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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Angela Giunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3050 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Rollo ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il proprio studio legale sito in Cittanova (RC), via Sirio, n. 20, giusta procura in atti;
- Opponenti –
Contro
(C.F. e P. IVA , in persona del l.r.pro tempore, a Controparte_1 P.IVA_1
mezzo della sua procuratrice speciale (C.F. e P. IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elettra Cortese sito in Reggio Calabria alla Via T. Campanella n. 46, come da procura in atti;
- Opposta –
Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, i signori
[...]
, quale debitore principale e nella qualità di titolare dell'omonima ditta, e Pt_1 Parte_2
nella qualità di fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
642/2020, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 09.09.2020, depositato in data 11.09.2020, mediante il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 67.510,83, oltre interessi come da domanda e spese.
Parte opponente, in punto di fatto, ha premesso che la società ha fondato Controparte_1
la propria pretesa creditoria, oggetto del giudizio monitorio iscritto al R.G. n. 1654/2020, sulla base del contratto di conto corrente avente numero 32896.55 ed il contratto di apertura di credito regolata su c/c, aperto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dalla signora
[...]
, costituendosi fideiussori, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto Pt_1 in questione, sino alla concorrenza di € 60.000,00, la signora ed il signor Parte_1 Parte_2
L'esposizione debitoria, a carico dell'odierna parte opponente, ammonta a complessivi
[...]
€ 67.510,83, oltre interessi contrattuali e di mora dalla data di passaggio a sofferenza sino all'effettivo soddisfo, come da certificazione ex art. 50 T.U.B., prodotta in sede di ricorso per ingiunzione.
A sostegno della propria opposizione, i signori e hanno eccepito, Parte_1 Parte_2
in primo luogo, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato nel giudizio monitorio dalla società ed il difetto di legittimazione attiva Controparte_1
e di titolarità del credito in capo alla . CP_1
In particolare, gli opponenti hanno contestato il mancato assolvimento, in capo alla società
dell'onere di provare la propria legittimazione attiva di cui alla richiesta Controparte_1
di pagamento azionata con il procedimento monitorio, poiché, dalla documentazione allegata, non si evince né la sussistenza del credito azionato né il diritto ad agire in executivis nei confronti degli odierni opponenti. Pertanto, avendo fatto genericamente riferimento ad un atto di cessione, gli opponenti hanno eccepito che parte opposta non ha assolto al proprio onere probatorio in ordine all'esistenza ed alla regolarità della cessione, in ordine all'inclusione del rapporto di credito nell'ambito della predetta cessione.
Parte opponente, ha contestato la pretesa creditoria sia in ordine all'an sia in ordine al quantum, osservando che incombe sul creditore l'onere di fornire la prova della dovutezza del credito azionato.
Parte opponente, in secondo luogo, ha eccepito la nullità del contratto di conto corrente numero
32896.55 del 03.04.2012 e del contratto di apertura di credito regolata su c/c del 26.09.2012 per mancanza della sottoscrizione del funzionario della Banca munito di procura ed a ciò abilitato.
A sostegno dell'eccepita nullità, parte opponente ha dedotto che elemento costituito del contratto è esclusivamente la forma scritta ad substantiam, costituente l'estrinsecazione diretta della volontà delle parti circa la conclusione e regolamentazione di un determinato rapporto: sul punto, ha citato il disposto normativo di cui all'art. 117, D. Lgs. n. 385/1993 e, con riferimento alla necessaria sottoscrizione del contratto, ha riportato orientamenti giurisprudenziali. Pertanto, parte opponente ha ritenuto che il modulo, impropriamente intitolato “contratto”, non può essere qualificato come tale, mancando la prova del raggiunto accordo tra le parti, elemento necessario per la conclusione del contratto stesso (ex art. 1325,
c.c.).
Altresì, parte opponente ha affermato che la mancanza di forma scritta del contratto non può essere sanata dalla produzione in giudizio da parte dell'Istituto di credito del documento sottoscritto dal correntista se questi ha agito per la declaratoria di nullità dello stesso e che la circostanza che il cliente abbia firmato una dichiarazione attestante la ricezione di una copia del contratto, debitamente sottoscritta da un soggetto abilitato a rappresentare la Banca, non è idonea a dimostrare l'avvenuta conclusione dello stesso nel rispetto della disciplina in materia: nullità contrattuale che è rilevabile d'ufficio. Infine, ha sottolineato che la nullità del contratto per omessa sottoscrizione delle parti comporta per i contratti finanziari la nullità dei singoli investimenti, mentre per i contratti bancari la mancata previsione per iscritto delle condizioni applicate al rapporto e la non debenza di tali voci, non essendo pertanto dovuto alcun interesse né spesa o commissione.
Parte opponente, in terzo luogo, ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto per ultrapetizione: violazione degli artt. 1938 e 1941, c.c., per intervenuta condanna del fideiussore,
oltre il limite della fideiussione prestata. Ha rappresentato che la società Parte_2 creditrice, in sede di ricorso monitorio, ha dedotto che, per l'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto di conto corrente avente numero 32896.55 ed al contratto di apertura di credito regolata su c/c, si sono costituiti fideiussori, sino alla concorrenza di € 60.000,00, la stessa signora ed il signor e che, al momento del passaggio a sofferenza Parte_1 Parte_2
della predetta posizione sul conto corrente de quo, è risultata una esposizione debitoria pari a complessivi € 67.510,83, e, pertanto, ha chiesto all'intestato Tribunale, di voler emettere ingiunzione di pagamento a carico della signora per la somma di € 67.510,83, Parte_1
oltre interessi contrattuali e di mora convenzionalmente previsti dalla data di passaggio a sofferenza sino all'effettivo soddisfo, ed a carico del sig. nei limiti della Parte_2
fideiussione prestata.
Tuttavia, l'adito Tribunale di Reggio Calabria, con il decreto ingiuntivo opposto, ha ingiunto anche al signor fideiussore, di pagare l'intera somma richiesta di € 67.510,83, Parte_2
oltre interessi contrattuali e di mora convenzionalmente previsti dalla data di passaggio a sofferenza sino all'effettivo soddisfo, così come richiesti dal creditore. In tesi di parte opponente, si è violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e si è emessa una ingiunzione di pagamento, a carico del fideiussore per un importo Parte_2
eccedente il limite massimo della garanzia fideiussoria dallo stesso prestata.
Parte opponente, in quarto luogo, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, atteso che, in sede monitoria, la società ingiungente ha allegato un estratto di saldaconto di cui al rapporto di conto corrente de quo, ma riportante esclusivamente l'importo riepilogativo delle poste creditorie per le quali è stata richiesta, ed ottenuta, l'emissione del provvedimento monitorio opposto, recante un'unica voce di importo senza alcun tipo di precisazione e distinzione tra la sorte capitale, gli interessi conteggiati con la relativa decorrenza, il calcolo finale nonché il tasso applicato, se convenzionale e/o moratorio. In tesi di parte opponente, tali omissioni non consentono di esaminare compiutamente l'effettiva debenza o meno degli importi e, conseguentemente, deve ritenersi che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso in difetto dei presupposti di certezza e liquidità del credito ex artt. 633, 634, c.p.c., ed art. 50, T.U.B.
Parte opponente, in quinto luogo, ha rilevato la nullità della clausola contrattuale che prevede l'applicazione dell'interesse anatocistico: nel caso di specie, l'interesse anatocistico è stato applicato trimestralmente sin dall'inizio del rapporto bancario, peraltro non indicato dalla società istante, in virtù dell'art. 5 della lettera di apertura di conto corrente, rubricato
“capitalizzazione infrannuale degli interessi”. Ha evidenziato che, nonostante l'art. 1283, c.c., vieti la convenzione preventiva dell'interesse composto, la Banca cedente ha inserito, nel contratto di conto corrente con apertura di credito, una clausola in tal senso, senza indicare l'applicazione periodica e senza l'approvazione e sottoscrizione delle parti della periodicità stessa. Peraltro, in tesi di parte opponente, emerge, nel caso di specie, l'unilateralità della sottoscrizione per ricevuta da parte del correntista, senza che vi sia la sottoscrizione della Banca, con l'indicazione del nominativo del legale rappresentante ovvero funzionario munito del relativo potere di sottoscrizione. Pertanto, essendo nulla la clausola di previsione dell'interesse anatocistico, così come applicata, gli opponenti hanno diritto al ricalcolo ed alla restituzione integrale degli interessi anatocistici corrisposti nel corso dell'intero rapporto intercorso.
Pertanto, in tesi di parte opponente, la scelta delle Banche di mantenere disposizioni contrattuali in tema di anatocismo configura una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed ha citato orientamento giurisprudenziale di legittimità.
Parte opponente, in sesto luogo, ha eccepito la nullità della clausola del contratto di apertura di credito in conto corrente relativa al tasso di interesse ultra-legale applicato. Nel caso di specie, parte opponente ha rappresentato che la cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha, sin dall'inizio dei rapporti bancari e per tutta la durata, applicato ed addebitato, sul conto corrente oggetto del presente giudizio, tassi d'interesse in misura ultra-legale, senza che tra le parti sia mai stata sottoscritto alcuna clausola contrattuale circa gli oneri finanziari. Ciò in palese violazione dell'art. 1284, c.c., e dell'art. 117, D. Lgs. n. 385/1993. Pertanto, gli opponenti hanno dedotto di aver diritto all'accertamento del reale saldo di dare-avere inter partes e, quindi, al riaccredito sul proprio conto delle somme ingiustamente e indebitamente (ex art. 2033, c.c.) percepite dalla Banca.
Inoltre, gli opponenti hanno evidenziato che la cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sin dall'inizio dei rapporti per cui è causa e per tutta la durata degli stessi, ha applicato tassi d'interesse superiori rispetto ai tassi soglia di cui alla Legge n.108/1996 (c.d. antiusura), per effetto dell'illegittima quantificazione di tutte le voci (anatocismo, commissione massimo scoperto, spese di tenuta conto, spese per singola operazione di anticipo, sistema delle valute fittizie), concorrenti a determinare l'effettivo tasso d'interessi globale annuo (c.d. T.E.G.), da aggiungersi al T.A.N. In tesi di parte opponente, a tale illecito comportamento, consegue l'estinzione e/o l'insussistenza di qualsivoglia pretesa debitoria addebitata dalla società ingiungente a loro carico degli odierni opponenti a titolo di interessi, ovvero all'applicazione del tasso di sostituzione determinato ex lege, con il conseguente obbligo di restituzione, in favore degli opponenti, di tutte le somme illegittimamente addebitate dalla società
[...]
e, per essa, dalla cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. CP_1
Hanno aggiunto che la cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per tutta la durata del rapporto di conto corrente, ha illegittimamente addebitato, sul contestato rapporto numero
32896.55, somme di denaro a titolo di commissione massimo scoperto e successivamente di disponibilità fondi.
Parte opponente ha dedotto che la cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nella conduzione del rapporto di conto corrente oggetto di opposizione, ha costantemente accreditato le somme versate dalla stessa a mezzo contante, titoli di credito e documentazione commerciale, con decorrenza (valuta) successiva a quella dell'effettiva operazione, nel mentre ha addebitato sul conto le somme con decorrenza (valuta) antecedente a quella dell'operazione stessa. In tesi di parte opponente, la Banca, in difetto di diversa valida convezione scritta in proposito, avrebbe dovuto accreditare ed addebitare le somme – sia a debito sia a credito – con la stessa valuta del giorno dell'operazione. Tale condotta ha integrato, in tesi di parte opponente, il c.d. sistema delle valute fittizie, che ha determinato, in favore della banca e nel corso del tempo, ingiustificati ed illegittimi vantaggi patrimoniali. Dunque, gli opponenti hanno chiesto un ricalcolo delle valute reali delle operazioni mediante il sistema indicato, con la conseguente condanna dell'Istituto di credito alla restituzione e/o compensazione delle somme illegittimamente percepite. Inoltre, ha rappresentato che la Banca ha applicato spese non concordate e calcolato oneri e commissioni in assenza di valide pattuizioni al riguardo. Pertanto, in tesi di parte opponente, la cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha illegittimamente ed unilateralmente variato, in maniera peggiorativa, le condizioni, non concordate, in netto contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 120, T.U.B., e con quanto dispone il
CICR segnatamente agli obblighi a cui la Banca è tenuta in caso di variazione unilaterale delle condizioni in maniera sfavorevole.
Tutto quanto sopra premesso, parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito, in via principale:
1) accertare e dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi meglio esposti in parte narrativa;
2) dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sul rapporto di conto corrente n. 32896.55 nonché della clausola di determinazione del tasso d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, contenute nei contratti di conto corrente e nei finanziamenti, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti;
3) accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dalla società
[...]
nei confronti dei sig.ri e , rideterminando per Controparte_1 Parte_1 Parte_2
l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma inferiore accertanda in corso di causa come effettivamente dovuta dagli attori opponenti in favore della convenuta opposta in esito al ricalcolo delle poste contabili che verrà effettuato in sede di CTU tecnico-contabile di cui si chiede sin da adesso l'ammissione;
In via subordinata:
4) limitare la condanna del fideiussore entro i limiti della garanzia Parte_2
fideiussoria dallo stesso effettivamente prestata;
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Si è costituta, con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 30.03.2021, la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, contestando il contenuto delle domande avanzate ex adverso, in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto delle avverse conclusioni e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo n. 642/2020, con condanna di parte opponente al pagamento dell'importo ingiunto e delle spese e competenze processuali.
Parte opposta, dal punto di vista fattuale, ha ricostruito la vicenda storica, argomentando che la signora , titolare della omonima ditta individuale con sede in Reggio Calabria, via Parte_1
Giudecca, n. 42, iscritta con Partita IVA n. ha concluso, con la Banca Monte dei P.IVA_3
Paschi di Siena S.p.a., contratto di conto corrente 32896.55 e contratto di apertura di credito regolata su c/c, e, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, si sono costituiti fideiussori, sino alla concorrenza di € 60.000,00, il signor e la signora Parte_2 [...]
. Pt_1
L'opposta ha dedotto che, dalla lettura delle certificazioni ex art. 50, T.U.B., si evince un parziale adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dei contratti, con un'esposizione debitoria pari ad € 67.510,83 oltre spese, interessi al tasso convenzionale dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo ed interessi dovuti.
Con riferimento all'eccepito difetto di titolarità del credito e di legittimazione attiva, l'opposta ha precisato che la società è l'attuale titolare del credito oggetto di Controparte_1
ingiunzione, così come cedutole dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 20 dicembre 2017, di cui all'Avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4, Legge n. 130 del 30 aprile 1999, e dell'art. 58, T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
23.12.2017 – Parte Seconda n. 151.
Della cessione è stata data notizia mediante Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 23.12.2017 al Foglio delle inserzioni n. 151.
Parte opposta ha, poi, aggiunto che, con atto del 31/08/2018 a rogito del Notaio in Roma dott.
rep. 57298 racc. 29003, la società ha conferito alla società Persona_1 Controparte_1
procura speciale per il compimento di ogni attività di amministrazione, gestione CP_3
incasso e recupero dei crediti nonché alla gestione di procedure giudiziali e stragiudiziali;
con atto a rogito del Notaio dott.ssa del 12/03/2019 rep. 548 racc. 396, la società Persona_2
ha conferito alla società idonea procura speciale CP_3 Controparte_2
al fine di consentire alle stesse di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti e/o diritti ad essi collegati nonché di gestire le relative procedure giudiziali e stragiudiziali. Entrambi gli adempimenti pubblicitari, di cui all'art. 58, T.U.B., sono stati effettuati e deve ritenersi perfezionata la notifica della cessione ai debitori ceduti.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e del disposto di cui all'art. 1704, c.c., ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata da parte opponente.
Con riferimento all'eccepita nullità dei contratti azionati per mancanza della sottoscrizione da parte della Banca, e nello specifico per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 117, T.U.B., al caso di specie, l'opposta ha osservato che la ratio della previsione della forma scritta, a pena di nullità, contenuta nella citata norma, è quella di consentire al cliente di conoscere in anticipo, rispetto al concreto svolgersi del rapporto, i costi dell'operazione conclusa. Pertanto, ha ritenuto priva di pregio la dedotta nullità del contratto per mancanza della firma della Banca, considerato che il contratto si è perfezionato mediante la sottoscrizione da parte degli odierni opponenti di un documento predisposto dalla Banca, e consente di ritenere provata la sottoscrizione anche del soggetto predisponente, dovendosi il modulo qualificare alla stregua di una proposta, perfezionante lo scambio dei consensi al momento della firma. Ha aggiunto che, con la produzione in giudizio del documento, la società ha manifestato la propria adesione. Inoltre, in tesi di parte opposta, ulteriore dimostrazione del perfezionamento del contratto, si ricava dalla circostanza che parte opponente ha effettuato operazioni contabilizzate sul conto corrente.
Per quanto concerne il quantum debeatur e la validità delle clausole vessatorie, parte opposta ha richiamato orientamento giurisprudenziale in tema di onere della prova nel contenzioso bancario, al fine di dimostrare l'inammissibilità ed infondatezza delle pretese di parte opponente, deducendo che sia onere della parte che deduce la violazione dell'usura bancaria indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, e dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, poiché, in difetto, la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria. Altresì, ha ritenuto che, nel caso in cui il correntista agisce in giudizio per l'accertamento negativo del debito nei confronti dell'Istituto bancario in considerazione delle somme indebitamente versate alla Banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sullo stesso, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare – mediante la produzione, oltre che degli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale, anche del contratto di conto corrente – i fatti posti a corredo della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l'applicazione degli interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti. Inoltre, con riferimento ai tassi applicati, ha contestato le deduzioni di parte opponente, rilevando come la Banca non abbia superato le soglie fissate in materia di usura. Pertanto, si è opposta all'ammissione della C.T.U. contabile, essendo la stessa meramente esplorativa, non avendo la parte opponente fornito alcun elemento tale per suffragare le proprie doglianze.
In conclusione, ha ritenuto generiche, pretestuose, teoriche ed infondate le doglianze avversarie anche sotto l'aspetto dell'asserita violazione dell'art. 1283, c.c.
Parte opposta, sotto il profilo dell'irrilevanza della C.M.S. nel calcolo dell'usura, ha basato le proprie argomentazioni richiamando l'orientamento consolidato della Corte di legittimità e le linee guida della Banca d'Italia.
Parte opposta, con riferimento all'eccepita nullità della commissione di massimo scoperto, ha rappresentato che quest'ultima deve essere pattuita ed inserita espressamente nel regolamento negoziale a pena di inesistenza e costituisce il compenso corrisposto per la prestazione specifica operata dalla banca, consistente nella messa a disposizione dei fondi che, nell'ambito del fido concesso al cliente, la stessa Banca si impegna ad erogare sulla base della richiesta del cliente.
Nel caso di specie, il presupposto della previsione contrattuale è rinvenibile nelle lettere di affidamento prodotte in cui è prevista espressamente l'applicazione al rapporto di tutte le condizioni economiche indicate, tra le quali viene prevista anche la commissione di massimo scoperto.
Pertanto, ha ritenuto infondate le argomentazioni svolte da parte opponente, volte a dilazionare un pagamento che, ad oggi, non risulta essere stato assolto.
Infine, ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648, c.p.c.
Tutto quanto sopra premesso, parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del G.U., contrariis rejectis così giudicare:
- in via preliminare, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà, ai sensi e per gli effetti dell'art.
648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 642/2020;
- in via principale e nel merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettarsi tutte le domande di parte opponente così come formulate nelle rassegnate conclusioni dell'atto introduttivo, perché infondate confermando la validità dei contratti e il decreto ingiuntivo n. 642/2020;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse confermare il decreto ingiuntivo n. 642/2020, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, vanta un credito pari ad € Controparte_1
67.510,83, oltre accessori ed interessi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo, interessi dovuti anche per la mora ai sensi dell'art. 1224
c.c. nelle misure sopraindicate e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di usura, oltre alle spese liquidate (e/o della diversa somma risultante di giustizia), e per l'effetto condannare al versamento, in solido fra loro, della somma di € 67.510,83 la sig.ra
, codice fiscale , e il sig. , codice Parte_1 C.F._1 Parte_2
fiscale , nei limiti della fideiussione prestata, oltre accessori ed C.F._2
interessi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo, interessi dovuti anche per la mora ai sensi dell'art. 1224 c.c. nelle misure sopraindicate e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di usura, oltre alle spese liquidate (e/o della diversa somma risultante di giustizia);
- in via istruttoria, si oppone all'ammissione della CTU contabile essendo Controparte_1
la stessa meramente esplorativa non avendo la parte opponente fornito alcun elemento tale per suffragare il suo assunto e confidando nella CTU per rimediare ad un difetto di impostazione sia in termini di allegazione che di richieste probatorie;
nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito ritenga di dover disporre l'invocato accertamento tecnico, si chiede sin d'ora che i relativi costi vengano posti a carico di parte attrice sul quale incombe l'onere della prova.
- in ogni caso, con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/14, rimborso delle spese generali se ed in quanto dovute, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
All'udienza del 10.06.2021, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, c.p.c., il Giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato termine all'odierno opposto di giorni 15 per la proposizione della domanda di mediazione.
All'udienza del 10.02.2022, il Giudice ha disposto che parte opposta depositasse, entro il 10.03.2022, il verbale di mediazione esibito in udienza ed ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, n. 1, 2 e 3, c.p.c., ed ha rinviato per la valutazione ed ammissione dei mezzi istruttori, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter, c.p.c.
Successivamente il Giudice con ordinanza del 20.03.2023 ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.09.2024, le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 190, c.p.c., riservando all'esito la decisione. Il Tribunale osserva che la domanda di parte opponente è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, è opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice può, per ragioni di economia processuale, ispirarsi al principio della ragione più liquida.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; vds. anche Cass. civ., sez. un., n. 9936 del
2014).
In applicazione di tale principio, il Tribunale, in assorbimento di ogni altra istanza e/o questione, ritiene assorbente l'espressa contestazione formulata dalla parte opponente circa il difetto di titolarità del credito, oggetto del presente decreto ingiuntivo, in capo alla cessionaria
Controparte_1
In via generale, occorre considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n.
1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa;
rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). È noto che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2967, c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato;
da ultimo, si segnala Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno
2022, n. 20597: “La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto
(Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata. Mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).”
Nel caso di specie, il credito azionato con la procedura monitoria è sorto in virtù di un contratto di conto corrente avente numero 32896.55 e di un contratto di apertura di credito regolata su c/c, aperto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dalla signora . Parte_1
Per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti in questione, sino alla concorrenza di € 60.000,00 si costituivano fideiussori la signora ed il signor Parte_1 Parte_2
Il rapporto contrattuale sorgeva, dunque con un soggetto diverso e distinto dall'attuale opposta cessionaria.
Giova, a tal fine, premettere che, per costante giurisprudenza di legittimità, la legitimatio ad causam (attiva o passiva) consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere e subire un giudizio relativamente al rapporto sostanziale dedotto in causa e si ricollega immediatamente al principio contenuto nell'art. 81, c.p.c., in virtù del quale, nessuno può, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio.
L'accertamento della sussistenza della legittimazione processuale, nel duplice aspetto di intitolazione ad agire e resistere in giudizio, si sostanzia in un controllo del giudice teso a verificare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall'attore, quest'ultimo ed il convenuto siano rispettivamente il soggetto che ha la potestà di esercitare l'azione nel giudizio ed il soggetto nei cui confronti essa può essere esercitata. Di talché, qualora dal controllo risulti che già secondo la prospettazione dell'attore costui oppure il convenuto non possano identificarsi con il soggetto avente diritto o con il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, il giudice deve rigettare la domanda, rispettivamente, per difetto di legittimazione attiva e passiva (Cass. n 9427/87; n. 3805/88). È dunque ius receptum della Suprema Corte che “Di difetto di legittimazione attiva è dunque lecito discorrere tutte le volte che (e solo se) si faccia valere, in sede giudiziaria, o un diritto rappresentato come altrui
(un soggetto agisce in rivendica reclamando un bene che egli stesso asserisce di proprietà di un terzo), ovvero un diritto rappresentato come oggetto della propria sfera di azione e di tutela giurisdizionale al di fuori dal relativo modello legale tipico (un comodatario agisce in rivendica del bene del comodante prospettando come legittima tale azione). In altri termini, la legittimazione ad agire e a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla prospettazione ovvero sull'allegazione fatta in domanda” (ex pluribus, Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284).
Le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva
o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”
(Cass., sez. un., n. 2951 del 2016).
In ossequio ai suindicati orientamenti giurisprudenziali, il Tribunale osserva che costituisce principio consolidato che la legittimazione ad agire debba essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma sulla base della prospettazione effettuata dalla parte con l'atto introduttivo del giudizio;
diversamente dalla effettiva titolarità del rapporto controverso, sia dal lato attivo come da quello passivo, che attiene al merito della causa ed investe, quindi, la sua fondatezza.
Costituendo una condizione dell'azione, la legittimazione ad agire si concretizza nel diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio e di ottenere una sentenza sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto della controversia, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto, e si determina in base alla sola affermazione dell'attore, con la conseguenza che, per verificarne la sussistenza, deve aversi riguardo solo a quanto affermato e prospettato.
Nel caso di specie, parte opposta, quale cessionaria del credito si è limitata ad allegare la propria legitimatio ad causam, affermando di essere subentrata al proprio dante causa, in virtù di un'operazione di cessione dei crediti in blocco (come da avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale).
Sennonchè parte opponente ha eccepito, con l'atto di citazione in opposizione, l'assenza di prova circa l'effettiva inclusione del credito nell'ambito della complessiva operazione di cessione dei crediti in blocco dedotta da parte opposta.
Ne deriva che, nel caso di specie, ciò di cui si controverte è la sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito, oggetto del presente decreto ingiuntivo, in capo all'odierna opposta.
La , nella assunta qualità di cessionaria dei crediti facenti originariamente capo alla CP_1
Banca Monte dei Paschi di Siena, tuttavia, non ha adempiuto l'onere di allegazione e probazione sulla stessa gravante, non avendo dedotto e specificato sulla base della documentazione in atti, né attraverso la produzione di ulteriore documentazione (e nel rispetto del regime preclusivo proprio del codice di procedura civile) l'effettiva inclusione dello specifico credito su cui si fonda l'odierna pretesa monitoria nell'ambito della complessiva operazione di cessione dei crediti in blocco.
In questa prospettiva, occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è onere della cessionaria (nel caso di specie, dare Controparte_1
la prova che tra i crediti oggetto della comunicata cessione sono compresi anche i crediti ingiunti. A tal fine, non può ritenersi sufficiente, in assenza di un più vasto quadro indiziario opportunamente specificato dalla cessionaria, la sola produzione dell'avviso di intervenuta pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In punto di diritto, occorre precisare che l'art. 58, comma II, D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385
(Testo Unico Bancario), in materia di cessioni di credito in blocco da parte degli istituti di credito, dispone che «La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità» ed al comma IV, che
«Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile».
Nell'Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. Parte Seconda n.
151 del 23.12.2017), si legge “ (l'"Acquirente") comunica di aver Controparte_1
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BM" o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici […]” (cfr. all. 4 fascicolo di parte opposta).
Pertanto, per la cessione di crediti, al fine di ricondurre il credito con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, ai sensi dell'art. 58, T.U.B., ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, attraverso il deposito di documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (ex multis, Cass. n. 5617/2020; Cass., 2 marzo 2016, n. 4116).
La pubblicità della cessione, effettuata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al blocco, opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione in deroga alla previsione generale di cui all'art. 1264, c.c.
Tuttavia, se, da un lato, ai fini della dimostrabilità della titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente l'allegazione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti in blocco, dall'altro lato, occorre ricordare che “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., Sez. III, sent. 31.01.2019, n. 2780; in senso conforme, anche Cass., Sez. I,
29/02/2024, n. 5478). Pertanto, ai fini dell'efficacia della cessione dei crediti in blocco, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta cessione dei crediti in blocco, esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione, non dispensa la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione (ex multis, Cass., Cass. n. 22268 del 13 settembre 2018; Cass., sent.
31.01.2019, n. 2780), fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che l'opponente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17262 del 24 giugno 2024).
Pertanto, “in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024, n. 17262), la quale è costituita dal contratto di cessione e/o dai suoi allegati. Nel caso di specie, il Tribunale rileva che l'opposta ha depositato Controparte_1
l'Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017), ma non ha allegato, e dunque provato, in atti, nelle forme e nei modi richiesti,
e soprattutto nel rispetto delle preclusioni di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., nel testo in vigore fino al 28.02.2023, il contratto di cessione di crediti, concluso in data 20 dicembre 2017 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con la cedente né ha Controparte_1 depositato la comunicazione dell'avvenuta cessione da parte della cedente, né ha depositato ad esempio estratti certificati relativi al contratto oggetto di cessione. Allegati che non risultano essere acclusi neanche nel procedimento monitorio.
La cessionaria, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall'opponente, formulate sin dall'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione, non ha provveduto, nel corso del giudizio e nel rispetto delle preclusioni istruttorie, ad integrare la produzione documentale relativa alla dimostrazione della titolarità, in capo alla della posizione Controparte_1
giuridica soggettiva dedotta in lite, né a controdedurre anche mediante allegazioni specifiche per come era suo onere.
A nulla, infatti, vale quanto prodotto documentalmente da parte opposta, nella memoria di replica di cui all'art. 190, c.p.c., in quanto ogni allegazione effettuata in tale momento processuale deve considerarsi irrimediabilmente tardiva, e deve considerarsi tamquam non esset.
Inoltre, occorre rilevare che, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B., in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – nella specie,
G.U. Parte Seconda n.151 del 23.12.2017, “Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della
Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personale del 18 gennaio 2007”, tra la e la Banca Monte dei Paschi di Controparte_1
Siena S.p.A. (cfr. all. 4 fascicolo di parte opposta) – costituisce una facilitazione per le Banche
e, più in generale, per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la Banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020), diversamente l'istituto creditizio sarebbe gravato da un onere eccessivo.
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58, comma IV, T.U.B., che espressamente prevede «Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile», nonché il disposto contenuto nel precedente comma III in base al quale «I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti».
Per come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, grava sul al cessionario l'onere di fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché, nel caso di cessione di credito, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 02.03.2016).
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito” (Cass., sez. VI, sentenza del 05/11/2020
n. 24798; in senso conforme anche Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798).
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che: “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che
«la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta»
(Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).” (Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali, il Tribunale ritiene opportuno precisare che, nell'operazione di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di un istituto di credito, ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, la produzione dell'avviso di cessione pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' non è da solo sufficiente ad attestare la titolarità attiva del rapporto di credito oggetto della specifica procedura monitoria in capo al cessionario dei crediti in blocco, in assenza di un più completo quadro probatorio o anche indiziario che venga opportunamente allegato e specificato dal cessionario del credito, specie a fronte delle contestazioni svolte in merito dal debitore- opponente.
In tal senso, come è agevole desumere dalla lettura dell'art. 58, T.U.B., “la pubblicazione sulla
Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”(Cass., ordinanza n. 5617 del 28.02.2020).
Ed invero, secondo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5857 del 2022, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798-20)” e, secondo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020, “Non può essere condivisa - va rilevato prima di ogni altra cosa - la tesi del ricorrente di assegnare all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
né comunque di estendere a tale segno, od omologare, la funzione
«sostitutiva» che, in punto di cessione del credito, la norma dell'art. 58 comma 4 dà alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In realtà, la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire
l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (pur se in limine, è opportuno precisare anche che, nella specie, non risultano indicati gli estremi per un'eventuale applicazione del regime derogatorio della disciplina di diritto comune di cui alla legge 29 maggio 1999, n. 130, ma solo per quello derogatorio di cui all'art. 58 comma 4 TUB). La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 cod. civ.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente;
e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 comma 1, cod. civ., come intesa a regolare l'«efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto» (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell'art. 1248 cod. civ.). In definitiva, la norma dell'art.
58 comma 4 si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58 comma 4 si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste. 9.- Ciò posto, va adesso osservato che la norma del comma 2 dell'art. 58 TUB stabilisce che la «banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».
Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla
Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v., di recente, la già citata Cass.
n. 22548/2018). D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione». La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione -l'enunciazione di un «fatto» estremamente ridotto, di mera sintesi.”
Invero, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “è bene intendersi, perché è certo vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma occorre pure rammentare, come ancora si è avvertito di recente (Cass.,
Sez. I, 29/02/2024, n. 5478) che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17262 del 2024).
In tema di onero probatorio gravante sulla società cessionaria in ordine all'inclusione di uno specifico credito in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, la prova della titolarità del credito vantato in capo all'odierna opposta può essere offerta, in modo alternativo, attraverso una indicazione sufficientemente specifica del credito tale da poterlo ricondurre con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche/condizioni concrete di cui in G.U., attraverso delle attestazioni rilasciate dalla cedente (Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a.), allegando sia il contratto di cessione sia gli estratti autentici con attestazione notarile degli allegati ai contratti di cessione dai quali emerga l'inserimento del credito fatto valere nel presente procedimento tra quelli ceduti.
Orbene, come sopra detto, nel caso di specie, parte opposta, quale cessionaria del credito si è limitata ad allegare la propria legitimatio ad causam, affermando di essere subentrata al proprio dante causa, in virtù di un'operazione di cessione dei crediti in blocco (come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale). Tuttavia, a fronte delle contestazioni svolte da parte opponente, l'odierna opposta nella assunta qualità di cessionaria dei crediti facenti originariamente capo alla Banca Monte dei Paschi di Siena, non ha adempiuto l'onere di allegazione e probazione sulla stessa gravante, non avendo dedotto e specificato sulla base della documentazione in atti, né attraverso la produzione di ulteriore documentazione (e nel rispetto del regime preclusivo proprio del codice di procedura civile) l'effettiva inclusione dello specifico credito su cui si fonda l'odierna pretesa monitoria.
Parte opposta soltanto in sede di memorie ex art. 190 c.p.c procede ad effettuare delle allegazioni e produzioni documentali che devono ritenersi tardive ed inammissibili, in quanto sottratte ai principi che governano il regime delle preclusioni e del contraddittorio tra le parti, soprattutto a fronte di contestazioni che erano, come dianzi precisato, già state effettuate sin dall'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, parte opposta, produce tardivamente con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. la dichiarazione della cedente mediante la quale quest'ultima dichiara che il credito vantato nei confronti della Sig.ra nonché del garante è rientrato Parte_3 Parte_2 nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra la Banca MPS S.p.A.
e la società Controparte_1
Inoltre, parte opposta soltanto in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. indica un Co numero individuato come di da inserire nel link richiamato nell'avviso di Gazzetta Ufficiale.
Sennonché tale deduzione ed allegazione circa il numero da prendere in considerazione per l'individuazione del rapporto ceduto, avrebbe dovuto essere compiutamente effettuata da parte opposta nel corso del giudizio e nei termini preclusivi di legge.
Parte opposta, invece, a fronte delle contestazioni svolte dall'opponente in punto di effettiva titolarità del credito e prova dell'inclusione del medesimo nell'ambito dell'operazione di cessione, nulla deduceva e/o allegava sul punto se non limitandosi a richiamare genericamente la documentazione in atti senza fornire quantomeno specifiche deduzioni.
Peraltro, parte opponente in sede di memorie ex art. 190 c.p.c., - nel ribadire di non accettare il contraddittorio in ordine alle nuove allegazioni e documentazioni prodotte da controparte - ha contestato specificamente l'indicazione offerta da parte opposta soltanto con la comparsa conclusionale, osservando che il numero FG “4746914”, peraltro mai menzionato da parte opposta nel replicare alle contestazioni dell'opponente, non è il codice identificativo (ovvero il codice NDC) associato dalla Banca Cedente, id est dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, alla posizione dei sig.ri e che è, invece, il numero 16341382 ed ha, Parte_1 Parte_2 altresì, contestato che inserendo il predetto numero di NDC 16341382 nel link di collegamento riportato sull'Avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non vi è alcuna conferma dell'inclusione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto nell'ambito dell'operazione di cessione da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena in favore della opposta
[...]
CP_1
Le superiori allegazioni e deduzioni, proprio in considerazione del fatto che la contestazione circa l'effettiva titolarità del credito e la sua relativa inclusione nell'ambito dell'operazione di cessione dei crediti in blocco era stata sollevata da parte opponente sin dall'inizio del giudizio e della circostanza che gli elementi allegati e prodotti dalla (soltanto in sede di CP_1 memorie ex art. 190 c.p.c.) non erano e non sono nella sfera di conoscibilità della controparte, avrebbero dovuto essere effettuate da parte opposta tempestivamente entro i termini preclusivi di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed, in ogni caso, offerti al contraddittorio delle parti secondo le norme ed i principi propri del rito civile. Invece, le suddette allegazioni e produzioni documentali sono state effettuate addirittura successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente loro tardività ed inutilizzabilità ai fini della decisione del presente giudizio.
In questa prospettiva, è dato ineludibile la circostanza che la fase processuale della precisazione delle conclusioni ha la precipua funzione di determinare in modo definitivo il tema della controversia che il Giudice si accinge ad esaminare ai fini della decisione (ex multis, Cass.
8038/1990; Cass., 1006/1973).
Le comparse conclusionali e le memorie di replica hanno solo funzione meramente illustrativa delle ragioni già addotte dalle parti nei precedenti atti processuali, mirando ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
Nello specifico, la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e, quindi, le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle già prese conclusioni e non può contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del thema decidendum, né contenere nuove allegazioni. Attraverso la comparsa conclusionale la parte non può inoltre introdurre in giudizio nuove allegazioni, nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, mirando soltanto ad assolvere ad una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti (Cass., ord. 315/2012).
Nella stessa prospettiva, si osserva che la memoria di replica, di cui all'art. 190, c.p.c., assolve, giustappunto, unicamente alla funzione di replicare alle difese svolte dalla controparte;
è lo strumento processuale per contrastare, replicare, alle allegazioni avversarie.
I documenti prodotti dopo la precisazione delle conclusioni, insieme con la comparsa conclusionale non possono essere utilizzati ai fini del decidere – pur se attengono a questioni, come quella dell'interesse ad agire, rilevabili anche d'ufficio da parte del giudice in ogni stato o grado del processo.
Il termine decadenziale di cui all'art. 183, c.p.c., si applica anche alla produzione dei documenti e non solo alle prove costituende (Cass., 15646/2003; Trib. Bologna 06.04.2006, n. 772; Trib.
Modena 03.08.2007, n. 1444, ivi). Verificatasi la decadenza, la parte interessata può tardivamente produrre documenti soltanto previa rimessione in termini ed allegando l'impedimento che non le ha consentito la produzione tempestiva (Trib. Trani 01.12.1999, G. mer. 00, 556; Trib. Salerno 06.07.2000).
Ed invero, le preclusioni istruttorie sono rilevabili d'ufficio non solo perché i termini concessi ai sensi dell'art. 183, c.p.c., per produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova sono perentori (Cass., 20.11.2006, n. 24606), ma anche perché il principio di preclusione (con connessa divisione in fasi del processo e relativo divieto di regresso alla fase precedente) è dettato da motivi di interesse pubblico ad un corretto, celere ed ordinato svolgimento del giudizio.
Ciò chiarito in merito alla tardività ed inutilizzabilità ai fini della presente decisione delle allegazioni e produzioni documentali effettuate da parte opposta con le memorie ex art. 190
c.p.c., il Tribunale osserva che la società ha depositato l'estratto della Controparte_1
Gazzetta Ufficiale (G.U. Parte Seconda n.151 del 23.12.2017), nella quale, in modo generico, vengono indicati: “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre
2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio
1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia
Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti BM").”
L'adozione del criterio di individuazione per categorie non soddisfa il requisito della certezza della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione, attesa la loro estrema genericità.
Va evidenziato che i suddetti parametri sono generici ed inidonei a pervenire all'individuazione della titolarità del rapporto in caso alla società opposta, riferendosi genericamente ad un portafoglio di crediti, di cui la cedente Monte dei Paschi di Siena S.p.A. era titolare, non puntualmente specificati (individuati, invece, genericamente in classi/categorie) né parte opposta ha fornito, nel corso del giudizio, altri elementi al fine di poter consentire di affermare con certezza che il credito oggetto del decreto ingiuntivo fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. alla società Controparte_1 Il Tribunale rileva che da questo quadro indiziario complessivo estremamente lacunoso non è possibile ritenere raggiunta la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Ne consegue che, in via del tutto assorbente rispetto alle altre questioni dedotte e tenuto conto della documentazione in atti, deve concludersi che sussiste il difetto di prova della titolarità attiva della posizione creditoria in capo alla Controparte_1
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione avanzata da e revoca il decreto ingiuntivo n. 642/2020, emesso Parte_1 Parte_2
dal Tribunale di Reggio Calabria in data 09.09.2020 e depositato in data 11.09.2020.
Per quanto riguarda le spese processuali, le stesse seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate, tenendo conto del valore della controversia (da parametrarsi alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto), in complessivi € 7.052,00 (di cui per la fase di studio della controversia, valore minimo € 1.276,00; per la fase introduttiva del giudizio, valore minimo €
814,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 2.835,00; per la fase decisionale, valore minimo € 2.127,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Angela Giunta, definitivamente pronunziando, sulla domanda in epigrafe indicata, così provvede:
− Accoglie l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
revoca il decreto ingiuntivo n. 642/2020, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 09.09.2020 e depositato in data 11.09.2020;
− Condanna parte opposta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla refusione delle spese processuali sostenute dagli opponenti che liquida in
€ 7.052,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15% se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Massimiliano Rollo antistatario.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e quanto di competenza.
Reggio Calabria, 28.03.2025
Il Giudice Istruttore
Dott.ssa Angela Giunta