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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente estensore
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere estensore
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2024.
Da
(C.F. ) in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
residente in [...], Persona_1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quale erede di e
[...] C.F._2 Persona_1
, residente in [...], Persona_2 Parte_3
(C.F. ), in proprio e quale erede di e
[...] C.F._3 Persona_1
, residente in [...], Persona_2 Parte_4
(C.F. ), in proprio e quale erede di ,
[...] C.F._4 Persona_2 elettivamente domiciliati in Treviso, Corso del Popolo n. 35, presso lo studio dell'avv. Enrico
Torresan e dell'avv. Chiara Torresan che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti pagina 1 di 19 APPELLANTI PRINCIPALI
Contro
(C.F.- P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato ing. con sede in Milano, via Olgettina n.60, ed Controparte_2 elettivamente domiciliato in Milano, via E. Visconti Venosta n.1, presso lo studio dell'avv. Anna
Gelpi che lo rappresenta e difende insieme con gli avv.ti Vittorio Gelpi e Stefano Dalle Donne, giusta procura alle liti in atti
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Milano, dott. Andrea Manlio Borelli, n. 9503/2024, pubblicata in data 4 novembre 2024, resa nella causa n. 32552/2019 R.G.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per gli appellanti principale , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
[...] Parte_4
In via principale di merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n.9503/2024, pubblicata in data
04/11/2024, a definizione del procedimento R.G. n. 32552/2019, accertata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra le inadeguate condotte del personale sanitario dell' ed il danno Controparte_3 subito da con conseguente riduzione delle chances di sopravvivenza in capo a Persona_1 quest'ultima, e la conseguente responsabilità dell' in relazione ai Controparte_3 trattamenti sanitari in premesse descritti praticati a così disporre: Persona_1
1) accertata nella misura dell'80%, per i motivi di cui in narrativa, la percentuale di danno da perdita di chance di sopravvivenza subito dalla sig.ra conseguentemente condannarsi l' Per_1 Controparte_4
pagina 2 di 19 al pagamento in favore di e secondo le Controparte_3 Parte_1 Parte_3 Parte_2 rispettive quote ereditarie, dell'importo complessivo di Euro 844.850,40=, già quantificato nel primo grado di giudizio, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
il tutto oltre agli interessi legali da calcolare sulla suddetta somma devalutate al momento del fatto e annualmente rivalutate alla data della sentenza, ed agli interessi legali, da calcolare sulle somme come sopra complessivamente determinate, dalla data della sentenza al saldo effettivo.
1) condannarsi l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5 pagamento in favore di , e in proprio e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 quali eredi (gli ultimi tre) del sig. del danno da perdita del rapporto parentale da costoro subito, Persona_2 nella misura già quantificata di Euro 367.634,00= per di Euro 461.498,00= per Parte_1
, di Euro 461.501,18= per e di Euro 256.260,00= per Parte_3 Parte_2 Parte_4
o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto oltre agli interessi legali da calcolare sulle suddette somme devalutate al momento del fatto e annualmente rivalutate alla data della sentenza, ed agli interessi legali, da calcolare sulle somme come sopra complessivamente determinate, dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condannarsi l' convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_6 di – o eventualmente, pro quota, anche a – del danno patrimoniale dallo Parte_1 Parte_3 stesso subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza fornita dalla sig.ra nello Per_1 svolgimento della propria attività di casalinga, quantificato nell'importo di Euro 384.775,20=, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione.
In via subordinata istruttoria:
Qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello ne ravvisi la necessità e/o opportunità, si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) essere verità che, anteriormente al decesso del marzo 2013, la sig.ra casalinga, era Persona_1 moglie e madre presente e attiva, che si occupava assiduamente della gestione della casa e della famiglia, fornendo altresì supporto all'anziano padre;
2) essere verità che la sig.ra persona estroversa e sempre disponibile, coltivava moltepli interessi Per_1
(viaggi, cucina, relazioni sociali e amicizie), coinvolgendo in essi i propri familiari;
pagina 3 di 19 3) essere verità che la sig.ra ha mantenuto intensi e frequenti rapporti con il padre e il Per_1 Per_2 fratello anche dopo aver costituto un proprio autonomo nucleo familiare, collaborando con essi nella gestione Pt_4 delle incombenze domestiche e lavorative;
4) essere verità che, successivamente al decesso, venute meno la presenza e l'apporto della sig.ra i di Per_1 lei congiunti hanno diradato le reciproche frequentazioni ed attività collaterali precedentemente svolte in ambito familiare e ricreativo.
Si indicano a testi i sigg.ri: di Melzo;
di Peschiera Testimone_1 Testimone_2
Borromeo; di Peschiera Borromeo;
di Cernusco sul Naviglio. Testimone_3 Testimone_4
In ipotesi di dubbio sulle risultanze degli accertamenti peritali contenuti nella relazione di consulenza tecnica di data 15 ottobre 2018 depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e/o nelle note integrative di chiarimento data 9 maggio 2022 depositate nel giudizio di primo grado, vorrà infine l'Ecc.ma Corte d'Appello adita disporre la rinnovazione della CTU.
Con rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
Per l'appellato/appellante incidentale Controparte_3
“voglia l'adita Corte: nel merito, in principalità, in via di appello incidentale, ad integrale riforma della sentenza del giudizio di primo grado, rigettare le domande risarcitorie degli attori ed attuali appellanti principali e condannarli alla restituzione della somma che in esecuzione della sentenza stessa è stata loro corrisposta. Spese di entrambi i gradi del giudizio rifuse;
in subordine, comunque respingere i motivi dell'appello principale siccome infondati in fatto e diritto. Spese del presente grado del giudizio rifuse;
in via istruttoria, si chiede che sia disposto il rinnovo della CTU medico-legale e ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti da controparte siccome irrilevanti, prima che per essere formulati in maniera nient'affatto circostanziata e comportanti apprezzamenti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (successivamente convertito in procedimento ordinario di cognizione), che faceva seguito al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG 11518/17 promosso nei confronti dell' i Signori , Controparte_7 Parte_1 Parte_3
pagina 4 di 19 , e , in proprio e in qualità rispettivamente di Parte_2 Parte_4 Persona_2 marito, figli, fratello e padre della sig.ra chiedevano al Tribunale di Persona_1
Milano di condannare l' al risarcimento dei danni da loro patiti per la Controparte_3 lesione del rapporto parentale con la loro congiunta sig.ra e, iure hereditatis, al risarcimento Per_1 dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla loro dante causa in conseguenza della perdita delle chances di sopravvivenza causata dalle condotte negligenti e imperite imputabili ai sanitari operanti presso l' . Controparte_3
In particolare, parte attrice deduceva che in data 22 febbraio 2013 la sig.ra veniva Per_1 sottoposta ad un intervento chirurgico a seguito della diagnosi di “ascesso pelvico tubo-ovarico- appendicolare, peritonite da perforazione ileale” durante il quale si verificava una parziale lesione intestinale con fuoriuscita di materiale denso purulento misto a materiale ematico necrotico.
Successivamente, nelle giornate del 23 e 24 febbraio la paziente lamentava dolori addominali che non si placavano nemmeno con terapia antidolorifica e, a seguito di un episodio di vomito, veniva sottoposta ad un esame radiografico all'addome e ad esami ematochimici urgenti all'esito dei quali, in data 24 febbraio, veniva sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico di “laparotomia esplorativa in urgenza” e, successivamente, in data 4 marzo, veniva dimessa.
Tuttavia, la sera del 5 marzo la sig.ra presso il proprio domicilio, cadeva Per_1 improvvisamente a terra senza dare segni di vita.
Veniva richiesto l'intervento del 118 e si procedeva al ricovero urgente presso l'Ospedale
[...]
per “alterazioni del ritmo cardiaco per VF e shock” e alle ore 21.50 del 5 marzo ne veniva CP_3 dichiarato il decesso.
Gli attori deducevano che i sanitari dell' avevano posto in essere una Controparte_3 serie di comportamenti omissivi sia dal punto di vista chirurgico, quali l'omesso posizionamento di un drenaggio che avrebbe consentito di effettuare in maniera più tempestiva il secondo intervento riparatore della lesione intestinale sia dal punto di vista clinico internistico ovvero l'omesso trattamento del quadro di insufficienza cardiaca che avevano cagionato il decesso della sig.ra
Per_1
Gli attori avevano quindi richiesto iure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con e, il rimborso delle spese Persona_1 Parte_1
pagina 5 di 19 anticipate (spese funerarie, compensi liquidati ai CTU nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e prestazioni dei consulenti di parte), nonché il risarcimento del danno derivante dalla perdita dell'apporto economico fornito dalla sig.ra con lo svolgimento dell'attività di casalinga. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' chiedendo il Controparte_3 rigetto delle domande attoree poiché infondate nel merito sostenendo che non sussistevano condotte censurabili imputabili ai sanitari dell'ospedale a fronte dell'inattendibilità della CTU svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. chiedendone il rinnovo nel corso del processo.
Deduceva che l'iter-diagnostico terapeutico seguito dall' era stato Controparte_3 adeguato alle esigenze del caso e che non sussisteva alcuna correlazione tra la patologia addomino - pelvica e il decesso cardiaco della paziente.
Sottolineava che nel corso della degenza la sig.ra non aveva mai manifestato segni Per_1 di scompenso cardiaco congestizio, dato che risulterebbe confermato anche dall'esame autoptico e che, pertanto, non sussistevano i presupposti clinici affinché la paziente fosse trasferita nel reparto di cardiologia per effettuare gli accertamenti clinici che -secondo i CTU- avrebbero consentito di constatare lo scompenso cardiaco e prevenire il decesso.
Secondo parte convenuta l'arresto cardiaco al domicilio era stato istantaneo e improvviso, espressione di tipo elettrico della asintomatica miocardite linfocitica che si era manifestata in maniera del tutto improvvisa in un'aritmia mortale.
Nel corso del giudizio veniva acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG
11518/17 instaurato ante causam dagli attori e venivano richiesti chiarimenti ai CTU incaricati nel precedente procedimento.
Con sentenza n. 9503/2024 il Tribunale di Milano condannava l' a Controparte_3 versare agli attori la somma di euro 100.000,00 oltre interessi compensativi sino al saldo nonché a rifondere agli attori le spese del giudizio, quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. liquidate in complessivi euro 37.400,00 per compensi e in euro 1.115,83 per anticipazioni e poneva i costi della
CTU a carico dall' . Controparte_3
In particolare il Tribunale, con riferimento ai profili di responsabilità prospettati dagli attori precisava che all'esito della CTU, gli ausiliari del giudice avevano ritenuto che nonostante fosse possibile formulare rilievi di negligenza/imperizia nell'esecuzione degli interventi chirurgici per cui pagina 6 di 19 è causa, le condotte anche omissive del personale sanitario non avevano avuto un ruolo causale nel decesso della sig.ra in quanto la sua morte era da ascriversi ad arresto cardiaco per Per_1 fibrillazione ventricolare determinato da “severa miocardite linfocitica diffusa”.
I periti, tuttavia, rilevavano “una certa trascuratezza” da parte del personale sanitario in quanto non erano stati adottati “provvedimenti idonei ad indagare causa e patogenesi di quella che si presentò come una ingravescente sindrome endemigena degli arti inferiori” e “non si eseguì accertamento alcuno per stabilire se gli edemi fossero da attribuire ad una problematica del ritorno venoso a livello addominale (trombosi della cava inferiore) o per una incapacità di pompa cardiaca (insufficienza congestizia)”.
Dalla relazione peritale emergeva, altresì che:
- non era stata data alcuna importanza alla tachicardia del giorno delle dimissioni, che, unitamente al declino della pressione arteriosa, avrebbe dovuto far pensare a una sofferenza miocardica;
- non venne praticato ECG, non fu effettuata visita internistica, non fu esaminata la concentrazione di BNP;
Dunque, “sotto il profilo cardiologico”, non vi era stata corretta interpretazione del quadro sintomatologico e obiettivo, con conseguente omissione di diagnosi e trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia.
Si rilevava che il trattenimento della paziente in una sede ospedaliera attrezzata avrebbe
“comportato una terapia adeguata e congrua per la patologia in esame nonché l'applicazione di una telemetria con conseguente attivazione immediata del trattamento dell'arresto cardiaco su base fibrillante” e, pur considerando l'exitus non in rapporto causale con l'operato dei sanitari, si precisava che “un diverso, più coerente e adeguato comportamento diagnostico e terapeutico avrebbe aumentato le possibilità di sopravvivenza della paziente”.
A seguito di richiesta di chiarimenti formulata dal giudice i CTU precisavano che le possibilità di sopravvivenza di “già ridotte per la naturale evoluzione della patologia (stimate Persona_1 statisticamente nel 51%)”, sono state “ancor più gravemente ridotte per l'inadeguato comportamento diagnostico dei Sanitari intervenuti”, in misura pari all'80%.
Il giudice di prime cure, sulla base della ritenuta mancanza del nesso causale tra l'operato dei medici e il decesso della sig.ra escludeva che agli attori spettasse il risarcimento iure Per_1
pagina 7 di 19 proprio del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e per lo stesso motivo escludeva il risarcimento del pregiudizio patrimoniale costituito dalle spese funerarie sostenute.
Riteneva, invece, spettante agli eredi della sig.ra (iure hereditatis e pro quota ereditaria) Per_1 il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza della stessa.
Il giudice precisava che, sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, il risarcimento del danno da perdita della chance di sopravvivenza non andava liquidato in modo proporzionale al risultato perduto ma che andava commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta e, dunque, valutato in termini diminuiti rispetto al danno di perdita del risultato.
Riteneva dunque che nel liquidare il danno in oggetto non poteva farsi ricorso ai parametri e valori previsti dalle Tabelle per la liquidazione del danno da lesione dell'integrità psico-fisica ma che la liquidazione equitativa andasse effettuata in relazione all'apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta, valutata alla luce delle circostanze del caso concreto. Doveva, cioè, tenersi in considerazione la maggiore o minore vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato e al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte del responsabile a determinare il risultato sperato.
Nella fattispecie in esame la perdita di chance di sopravvivenza ascrivibile a malpractice del personale sanitario dell' era stata stimata dai CTU nell'80% del 51% dunque, Controparte_3 sulla base di tale valutazione il giudice riteneva che la sig.ra avesse patito la riduzione del Per_1
40,8% delle sue effettive possibilità di maggiore permanenza in vita.
Alla luce dell'indicazione dei CTU, il giudice di prime cure riteneva di liquidare, in via equitativa (art. 1226 c.c.), il pregiudizio patito dalla dante causa degli attori in complessivi €
100.000,00 oltre gli interessi compensativi.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello, con atto di citazione notificato in data 4 dicembre 2024, gli appellanti, lamentando in particolare l'erroneità della stessa per i seguenti motivi:
1. erronea interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio e delle relative note integrative di chiarimento -erronea liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza;
2. mancata liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale;
pagina 8 di 19 3. mancata liquidazione del danno patrimoniale per la perdita delle prestazioni inerenti all'attività di casalinga.
In data 21 marzo 2025 si è costituito l' che ha proposto appello Controparte_3 incidentale chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie proposte da parte appellante e la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma versata dall'ospedale in esecuzione della sentenza di primo grado e, in via istruttoria, il rinnovo della CTU, nonché di condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In particolare, proponeva appello incidentale lamentando l'inattendibilità delle valutazioni dei CTU e, di riflesso,
l'ingiustizia della sentenza del Tribunale che era basata sulla stessa.
All'udienza del 15 aprile 2025 il consigliere istruttore, riservata al collegio ogni decisione sulla necessità di ulteriore istruttoria a mezzo CTU, invitava le parti a precisare le conclusioni e rinviava per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis all'udienza del 20.05.2025, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Con il primo motivo di gravame parte appellante impugna il capo della sentenza di primo grado in cui il giudice ha liquidato il danno da perdita di chance di sopravvivenza sulla base al presupposto secondo cui tale perdita, ascrivibile a malpractice medica, sarebbe stata quantificata dai CTU nella misura dell'80% del 51% e, quindi, nel 40,80%, essendo la paziente già portatrice di una pregressa patologia.
Deduce che il giudice ha erroneamente interpretato sia la consulenza tecnica d'ufficio che le note integrative di chiarimento dei CTU e, di conseguenza, ha erroneamente liquidato il danno da perdita di chance di sopravvivenza della sig.ra Per_1
Diversamente, parte appellante ritiene che i periti abbiano quantificato la compromissione delle chances di sopravvivenza della paziente in una misura percentuale non inferiore all'80% e, tale percentuale, sarebbe stata riconfermata dagli stessi anche nelle note integrative di chiarimento depositate a seguito della richiesta del giudice.
I CTU, dunque, con la percentuale del 51% avrebbero inteso far riferimento al criterio del
“più probabile che non” e non alla specifica percentuale di perdita di chance di sopravvivenza pagina 9 di 19 riferita al caso concreto;
in particolare, avrebbero fatto riferimento al fatto che le possibilità di sopravvivenza per una persona affetta da quella stessa patologia sarebbero più che probabili
(50%+1, variabili quindi tra il 51% e il 100%).
I periti, dunque, secondo parte appellante, avrebbero inteso affermare che, in caso di patologie analoghe a quella che ha colpito la sig.ra il paziente ha più del 50% di Per_1 probabilità di sopravvivere in caso di intervento eseguito a regola d'arte. Nel caso di specie, i periti avrebbero affermato che questa percentuale è dell'80%: ovvero in caso di intervento eseguito a regola d'arte, nella fattispecie in esame la sig.ra avrebbe avuto l'80% di possibilità di Per_1 sopravvivere. Ne conseguirebbe che la percentuale di chance perduta dalla sig.ra è stata Per_1 quantificata dai periti nella misura dell'80% e non nella misura dell'80% del 51%.
Il giudice di prime cure ha quindi erroneamente ritenuto che i periti intendessero quantificare la perdita di chance di sopravvivenza della paziente nella misura sopra indicata;
e, pertanto, secondo l'appellante, deve procedersi ad una nuova quantificazione del danno subito dalla sig.ra alla luce della corretta interpretazione delle risultanze peritali e, quindi, sulla base della Per_1 quantificazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza nella misura dell'80%.
Tale motivo è infondato.
A seguito della richiesta di chiarimenti effettuata dal giudice all'udienza del 6 luglio 2021 i
CTU dott. e dott. hanno depositato “note integrative di chiarimento” in cui gli Per_3 Per_4 stessi hanno precisato che “seppur l'exitus non sia in rapporto causale con l'operato dei Sanitari, un diverso, più coerente e adeguato comportamento diagnostico e terapeutico avrebbe aumentato le possibilità di sopravvivenza della paziente” precisando che da qui “deriva la indicazione numerica percentuale, come esposta dagli scriventi, pari all'OTTANTA %” “Ovvero un elevato grado di abbattimento delle possibilità di sopravvivenza, che, già ridotte per la naturale evoluzione della patologia (stimate statisticamente nel 51%) sono state ancor più gravemente ridotte per l'inadeguato comportamento diagnostico dei sanitari intervenuti”.
All'esito di tali precisazioni risulta evidente che, se le possibilità di sopravvivenza della sig.ra alla patologica cardiaca erano del 51% e se, come affermato dagli ausiliari del giudice, la Per_1 trascuratezza ascritta ai sanitari ne ha comportato un abbattimento dell'80%, la perdita di chance cagionata è stata del 80% del 51% ovvero del 40,80%.
pagina 10 di 19 Sono state, dunque, abbattute dell'80% le già ridotte possibilità di sopravvivenza della sig.ra che erano già limitate al 51% a seguito della patologia cardiaca. Per_1
Per tale motivo risulta non condivisibile il ragionamento di parte appellante sulla base del quale, senza considerare le possibilità concrete di sopravvivenza della paziente alla patologia cardiaca da cui era affetta, vorrebbe affermare che le chances di sopravvivenza sottrattele sono state dell'80% e ciò, nonostante le precisazioni dei CTU.
Pertanto, il giudice di prime cure ha correttamente affermato che “Nella fattispecie in esame la perdita di chance di sopravvivenza ascrivibile a malpractice del personale di parte convenuta è stata dai CTU quantificata (invero senza indicazione alcuna circa la presumibile durata della sopravvivenza) nell'80% del 51%
(dato, quest'ultimo, determinato dalla patologia non iatrogena di cui la congiunta degli attori era portatrice): dunque, sulla base di tale valutazione dei CTU deve ritenersi che abbia patito la riduzione del Persona_1
40,8% delle sue effettive possibilità di maggiore permanenza in vita” (cfr. sentenza primo grado pag.12) e, alla luce delle indicazioni dei CTU, ha ritenuto di liquidare in via equitativa (art. 1226 c.c.) il pregiudizio patito dalla dante causa degli attori.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Il secondo e il terzo motivo di gravame devono essere trattati congiuntamente.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado con riferimento al capo in cui il giudice ha escluso che agli attori spetti il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Deducono che il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sulla base della circostanza che il nesso di causalità, nel caso di specie, sussiste tra l'operato dei medici e la perdita di chance di sopravvivere più a lungo in capo alla sig.ra e non tra l'operato dei medici e il decesso della stessa. Per_1
Gli appellanti, tuttavia, rilevano che nel caso in cui il danno sia un danno da perdita di chance di sopravvivere più a lungo, esplicitamente richiesto dai congiunti iure hereditatis, non è escluso che debba essere riconoscibile in capo agli stessi, iure proprio, anche il danno da perdita del rapporto parentale subito a causa dell'impossibilità di godere più a lungo del rapporto parentale con la vittima primaria.
pagina 11 di 19 Sostengono che, se è vero che in caso di danno da perdita di chance il nesso di causalità sussiste tra la condotta del personale sanitario e la perdita di chance di sopravvivenza (e non tra la condotta e l'evento morte), ciò non esclude che ai parenti superstiti possa essere riconosciuto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che, secondo l'insegnamento della recente giurisprudenza di merito e di legittimità, andrà liquidato equitativamente, eventualmente parametrandolo alla percentuale di chance perduta a causa della condotta attiva od omissiva dei curanti.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado con riferimento al capo in cui il giudice non si è pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dai ricorrenti per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza fornita dalla sig.ra nello svolgimento della propria attività di casalinga. Per_1
Deducono che la liquidazione di tale danno vada effettuata, in base al criterio adottato dalla giurisprudenza maggioritaria, in via equitativa, facendo riferimento ad un esborso mensile pari al triplo dell'assegno sociale, riferito ad un periodo di 20 anni, in considerazione dell'età della paziente al momento del decesso e quantificato nell'importo di euro 326.160,00.
Tali motivi sono infondati.
In punto di risarcimento dei danni per la morte di un congiunto la Suprema Corte si è più volte espressa distinguendo la domanda che viene posta. La stessa, infatti, ha statuito che “In materia di risarcimento del danno alla persona, il giudice deve preliminarmente qualificare la domanda, valutando se
è diretta ad ottenere il risarcimento integrale del danno per il verificarsi dell'evento infausto o piuttosto del danno da perdita di chance. Trattasi, infatti, di due categorie di danno ontologicamente distinte, in relazione alle quali mutano
i termini del rapporto di causalità oggetto di accertamento.
Se il danno lamentato consiste nella perdita di un bene della vita, il giudice dovrà accertare mediante ragionamento controfattuale se, ove fosse stato tenuto un comportamento diverso, è più probabile che il danno non si sarebbe verificato. Se, invece, il danno lamentato consiste nella perdita di chance, il giudice dovrà accertare se il comportamento ha portato alla perdita della possibilità apprezzabile di conseguire un risultato soltanto sperato, e non già al mancato risultato stesso. Difatti, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo
l'oggetto della pretesa risarcitoria nella perdita di chance” (Cass. sent. n. 31136/2022).
pagina 12 di 19 In particolare, al giudice compete verificare se il comportamento omissivo dei sanitari possa considerarsi in rapporto di causalità con la morte del paziente oppure se tale comportamento rilevi solo in termini di probabile perdita delle possibilità di guarigione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024 ha confermato e rafforzato i principi fondamentali in materia di responsabilità sanitaria, sottolineando l'importanza della corretta ripartizione dell'onere della prova tra paziente e struttura sanitaria.
In particolare, ha evidenziato che il paziente non è tenuto a dimostrare l'inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria.
Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario.
Ed ancora, con specifico riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, la Suprema Corte ha chiarito che “è onere dell'attore, paziente danneggiato, provare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, onere che va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno, con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il suddetto nesso tra condotta ed evento, la domanda dev'essere rigettata” (Cass. sent. n.
21939/2019).
Nel caso di specie, dall'elaborato redatto dai consulenti tecnici d'ufficio (alle cui risultanze il
Tribunale ha dichiarato di aderire) era emerso “la scelta di intervento laparoscopico appare sostanzialmente corretta” e “Entrambi gli interventi chirurgici non appaiono di speciale difficoltà”.
Tuttavia, il comportamento dei sanitari intervenuti presentava elementi di criticità e censurabilità “Sul piano chirurgico il non aver posizionato un drenaggio alla fine dell'intervento laparoscopico costituisce un elemento di negligenza certamente censurabile, in quanto non ha permesso il tempestivo riscontro del quadro peritonite bilio-enterica in evoluzione. Sotto il profilo clinico internistico, come ben evidenziato dall'analisi del
CTU Dott. è venuta meno la corretta interpretazione e conseguente trattamento del quadro di Per_3 insufficienza cardiaca congestizia con grave abbattimento delle chances di sopravvivenza della paziente. Una più
pagina 13 di 19 attenta e diligente valutazione del corredo sintomatologico e obbiettivo avrebbe certamente permesso un possibile trattamento con ben maggiori chances quoad vitam” (cfr. relazione peritale pag. 27).
E si precisava che: “Il mancato diligente ed opportuno inquadramento diagnostico e terapeutico del quadro clinico di insufficienza cardiaca congestizia, ancorché non possa porsi in nesso causale col decesso della Signora ha certamente gravemente compromesso le sue chance di sopravvivenza”. Persona_1
Nelle note integrative di chiarimento i CTU dott. e dott. evidenziavano che: Per_3 Per_4
“Si deve quindi rilevare che, seppur l'exitus non sia in rapporto causale con l'operato dei Sanitari, un diverso, più coerente ed adeguato comportamento diagnostico e terapeutico avrebbe aumentato le possibilità di sopravvivenza della paziente” (cfr. note integrative dei CTU pag. 2).
Alla luce di quanto risulta dalla CTU, dunque, i periti hanno ritenuto che nonostante fosse possibile formulare rilievi di imperizia/negligenza nell'esecuzione degli interventi chirurgici a cui era stata sottoposta la sig.ra le condotte (anche omissive) del personale sanitario non Per_1 avevano avuto un ruolo causale nel decesso della stessa che risultava da ascriversi ad arresto cardiaco per fibrillazione ventricolare determinato da “severa miocardite linfocitica diffusa”.
Alla luce della consulenza tecnica, dunque, è da escludersi che fosse comprovato o comprovabile, in via di certezza, un nesso di causalità materiale tra censurabile comportamento dei sanitari e il decesso della paziente, rapporto di causalità che diversamente avrebbe potuto affermarsi se fosse risultato processualmente certo che la condotta colpevole dei sanitari era stata condizione necessaria dell'evento con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, mentre un più coerente ed adeguato comportamento diagnostico e terapeutico avrebbe aumentato le possibilità di sopravvivenza della paziente.
Ciò posto, sulla base della ritenuta carenza di nesso causale tra l'operato dei medici e il decesso della sig.ra deve escludersi, come correttamente statuito anche dal giudice di Per_1 prime cure, che agli appellanti spetti il risarcimento del danno (non patrimoniale) da perdita del rapporto parentale.
Per la medesima ragione deve escludersi anche il risarcimento del pregiudizio patrimoniale per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza fornite dalla sig.ra nello Per_1 svolgimento della propria attività di casalinga, attesa la sua morte prematura. I familiari della de cuius hanno agito iure proprio per il risarcimento di tale danno, parametrandolo “data l'età della pagina 14 di 19 sign. al momento del decesso (pag. 10 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.)” ai successivi 20 Per_1 anni di vita della signora e moltiplicandolo per un esborso mensile pari al triplo della pensione sociale. Come già detto, risulta escluso il nesso causale tra la morte della signora e l' Per_1 operato dei medici, sicchè non può essere riconosciuto il suddetto danno patrimoniale iure proprio.
Pertanto, anche il secondo e il terzo motivo di appello sono infondati e non possono trovare accoglimento.
L'appello incidentale dell' Controparte_3
Con l'unico motivo di appello incidentale parte appellata lamenta l'inattendibilità delle valutazioni degli ausiliari officiati dell'ATP che il giudice di primo grado avrebbe acriticamente fatto proprie nella sentenza, in ordine alla supposta fallace condotta dei sanitari per quanto concerne il misconoscimento della patologia cardiaca di cui la sig.ra era affetta e per la Per_1 quale era deceduta, senza prendere in considerazione le obiezioni dell' e Controparte_3 senza nemmeno affermare di considerarle sorrette da adeguata motivazione così incorrendo in un abuso della facoltà di motivare per relationem.
Secondo l'appellante incidentale, la valutazione della condotta dei sanitari non risulterebbe attendibile e nelle relazioni tecniche, depositate in giudizio, del CTP cardiologo dott. e del Per_5 medico legale dott. sarebbero stati ampiamente controdedotti i segni clinici che secondo i Per_6
CTU avrebbero invece dovuto indurre i sanitari ad una verifica cardiologica della paziente ovvero gli edemi periferici e la tachicardia.
Con riferimento alla tachicardia si deduce l'errata interpretazione dell'annotazione riportata sul diario clinico in data 4.3.2013 alle ore 8.00 relativa alla frequenza cardiaca della sig.ra Per_1 che non sarebbe da intendersi “FC170r” come interpretata dai CTU bensì “FC70r”, poiché, diversamente, l'autrice non avrebbe annotato “soggettivamente bene” visto che un soggetto con quella frequenza cardiaca avrebbe manifestato una serie di sintomi quali affanno, palpitazioni, dispnea, dolore toracico etc.
Ne sarebbe prova anche il grafico del diario infermieristico in cui la frequenza cardiaca è stata costantemente registrata in tutti i giorni di degenza dopo il secondo intervento del 24.02.0213 nel range di normalità di 70 battiti al minuto.
pagina 15 di 19 Per quanto concerne gli edemi periferici i consulenti di parte hanno dato come spiegazione l'effetto della pressione esercitata dalle proteine presenti nel plasma sanguigno, dimostrata dalla riduzione della protidemia (che è la quantità delle proteine plasmatiche, tra cui l'albumina).
Deducono, inoltre, che gli edemi erano limitati alle cosce, che non è anomalo un ingorgo venoso dopo un duplice intervento addominale, e che l'insufficienza cardiaca comporta stasi circolatoria prevalentemente a livello polmonare e del fegato, mentre in un soggetto allettato, per effetto della gravità, la stasi circolatoria e l'ingorgo vascolare non si collocano elettivamente agli arti inferiori e tanto meno rimangono localizzati nelle cosce. A dimostrazione della natura non cardiogena degli edemi rilevano che:
- gli edemi periferici, come da cartella clinica, sono andati riducendosi col miglioramento della protidemia a seguito del ritorno della paziente all'alimentazione orale con dieta iperproteica ed a seguito della graduale riduzione delle infusioni, sino a sostanzialmente risolversi entro la data della dimissione;
- nel verbale della autopsia, non è riportata la presenza di edemi periferici.
Di conseguenza il decesso della sig.ra non sarebbe stato determinato dallo Per_1 scompenso cardiaco congestizio ipotizzato dai CTU ma sarebbe avvenuto con le caratteristiche proprie della morte improvvisa di tipo elettrico.
Ne consegue, che, nel caso di specie, non vi sarebbero stati i presupposti clinici perché la paziente fosse trasferita in cardiologia per effettuare gli accertamenti che avrebbero consentito di riscontrare l'inesistente condizione di scompenso cardiaco congestizio.
Tale motivo è infondato.
Gli ausiliari del giudice nella CTU hanno descritto dettagliatamente i segni clinici e spiegato i motivi che li hanno portati a formulare le conclusioni di cui alla relazione peritale.
Gli stessi infatti hanno precisato “deve invece rilevarsi una certa trascuratezza” del personale dell' che non ha adottato “i Controparte_3 provvedimenti idonei a indagare causa e patogenesi di quella che si presentò come una ingravescente sindrome edemigena degli arti inferiori” precisando che “non si eseguì accertamento alcuno per stabilire se gli edemi fossero da attribuire ad una problematica del ritorno venoso a livello addominale (trombosi della cava inferiore?) o per una incapacità di pompa cardiaca (insufficienza congestizia)” né è stata data alcuna importanza alla tachicardia pagina 16 di 19 del giorno delle dimissioni che, unitamente al declino della pressione arteriosa, avrebbe potuto far pensare ad una sofferenza miocardica.
Giungendo alla conclusione che sotto il profilo cardiologico non vi era stata una corretta interpretazione del quadro sintomatologico e obiettivo, con conseguente omissione di diagnosi e trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia.
Oltretutto, per quanto riguarda le controdeduzioni dei CTP dell' , occorre rilevare che, per quanto concerne la CP_3 CP_3 tachicardia i CTU si sono limitati a riportare il dato letterale risultante dal diario clinico al momento delle dimissioni della sig.ra in cui si legge “Fc 170r”. Per_1
Mentre per quanto concerne la causa degli edemi hanno precisato che “la condizione ipoalbuminemica di natura nutrizionale e per perdita operatoria non era da considerarsi tale da causare un edema imponente esteso alla radice degli arti inferiori”.
In ordine alla lamentata acritica adesione da parte del giudice alle valutazioni dei CTU occorre rilevare che la giurisprudenza della Suprema
Corte ha ritenuto che “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate”. Pertanto, “non incorre nel vizio di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti della relazione peritale della quale il giudice dichiari di condividerne il merito, ancorché il giudice si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione”.
“Di conseguenza, può dirsi in sostanza sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà quindi necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico
d'ufficio. Infine, conclude la Cassazione nel rigettare il motivo di ricorso, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere
pagina 17 di 19 argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360
n. 5 c.p.c. né la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.” (Cass. ord. n. 21504 del 31 agosto 2018).
Oltretutto, la Cassazione ha più volte ribadito che la CTU assume un ruolo determinante quando il giudice non possiede le competenze tecniche necessarie per decidere autonomamente affermando che la consulenza tecnica “può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. 3710/03) e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (Cass. 9090/03, 4743/07)” (Cass. sent. n. 2761/2015).
Con l'ordinanza n. 22790 del 2019 la Cassazione ha, altresì, chiarito che “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quanto ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente”.
Ne consegue che, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, come nel caso di specie, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dai consulenti.
Nel caso di specie, dunque, gli obblighi motivazionali posti a carico del giudice di prime cure possono ritenersi adeguatamente soddisfatti con il rinvio alle conclusioni medico-legali della CTU.
Infine, questa Corte ritiene che non sussistano esigenze di ulteriore attività istruttorie avendo i
CTU espressamente confutato i rilievi dei CTP, con argomentazione logica e esauriente cui questa
Corte integralmente aderisce e richiama. Sussistono, infatti, sufficienti e chiari elementi tecnici di valutazione, forniti dai CTU, che consentono la decisione del presente contenzioso.
Pertanto, l'appello incidentale risulta infondato e va rigettato.
La regolamentazione delle spese processuali
Nel caso di specie, le spese di lite devono essere compensate in forza del principio della reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c.
pagina 18 di 19 Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 9503/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata Controparte_3 in data 4 novembre 2024 nella causa n. 32552/2019 R.G. che per l'effetto conferma;
• Dichiara le spese tra le parti integralmente compensate in forza della reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c;
• Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente estensore
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere estensore
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2024.
Da
(C.F. ) in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
residente in [...], Persona_1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quale erede di e
[...] C.F._2 Persona_1
, residente in [...], Persona_2 Parte_3
(C.F. ), in proprio e quale erede di e
[...] C.F._3 Persona_1
, residente in [...], Persona_2 Parte_4
(C.F. ), in proprio e quale erede di ,
[...] C.F._4 Persona_2 elettivamente domiciliati in Treviso, Corso del Popolo n. 35, presso lo studio dell'avv. Enrico
Torresan e dell'avv. Chiara Torresan che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti pagina 1 di 19 APPELLANTI PRINCIPALI
Contro
(C.F.- P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato ing. con sede in Milano, via Olgettina n.60, ed Controparte_2 elettivamente domiciliato in Milano, via E. Visconti Venosta n.1, presso lo studio dell'avv. Anna
Gelpi che lo rappresenta e difende insieme con gli avv.ti Vittorio Gelpi e Stefano Dalle Donne, giusta procura alle liti in atti
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Milano, dott. Andrea Manlio Borelli, n. 9503/2024, pubblicata in data 4 novembre 2024, resa nella causa n. 32552/2019 R.G.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per gli appellanti principale , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
[...] Parte_4
In via principale di merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n.9503/2024, pubblicata in data
04/11/2024, a definizione del procedimento R.G. n. 32552/2019, accertata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra le inadeguate condotte del personale sanitario dell' ed il danno Controparte_3 subito da con conseguente riduzione delle chances di sopravvivenza in capo a Persona_1 quest'ultima, e la conseguente responsabilità dell' in relazione ai Controparte_3 trattamenti sanitari in premesse descritti praticati a così disporre: Persona_1
1) accertata nella misura dell'80%, per i motivi di cui in narrativa, la percentuale di danno da perdita di chance di sopravvivenza subito dalla sig.ra conseguentemente condannarsi l' Per_1 Controparte_4
pagina 2 di 19 al pagamento in favore di e secondo le Controparte_3 Parte_1 Parte_3 Parte_2 rispettive quote ereditarie, dell'importo complessivo di Euro 844.850,40=, già quantificato nel primo grado di giudizio, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
il tutto oltre agli interessi legali da calcolare sulla suddetta somma devalutate al momento del fatto e annualmente rivalutate alla data della sentenza, ed agli interessi legali, da calcolare sulle somme come sopra complessivamente determinate, dalla data della sentenza al saldo effettivo.
1) condannarsi l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5 pagamento in favore di , e in proprio e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 quali eredi (gli ultimi tre) del sig. del danno da perdita del rapporto parentale da costoro subito, Persona_2 nella misura già quantificata di Euro 367.634,00= per di Euro 461.498,00= per Parte_1
, di Euro 461.501,18= per e di Euro 256.260,00= per Parte_3 Parte_2 Parte_4
o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto oltre agli interessi legali da calcolare sulle suddette somme devalutate al momento del fatto e annualmente rivalutate alla data della sentenza, ed agli interessi legali, da calcolare sulle somme come sopra complessivamente determinate, dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condannarsi l' convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_6 di – o eventualmente, pro quota, anche a – del danno patrimoniale dallo Parte_1 Parte_3 stesso subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza fornita dalla sig.ra nello Per_1 svolgimento della propria attività di casalinga, quantificato nell'importo di Euro 384.775,20=, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione.
In via subordinata istruttoria:
Qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello ne ravvisi la necessità e/o opportunità, si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) essere verità che, anteriormente al decesso del marzo 2013, la sig.ra casalinga, era Persona_1 moglie e madre presente e attiva, che si occupava assiduamente della gestione della casa e della famiglia, fornendo altresì supporto all'anziano padre;
2) essere verità che la sig.ra persona estroversa e sempre disponibile, coltivava moltepli interessi Per_1
(viaggi, cucina, relazioni sociali e amicizie), coinvolgendo in essi i propri familiari;
pagina 3 di 19 3) essere verità che la sig.ra ha mantenuto intensi e frequenti rapporti con il padre e il Per_1 Per_2 fratello anche dopo aver costituto un proprio autonomo nucleo familiare, collaborando con essi nella gestione Pt_4 delle incombenze domestiche e lavorative;
4) essere verità che, successivamente al decesso, venute meno la presenza e l'apporto della sig.ra i di Per_1 lei congiunti hanno diradato le reciproche frequentazioni ed attività collaterali precedentemente svolte in ambito familiare e ricreativo.
Si indicano a testi i sigg.ri: di Melzo;
di Peschiera Testimone_1 Testimone_2
Borromeo; di Peschiera Borromeo;
di Cernusco sul Naviglio. Testimone_3 Testimone_4
In ipotesi di dubbio sulle risultanze degli accertamenti peritali contenuti nella relazione di consulenza tecnica di data 15 ottobre 2018 depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e/o nelle note integrative di chiarimento data 9 maggio 2022 depositate nel giudizio di primo grado, vorrà infine l'Ecc.ma Corte d'Appello adita disporre la rinnovazione della CTU.
Con rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
Per l'appellato/appellante incidentale Controparte_3
“voglia l'adita Corte: nel merito, in principalità, in via di appello incidentale, ad integrale riforma della sentenza del giudizio di primo grado, rigettare le domande risarcitorie degli attori ed attuali appellanti principali e condannarli alla restituzione della somma che in esecuzione della sentenza stessa è stata loro corrisposta. Spese di entrambi i gradi del giudizio rifuse;
in subordine, comunque respingere i motivi dell'appello principale siccome infondati in fatto e diritto. Spese del presente grado del giudizio rifuse;
in via istruttoria, si chiede che sia disposto il rinnovo della CTU medico-legale e ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti da controparte siccome irrilevanti, prima che per essere formulati in maniera nient'affatto circostanziata e comportanti apprezzamenti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (successivamente convertito in procedimento ordinario di cognizione), che faceva seguito al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG 11518/17 promosso nei confronti dell' i Signori , Controparte_7 Parte_1 Parte_3
pagina 4 di 19 , e , in proprio e in qualità rispettivamente di Parte_2 Parte_4 Persona_2 marito, figli, fratello e padre della sig.ra chiedevano al Tribunale di Persona_1
Milano di condannare l' al risarcimento dei danni da loro patiti per la Controparte_3 lesione del rapporto parentale con la loro congiunta sig.ra e, iure hereditatis, al risarcimento Per_1 dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla loro dante causa in conseguenza della perdita delle chances di sopravvivenza causata dalle condotte negligenti e imperite imputabili ai sanitari operanti presso l' . Controparte_3
In particolare, parte attrice deduceva che in data 22 febbraio 2013 la sig.ra veniva Per_1 sottoposta ad un intervento chirurgico a seguito della diagnosi di “ascesso pelvico tubo-ovarico- appendicolare, peritonite da perforazione ileale” durante il quale si verificava una parziale lesione intestinale con fuoriuscita di materiale denso purulento misto a materiale ematico necrotico.
Successivamente, nelle giornate del 23 e 24 febbraio la paziente lamentava dolori addominali che non si placavano nemmeno con terapia antidolorifica e, a seguito di un episodio di vomito, veniva sottoposta ad un esame radiografico all'addome e ad esami ematochimici urgenti all'esito dei quali, in data 24 febbraio, veniva sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico di “laparotomia esplorativa in urgenza” e, successivamente, in data 4 marzo, veniva dimessa.
Tuttavia, la sera del 5 marzo la sig.ra presso il proprio domicilio, cadeva Per_1 improvvisamente a terra senza dare segni di vita.
Veniva richiesto l'intervento del 118 e si procedeva al ricovero urgente presso l'Ospedale
[...]
per “alterazioni del ritmo cardiaco per VF e shock” e alle ore 21.50 del 5 marzo ne veniva CP_3 dichiarato il decesso.
Gli attori deducevano che i sanitari dell' avevano posto in essere una Controparte_3 serie di comportamenti omissivi sia dal punto di vista chirurgico, quali l'omesso posizionamento di un drenaggio che avrebbe consentito di effettuare in maniera più tempestiva il secondo intervento riparatore della lesione intestinale sia dal punto di vista clinico internistico ovvero l'omesso trattamento del quadro di insufficienza cardiaca che avevano cagionato il decesso della sig.ra
Per_1
Gli attori avevano quindi richiesto iure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con e, il rimborso delle spese Persona_1 Parte_1
pagina 5 di 19 anticipate (spese funerarie, compensi liquidati ai CTU nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e prestazioni dei consulenti di parte), nonché il risarcimento del danno derivante dalla perdita dell'apporto economico fornito dalla sig.ra con lo svolgimento dell'attività di casalinga. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' chiedendo il Controparte_3 rigetto delle domande attoree poiché infondate nel merito sostenendo che non sussistevano condotte censurabili imputabili ai sanitari dell'ospedale a fronte dell'inattendibilità della CTU svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. chiedendone il rinnovo nel corso del processo.
Deduceva che l'iter-diagnostico terapeutico seguito dall' era stato Controparte_3 adeguato alle esigenze del caso e che non sussisteva alcuna correlazione tra la patologia addomino - pelvica e il decesso cardiaco della paziente.
Sottolineava che nel corso della degenza la sig.ra non aveva mai manifestato segni Per_1 di scompenso cardiaco congestizio, dato che risulterebbe confermato anche dall'esame autoptico e che, pertanto, non sussistevano i presupposti clinici affinché la paziente fosse trasferita nel reparto di cardiologia per effettuare gli accertamenti clinici che -secondo i CTU- avrebbero consentito di constatare lo scompenso cardiaco e prevenire il decesso.
Secondo parte convenuta l'arresto cardiaco al domicilio era stato istantaneo e improvviso, espressione di tipo elettrico della asintomatica miocardite linfocitica che si era manifestata in maniera del tutto improvvisa in un'aritmia mortale.
Nel corso del giudizio veniva acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG
11518/17 instaurato ante causam dagli attori e venivano richiesti chiarimenti ai CTU incaricati nel precedente procedimento.
Con sentenza n. 9503/2024 il Tribunale di Milano condannava l' a Controparte_3 versare agli attori la somma di euro 100.000,00 oltre interessi compensativi sino al saldo nonché a rifondere agli attori le spese del giudizio, quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. liquidate in complessivi euro 37.400,00 per compensi e in euro 1.115,83 per anticipazioni e poneva i costi della
CTU a carico dall' . Controparte_3
In particolare il Tribunale, con riferimento ai profili di responsabilità prospettati dagli attori precisava che all'esito della CTU, gli ausiliari del giudice avevano ritenuto che nonostante fosse possibile formulare rilievi di negligenza/imperizia nell'esecuzione degli interventi chirurgici per cui pagina 6 di 19 è causa, le condotte anche omissive del personale sanitario non avevano avuto un ruolo causale nel decesso della sig.ra in quanto la sua morte era da ascriversi ad arresto cardiaco per Per_1 fibrillazione ventricolare determinato da “severa miocardite linfocitica diffusa”.
I periti, tuttavia, rilevavano “una certa trascuratezza” da parte del personale sanitario in quanto non erano stati adottati “provvedimenti idonei ad indagare causa e patogenesi di quella che si presentò come una ingravescente sindrome endemigena degli arti inferiori” e “non si eseguì accertamento alcuno per stabilire se gli edemi fossero da attribuire ad una problematica del ritorno venoso a livello addominale (trombosi della cava inferiore) o per una incapacità di pompa cardiaca (insufficienza congestizia)”.
Dalla relazione peritale emergeva, altresì che:
- non era stata data alcuna importanza alla tachicardia del giorno delle dimissioni, che, unitamente al declino della pressione arteriosa, avrebbe dovuto far pensare a una sofferenza miocardica;
- non venne praticato ECG, non fu effettuata visita internistica, non fu esaminata la concentrazione di BNP;
Dunque, “sotto il profilo cardiologico”, non vi era stata corretta interpretazione del quadro sintomatologico e obiettivo, con conseguente omissione di diagnosi e trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia.
Si rilevava che il trattenimento della paziente in una sede ospedaliera attrezzata avrebbe
“comportato una terapia adeguata e congrua per la patologia in esame nonché l'applicazione di una telemetria con conseguente attivazione immediata del trattamento dell'arresto cardiaco su base fibrillante” e, pur considerando l'exitus non in rapporto causale con l'operato dei sanitari, si precisava che “un diverso, più coerente e adeguato comportamento diagnostico e terapeutico avrebbe aumentato le possibilità di sopravvivenza della paziente”.
A seguito di richiesta di chiarimenti formulata dal giudice i CTU precisavano che le possibilità di sopravvivenza di “già ridotte per la naturale evoluzione della patologia (stimate Persona_1 statisticamente nel 51%)”, sono state “ancor più gravemente ridotte per l'inadeguato comportamento diagnostico dei Sanitari intervenuti”, in misura pari all'80%.
Il giudice di prime cure, sulla base della ritenuta mancanza del nesso causale tra l'operato dei medici e il decesso della sig.ra escludeva che agli attori spettasse il risarcimento iure Per_1
pagina 7 di 19 proprio del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e per lo stesso motivo escludeva il risarcimento del pregiudizio patrimoniale costituito dalle spese funerarie sostenute.
Riteneva, invece, spettante agli eredi della sig.ra (iure hereditatis e pro quota ereditaria) Per_1 il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza della stessa.
Il giudice precisava che, sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, il risarcimento del danno da perdita della chance di sopravvivenza non andava liquidato in modo proporzionale al risultato perduto ma che andava commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta e, dunque, valutato in termini diminuiti rispetto al danno di perdita del risultato.
Riteneva dunque che nel liquidare il danno in oggetto non poteva farsi ricorso ai parametri e valori previsti dalle Tabelle per la liquidazione del danno da lesione dell'integrità psico-fisica ma che la liquidazione equitativa andasse effettuata in relazione all'apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta, valutata alla luce delle circostanze del caso concreto. Doveva, cioè, tenersi in considerazione la maggiore o minore vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato e al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte del responsabile a determinare il risultato sperato.
Nella fattispecie in esame la perdita di chance di sopravvivenza ascrivibile a malpractice del personale sanitario dell' era stata stimata dai CTU nell'80% del 51% dunque, Controparte_3 sulla base di tale valutazione il giudice riteneva che la sig.ra avesse patito la riduzione del Per_1
40,8% delle sue effettive possibilità di maggiore permanenza in vita.
Alla luce dell'indicazione dei CTU, il giudice di prime cure riteneva di liquidare, in via equitativa (art. 1226 c.c.), il pregiudizio patito dalla dante causa degli attori in complessivi €
100.000,00 oltre gli interessi compensativi.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello, con atto di citazione notificato in data 4 dicembre 2024, gli appellanti, lamentando in particolare l'erroneità della stessa per i seguenti motivi:
1. erronea interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio e delle relative note integrative di chiarimento -erronea liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza;
2. mancata liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale;
pagina 8 di 19 3. mancata liquidazione del danno patrimoniale per la perdita delle prestazioni inerenti all'attività di casalinga.
In data 21 marzo 2025 si è costituito l' che ha proposto appello Controparte_3 incidentale chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie proposte da parte appellante e la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma versata dall'ospedale in esecuzione della sentenza di primo grado e, in via istruttoria, il rinnovo della CTU, nonché di condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In particolare, proponeva appello incidentale lamentando l'inattendibilità delle valutazioni dei CTU e, di riflesso,
l'ingiustizia della sentenza del Tribunale che era basata sulla stessa.
All'udienza del 15 aprile 2025 il consigliere istruttore, riservata al collegio ogni decisione sulla necessità di ulteriore istruttoria a mezzo CTU, invitava le parti a precisare le conclusioni e rinviava per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis all'udienza del 20.05.2025, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Con il primo motivo di gravame parte appellante impugna il capo della sentenza di primo grado in cui il giudice ha liquidato il danno da perdita di chance di sopravvivenza sulla base al presupposto secondo cui tale perdita, ascrivibile a malpractice medica, sarebbe stata quantificata dai CTU nella misura dell'80% del 51% e, quindi, nel 40,80%, essendo la paziente già portatrice di una pregressa patologia.
Deduce che il giudice ha erroneamente interpretato sia la consulenza tecnica d'ufficio che le note integrative di chiarimento dei CTU e, di conseguenza, ha erroneamente liquidato il danno da perdita di chance di sopravvivenza della sig.ra Per_1
Diversamente, parte appellante ritiene che i periti abbiano quantificato la compromissione delle chances di sopravvivenza della paziente in una misura percentuale non inferiore all'80% e, tale percentuale, sarebbe stata riconfermata dagli stessi anche nelle note integrative di chiarimento depositate a seguito della richiesta del giudice.
I CTU, dunque, con la percentuale del 51% avrebbero inteso far riferimento al criterio del
“più probabile che non” e non alla specifica percentuale di perdita di chance di sopravvivenza pagina 9 di 19 riferita al caso concreto;
in particolare, avrebbero fatto riferimento al fatto che le possibilità di sopravvivenza per una persona affetta da quella stessa patologia sarebbero più che probabili
(50%+1, variabili quindi tra il 51% e il 100%).
I periti, dunque, secondo parte appellante, avrebbero inteso affermare che, in caso di patologie analoghe a quella che ha colpito la sig.ra il paziente ha più del 50% di Per_1 probabilità di sopravvivere in caso di intervento eseguito a regola d'arte. Nel caso di specie, i periti avrebbero affermato che questa percentuale è dell'80%: ovvero in caso di intervento eseguito a regola d'arte, nella fattispecie in esame la sig.ra avrebbe avuto l'80% di possibilità di Per_1 sopravvivere. Ne conseguirebbe che la percentuale di chance perduta dalla sig.ra è stata Per_1 quantificata dai periti nella misura dell'80% e non nella misura dell'80% del 51%.
Il giudice di prime cure ha quindi erroneamente ritenuto che i periti intendessero quantificare la perdita di chance di sopravvivenza della paziente nella misura sopra indicata;
e, pertanto, secondo l'appellante, deve procedersi ad una nuova quantificazione del danno subito dalla sig.ra alla luce della corretta interpretazione delle risultanze peritali e, quindi, sulla base della Per_1 quantificazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza nella misura dell'80%.
Tale motivo è infondato.
A seguito della richiesta di chiarimenti effettuata dal giudice all'udienza del 6 luglio 2021 i
CTU dott. e dott. hanno depositato “note integrative di chiarimento” in cui gli Per_3 Per_4 stessi hanno precisato che “seppur l'exitus non sia in rapporto causale con l'operato dei Sanitari, un diverso, più coerente e adeguato comportamento diagnostico e terapeutico avrebbe aumentato le possibilità di sopravvivenza della paziente” precisando che da qui “deriva la indicazione numerica percentuale, come esposta dagli scriventi, pari all'OTTANTA %” “Ovvero un elevato grado di abbattimento delle possibilità di sopravvivenza, che, già ridotte per la naturale evoluzione della patologia (stimate statisticamente nel 51%) sono state ancor più gravemente ridotte per l'inadeguato comportamento diagnostico dei sanitari intervenuti”.
All'esito di tali precisazioni risulta evidente che, se le possibilità di sopravvivenza della sig.ra alla patologica cardiaca erano del 51% e se, come affermato dagli ausiliari del giudice, la Per_1 trascuratezza ascritta ai sanitari ne ha comportato un abbattimento dell'80%, la perdita di chance cagionata è stata del 80% del 51% ovvero del 40,80%.
pagina 10 di 19 Sono state, dunque, abbattute dell'80% le già ridotte possibilità di sopravvivenza della sig.ra che erano già limitate al 51% a seguito della patologia cardiaca. Per_1
Per tale motivo risulta non condivisibile il ragionamento di parte appellante sulla base del quale, senza considerare le possibilità concrete di sopravvivenza della paziente alla patologia cardiaca da cui era affetta, vorrebbe affermare che le chances di sopravvivenza sottrattele sono state dell'80% e ciò, nonostante le precisazioni dei CTU.
Pertanto, il giudice di prime cure ha correttamente affermato che “Nella fattispecie in esame la perdita di chance di sopravvivenza ascrivibile a malpractice del personale di parte convenuta è stata dai CTU quantificata (invero senza indicazione alcuna circa la presumibile durata della sopravvivenza) nell'80% del 51%
(dato, quest'ultimo, determinato dalla patologia non iatrogena di cui la congiunta degli attori era portatrice): dunque, sulla base di tale valutazione dei CTU deve ritenersi che abbia patito la riduzione del Persona_1
40,8% delle sue effettive possibilità di maggiore permanenza in vita” (cfr. sentenza primo grado pag.12) e, alla luce delle indicazioni dei CTU, ha ritenuto di liquidare in via equitativa (art. 1226 c.c.) il pregiudizio patito dalla dante causa degli attori.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Il secondo e il terzo motivo di gravame devono essere trattati congiuntamente.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado con riferimento al capo in cui il giudice ha escluso che agli attori spetti il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Deducono che il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sulla base della circostanza che il nesso di causalità, nel caso di specie, sussiste tra l'operato dei medici e la perdita di chance di sopravvivere più a lungo in capo alla sig.ra e non tra l'operato dei medici e il decesso della stessa. Per_1
Gli appellanti, tuttavia, rilevano che nel caso in cui il danno sia un danno da perdita di chance di sopravvivere più a lungo, esplicitamente richiesto dai congiunti iure hereditatis, non è escluso che debba essere riconoscibile in capo agli stessi, iure proprio, anche il danno da perdita del rapporto parentale subito a causa dell'impossibilità di godere più a lungo del rapporto parentale con la vittima primaria.
pagina 11 di 19 Sostengono che, se è vero che in caso di danno da perdita di chance il nesso di causalità sussiste tra la condotta del personale sanitario e la perdita di chance di sopravvivenza (e non tra la condotta e l'evento morte), ciò non esclude che ai parenti superstiti possa essere riconosciuto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che, secondo l'insegnamento della recente giurisprudenza di merito e di legittimità, andrà liquidato equitativamente, eventualmente parametrandolo alla percentuale di chance perduta a causa della condotta attiva od omissiva dei curanti.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado con riferimento al capo in cui il giudice non si è pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dai ricorrenti per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza fornita dalla sig.ra nello svolgimento della propria attività di casalinga. Per_1
Deducono che la liquidazione di tale danno vada effettuata, in base al criterio adottato dalla giurisprudenza maggioritaria, in via equitativa, facendo riferimento ad un esborso mensile pari al triplo dell'assegno sociale, riferito ad un periodo di 20 anni, in considerazione dell'età della paziente al momento del decesso e quantificato nell'importo di euro 326.160,00.
Tali motivi sono infondati.
In punto di risarcimento dei danni per la morte di un congiunto la Suprema Corte si è più volte espressa distinguendo la domanda che viene posta. La stessa, infatti, ha statuito che “In materia di risarcimento del danno alla persona, il giudice deve preliminarmente qualificare la domanda, valutando se
è diretta ad ottenere il risarcimento integrale del danno per il verificarsi dell'evento infausto o piuttosto del danno da perdita di chance. Trattasi, infatti, di due categorie di danno ontologicamente distinte, in relazione alle quali mutano
i termini del rapporto di causalità oggetto di accertamento.
Se il danno lamentato consiste nella perdita di un bene della vita, il giudice dovrà accertare mediante ragionamento controfattuale se, ove fosse stato tenuto un comportamento diverso, è più probabile che il danno non si sarebbe verificato. Se, invece, il danno lamentato consiste nella perdita di chance, il giudice dovrà accertare se il comportamento ha portato alla perdita della possibilità apprezzabile di conseguire un risultato soltanto sperato, e non già al mancato risultato stesso. Difatti, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo
l'oggetto della pretesa risarcitoria nella perdita di chance” (Cass. sent. n. 31136/2022).
pagina 12 di 19 In particolare, al giudice compete verificare se il comportamento omissivo dei sanitari possa considerarsi in rapporto di causalità con la morte del paziente oppure se tale comportamento rilevi solo in termini di probabile perdita delle possibilità di guarigione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024 ha confermato e rafforzato i principi fondamentali in materia di responsabilità sanitaria, sottolineando l'importanza della corretta ripartizione dell'onere della prova tra paziente e struttura sanitaria.
In particolare, ha evidenziato che il paziente non è tenuto a dimostrare l'inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria.
Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario.
Ed ancora, con specifico riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, la Suprema Corte ha chiarito che “è onere dell'attore, paziente danneggiato, provare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, onere che va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno, con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il suddetto nesso tra condotta ed evento, la domanda dev'essere rigettata” (Cass. sent. n.
21939/2019).
Nel caso di specie, dall'elaborato redatto dai consulenti tecnici d'ufficio (alle cui risultanze il
Tribunale ha dichiarato di aderire) era emerso “la scelta di intervento laparoscopico appare sostanzialmente corretta” e “Entrambi gli interventi chirurgici non appaiono di speciale difficoltà”.
Tuttavia, il comportamento dei sanitari intervenuti presentava elementi di criticità e censurabilità “Sul piano chirurgico il non aver posizionato un drenaggio alla fine dell'intervento laparoscopico costituisce un elemento di negligenza certamente censurabile, in quanto non ha permesso il tempestivo riscontro del quadro peritonite bilio-enterica in evoluzione. Sotto il profilo clinico internistico, come ben evidenziato dall'analisi del
CTU Dott. è venuta meno la corretta interpretazione e conseguente trattamento del quadro di Per_3 insufficienza cardiaca congestizia con grave abbattimento delle chances di sopravvivenza della paziente. Una più
pagina 13 di 19 attenta e diligente valutazione del corredo sintomatologico e obbiettivo avrebbe certamente permesso un possibile trattamento con ben maggiori chances quoad vitam” (cfr. relazione peritale pag. 27).
E si precisava che: “Il mancato diligente ed opportuno inquadramento diagnostico e terapeutico del quadro clinico di insufficienza cardiaca congestizia, ancorché non possa porsi in nesso causale col decesso della Signora ha certamente gravemente compromesso le sue chance di sopravvivenza”. Persona_1
Nelle note integrative di chiarimento i CTU dott. e dott. evidenziavano che: Per_3 Per_4
“Si deve quindi rilevare che, seppur l'exitus non sia in rapporto causale con l'operato dei Sanitari, un diverso, più coerente ed adeguato comportamento diagnostico e terapeutico avrebbe aumentato le possibilità di sopravvivenza della paziente” (cfr. note integrative dei CTU pag. 2).
Alla luce di quanto risulta dalla CTU, dunque, i periti hanno ritenuto che nonostante fosse possibile formulare rilievi di imperizia/negligenza nell'esecuzione degli interventi chirurgici a cui era stata sottoposta la sig.ra le condotte (anche omissive) del personale sanitario non Per_1 avevano avuto un ruolo causale nel decesso della stessa che risultava da ascriversi ad arresto cardiaco per fibrillazione ventricolare determinato da “severa miocardite linfocitica diffusa”.
Alla luce della consulenza tecnica, dunque, è da escludersi che fosse comprovato o comprovabile, in via di certezza, un nesso di causalità materiale tra censurabile comportamento dei sanitari e il decesso della paziente, rapporto di causalità che diversamente avrebbe potuto affermarsi se fosse risultato processualmente certo che la condotta colpevole dei sanitari era stata condizione necessaria dell'evento con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, mentre un più coerente ed adeguato comportamento diagnostico e terapeutico avrebbe aumentato le possibilità di sopravvivenza della paziente.
Ciò posto, sulla base della ritenuta carenza di nesso causale tra l'operato dei medici e il decesso della sig.ra deve escludersi, come correttamente statuito anche dal giudice di Per_1 prime cure, che agli appellanti spetti il risarcimento del danno (non patrimoniale) da perdita del rapporto parentale.
Per la medesima ragione deve escludersi anche il risarcimento del pregiudizio patrimoniale per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza fornite dalla sig.ra nello Per_1 svolgimento della propria attività di casalinga, attesa la sua morte prematura. I familiari della de cuius hanno agito iure proprio per il risarcimento di tale danno, parametrandolo “data l'età della pagina 14 di 19 sign. al momento del decesso (pag. 10 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.)” ai successivi 20 Per_1 anni di vita della signora e moltiplicandolo per un esborso mensile pari al triplo della pensione sociale. Come già detto, risulta escluso il nesso causale tra la morte della signora e l' Per_1 operato dei medici, sicchè non può essere riconosciuto il suddetto danno patrimoniale iure proprio.
Pertanto, anche il secondo e il terzo motivo di appello sono infondati e non possono trovare accoglimento.
L'appello incidentale dell' Controparte_3
Con l'unico motivo di appello incidentale parte appellata lamenta l'inattendibilità delle valutazioni degli ausiliari officiati dell'ATP che il giudice di primo grado avrebbe acriticamente fatto proprie nella sentenza, in ordine alla supposta fallace condotta dei sanitari per quanto concerne il misconoscimento della patologia cardiaca di cui la sig.ra era affetta e per la Per_1 quale era deceduta, senza prendere in considerazione le obiezioni dell' e Controparte_3 senza nemmeno affermare di considerarle sorrette da adeguata motivazione così incorrendo in un abuso della facoltà di motivare per relationem.
Secondo l'appellante incidentale, la valutazione della condotta dei sanitari non risulterebbe attendibile e nelle relazioni tecniche, depositate in giudizio, del CTP cardiologo dott. e del Per_5 medico legale dott. sarebbero stati ampiamente controdedotti i segni clinici che secondo i Per_6
CTU avrebbero invece dovuto indurre i sanitari ad una verifica cardiologica della paziente ovvero gli edemi periferici e la tachicardia.
Con riferimento alla tachicardia si deduce l'errata interpretazione dell'annotazione riportata sul diario clinico in data 4.3.2013 alle ore 8.00 relativa alla frequenza cardiaca della sig.ra Per_1 che non sarebbe da intendersi “FC170r” come interpretata dai CTU bensì “FC70r”, poiché, diversamente, l'autrice non avrebbe annotato “soggettivamente bene” visto che un soggetto con quella frequenza cardiaca avrebbe manifestato una serie di sintomi quali affanno, palpitazioni, dispnea, dolore toracico etc.
Ne sarebbe prova anche il grafico del diario infermieristico in cui la frequenza cardiaca è stata costantemente registrata in tutti i giorni di degenza dopo il secondo intervento del 24.02.0213 nel range di normalità di 70 battiti al minuto.
pagina 15 di 19 Per quanto concerne gli edemi periferici i consulenti di parte hanno dato come spiegazione l'effetto della pressione esercitata dalle proteine presenti nel plasma sanguigno, dimostrata dalla riduzione della protidemia (che è la quantità delle proteine plasmatiche, tra cui l'albumina).
Deducono, inoltre, che gli edemi erano limitati alle cosce, che non è anomalo un ingorgo venoso dopo un duplice intervento addominale, e che l'insufficienza cardiaca comporta stasi circolatoria prevalentemente a livello polmonare e del fegato, mentre in un soggetto allettato, per effetto della gravità, la stasi circolatoria e l'ingorgo vascolare non si collocano elettivamente agli arti inferiori e tanto meno rimangono localizzati nelle cosce. A dimostrazione della natura non cardiogena degli edemi rilevano che:
- gli edemi periferici, come da cartella clinica, sono andati riducendosi col miglioramento della protidemia a seguito del ritorno della paziente all'alimentazione orale con dieta iperproteica ed a seguito della graduale riduzione delle infusioni, sino a sostanzialmente risolversi entro la data della dimissione;
- nel verbale della autopsia, non è riportata la presenza di edemi periferici.
Di conseguenza il decesso della sig.ra non sarebbe stato determinato dallo Per_1 scompenso cardiaco congestizio ipotizzato dai CTU ma sarebbe avvenuto con le caratteristiche proprie della morte improvvisa di tipo elettrico.
Ne consegue, che, nel caso di specie, non vi sarebbero stati i presupposti clinici perché la paziente fosse trasferita in cardiologia per effettuare gli accertamenti che avrebbero consentito di riscontrare l'inesistente condizione di scompenso cardiaco congestizio.
Tale motivo è infondato.
Gli ausiliari del giudice nella CTU hanno descritto dettagliatamente i segni clinici e spiegato i motivi che li hanno portati a formulare le conclusioni di cui alla relazione peritale.
Gli stessi infatti hanno precisato “deve invece rilevarsi una certa trascuratezza” del personale dell' che non ha adottato “i Controparte_3 provvedimenti idonei a indagare causa e patogenesi di quella che si presentò come una ingravescente sindrome edemigena degli arti inferiori” precisando che “non si eseguì accertamento alcuno per stabilire se gli edemi fossero da attribuire ad una problematica del ritorno venoso a livello addominale (trombosi della cava inferiore?) o per una incapacità di pompa cardiaca (insufficienza congestizia)” né è stata data alcuna importanza alla tachicardia pagina 16 di 19 del giorno delle dimissioni che, unitamente al declino della pressione arteriosa, avrebbe potuto far pensare ad una sofferenza miocardica.
Giungendo alla conclusione che sotto il profilo cardiologico non vi era stata una corretta interpretazione del quadro sintomatologico e obiettivo, con conseguente omissione di diagnosi e trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia.
Oltretutto, per quanto riguarda le controdeduzioni dei CTP dell' , occorre rilevare che, per quanto concerne la CP_3 CP_3 tachicardia i CTU si sono limitati a riportare il dato letterale risultante dal diario clinico al momento delle dimissioni della sig.ra in cui si legge “Fc 170r”. Per_1
Mentre per quanto concerne la causa degli edemi hanno precisato che “la condizione ipoalbuminemica di natura nutrizionale e per perdita operatoria non era da considerarsi tale da causare un edema imponente esteso alla radice degli arti inferiori”.
In ordine alla lamentata acritica adesione da parte del giudice alle valutazioni dei CTU occorre rilevare che la giurisprudenza della Suprema
Corte ha ritenuto che “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate”. Pertanto, “non incorre nel vizio di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti della relazione peritale della quale il giudice dichiari di condividerne il merito, ancorché il giudice si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione”.
“Di conseguenza, può dirsi in sostanza sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà quindi necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico
d'ufficio. Infine, conclude la Cassazione nel rigettare il motivo di ricorso, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere
pagina 17 di 19 argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360
n. 5 c.p.c. né la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.” (Cass. ord. n. 21504 del 31 agosto 2018).
Oltretutto, la Cassazione ha più volte ribadito che la CTU assume un ruolo determinante quando il giudice non possiede le competenze tecniche necessarie per decidere autonomamente affermando che la consulenza tecnica “può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. 3710/03) e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (Cass. 9090/03, 4743/07)” (Cass. sent. n. 2761/2015).
Con l'ordinanza n. 22790 del 2019 la Cassazione ha, altresì, chiarito che “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quanto ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente”.
Ne consegue che, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, come nel caso di specie, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dai consulenti.
Nel caso di specie, dunque, gli obblighi motivazionali posti a carico del giudice di prime cure possono ritenersi adeguatamente soddisfatti con il rinvio alle conclusioni medico-legali della CTU.
Infine, questa Corte ritiene che non sussistano esigenze di ulteriore attività istruttorie avendo i
CTU espressamente confutato i rilievi dei CTP, con argomentazione logica e esauriente cui questa
Corte integralmente aderisce e richiama. Sussistono, infatti, sufficienti e chiari elementi tecnici di valutazione, forniti dai CTU, che consentono la decisione del presente contenzioso.
Pertanto, l'appello incidentale risulta infondato e va rigettato.
La regolamentazione delle spese processuali
Nel caso di specie, le spese di lite devono essere compensate in forza del principio della reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c.
pagina 18 di 19 Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 9503/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata Controparte_3 in data 4 novembre 2024 nella causa n. 32552/2019 R.G. che per l'effetto conferma;
• Dichiara le spese tra le parti integralmente compensate in forza della reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c;
• Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena Catalano
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