Art. 11. Aumento delle dotazioni organiche 1. Per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'universita' 1986-1990 il Ministro e' autorizzato a ripartire e ad assegnare alle universita', per le esigenze di funzionamento delle nuove istituzioni, un contingente di posti di personale tecnico e amministrativo e di ricercatore, rispettivamente non superiore a mille e a cinquecento unita'. I predetti posti sono recati in aumento alle dotazioni organiche complessive di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il numero dei posti di cui al comma 1, da ripartire tenuto anche conto delle richieste delle singole universita', e' determinato nel rispetto dell'apposita quota dello stanziamento di parte corrente di bilancio prevista dal comma 1 dell'articolo 5.
3. Per il funzionamento del Politecnico di Bari l'organico del quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come sostituito dalla tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23 , e' incrementato di un posto di dirigente superiore e di un posto di primo dirigente.
4. Le procedure per la copertura dei posti di personale di cui ai commi 1 e 3 potranno essere esperite prima della data di attivazione delle nuove istituzioni.
Note all' art. 11:
- La legge n. 23/1986 reca: "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle universita'".
- Il testo dell'art. 30 del citato D.P.R. n. 382/80 , e successive modificazioni e integrazioni, e' il seguente:
"CAPO V
Ricercatori universitari
Art. 30 (Dotazione organica del ruolo dei ricercatori).
- La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari e' di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.
I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facolta' delle varie universita' secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facolta' stesse, nonche' dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneita' ove espletati. La ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatori da mettere a concorso libero per facolta' e per gruppi di discipline, si terra' conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facolta' attestino la continuazione dell'attivita' di ricerca e che non abbiano, per anzianita', titolo a partecipare ai giudizi di idoneita'".
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
2. Il numero dei posti di cui al comma 1, da ripartire tenuto anche conto delle richieste delle singole universita', e' determinato nel rispetto dell'apposita quota dello stanziamento di parte corrente di bilancio prevista dal comma 1 dell'articolo 5.
3. Per il funzionamento del Politecnico di Bari l'organico del quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come sostituito dalla tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23 , e' incrementato di un posto di dirigente superiore e di un posto di primo dirigente.
4. Le procedure per la copertura dei posti di personale di cui ai commi 1 e 3 potranno essere esperite prima della data di attivazione delle nuove istituzioni.
Note all' art. 11:
- La legge n. 23/1986 reca: "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle universita'".
- Il testo dell'art. 30 del citato D.P.R. n. 382/80 , e successive modificazioni e integrazioni, e' il seguente:
"CAPO V
Ricercatori universitari
Art. 30 (Dotazione organica del ruolo dei ricercatori).
- La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari e' di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.
I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facolta' delle varie universita' secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facolta' stesse, nonche' dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneita' ove espletati. La ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatori da mettere a concorso libero per facolta' e per gruppi di discipline, si terra' conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facolta' attestino la continuazione dell'attivita' di ricerca e che non abbiano, per anzianita', titolo a partecipare ai giudizi di idoneita'".
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".