Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1512 R.G.A.C. per l'anno 2018
TRA
C.F. rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Vittorio Marino presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Lamezia Terme alla via Scaramuzzino 156, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte appellante
CONTRO
P.VA: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.VA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Marchese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Lamezia Terme, alla via Cavallerizza n. 2/B, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
Parte appellata
NONCHÉ
P.VA in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.VA_2
con sede legale in GL NE (TV) via Marocchesa n. 14, rappresentato e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Paolo Maione
Appellata contumace
E
1
P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_4 P.VA_3
legale in Strada Nuova per Ff. Controparte_5
Appellata contumace
E
P.VA , in persona del Controparte_6 P.VA_4
legale rappresentante p.t., con sede legale in ID (PR) in Viale Martini della Libertà n. 72
Appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 635/2018 depositata in data 07.06.2018 e notificata in data 12/07/2018 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_1
con la quale il Giudice di Pace Lamezia Terme ha rigettato la domanda dal medesimo proposta volta a ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti alla propria autovettura in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi in data 15.03.2016.
In particolare, l'appellante, a fondamento dell'appello, ha premesso in fatto che in data
15.03.2016 verso le ore 10,00 circa, mentre percorreva la SP 109, in direzione Nord, alla guida dell'autovettura Alfa Romeo 156, targata AX225DB, preceduto da un Camion targato
EF115TB assicurato per la RCA con la dotato di rimorchio Controparte_7
targato AC61816 e assicurato per la RCA con la che trasportava Controparte_2 materiale edile, giunto all'altezza della chiesa di Santa Chiara, improvvisamente dal rimorchio cadeva materiale metallico che impattava contro il parabrezza e lo infrangeva, cagionando un danno quantificato nella misura di € 754,00 oltre VA, come precisato in corso di causa e come da fattura prodotta. Ha premesso che i convenuti e Controparte_8
costituiti in giudizio, eccepita l'incompetenza per territorio del giudice Controparte_2
di pace adito e il difetto del contraddittorio nei confronti dei proprietari del camion e del rimorchio, hanno eccepito l'infondatezza della domanda. Ha premesso che, integrato il contraddittorio nei confronti dei responsabili civili e istruita la causa mediante prova testimoniale, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, ritenendo generiche le dichiarazioni testimoniali e non assolto da parte dell'attore l'onere della prova gravante sul medesimo.
2 Tanto premesso, parte appellante ha dedotto l'illegittimità ed erroneità della sentenza emessa dal Giudice di Pace, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il giudice di pace erroneamente valutato le dichiarazioni testimoniali e la documentazione prodotta, che consentirebbero di ritenere provata la dinamica del sinistro per come denunciata, la responsabilità dei proprietari dei mazzi danneggianti ed il nesso causale rispetto ai danni riportati dalla propria autovettura.
Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda proposta e con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Si è costituita in giudizio l'appellata, , la quale richiamate Controparte_8
le eccezioni e difese formulate nel primo grado di giudizio in merito alla ritenuta infondatezza della domanda risarcitoria, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339, III comma c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Parte appellata ha quindi chiesto preliminarmente la dichiarazione l'inammissibilità dell'appello e nel merito il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.12.2024, lo scrivente giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia degli appellati Controparte_2
Con e non costituiti nel presente giudizio CP_4 Controparte_6
di appello, nonostante la regolarità della citazione.
5. L'appello deve essere dichiarato inammissibile, essendo fondata l'eccezione formulata dall'appellata Controparte_8
Nel caso di pecie trova infatti applicazione l'art. 339 comma 2 c.p.c. secondo il quale le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 comma 3 c.p.c. sono appellabili esclusivamente per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce onere dell'appellante indicare chiaramente quali siano gli specifici principi regolatori della
3 materia che si assumono disattesi, al fine di consentire al Giudice dell'appello la valutazione in ordine all'ammissibilità dello stesso.
La Corte di Cassazione ha, al riguardo, evidenziato che “In tema di impugnazione delle sentenze del Giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai se nsi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal Giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (a titolo esemplificativo, Cass. n.
3005 del 11/02/2014; Cass. 8466/2010; Cass. 284/2007).
Ciò posto, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, le sentenze del
Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (in tal senso, a titolo esemplificativo: Cass. n.
5287 /2012; Cass. n. 19724/2011).
Dunque, per stabilire se una sentenza del Giudice di Pace s ia stata pronunciata secondo equità e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339 comma terzo c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. e avuto riguardo al
"petitum" originario. Con particolare riferimento alle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, a mente dell'art. 14 c.p.c. il valore si determina di norma in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore.
Nel caso di specie, la controversia, avente ad oggetto la pretesa alla corresponsione della somma di euro 786,00, poi ridotta ad euro 754,00 oltre VA, a titolo di risarcimento del danno, deve ritenersi decisa dal Giudice di Pace secondo equità, posto che il valore della causa, determinato sulla base della domanda attorea, rientra nei limiti di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c.
Sul punto, occorre evidenziare che parte appellante nell'atto di citazione i ntroduttivo del presente giudizio di appello ha chiesto la condanna degli appellati al pagamento della somma “di € 786,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, mentre nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, al quale occorre avere riguardo ai fini
4 della determinazione del valore della causa agli effetti di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c., ha chiesto la condanna dei convenuti “al risarcimento per i danni subiti dall'attore a causa dell'accaduto quantificabili in euro 786,00 per i danni materiali riportati dall'autovettura Alfa Romeo 156, tg AX225D oltre al danno da fermo da valutarsi in via equitativa ed oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo e comunque nei limiti di competenza per valore del Giudice adito e dello scaglione di euro 1033,00”.
Dunque l'attore nel primo grado di giudizio ha precisato di voler contenere la domanda in un limite di valore che è inferiore ad euro 1.100,00, somma in relazione alla quale, come sopra evidenziato, deve ritenersi che la causa sia decisa dal giudice di pace secondo equità.
Stante, pertanto, il valore dichiarato dall'attore nell'atto di citazione, inferiore a d euro
1.100,00 l'appello avrebbe potuto essere proposto esclusivamente per i motivi limitati indicati nell'art. 339 comma 2 c.p.c.
L'appellante, tuttavia, nell'impugnare l'epigrafata sentenza, non ha dedotto alcuna violazione di norme procedimentali, né di norme costituzionali o comunitarie e neppure ha indicato in modo specifico i principi regolatori che sarebbero stati violati dal giudicante di primo grado. Nell'atto d'appello, infatti, l'appellante si è limitato a formulare doglianze sulla valutazione delle prove che integrano meri errores in iudicando e che, come tali, che non possono essere fatti rientrare nella fattispecie di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c.
Al riguardo, appare opportuno evidenziare, che non può rilevare, ai fini dell'ammissibilità dell'appello la dedotta violazione dell'art. 2967 c.c., posto che, come sostenuto dal condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2697 c.c. integra una regola di diritto sostanziale, la cui violazione dà luogo ad un mero error in iudicando, non suscettibile di rendere censurabile la pronuncia resa secondo equità (Cass. civ., 21 ottobre 2009, n. 2279, Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2009,
n. 564; Cass. civ., 18 marzo 2004, n. 5484).
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
6. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e ridotti alla metà per le fasi di trattazione e decisionale tenuto conto della limitata attività difensiva espletata.
5 Nulla, invece, per le spese nei confronti delle parti contumaci.
L'inammissibilità dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede: Con 1) dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_2 CP_4 [...]
Controparte_6
2) dichiara inammissibile l'appello;
3) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in Controparte_8
complessivi euro 244,00 oltre accessori come per legge;
4) nulla per le spese nei confronti degli altri appellati, contumaci.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12.
Così deciso in Lamezia Terme, 23 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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