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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 26025/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.07.2024 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: Pt_2
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ferdinando D'Aniello presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato il 13/03/1995 a CASERTA cittadino: ITALIANO
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Belluomo presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata il [...], Persona_1 Pt_2
FATTO
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, la IG.ra , premesso di aver intrattenuto una Parte_1 convivenza more uxorio con il IG. , dalla quale è nata la figlia , ha Parte_3 Per_1 chiesto a questo Tribunale: di disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
stabilire a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 22.11.2024 si è costituito in giudizio il IG. il quale si è associato alla domanda di Pt_3 affido condiviso ma si è opposto alle restanti domande della ricorrente.
Con istanza congiunta depositata in data 27.12.2024, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori fissandone la residenza privilegiata presso la madre in Milano alla Via Melchiorre Gioia n.3.
2. Disciplinare il diritto di visita del padre nei confronti della minore secondo le seguenti modalità:
a. il sig. vedrà la figlia 3 (tre) volte a settimana dalle 16:00 alle 20:30 prelevandola a scuola Pt_3
e riaccompagnandola dalla madre dopo averla fatta cenare. Nei giorni in cui non fa visita reale alla minore il resistente potrà videochiamare la minore, preavvertendo la ricorrente a mezzo messaggio.
b. Il sig. potrà, altresì, a settimane alterne, vedere e trascorrere con la minore il sabato e la Pt_3
domenica dalle 11:30 alle ore 20:30 dopo aver provveduto ai pasti (senza pernotto). Al compimento del terzo anno di vita della minore sarà facoltà del padre tenere la piccola anche con pernotto a fine settimana alternati e durante le ferie natalizie ed estive a condizione che entro tale termine lo stesso trovi una idonea abitazione confacente alle esigenze di vita della minore.
c. Entro il mese di giugno di ciascun anno la sig.ra comunicherà al sig. il proprio Pt_1 Pt_3
periodo di ferie (15 giorni) e il luogo in cui trascorrerà le vacanze con la figlia. Al compimento del terzo anno di vita della minore, entro il mese di giugno il sig. comunicherà alla sig.ra Pt_3
il proprio periodo di ferie (15 giorni) ed il luogo in cui trascorrerà le vacanze con la Pt_1
figlia.
d. Ad anni alterni, a partire dal corrente anno 2024 e previo accordo, la minore trascorrerà la vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano con uno dei genitori e le festività di Capodanno ed
Epifania con l'altro genitore. Così anche per le festività pasquali i genitori concorderanno di trascorrere con la minore, il giorno di Pasqua con uno dei genitori e quello del Lunedì dell'Angelo con l'altro.
e. Per il compleanno di ciascun genitore gli stessi si impegneranno a far trascorrere alla minore la ricorrenza con il padre o con la madre.
3. Determinare a carico del sig. la corresponsione di un assegno mensile pari Parte_3 ad €.300,00 (trecento/00) in favore della ricorrente , quale contributo al Parte_1
mantenimento della figlia minore convivente con la madre.
4. Disporre, altresì, che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie occorrenti per la minore, ossia, alle spese scolastiche, mediche, ludiche, sportive come da linee guida del Tribunale di Milano.
5. Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra l'integrale assegno unico percepito per Pt_3 Pt_1
e pari attualmente ad €.139,00. Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 21.01.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato