 di 10 L'eccezione spiegata dalla parte opponente è infondata per due ordini di ragioni: in primo luogo, altro è il contratto di finanziamento, altro è la costituzione di pegno irregolare. In secondo luogo, gli odierni opponenti in intestazione hanno sottoscritto espressamente il contratto di finanziamento nella qualità di coobbligati in solido (con ulteriore e specifica sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c.), di tal che è naturale conseguenza quella per cui possono essere chiamati a rispondere, in solido al debitore principale garantito, appunto, dell'adempimento del debito principale dedotto in contratto. La costituzione di pegno irregolare, allora, è garanzia autonoma, la cui escussione, come è ovvio, non fa venire meno la responsabilità solidale per il rimborso del finanziamento di euro 50.000,00, né la legittimazione passiva nel presente giudizio.
3. Sull'ISC-TAEG
Il contratto di mutuo in esame non presenta profili di indeterminatezza, essendo chiaramente indicate tutte le condizioni economiche che regolano la restituzione del capitale mutuato, dunque i costi, la tempistica e le modalità di rimborso.
Ed invero, dall'esame della documentazione contrattuale e dell'elaborato peritale, si evince la seguente disciplina:
pagina 6 di 10 La parte opponente si duole della divergenza tra l'ISC-TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato e chiede, pertanto, la ricostruzione del piano di ammortamento in applicazione del tasso BOT ex art. 117 TUB.
La censura è infondata.
Sebbene il CTU abbia rilevato una difformità tra l' previsto in contratto e Pt_5 quello effettivamente applicato, ciò non rileva nel caso di specie: ritiene il giudicante che detto scostamento non integri causa di nullità tale da imporre il ricalcolo del piano di ammortamento come richiesto dall'opponente.
Ciò in quanto il TAEG/ISC è un mero indicatore di costo e non già un tasso, un prezzo o una condizione. In tal senso si è affermato in giurisprudenza che “l'ISC è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, non è esso stesso la pattuizione (e quindi il tasso, il prezzo o una condizione contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini in formativi. Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità dell'articolo 117 comma 6 del T.U.B.” (cfr. Tribunale Roma, 1799/2019); nel medesimo senso, “La mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra anche l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117, co. 6, TUB, secondo il quale sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.” (Trib. Roma 14742/2019; più di recente, cfr. Tribunale Firenze
n. 612/2023, Tribunale Tivoli n. 4/2023); ed ancora “la difformità tra ISC pattuito ed
ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In Par altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata
a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento Par prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe
pagina 7 di 10 comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117 comma 6 T.U.B.” (cfr. Tribunale Napoli,
4240/2021).
Si osserva, ancora, che “L'Indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Delib. CICR 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca
d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia".
4.2.Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
4.3. Proprio perchè svolge una mera funzione di pubblicità e Par trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di
"tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB".
Tale impostazione giuridica è del tutto coerente con il principio di diritto - cui il Collegio intende dare continuità - enunciato da Cass. n. 39169/2021, secondo cui "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica
D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117 tenuto conto che essa, di per sè, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto". D'altra parte, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell' , è prevista nel nostro ordinamento Pt_5 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art.
125 bis, comma 6 TUB prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi
pagina 8 di 10 a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel
TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (Cass.
Ord. 14000 del 22.5.2023).
In altri termini, l'ISC-TAEG non costituisce un vero e proprio tasso di interesse né una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore di costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia; assolve, pertanto, ad una mera funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento (cfr. Cass. 4597/2023).
Precipitato necessario è quello per cui l'eventuale errata previsione in contratto di un
ISC-TAEG inferiore rispetto a quello effettivo non comporta alcuna sanzione di nullità ex art. 117 co. 6 TUB.
Non può, quindi, accogliersi, per le ragioni sopra addotte, l'eccezione dell'opponente, con cui si invoca l'applicazione dell'art. 117 TUB e la sostituzione dell'originario piano di ammortamento con altro ricalcolato in applicazione dei tassi BOT, considerato, non da ultimo che la parte opponente non riveste la qualifica di consumatore – posto che ha avuto accesso al credito in questione Parte_1 nell'esercizio della propria attività di impresa - .
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 129/2021, che dichiara esecutivo;
- spese di CTU e di mediazione definitivamente a carico di parte opponente;
- condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Campobasso, 10 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 655/2021, assunta in decisione all'udienza del 14.1.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P. IVA e C.F. ), in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, (C.F. , Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico D'Amico, giusta C.F._3 procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Lanciano
(CH), Via L. De Crecchio n. 7;
Opponente contro
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Campanella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Termoli (CB), Corso F.lli Brigida n. 100;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 [...]
e nella qualità rispettivamente di debitore principale e Parte_3 Parte_4 fideiussori, convenendo in giudizio FINMOLISE SPA – Finanziaria Regionale per lo
Sviluppo del Molise, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 129/2021, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 24.2.2021, chiedendone la revoca, oltre all'accertamento del difetto di legittimazione passiva di Parte_2 [...]
e e dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, Parte_3 Parte_4 con conseguente ricalcolo del pano di ammortamento con applicazione del tasso
BOT.
A sostegno della domanda ha dedotto: la mancanza di prova del credito ingiunto, per assenza degli estratti conto integrali ed insufficienza dell'estratto conto ex art. 50
TUB; la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, anche a fronte della presenza della garanzia data dal pegno irregolare di euro 5.000,00; di aver rimborsato l'importo complessivo di euro 22.723,39; la carenza di legittimazione passiva dei garanti, che hanno costituito il predetto pegno;
l'indeterminatezza del contratto e l'applicazione di un TAEG superiore a quello originariamente convenuto;
la necessaria sostituzione del tasso di interesse applicato con quello BOT.
Si è costituita la parte convenuta , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto ed evidenziando:
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
l'esistenza di un'ulteriore esposizione debitoria a carico della medesima parte opponente nei propri confronti (in ragione del decreto ingiuntivo n. 239/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso); la sussistenza della piena prova del credito ingiunto, fondato sul contratto di finanziamento e sull'estratto conto ex art. 50 TUB;
la legittimità delle condizioni economiche del contratto e la corretta applicazione del
TAEG; l'avvenuta escussione del pegno di euro 5.000,00, già contabilizzato nell'importo richiesto in sede monitoria;
la legittimazione passiva di Parte_2
e per aver sottoscritto il finanziamento nella Parte_3 Parte_4 qualità di coobbligati in solido.
pagina 2 di 10 Con provvedimento del 9.11.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti del minor importo di euro 29.673,45 ed è stato concesso il termine di legge per l'esperimento del procedimento di mediazione.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU tecnico-contabile.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025, previa precisazione delle conclusioni, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo.
1. Sulla procedibilità della domanda
Il procedimento di mediazione è stato esperito in corso di causa, come da documentazione in atti, di tal che la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta e l'eccezione respinta.
2. Sull'onere della prova – infondatezza della domanda
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena ed autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il pagina 3 di 10 fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda e del preciso ammontare del credito medesimo;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi-modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Nel caso che occupa, deve ritenersi che la parte creditrice opposta abbia assolto all'onere della prova su di lei gravante e sopra descritto;
ed invero, ha depositato: il contratto di finanziamento n. 7561, dell'importo di euro 50.000,00, sottoscritto anche da e quali obbligati Parte_2 Parte_3 Parte_4 solidali;
atto di costituzione di pegno irregolare del 22.3.2017 dell'importo di euro
5.000,00; comunicazione del 27.1.2020, con la quale si è avvalsa della CP_1 clausola risolutiva espressa del contratto di finanziamento;
comunicazione del
3.8.2020, recante il preavviso di escussione del pegno;
l'estratto conto del rapporto di finanziamento.
D'altro canto, la parte debitrice opponente ha allegato un estratto conto nel quale ha evidenziato gli importi corrispondenti, in tesi, alle rate di finanziamento rimborsate, senza depositare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (sub specie, ad esempio di disposizioni di bonifico eseguito); ha sostenuto, peraltro, la mancata prova del credito ingiunto e il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
e da ritenersi liberati a fronte dell'escussione di Parte_3 Parte_4 euro 5.000,00 a titolo di pegno irregolare.
Ritiene il Giudicante che la parte debitrice opponente sia venuta meno all'onere della prova su di lei gravante, nei termini sopra chiariti, non avendo fornito la prova del pagina 4 di 10 proprio adempimento e non allegato i fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'avversa pretesa.
Ciò alla luce di quanto segue.
2.1 Sul contratto di mutuo
Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di prova della pretesa creditoria, si osserva che, proprio in base al riparto dell'onere della prova sopra descritto, il creditore che ha agito in via monitoria ha provato il titolo negoziale sul quale si fonda la sua pretesa (il contratto di finanziamento, appunto) ed ha allegato l'inadempimento della parte debitrice;
la documentazione depositata, pertanto, comprensiva anche dell'estratto conto ex art. 50 TUB – ed in disparte la valutazione sommaria compiuta in sede di ordinanza ex art. 648 c.p.c. - , deve considerarsi idonea e sufficiente a fondare la pretesa creditoria, posto che spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto, ovvero l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'avversa pretesa – occorre ribadire, invero, che il contratto in esame è un contratto di mutuo, non anche di conto corrente: solo per quest'ultimo è necessario il deposito degli estratti conto integrali, per la ricostruzione del rapporto contrattuale e del suo andamento per intero, non essendo ciò necessario, invece, nel caso del finanziamento - . Al più che la parte creditrice ha anche dato atto di aver escusso il pegno irregolare di euro 5.000,00 e di aver tenuto conto di detto importo nel calcolo del residuo dovuto in sede monitoria.
Ed invero, “In realtà, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti,
15/09/2021, n.675; Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699)” (cfr., nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli Nord 1366/2024).
2.2 Sulla legittimazione passiva di e Parte_2 Parte_3
Parte_4
pagina 5 di 10 L'eccezione spiegata dalla parte opponente è infondata per due ordini di ragioni: in primo luogo, altro è il contratto di finanziamento, altro è la costituzione di pegno irregolare. In secondo luogo, gli odierni opponenti in intestazione hanno sottoscritto espressamente il contratto di finanziamento nella qualità di coobbligati in solido (con ulteriore e specifica sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c.), di tal che è naturale conseguenza quella per cui possono essere chiamati a rispondere, in solido al debitore principale garantito, appunto, dell'adempimento del debito principale dedotto in contratto. La costituzione di pegno irregolare, allora, è garanzia autonoma, la cui escussione, come è ovvio, non fa venire meno la responsabilità solidale per il rimborso del finanziamento di euro 50.000,00, né la legittimazione passiva nel presente giudizio.
3. Sull'ISC-TAEG
Il contratto di mutuo in esame non presenta profili di indeterminatezza, essendo chiaramente indicate tutte le condizioni economiche che regolano la restituzione del capitale mutuato, dunque i costi, la tempistica e le modalità di rimborso.
Ed invero, dall'esame della documentazione contrattuale e dell'elaborato peritale, si evince la seguente disciplina:
pagina 6 di 10 La parte opponente si duole della divergenza tra l'ISC-TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato e chiede, pertanto, la ricostruzione del piano di ammortamento in applicazione del tasso BOT ex art. 117 TUB.
La censura è infondata.
Sebbene il CTU abbia rilevato una difformità tra l' previsto in contratto e Pt_5 quello effettivamente applicato, ciò non rileva nel caso di specie: ritiene il giudicante che detto scostamento non integri causa di nullità tale da imporre il ricalcolo del piano di ammortamento come richiesto dall'opponente.
Ciò in quanto il TAEG/ISC è un mero indicatore di costo e non già un tasso, un prezzo o una condizione. In tal senso si è affermato in giurisprudenza che “l'ISC è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, non è esso stesso la pattuizione (e quindi il tasso, il prezzo o una condizione contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini in formativi. Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità dell'articolo 117 comma 6 del T.U.B.” (cfr. Tribunale Roma, 1799/2019); nel medesimo senso, “La mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra anche l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117, co. 6, TUB, secondo il quale sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.” (Trib. Roma 14742/2019; più di recente, cfr. Tribunale Firenze
n. 612/2023, Tribunale Tivoli n. 4/2023); ed ancora “la difformità tra ISC pattuito ed
ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In Par altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata
a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento Par prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe
pagina 7 di 10 comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117 comma 6 T.U.B.” (cfr. Tribunale Napoli,
4240/2021).
Si osserva, ancora, che “L'Indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Delib. CICR 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca
d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia".
4.2.Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
4.3. Proprio perchè svolge una mera funzione di pubblicità e Par trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di
"tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB".
Tale impostazione giuridica è del tutto coerente con il principio di diritto - cui il Collegio intende dare continuità - enunciato da Cass. n. 39169/2021, secondo cui "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica
D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117 tenuto conto che essa, di per sè, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto". D'altra parte, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell' , è prevista nel nostro ordinamento Pt_5 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art.
125 bis, comma 6 TUB prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi
pagina 8 di 10 a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel
TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (Cass.
Ord. 14000 del 22.5.2023).
In altri termini, l'ISC-TAEG non costituisce un vero e proprio tasso di interesse né una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore di costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia; assolve, pertanto, ad una mera funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento (cfr. Cass. 4597/2023).
Precipitato necessario è quello per cui l'eventuale errata previsione in contratto di un
ISC-TAEG inferiore rispetto a quello effettivo non comporta alcuna sanzione di nullità ex art. 117 co. 6 TUB.
Non può, quindi, accogliersi, per le ragioni sopra addotte, l'eccezione dell'opponente, con cui si invoca l'applicazione dell'art. 117 TUB e la sostituzione dell'originario piano di ammortamento con altro ricalcolato in applicazione dei tassi BOT, considerato, non da ultimo che la parte opponente non riveste la qualifica di consumatore – posto che ha avuto accesso al credito in questione Parte_1 nell'esercizio della propria attività di impresa - .
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 129/2021, che dichiara esecutivo;
- spese di CTU e di mediazione definitivamente a carico di parte opponente;
- condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Campobasso, 10 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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