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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3906/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati dott. Giulio Cataldi presidente dott.ssa Maria Casaregola consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3906/2020 R.G.
TRA
c.f. , nuova denominazione di Parte_1 P.IVA_1
- nella dedotta qualità di cessionaria dei crediti Parte_2 deteriorati di coatta amministrativa, quest'ultima, a sua volta, Parte_3
nella dedotta qualità di cessionaria dei crediti deteriorati di - rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.to Federica Sandulli, c.f. presso il cui studio elettivamente C.F._1 domicilia in Napoli, alla via A. Depretis n. 102, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. e , c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'avv.to Rodolfo Omar Zurino, c.f. C.F._3
, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Napoli, al Corso Umberto C.F._4
I n. 365, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Mangia, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATI
p.i. , rappresentata e difesa dall'avv.to Paola Coppola, c.f. CP_4 P.IVA_2
, e dall'avv.to Giuliana Pirozzi, c.f. , presso il loro C.F._5 C.F._6 studio elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Andrea D'Isernia n. 31, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
, c.f. , Controparte_5 C.F._7
1 APPELLATO CONTUMACE
c.f. , incorporante Controparte_6 P.IVA_3 Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5125/2020 pubblicata il 17.07.2020
Conclusioni dell'appellante in riforma della sentenza Parte_4 impugnata, rigettare la domanda di e “volta ad ottenere la Controparte_2 Controparte_3
cancellazione della iscrizione ipotecaria nn. 4105/685 del 27.08.2005 e il trasferimento coattivo dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita”.
Conclusioni per gli appellati e rigettare l'appello e Controparte_2 Controparte_3
confermare la sentenza impugnata.
Conclusioni per l'appellata : rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. CP_4 CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e citarono in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Controparte_2 Controparte_3
la e la premettendo che il primo si era obbligato ad acquistare, anche CP_4 Controparte_1 per persona da nominare, dalla con contratto preliminare del 26.05.2008, un'unità CP_4
immobiliare in corso di costruzione, facente parte di un complesso edilizio situato nel Comune di
Castel San Vincenzo (IS), località “Salamuni”, per il prezzo di euro 118.000,00; che invano avevano chiesto - per la stipula del contratto definitivo entro la data concordata del 15.01.2009 - il frazionamento del mutuo concesso dalla alla garantito da ipoteca Controparte_1 CP_4 gravante sull'intero complesso immobiliare.
Gli attori conclusero chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento delle convenute, una pronuncia, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di trasferimento, a loro favore, dell'unità immobiliare oggetto del contratto preliminare, con ordine alla di cancellare l'iscrizione ipotecaria. CP_1
La e la rimasero contumaci. CP_4 Controparte_1
Spiegò atto di intervento quale fideiussore della in relazione al mutuo Controparte_5 CP_4
ipotecario, resistendo alla domanda degli attori ed eccependo, preliminarmente, il mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, accolse la domanda degli attori di trasferimento coattivo dell'unità immobiliare oggetto del contratto preliminare, onerò gli attori del pagamento del residuo prezzo di euro 13.240,00 e condannò alla cancellazione dell'iscrizione Controparte_1
ipotecaria, fondando la decisione sulle seguenti ragioni: a) è infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, atteso che non si tratta di
2 controversia avente ad oggetto diritti reali ma diritti personali, che si fondano su rapporti obbligatori;
b) la “non ha adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti ed, in particolare, non è CP_4
addivenuta alla stipula del definitivo entro il 15 gennaio 2009 (art.6 contratto preliminare) e neppure ha provveduto entro tale data alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'intero complesso immobiliare nel quale si colloca l'immobile per cui è processo. Invero, in sede di contratto preliminare, risulta pattuito, all'art. 6.1. (rubricato 'consegna e rogito'), che l'immobile de quo, al momento dell'atto pubblico di trasferimento, sarebbe stato venduto libero da ipoteca e ciononostante risulta provata l'iscrizione pregiudizievole con riferimento all'immobile oggetto di preliminare tra la e il sig. ; c) dalla produzione documentale emerge l'inadempimento di CP_4 CP_2 [...] con riguardo al frazionamento del mutuo ipotecario “con conseguente impossibilità per CP_1
le parti contraenti di addivenire alla stipula del contratto definitivo, in violazione del disposto di cui all'art. 39 T.U.B., dedicato alle garanzie ipotecarie a tutela dei finanziamenti fondiari. Infatti, tale disposizione legislativa prevede che, laddove sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi indicati dal comma 6, vi sia un diritto in capo al debitore, al terzo acquirente, al promissario acquirente o all'assegnatario del bene ipotecato alla suddivisione del finanziamento in quote, e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. A tale richiesta la banca deve ottemperare entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote.
tuttavia, nonostante le richieste di frazionamento formulate dalla e dal Controparte_7 CP_4
Sig. non ha provveduto al frazionamento, con conseguente inadempimento degli obblighi CP_2 gravanti sul predetto istituto di credito”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado, - nuova Parte_4
denominazione della - nella dedotta qualità di Controparte_8 cessionaria della , quest'ultima, a sua Parte_5
volta, nella dedotta qualità di cessionaria di ha proposto appello, al quale hanno Controparte_1
resistito, costituendosi, i coniugi e la Controparte_9 [...]
ritualmente citato, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_10
All'udienza del 14.02.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione del termine di
50 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza depositata il 25.07.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo per integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_1
Il difensore dell'appellante ha provveduto alla notifica dell'atto di appello ad Controparte_6
- incorporante - che non si è costituita, e, pertanto, va dichiarata contumace. Controparte_1
3 All'udienza dell'8.01.2025 le parti costituite hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la
Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed il successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Con l'atto di appello, articolato in otto motivi di gravame, Parte_4 lamenta: 1) la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria;
[...]
2) l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione ai sensi dell'art. 39 del TUB, sul rilievo che il promissario acquirente non ha diritto alla cancellazione dell'ipoteca, ma solo al frazionamento del mutuo e dell'ipoteca; 3) la violazione dell'art. 2878 c.c. che elenca le cause di estinzione dell'ipoteca;
4) la violazione dell'art. 2808 c.c. sul rilievo che la condanna della alla Controparte_1 cancellazione dell'ipoteca pregiudica il diritto del creditore di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, il bene vincolato a garanzia del credito, e di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata;
5) la violazione dell'art. 2652, n. 2, c.c., rappresentando che la sentenza impugnata, condannando la banca alla cancellazione dell'ipoteca “ha fatto prevalere la sentenza ex art. 2932 cod. civ. sull'iscrizione ipotecaria avvenuta prima della trascrizione della domanda giudiziale”; 6) la violazione dell'art. 2858 c.c., sul rilievo che “L'acquirente di bene ipotecato, per evitare di subire
l'esecuzione sul bene da parte del creditore, ai sensi dell'art. 2858 c.c. o paga i creditori iscritti o rilascia il bene o libera il bene dall'ipoteca nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 2889 e ss. c.c.”;
7) la mancanza di prova che la e i coniugi abbiano formulato una CP_4 Controparte_9
“compiuta e completa” richiesta di frazionamento del mutuo alla 8) la Controparte_1 violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 122/2005 che impedisce al notaio di stipulare l'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca gravante sull'immobile oggetto del contratto di compravendita .
§ 2.2. Con la comparsa di costituzione e risposta i coniugi hanno eccepito, Controparte_9 preliminarmente, il difetto di titolarità attiva, in capo all'appellante, del rapporto giuridico dedotto in lite. Argomentano che non vi è prova della cessione del credito - originariamente di CP_1
- a favore della
[...] Parte_4
Il difensore di unitamente all'atto di appello, ha depositato: a) l'estratto dal sito della Banca Pt_1
d'Italia di pubblicazione, in data 10.07.2017, dell'avviso di cessione di crediti deteriorati da parte di a favore di;
b) Controparte_1 Parte_5
l'estratto dal sito della Banca d'Italia di pubblicazione, in data 11.04.2018, dell'avviso di cessione da parte di a favore di Parte_6 Controparte_8
dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa;
c)
4 il verbale di assemblea straordinaria del 19.07.2019 nel quale si dà atto che la modifica CP_8
la propria denominazione in Parte_4
A fronte dell'eccezione di difetto di titolarità attiva, l'appellante ha depositato in data 15.03.2021: a) il “contratto di ritrasferimento di crediti e partecipazioni” del 10.07.2017 tra CP_1 CP_1
(Banca trasferente) e (Banca trasferitaria), Parte_5
avente ad oggetto i crediti pecuniari che, alla data del 26 giugno 2017 sono classificati o sono classificabili, in base ai “Principi Contabili”, come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” e/o come “esposizioni scadute” (cfr. art. 2.1.); b) il contratto di cessione di crediti dell'11.04.2018 tra e avente ad oggetto i crediti che siano stati classificati - Parte_6 CP_8
con riferimento alla data del 26.06.2017 - come “in sofferenza”, “inadempienze probabili”,
“esposizioni scadute e/o sconfinanti”, o comunque come “crediti deteriorati”; c) la certificazione del notaio in Milano, del 15 marzo 2021, intitolata “Estrazione di dati risultante da atto Persona_1 di deposito” nella quale si legge: “ Certifico io sottoscritto [ ] che, in seguito a specifica interrogazione, nella copia digitale non modificabile del nuovo Allegato A, menzionato nel contratto di cessione sottoscritto in data 11 aprile 2018 tra ( già Parte_1
, e Controparte_11 Parte_5
, depositata presso lo in data 26 ottobre 2020, in
[...] Controparte_12 sostituzione del precedente allegato A depositato in data 26 aprile 2018, recante l'elenco dei rapporti ceduti da a favore di Parte_5 [...]
(già , come Controparte_13 Controparte_11 comunicato sul sito di Banca d'Italia in data 12 aprile 2018, è ricompresa la seguente posizione:
Nome del debitore - Codice Controparte_14
Cliente 102232019 - ID Rapporto 011162500306916; 011162500306923; 011162500238216;
006162576039087.”.
Ebbene, ad avviso del Collegio, l'appellante non ha provato la contestata titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in lite, vale a dire di essere cessionaria del credito, originariamente in capo alla
- concedente il mutuo alla - garantito dall'ipoteca della cui Controparte_1 CP_4
cancellazione si duole.
E invero dalla documentazione depositata unitamente all'atto di appello, e, successivamente, in data
15.03.2021 - anche a prescindere da ogni questione in ordine alla tardività di tale ulteriore deposito - non si evince né che il credito della mutuante, sia stato ceduto alla Controparte_1 [...]
né che quest'ultima abbia ceduto il medesimo credito alla poi Parte_6 CP_8 [...]
Difatti mancano elementi che consentono di classificare il credito Parte_4
scaturente dal contratto di mutuo ipotecario concesso dalla a favore della SIAP Controparte_1
5 S.r.l., come un credito in “sofferenza” o “deteriorato”, a causa di “inadempienze probabili” o di
“esposizioni scadute e/o sconfinanti”. Peraltro, non risulta depositata alcuna documentazione relativa al contratto di mutuo, al relativo piano di ammortamento e alla durata dello stesso, o all'eventuale sussistenza di rate scadute e non pagate. Insufficiente è la certificazione del notaio Persona_1
dalla quale si evince unicamente che la aveva ceduto ad Parte_6 Parte_4
quei crediti vantati nei confronti della riconducibili ad alcuni numeri
[...] CP_4 identificativi di “Rapporti”, numeri che non consentono l'individuazione del rapporto di mutuo garantito dalla garanzia ipotecaria di cui è causa.
La circostanza che l'appellante non ha provato di essere cessionaria del credito originariamente in capo a - con conseguente difetto di titolarità attiva - impedisce l'esame dei motivi Controparte_1 di gravame e comporta il rigetto dell'appello.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo in base al DM 147/2022
(scaglione di riferimento: euro 52.000,01 - euro 260.000,00), si pongono a carico dell'appellante ed a favore degli appellati costituiti, quantificando i compensi in misura intermedia tra i minimi e i medi di tariffa, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, considerato che la decisione si fonda sulla sola questione preliminare di difetto di titolarità attiva dell'appellante, e in misura minima per la fase istruttoria/trattazione, atteso che nella presente sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Nulla va disposto sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci, e Controparte_5 Controparte_1
Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e di incorporante Controparte_5 Controparte_6 CP_1
[...]
2) rigetta l'appello;
3) condanna al pagamento delle spese del gravame a Parte_4
favore di e di spese che si liquidano complessivamente in euro Controparte_2 Controparte_3
9.657,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
6 4) condanna al pagamento delle spese del gravame a Parte_4
favore di spese che si liquidano in euro 9.657,00 per compensi, oltre al rimborso per spese CP_4
generali nella misura del 15%, iva e cpa;
5) nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 9 aprile 2025.
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott. Giulio Cataldi
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