Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8913 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POP891 3/ 0 1 Aula 'B' REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 7984/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.n. 20373 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 03/05/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 ' rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente 1
contro
ET ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato SILVESTRE UGO presso PAOLON N., che lo 2001 DI 2155 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 11/99 del Tribunale di CHIETI, depositata il 18/01/99 R.G.N. 865/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato PANTURO DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 7984/99 Svolgimento del processo 16.7.1992 al Pretore del lavoro di ChietiCon ricorso del NT TT titolare di impresa artigiana denominata -"Confezioni Lisa" per l'attività di confezioni per conto terzi proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 308/92 con il quale gli era stato intimato il pagamento a favore dell'INPS della somma complessiva di lire 842.372.777 per contributi previdenziali dovuti per il periodo dal 1.1.1986 al 30.9.1991. In ricorso l'opponente sosteneva di aver regolarmente fruito del regime di fiscalizzazione degli oneri sociali nel periodo in questione. Il Pretore, con sentenza n. 218/95, accoglieva l'appello, rilevando che per usufruire dei benefici contributivi il datore D'Ag. di lavoro era tenuto soltanto a denunciare una retribuzione non inferiore a quella contrattuale, mentre non era tenuto a corrispondere il trattamento minimo previsto dai contratti collettivi. L'appello proposto dall'INPS veniva respinto dal Tribunale di Chieti con la sentenza qui impugnata, sia perché per beneficiare dello sgravio contributivo era necessaria la sola denuncia di retribuzioni conformi alla contrattazione collettiva, sia perché non è stata provata l'esistenza di contratti collettivi per il settore artigiano delle confezioni per conto terzi, né è possibile applicare a questo settore la contrattazione collettiva del settore industriale dell'abbigliamento. Avverso questa sentenza 1'INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'intimato ha resistito con controricorso. 1 Motivi della decisione motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione Con l'unico dell'art. 2 del d.l. n. 328 del 1986, convertito con legge n. 440 del 1986, e successive proroghe modificazioni, nonché vizio di motivazione. Secondo l'istituto, poiché la finalità dell'obbligo del rispetto del contratto collettivo, previsto dalla legge quale condizione per l'ammissibilità della fiscalizzazione, quella di rispettare un criterio di equanimità fra i datori di lavoro, non può non ritenersi che analogo obbligo sussista anche per gli imprenditori la cui attività si svolga in settori di contrattazione sprovvisti collettiva, i quali pertanto, per usufruire dei benefici, collettiva di contrattazione dovranno far riferimento alla similari, e nella specie, alla contrattazione del settori D.Ag. settore industriale dell'abbigliamento. L'istituto ha altresì rilevato di aver specificamente indicato nell'atto di appello collettiva applicabile alle quale fosse la contrattazione imprese artigiane di lavorazione per conto terzi. Il ricorso deve essere respinto per le seguenti considerazioni. Il Tribunale ha fondato la propria decisione su un duplice ordine di ragioni. In primo luogo ha condiviso le motivazioni adottate dal Pretore ed ha ritenuto rilevante, ai fini del diritto agli sgravi contributivi, la sola denuncia da parte del datore di lavoro di corresponsione ai dipendenti di retribuzioni conformi alla contrattazione collettiva, mentre ha ritenuto non decisivo il fatto del mancato pagamento in concreto dei relativi trattamenti. 7 In secondo luogo ha rilevato che, per ritenere sussistente una determinata disciplina collettiva èl'obbligo di osservare necessario, sul piano logico, che una siffatta disciplina esista, ove si consideri che il settore artigiano delle abbigliamento per conto terzi ha sue confezioni di capi di proprie peculiarità che lo differenziano dal settore industriale mentre nel caso di specie 1'istituto dell'abbigliamento, previdenziale ha del tutto omesso di provare l'esistenza di apposita contrattazione collettiva. Orbene, per quanto ciascuna di queste due argomentazioni fosse da sola idonea a sorreggere la decisione, il ricorso dell'INPS investito esclusivamente la seconda delle due ragioni, ha trascurando completamente la prima. D.Ag Questa Corte ha ripetutamente affermato che, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con il ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avversO l'altra (o le altre), in quanto l'eventuale accertamento della fondatezza dei motivi di ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, restando, pur sempre, fondata, del tutto legittimamente, su di essa (cfr., tra le tante, Cass. n. 9057 del 1999, Cass. n. 8798 del 1997, Cass. n. 2301 del 1995). Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 3
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 3 maggio 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Roperis be misКорито Qiments Dilgnitions IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A M DLAoggi, 2 LUG 2001 E R P U S - 1 8 - 1 E G E A G L L E L D IL CANCELLIERE 0 1 T . A R ' L L E D I S E N S I A T O T I R I D O A A , S N E S , D S A O R G P E G T T I S A E O R I S E D A S N E E T I D T O M S B A P O I L O L D , I