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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 413/2022 RGC promossa
DA
, nato a [...] il [...], e res.te in Monsano alla via Parte_1
Veneto n. 1;
CF: C.F._1
, nato a [...] il [...], e residente in [...]Parte_2
dei Conti alla via S. Memè n. 33;
CF: C.F._2 , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_3
in Serra de' Conti alla via S. Memè n. 33;
CF: ; P.IVA_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Calogero Caruso e Lorenzo Gambella del Foro
di Ancona ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Falconara
Marittima alla piazza Mazzini n. 5;
(appellanti)
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] e residente in [...]de' Controparte_1
Conti alla via Malpinci n. 70;
CF.: C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Casali del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi alla via Castelfidardo n. 7a
/ 7b;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 1325/2021 del giorno 19.10.2021 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 1974/2019.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.07.2024.
pag. 2/9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte , e Parte_1 Parte_2
la soc. hanno impugnato la decisione in epigrafe con la Parte_3
quale era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo dai medesimi proposta nei confronti di . Controparte_1
Si è costituito nel grado l'appellato per resistere all'impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame la soc. e i signori e Parte_3 Pt_1
hanno impugnato la decisione in epigrafe muovendo alla stessa le Pt_2
censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe
errato il Tribunale di Ancona, essenzialmente, nel non prendere atto pag. 3/9 dell'avvenuto disconoscimento della firma degli odierni appellanti apposta sulla scrittura privata del 15.01.2014, prodotta in primo grado da parte opposta odierna appellata, volta a documentare l'avvenuta riconsegna alla soc.
[...]
delle chiavi degli appartamenti (e comunque dell'appartamento Parte_3
descritto in Catasto di Serra de' Conti al F. 7 part. 1025 subb 6 e 13) oggetto degli accordi contrattuali ripassati tra le parti. Osserva difatti l'appellante innanzitutto che il disconoscimento sarebbe stato tempestivo perché avvenuto con le prime memorie ex art. 183, VI co., cpc, e in secondo luogo che l'appellato,
di seguito al riconoscimento, non avrebbe formulato rituale istanza di verificazione, né invero avrebbe ribadito la richiesta di voler utilizzare il documento contestato, tanto vero che si determinò anzi ad articolare prove orali per dimostrare quanto dal documento stesso rappresentato. Mancando dunque la prova, a causa dell'inutilizzabilità del predetto documento, dell'avvenuta liberazione (di almeno uno) dei due appartamenti oggetto dell'accordo inter partes del 25.05.2013, era l'opposto odierno appellato a doversi giudicare inadempiente rispetto agli obblighi dallo stesso assunti in quella scrittura, con la conseguenza che non solo la soc. e i garanti appellanti non Parte_3
dovevano nulla al ma anzi quest'ultima aveva diritto al risarcimento CP_1
del danno derivante dal mancato acquisto degli immobili (che il si era CP_1
obbligato ad eseguire nel caso di mancata liberazione degli stessi) e dal trattenimento, da parte di quest'ultimo, dei canoni percepiti dalla locazione pag. 4/9 degli appartamenti. Reiteravano pertanto gli appellanti la relativa domanda riconvenzionale rigettata in primo grado.
Costituendosi nel presente grado, l'appellato ha evidenziato nel merito le ragioni di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito, non senza preliminarmente eccepire l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348bis cpc.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Seppure in termini discorsivi e non schematici, l'atto di impugnazione contiene una individuazione sufficientemente chiara dei punti contestati della sentenza e delle questioni ad essi connesse, assieme ad una parte argomentativa volta a confutare – almeno nella prospettazione offerta – le ragioni spiegate dal primo giudice. Ciò è in realtà sufficiente, anche dopo la nuova formulazione degli artt.
342 e 348bis cpc, a fondare l'ammissibilità di un appello che, come quello di specie, non utilizzi particolari schemi redazionali, formule sacramentali o progetti alternativi di decisione (cfr. Cass., 20884/2024).
Ciò chiarito in via preliminare, l'impugnazione è tuttavia evidentemente infondata nel merito. Premesso che la ricostruzione dello svolgimento dei rapporti intercorsi tra le parti, come effettuato dal Tribunale di Ancona, appare corretto e condivisibile e come tale va confermato, la contestazione centrale svolta dagli appellanti con l'impugnazione – ovvero quella per cui la scrittura privata inter partes del 15.01.2014 con la quale si documenta la restituzione pag. 5/9 delle chiavi (almeno) dell'appartamento distinto in Catasto di Serra dè Conti al
F. 7 part. 1025 subb 6 e 13, non potrebbe essere utilizzata ai fini della decisione in quanto la relativa sottoscrizione sarebbe stata ritualmente disconosciuta –
non può essere accolta. Premesso, difatti che (come riconosciuto anche dall'appellante) la produzione del documento in questione è avvenuta contestualmente alla costituzione della parte opposta (odierna appellata) nel giudizio di primo grado, la prima “udienza” o “risposta” successiva alla produzione del documento cui l'art. 215 cpc limita l'efficacia del relativo disconoscimento, non poteva che essere individuata nella specie nella prima udienza di comparizione del 25.06.2019 e non invece nelle successive prime memorie ex art. 183, VI co., cpc, come dedotto dall'appellante (in tal senso,
peraltro indiscutibilmente conforme alla lettera della legge, cfr. Cass.,
9690/2023). Non avendo dunque parte opponente (odierna appellante)
sollevato rituale e tempestiva dichiarazione di disconoscimento della scrittura in questione entro l'udienza del 25.06.2019 (e neppure, invero, alla successiva udienza del giorno 11.02.2020, cui la stessa era stata rinviata per effetto della sollevazione di una eccezione preliminare di procedibilità), la scrittura di cui si tratta deve intendersi riconosciuta ex lege e come tale perfettamente ammissibile ed utilizzabile in giudizio, anche senza necessità di una esplicita reiterazione, da parte di chi la ha originariamente prodotta, della volontà di volersene avvalere.
pag. 6/9 Ne consegue dunque che dal documento di cui si tratta si ricava l'avvenuta riconsegna alla data del 15.01.2014 alla da parte del Parte_3
delle chiavi dell'appartamento descritto in Catasto al F. 7 part. 1025 CP_1
subb 6 e 13. La liberazione dell'altro appartamento invece, è documentata, alla data del 30.04.2014, dal verbale di consegna chiavi (doc. C fascicolo di parte appellata) sottoscritto tra il e il locatario del medesimo sig. CP_1 CP_2
Entrambi i documenti richiamati dimostrano così che il ebbe a CP_1
rispettare puntualmente quanto previsto a proprio carico dalla scrittura privata inter partes del 25.05.2013, nella quale era appunto stabilito che i due appartamenti allo stesso promessi in vendita dalla , e dal dati in Pt_3 CP_1
locazione a terzi, avrebbero dovuto essere da quest'ultimo liberati al più tardi entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi contratti di locazione (in particolare,
dette scadenze dovevano individuarsi, per l'appartamento dato in locazione a al 30.04.2014, e per l'appartamento dato in locazione a al CP_2 Per_1
31.12.2013). Ne consegue così che, a termini della medesima scrittura del
25.05.2013, la soc. avrebbe dovuto corrispondere al Parte_3
la complessiva somma di € 110.000,00= (che era quanto dal medesimo CP_1
era stato originariamente anticipato per l'acquisto degli stessi) al più tardi entro tre mesi dall'avvenuta liberazione dei due appartamenti. Di qui la piena legittimità del decreto ingiuntivo opposto. Per completezza di disamina comunque, anche al fine di valutare compiutamente la domanda pag. 7/9 riconvenzionale di parte opponente odierna appellante, si osserva ulteriormente che le parti, con successiva scrittura privata del 25.10.2014,
reiterarono una preliminare di compravendita dei due immobili che ne prevedeva di nuovo l'acquisto da parte del Con ogni probabilità tale CP_1
nuovo accordo fu sottoscritto perché la , nell'impossibilità di Parte_3
restituire i soldi dovuti al (come da scrittura del 25.05.2013), propose di CP_1
nuovo a quest'ultimo l'acquisto dei due appartamenti (peraltro a prezzo ridotto rispetto a quello previsto nella stessa richiamata scrittura del 2013). Tale
accordo, però, non ebbe seguito perché, per effetto dell'intervenuto pignoramento (e successiva vendita all'asta) dei due appartamenti,
l'obbligazione della di trasferirli al non avrebbe più potuto Pt_3 CP_1
essere adempiuta. Per conseguenza, la legittimità e la fondatezza del decreto ingiuntivo opposto non possono essere inficiate neppure sulla base del successivo accordo in esame.
Le considerazioni che precedono rendono dunque ragione non solo della conferma del decreto ingiuntivo, ma anche del rigetto della riconvenzionale per danni come già disposto in primo grado. Anche la riconvenzionale relativa alla restituzione dei canoni di locazione degli appartamenti, percepiti medio tempore dal non merita comunque sorte diversa. Tanto l'accordo del CP_1
25.05.2013 che quello successivo del 25.10.2014 contengono una esplicita presa d'atto (il primo) e una esplicita autorizzazione (il secondo) del fatto che il pag. 8/9 (quale promissario acquirente degli immobili che ne aveva inoltre già CP_1
pagato consistente parte del prezzo) avesse proceduto a locare gli appartamenti e/o potesse continuare a farlo, percependone il relativo canone.
Complessivamente, pertanto, l'impugnazione deve essere rigettata e la decisione di primo grado confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna , e in Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
solido tra loro, a rifondere a le spese di lite del Controparte_1
grado che liquida in complessivi € 10.000,00= di cui € 3.000,00 =per fase di studio, € 2.000,00= per fase introduttiva, € 5.000,00= per fase decisoria, oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 21.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 413/2022 RGC promossa
DA
, nato a [...] il [...], e res.te in Monsano alla via Parte_1
Veneto n. 1;
CF: C.F._1
, nato a [...] il [...], e residente in [...]Parte_2
dei Conti alla via S. Memè n. 33;
CF: C.F._2 , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_3
in Serra de' Conti alla via S. Memè n. 33;
CF: ; P.IVA_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Calogero Caruso e Lorenzo Gambella del Foro
di Ancona ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Falconara
Marittima alla piazza Mazzini n. 5;
(appellanti)
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] e residente in [...]de' Controparte_1
Conti alla via Malpinci n. 70;
CF.: C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Casali del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi alla via Castelfidardo n. 7a
/ 7b;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 1325/2021 del giorno 19.10.2021 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 1974/2019.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.07.2024.
pag. 2/9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte , e Parte_1 Parte_2
la soc. hanno impugnato la decisione in epigrafe con la Parte_3
quale era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo dai medesimi proposta nei confronti di . Controparte_1
Si è costituito nel grado l'appellato per resistere all'impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame la soc. e i signori e Parte_3 Pt_1
hanno impugnato la decisione in epigrafe muovendo alla stessa le Pt_2
censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe
errato il Tribunale di Ancona, essenzialmente, nel non prendere atto pag. 3/9 dell'avvenuto disconoscimento della firma degli odierni appellanti apposta sulla scrittura privata del 15.01.2014, prodotta in primo grado da parte opposta odierna appellata, volta a documentare l'avvenuta riconsegna alla soc.
[...]
delle chiavi degli appartamenti (e comunque dell'appartamento Parte_3
descritto in Catasto di Serra de' Conti al F. 7 part. 1025 subb 6 e 13) oggetto degli accordi contrattuali ripassati tra le parti. Osserva difatti l'appellante innanzitutto che il disconoscimento sarebbe stato tempestivo perché avvenuto con le prime memorie ex art. 183, VI co., cpc, e in secondo luogo che l'appellato,
di seguito al riconoscimento, non avrebbe formulato rituale istanza di verificazione, né invero avrebbe ribadito la richiesta di voler utilizzare il documento contestato, tanto vero che si determinò anzi ad articolare prove orali per dimostrare quanto dal documento stesso rappresentato. Mancando dunque la prova, a causa dell'inutilizzabilità del predetto documento, dell'avvenuta liberazione (di almeno uno) dei due appartamenti oggetto dell'accordo inter partes del 25.05.2013, era l'opposto odierno appellato a doversi giudicare inadempiente rispetto agli obblighi dallo stesso assunti in quella scrittura, con la conseguenza che non solo la soc. e i garanti appellanti non Parte_3
dovevano nulla al ma anzi quest'ultima aveva diritto al risarcimento CP_1
del danno derivante dal mancato acquisto degli immobili (che il si era CP_1
obbligato ad eseguire nel caso di mancata liberazione degli stessi) e dal trattenimento, da parte di quest'ultimo, dei canoni percepiti dalla locazione pag. 4/9 degli appartamenti. Reiteravano pertanto gli appellanti la relativa domanda riconvenzionale rigettata in primo grado.
Costituendosi nel presente grado, l'appellato ha evidenziato nel merito le ragioni di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito, non senza preliminarmente eccepire l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348bis cpc.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Seppure in termini discorsivi e non schematici, l'atto di impugnazione contiene una individuazione sufficientemente chiara dei punti contestati della sentenza e delle questioni ad essi connesse, assieme ad una parte argomentativa volta a confutare – almeno nella prospettazione offerta – le ragioni spiegate dal primo giudice. Ciò è in realtà sufficiente, anche dopo la nuova formulazione degli artt.
342 e 348bis cpc, a fondare l'ammissibilità di un appello che, come quello di specie, non utilizzi particolari schemi redazionali, formule sacramentali o progetti alternativi di decisione (cfr. Cass., 20884/2024).
Ciò chiarito in via preliminare, l'impugnazione è tuttavia evidentemente infondata nel merito. Premesso che la ricostruzione dello svolgimento dei rapporti intercorsi tra le parti, come effettuato dal Tribunale di Ancona, appare corretto e condivisibile e come tale va confermato, la contestazione centrale svolta dagli appellanti con l'impugnazione – ovvero quella per cui la scrittura privata inter partes del 15.01.2014 con la quale si documenta la restituzione pag. 5/9 delle chiavi (almeno) dell'appartamento distinto in Catasto di Serra dè Conti al
F. 7 part. 1025 subb 6 e 13, non potrebbe essere utilizzata ai fini della decisione in quanto la relativa sottoscrizione sarebbe stata ritualmente disconosciuta –
non può essere accolta. Premesso, difatti che (come riconosciuto anche dall'appellante) la produzione del documento in questione è avvenuta contestualmente alla costituzione della parte opposta (odierna appellata) nel giudizio di primo grado, la prima “udienza” o “risposta” successiva alla produzione del documento cui l'art. 215 cpc limita l'efficacia del relativo disconoscimento, non poteva che essere individuata nella specie nella prima udienza di comparizione del 25.06.2019 e non invece nelle successive prime memorie ex art. 183, VI co., cpc, come dedotto dall'appellante (in tal senso,
peraltro indiscutibilmente conforme alla lettera della legge, cfr. Cass.,
9690/2023). Non avendo dunque parte opponente (odierna appellante)
sollevato rituale e tempestiva dichiarazione di disconoscimento della scrittura in questione entro l'udienza del 25.06.2019 (e neppure, invero, alla successiva udienza del giorno 11.02.2020, cui la stessa era stata rinviata per effetto della sollevazione di una eccezione preliminare di procedibilità), la scrittura di cui si tratta deve intendersi riconosciuta ex lege e come tale perfettamente ammissibile ed utilizzabile in giudizio, anche senza necessità di una esplicita reiterazione, da parte di chi la ha originariamente prodotta, della volontà di volersene avvalere.
pag. 6/9 Ne consegue dunque che dal documento di cui si tratta si ricava l'avvenuta riconsegna alla data del 15.01.2014 alla da parte del Parte_3
delle chiavi dell'appartamento descritto in Catasto al F. 7 part. 1025 CP_1
subb 6 e 13. La liberazione dell'altro appartamento invece, è documentata, alla data del 30.04.2014, dal verbale di consegna chiavi (doc. C fascicolo di parte appellata) sottoscritto tra il e il locatario del medesimo sig. CP_1 CP_2
Entrambi i documenti richiamati dimostrano così che il ebbe a CP_1
rispettare puntualmente quanto previsto a proprio carico dalla scrittura privata inter partes del 25.05.2013, nella quale era appunto stabilito che i due appartamenti allo stesso promessi in vendita dalla , e dal dati in Pt_3 CP_1
locazione a terzi, avrebbero dovuto essere da quest'ultimo liberati al più tardi entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi contratti di locazione (in particolare,
dette scadenze dovevano individuarsi, per l'appartamento dato in locazione a al 30.04.2014, e per l'appartamento dato in locazione a al CP_2 Per_1
31.12.2013). Ne consegue così che, a termini della medesima scrittura del
25.05.2013, la soc. avrebbe dovuto corrispondere al Parte_3
la complessiva somma di € 110.000,00= (che era quanto dal medesimo CP_1
era stato originariamente anticipato per l'acquisto degli stessi) al più tardi entro tre mesi dall'avvenuta liberazione dei due appartamenti. Di qui la piena legittimità del decreto ingiuntivo opposto. Per completezza di disamina comunque, anche al fine di valutare compiutamente la domanda pag. 7/9 riconvenzionale di parte opponente odierna appellante, si osserva ulteriormente che le parti, con successiva scrittura privata del 25.10.2014,
reiterarono una preliminare di compravendita dei due immobili che ne prevedeva di nuovo l'acquisto da parte del Con ogni probabilità tale CP_1
nuovo accordo fu sottoscritto perché la , nell'impossibilità di Parte_3
restituire i soldi dovuti al (come da scrittura del 25.05.2013), propose di CP_1
nuovo a quest'ultimo l'acquisto dei due appartamenti (peraltro a prezzo ridotto rispetto a quello previsto nella stessa richiamata scrittura del 2013). Tale
accordo, però, non ebbe seguito perché, per effetto dell'intervenuto pignoramento (e successiva vendita all'asta) dei due appartamenti,
l'obbligazione della di trasferirli al non avrebbe più potuto Pt_3 CP_1
essere adempiuta. Per conseguenza, la legittimità e la fondatezza del decreto ingiuntivo opposto non possono essere inficiate neppure sulla base del successivo accordo in esame.
Le considerazioni che precedono rendono dunque ragione non solo della conferma del decreto ingiuntivo, ma anche del rigetto della riconvenzionale per danni come già disposto in primo grado. Anche la riconvenzionale relativa alla restituzione dei canoni di locazione degli appartamenti, percepiti medio tempore dal non merita comunque sorte diversa. Tanto l'accordo del CP_1
25.05.2013 che quello successivo del 25.10.2014 contengono una esplicita presa d'atto (il primo) e una esplicita autorizzazione (il secondo) del fatto che il pag. 8/9 (quale promissario acquirente degli immobili che ne aveva inoltre già CP_1
pagato consistente parte del prezzo) avesse proceduto a locare gli appartamenti e/o potesse continuare a farlo, percependone il relativo canone.
Complessivamente, pertanto, l'impugnazione deve essere rigettata e la decisione di primo grado confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna , e in Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
solido tra loro, a rifondere a le spese di lite del Controparte_1
grado che liquida in complessivi € 10.000,00= di cui € 3.000,00 =per fase di studio, € 2.000,00= per fase introduttiva, € 5.000,00= per fase decisoria, oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 21.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 9/9