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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 2579/2022 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Luigi Leonardo Colli n. 20, presso lo studio dell'avv. Angela Maisano
( , che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attore; contro
(Cf. ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di Controparte_1 P.IVA_1 posta elettronica digitale dell'avv. Stefano Astorri ( ), Email_2
che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: ritardato adempimento;
danno da perdita di chance.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…In via istruttoria
- Ordinare di esibire ed acquisire, ex art. 210 c.p.c., alla TIM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale via Gaetano Negri 1, a Milano, P. IVA
, i tabulati telefonici relativi alla linea fissa 011.4702202, intestata al Sig. P.IVA_2
, via Sandro Pertini n. 4 a Borgaro Torinese, nel periodo compreso tra il Parte_1
01/01/2017 ed il 01/04/2017.
- Ordinare di esibire ed acquisire, ex art. 210 c.p.c. alla Coop Italia Società Cooperativa, Coop Voce, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Casalecchio di
Reno (BO), via Del Lavoro n. 6, P. IVA i tabulati relativi all'utenza telefonica P.IVA_3
mobile 349.4009903, intestata al Sig. , nel periodo compreso tra il mese di Parte_1
giugno 2018 al mese di maggio 2021.
- Se del caso e ai fini del calcolo della somma realizzata con investimenti effettuati dal
Sig. nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2018 ed il mese di dicembre 2021, Pt_1
disporsi idonea CTU contabile volta ad esattamente quantificare le somme dallo stesso realizzate.
Nel merito
- Accertare il ritardato adempimento agli obblighi contrattuali assunti dalle Controparte_1
nei confronti del Sig. nel periodo compreso tra il 07/06/2017 ed il
[...] Parte_1
17/05/2021, dovuto alla mancata e tempestiva liquidazione ed estinzione, al momento della richiesta, del libretto postale nominativo ordinario n. 11856327, e dei buoni fruttiferi n.
05066779-05 T 05/07/97, n. 02430489-06 T 25/08/97, n. 01395059-04 T 25/08/97, n.
02430504-06 T 04/11/97, n. 02430519-06 U 07/01/98, n. 02430542-06 U 21/07/98, n.
04121311-06 U 27/08/98, n. 04121319-06 U 25/09/98, n. 04121329-06 U 26/11/98, n.
04121390-06 V 26/01/99, n. 05176507-06 V 25/02/99, n. 05176551-06 W 25/06/99, n.
05176588-06 W 26/07/99, n. 04118160-04 W 26/08/99, n. 04118159-04 W 26/08/99, n.
04118158-04 W 26/08/99, n. 04118157-04 W 26/08/99, n. 010164500403 Serie Y
26/05/2000, n. 010165900453 Serie Z 29/07/2000, n. 010026000351 Serie Z 26/08/2000, n.
058772400488 Serie Z 27/10/2000, n. 010029600360 Serie Z 18/12/2000, n. 10029700337
Serie Z 18/12/2000, n. 0112152700414 Serie A1 26/02/2001, n. 0112152600437 Serie A1
26/02/2001, n. 0112153800440 Serie A1 23/03/2001, n. 213 Serie Q 05/11/1990, n. 57 Serie
Q 08/03/1991.
- Conseguentemente, per le ragioni in atti esposte ed accertati i relativi presupposti, condannare le in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, a corrispondere al Sig. , in proprio e quale erede della Sig.ra Parte_1
il risarcimento del danno da perdita di chance subito a causa della Persona_1
mancata diponibilità, nel periodo compreso tra il 7 giugno 2017 ed il 17 maggio 2021, delle somme richieste e dovute per l'estinzione, la liquidazione ed il rimborso dei titoli sopra citati, liquidando il danno in maniera equitativa, e comunque nella somma che sarà accertata in corso di causa, che si indica nella misura di € 250.000,00, o nella somma veriore accertanda,
2 oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo.
- Accertato che la mancata partecipazione delle convenute al CP_1
procedimento di mediazione esperito dal ricorrente sia avvenuta senza un giustificato motivo, valutare il comportamento processuale delle ai sensi dell'art. 116, secondo CP_1
comma, del c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.”;
Convenuta: “… - nel merito: rigettare ogni domanda avversaria perché infondata sia in fatto che in diritto;
in subordine, per la sola denegata ipotesi in cui la tesi di controparte dovesse essere ritenuta anche in minima parte fondata, ridurre l'entità della somma richiesta per il preteso danno da perdita di chance;
infine condannare controparte alla rifusione del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea (inizialmente introdotta con ricorso ex art. 701 bis Cpc) ha ad oggetto:
- l'accertamento della responsabilità della convenuta ( ) per la tardiva Controparte_1
liquidazione del libretto postale nominativo ordinario n. 11856327 (rilasciato in data
23/05/2011 e intestato a coniuge deceduta dell'attore Persona_1 Parte_1
- cfr. doc. 2 fasc. att.) e di n. 28 buoni fruttiferi postali emessi tra il 1991 e il 2001 (cointestati a ai genitori della stessa, anch'essa deceduti - cfr. doc. 3 fasc. att.); Persona_1
- la conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance patito da (derivante dall'impossibilità per costui di effettuare Parte_1
investimenti finanziari con le somme dovutegli da , per un periodo di Controparte_1 quattro anni), da liquidarsi, in via equitativa, nella misura di € 250.000,00.
A fondamento delle proprie domande, ha allegato: Parte_1
- di aver richiesto tempestivamente “l'estinzione, la liquidazione ed il pagamento delle somme dovute in relazione al libretto postale ed ai buoni fruttiferi”, recandosi presso l'ufficio postale di Borgaro Torinese “nel mese di giugno 2017 per il libretto postale e alla scadenza del ventesimo anno per ciascun buono fruttifero postale” (cfr. ric. p. 4) -nello specifico, nel mese di giugno 2017, “è stata chiesta la liquidazione … di sei buoni fruttiferi emessi nel 1990,
3 1991 e 1997”, mentre “negli anni successivi il Sig. ha chiesto, anche ed in aggiunta, Pt_1 il rimborso dei buoni che nel frattempo erano giunti a scadenza”, in particolare, “cinque buoni postali hanno maturato la scadenza nel 2018, altri otto buoni nel 2019, altri sei nel 2020, e gli ultimi tre nel 2021” (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc p. 2, 3)- e presentando “tutta la documentazione necessaria e relativa alla successione aperta in seguito al decesso della moglie” (cfr. ric. p. 2);
- di avere, in data 6/07/2018, “a fronte del mancato seguito della richiesta di liquidazione da parte delle ” (cfr. ric. p. 6) e al fine di sollecitare l'adempimento, proposto formale CP_1
reclamo alle (cfr. doc. 6 fasc. att.), a cui hanno fatto seguito successive Controparte_1
lettere del 19/01/2019, 15/03/2019 e 7/07/2019 (cfr. doc. 19-21 fasc. att.), prive di riscontro;
- di aver ottenuto solo in data 10/05/2021 la liquidazione del libretto postale (pari a €
17.837,22 - cfr. doc. 4 fasc. att.) e in data 17/05/2021 la liquidazione dei buoni fruttiferi postali
(pari a € 83.940,19 - cfr. doc. 5 fasc. att.), per complessivi € 101.777,41 - liquidazione che, dunque, era avvenuta con “con ingiustificabile ritardo, dopo innumerevoli richieste effettuate di persona dal ricorrente all'ufficio postale di Borgaro Torinese, e diverse sollecitazioni scritte”
(cfr. ric. p. 4);
- di aver effettuato, tra il 2016 e il 2021, numerosi investimenti azionari, obbligazionari e su fondi (cfr. doc. 22-32 fasc. att.) e di aver, pertanto, subito, a causa della tardiva liquidazione dei titoli da parte di , un danno da perdita di chance, derivante Controparte_1 dalla “impossibilità di investire le somme di denaro allo stesso dovute dalle a CP_1 proprio favore per un periodo di quattro anni, dal 7 giugno 2017 al 17 maggio 2021” e dunque di “ottenere rendimenti ulteriori a quelli effettivamente realizzati, in considerazione dell'andamento societario di azioni che pagano nel tempo dividenti sempre crescenti, di quelli ottenuti fino a quel momento con le sole risorse disponibili” (cfr. ric. p. 14).
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
negando qualsivoglia responsabilità in ordine al ritardo nella liquidazione dei titoli, essendo questo imputabile unicamente all'attore. In particolare, secondo quanto prospettato dalla convenuta, avrebbe “tenuto una condotta del tutto ostruzionistica alla Parte_1 liquidazione dei titoli” (cfr. comp. risp. p. 12) non provvedendo, dapprima, a integrare la documentazione necessaria per definire la pratica di successione nel credito -atteso che “i documenti da lui prodotti erano fotocopie ed alcuni…erano incompleti” (cfr. comp. risp. p. 8)-
e, una volta concluse le pratiche di successione nel credito, rifiutandosi di concordare un
4 appuntamento con il Dirigente dell'Ufficio per procedere al rimborso, presentandosi “diverse volte…senza alcun appuntamento”, il quale “era (invece) indispensabile” (cfr. comp. risp. p.
13) sia per gli adempimenti amministrativi legati al fatto che i buoni fruttiferi postali risultavano emessi da differenti uffici, sia poiché l'attore, stante l'impossibilità di ricevere il rimborso con bonifico (eseguibile solo per i correntisti postali), “aveva richiesto di ricevere l'ingente importo per contanti” (cfr. comp. risp. p. 14), con conseguente applicazione della normativa antiriciclaggio di cui al Dlgs. 231/2007. Senza contare che , a fronte Controparte_1 dell'inerzia di , in via “del tutto eccezionale”, si era “più volte attivata per Parte_1 contattare il cliente ed invitarlo a prendere un appuntamento” (cfr. comp. risp. p. 16), inviandogli numerose lettere raccomandate (cfr. doc.
2-11 fasc. conv.), “nessuna delle quali è stata ritirata” (cfr. comp. risp. p. 11), sicché “solamente nel corso dell'anno 2021 è stato possibile prendere un appuntamento … e procedere alla liquidazione delle somme” (cfr. comp. risp. p. 10).
All'esito della prima udienza del 21/09/2022, svoltasi con modalità cartolare, il IC istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha disposto la conversione del rito sommario ex art. 702 bis
Cpc in rito ordinario e fissato udienza ex art. 183 Cpc al 2/11/2022 (cfr. ordinanza
21/09/2022).
All'udienza del 2/11/2022, svoltasi con modalità cartolare, il IC istruttore (dr.
Guglielmo Rende) ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc.
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente IC (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e mediante l'escussione di tre testimoni e, con ordinanza in data 23/12/2024, è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Preliminarmente, con riguardo alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni (istanza ex art. 210 Cpc avente ad oggetto i tabulati telefonici delle utenze intestate ad e istanza di espletamento di una Parte_1
consulenza tecnica contabile), si ritiene che debbano essere rigettate in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione.
3. Nel merito, la causa involge la tematica della responsabilità contrattuale per ritardato adempimento.
3.1. Pertanto, in punto di diritto, occorre richiamare i principi espressi dalla Suprema
5 Corte circa l'onere della prova in ambito contrattuale, secondo cui il creditore che agisce in giudizio per il risarcimento (così come per l'adempimento o la risoluzione) deve provare il titolo, ossia la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, ed allegare l'altrui inadempimento o ritardo nell'adempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto o tempestivo adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere o di adempiere tempestivamente per causa a sé non imputabile ex art. 1218 Cc (cfr. Cass. Su 13533/2001). Il debitore, infatti, per andare esente da responsabilità, deve superare la presunzione di colpevolezza desumibile dall'art. 1218 Cc e, per farlo, deve provare che, nonostante l'uso della dovuta diligenza ex art. 1176
Cc, non è stato in grado di eseguire la prestazione o di eseguirla tempestivamente per cause a lui non imputabili.
3.2. Nel caso di specie:
- ha allegato il ritardo nell'adempimento da parte di Parte_1 Controparte_1
stante la tardiva liquidazione del libretto postale nominativo ordinario n. 11856327,
[...]
intestato alla defunta coniuge (cfr. doc. 2 fasc. att.) e di n. 28 buoni Persona_1
fruttiferi postali emessi tra il 1990 e il 2001, intestati a e ai di lei genitori, Persona_1 anch'essi defunti (cfr. doc. 3 fasc. att.) – liquidazione avvenuta, rispettivamente, in data
10/05/2021 e in data 17/05/2021 (cfr. doc. 4, 5 fasc. att.);
- ha dedotto di non essere stata in grado di eseguire Controparte_1
tempestivamente le liquidazioni per cause a sé non imputabili, ma riconducibili alla mancata cooperazione di il quale: ha omesso di produrre la documentazione Parte_1
originale necessaria per definire la pratica di successione nel credito;
ha negato a più riprese di concordare un appuntamento con il Direttore dell'Ufficio postale, presentandosi più volte senza appuntamento.
Ebbene, posto che il ritardo nella liquidazione (richiesta con riferimento al libretto postale e a parte dei buoni fruttiferi postali già dal giugno 2017 ed avvenuta, rispettivamente, solo in data 10/05/2021 e in data 17/05/2021 - cfr. doc. 4, 5 fasc. att.) costituisce circostanza incontestata, oltre che provata in atti (cfr. doc. 18 fasc. att.), occorre chiedersi se
[...]
abbia assolto all'onere della prova, sulla stessa gravante, circa la non CP_1
imputabilità del ritardo.
Ritiene il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale e orale svolta, che la risposta debba essere positiva non essendo ravvisabile, nella condotta tenuta dalla convenuta, un comportamento contrattualmente inadempiente connotato da colpa, tenuto conto che la
6 tempestiva liquidazione dei titoli presupponeva la cooperazione del creditore ( Pt_1
), che è invece mancata, nonostante la condotta professionalmente diligente di
[...] [...]
. CP_1
3.2.1. Nello specifico, parte convenuta ha, in primo luogo, provato l'omessa tempestiva produzione, da parte di , dei certificati di morte e della dichiarazione Parte_1
sostitutiva di atto notorio in originale - documenti che gli aveva richiesto Controparte_1
per la definizione della pratica di successione nel credito (essendo il libretto postale e i buoni fruttiferi postali di cui è causa intestati a persone defunte), avente carattere preliminare rispetto alla liquidazione dei titoli.
Al riguardo, la teste (direttrice dell'Ufficio postale di Borgaro Torinese Testimone_1 dal giugno 2016 al gennaio 2020) ha riferito (cfr. verbale udienza dell'11/10/2013):
- che “inizialmente la procedura prevede l'invio a mezzo fax della richiesta di dichiarazione di credito e dei documenti nello specifico il documento d'identità, il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre gli originali potevano essere inviati in originale successivamente ovvero alla chiusura della pratica”; in particolare, i documenti da produrre in originale erano il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- che tale iter era stato riferito a;
Parte_1
- che si era inizialmente presentato, a marzo 2017, presso l'Ufficio Parte_1
postale di Borgaro Torinese senza appuntamento;
dopodiché, era stato fissato un
“appuntamento … per i primi giorni del mese di giugno 2017”;
- che “il 6.06.2017” aveva inserito “la pratica per la richiesta di dichiarazione di credito” accorgendosi “che i documenti prodotti dal erano in fotocopia”; in particolare, “il Pt_1 certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non erano in originale”;
- che gli originali non erano stati successivamente prodotti da , neppure Parte_1 quando, a dicembre 2017, “il Sig. si era presentato all'ufficio postale per Pt_1 sottoscrivere i moduli”; in particolare, nonostante l'attore fosse stato avvisato “che la pratica era incompleta”, lui ometteva la produzione degli originali richiesti ritenendo “che fossero sufficienti le copie”;
- che tale circostanza aveva ritardato la definizione dell'iter di successione nel credito, Parte dal momento che il “ (ovverosia la struttura preposta alla verifica e all'autorizzazione delle successioni) aveva rispedito i documenti in quanto la documentazione era incompleta”;
- che, “a metà maggio” aveva provveduto “ad inviare nuovamente i documenti” e l'iter
7 successorio si era poi definito il 21/07/2018, così come comunicato da ad Controparte_1
in data 27/07/2018 (cfr. doc. 7 fasc. att.). Parte_1
Il testimone di parte attrice ( ), invece, non ha saputo riferire circostanze Testimone_2 specifiche, limitandosi ad affermare che , che “ogni tanto sento Parte_1 telefonicamente”, gli aveva detto di avere avuto difficoltà ad ottenere la liquidazione dei titoli
(cfr. verbale udienza 11/10/2023).
Ebbene, posto che la richiesta di di produzione degli originali dei Controparte_1
certificati di morte e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre a non essere particolarmente gravosa per l'erede, risulta giustificata dall'onere di diligenza professionale
(art. 1176 c. 2 Cc) che grava su -che è tenuta garantire la corretta Controparte_1
successione nei crediti, previe puntali verifiche-, il mancato rispetto di tale richiesta da parte di integra una violazione degli obblighi di cooperazione del creditore Parte_1
nell'adempimento; conseguentemente, il ritardo nella definizione della pratica di successione del credito (avviata a giugno 2017 e conclusa a luglio 2018) non può essere imputata alla convenuta.
3.2.2. In secondo luogo -con riferimento alla liquidazione (pratica successiva rispetto a quella di successione del credito di cui si è detto sopra)-, parte convenuta ha dato prova di aver a più riprese sollecitato a fissare un appuntamento con il Direttore Parte_1 dell'Ufficio di Borgaro Torinese per procedere al rimborso dei titoli.
Invero, risultano prodotti:
- la comunicazione del 27/07/2018, con cui ha informato Controparte_1 Pt_1
della definizione dell'iter successorio, precisando che “per il rimborso essendo inoltre
[...] presso ufficio dislocato è necessario prendere contatti con l'ufficio interessato e concordare la definizione della pratica” (cfr. doc. 7 fasc. att.);
- diverse lettere raccomandate inviate all'indirizzo di residenza di , ove Parte_1
è stata segnalata l'”urgenza” di fissare un appuntamento per procedere alla liquidazione dei titoli: n. 72176629224-1 del 2/02/2018 (cfr. doc. 3 fasc. conv), n. 72177329970-0 del
15/04/2019 (cfr. doc. 6 fasc. conv.), n. 72177329980-2 del 6/05/2019 (tornata al mittente per compiuta giacenza - cfr. doc. 7 fasc. conv.), n. 72177329983-5 del 22/05/2019 (tornata al mittente per compiuta giacenza - cfr. doc. 8 fasc. conv.), n. 72165567810-5 del 17/07/2019
(tornata al mittente per compiuta giacenza - cfr. doc. 9 fasc. conv.), n. 72165567827-5 del
22/08/2019 (tornata al mittente per compiuta giacenza - cfr. doc. 10 fasc. conv.);
8 - tre lettere raccomandate inviate allo studio legale Vinchiotto-Polifrone, che assisteva l'attore, aventi contenuto sostanzialmente analogo: n. 72176629223-0 del 2/02/2018 (tornata al mittente per compiuta giacenza - cfr. doc. 2 fasc. conv.), n. 72177329953-9 del 27/03/2019
(cfr. doc. 4 fasc. conv.), n. 72177329964-2 dell'8/04/2019 (tornata al mittente per compiuta giacenza – cfr. doc. 5 fasc. conv.);
- la mail del 23/04/2019 (cfr. doc. 9 fasc. att.), indirizzata all'associazione Altroconsumo - cui si era rivolto (cfr. doc. 8 fasc. att.)-, con cui ha ribadito Parte_1 Controparte_1
la necessità di concordare un appuntamento per concludere la pratica.
Orbene, dalla documentazione prodotta emerge come si sia a più Controparte_1
riprese attivata al fine di sollecitare a concordare un appuntamento per Parte_1
procedere al rimborso dei titoli, senza tuttavia ricevere riscontro.
A tal riguardo, non appaiono dirimenti le contestazioni di parte attrice in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, secondo cui “l'Ufficio Postale di Borgaro…era a conoscenza del numero di cellulare del Sig. , ed anche del proprio indirizzo mail” sicché, “in ossequio Pt_1
ad un comportamento improntato a buona fede, avrebbe dovuto contattare il Sig. Pt_1 direttamente e personalmente tramite cellulare o e mail”, anche in considerazione del fatto che “il Sig. spesso all'estero anche per lunghi periodi” (cfr. mem. att. ex art. Parte_3
183 c. 6 n. 1 p. 7, 8). Invero, per le raccomandate inviate all'indirizzo di residenza, opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 Cc, superabile solo fornendo la prova di essere stato nell'impossibilità di avere conoscenza della raccomandata, senza colpa - prova non fornita nel caso di specie. Infatti, ha liberamente scelto di trascorrere lunghi Parte_1 periodi all'estero e, pur sapendo che era in corso la liquidazione dei titoli postali di cui è causa, ha omesso di attivarsi al fine di avere notizie sul contenuto della corrispondenza a lui inviata. Trova, dunque, piena applicazione la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
Cc, atteso che la mera difficoltà, oltretutto creata dalla stessa parte destinataria, è cosa ben diversa dall'impossibilità di essere a conoscenza del contenuto delle missive.
Né l'attore può invocare il principio di buona fede, atteso che non vi è prova che costui avesse richiesto alla convenuta di essere contattato via mail o al telefono, anziché mediante lettere raccomandate, di cui alcune indirizzate al legale.
Ebbene, posto che la richiesta di di fissare un appuntamento con Controparte_1
congruo preavviso appare ragionevole, tenuto conto delle operazioni da compiere per procedere al rimborso dei titoli, tanto più in caso di rimborso in contanti, come pacificamente
9 avvenuto nel caso di specie, il mancato rispetto di tale richiesta da parte di Parte_1
integra una violazione degli obblighi di cooperazione del creditore nell'adempimento; conseguentemente, neppure il ritardo nella liquidazione dei titoli non può essere imputato alla convenuta.
3.2.3. Ne deriva il rigetto della domanda avanzata dall'attore volta all'accertamento della responsabilità contrattuale della , nonché della conseguente domanda CP_1
risarcitoria.
4. Quanto alla mancata partecipazione di al procedimento di Controparte_1
mediazione (cfr. verbale negativo di mediazione doc. 12 fasc. att.) -circostanza da cui parte attrice ha chiesto di desumere argomenti di prova ex art. 116 Cpc-, va escluso che, nel caso in esame, vi sia spazio operativo per tale criterio sussidiario e complementare, risultando la decisione della controversia interamente definibile in base agli elementi risultanti dall'istruttoria processuale (cfr. Cass. 28070/2020; Cass. 32250/2019; Cass. 26088/2011).
5. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte attrice e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm.
55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), tenuto conto delle attività effettivamente svolte, nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 2.552,00;
per la fase introduttiva € 1.628,00;
per la fase istruttoria € 5.670,00;
per la fase decisionale € 4.253,00;
per complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Va, invece, rigettata la domanda di parte convenuta ex art. 96 Cpc, tenuto conto che:
- quanto all'ipotesi di cui all'art. 96 c. 1 Cpc, la convenuta non ha allegato e provato elementi di fatto tali da consentire al giudicante di identificare e liquidare un danno (che non sia già compensato dal rimborso delle spese di lite del procedimento);
- quanto all'ipotesi di cui all'art. 96,c. 3 Cpc (norma che ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo), il Tribunale ritiene che, nonostante l'infondatezza della domanda attorea, non sussista il carattere temerario della lite e dunque un utilizzo abusivo dello strumento processuale.
10
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
RIGETTA le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
RIGETTA la domanda ex art. 96 Cpc formulata da . Controparte_1
Torino, 11/05/2025
Il IC
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 2579/2022 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Luigi Leonardo Colli n. 20, presso lo studio dell'avv. Angela Maisano
( , che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attore; contro
(Cf. ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di Controparte_1 P.IVA_1 posta elettronica digitale dell'avv. Stefano Astorri ( ), Email_2
che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: ritardato adempimento;
danno da perdita di chance.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…In via istruttoria
- Ordinare di esibire ed acquisire, ex art. 210 c.p.c., alla TIM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale via Gaetano Negri 1, a Milano, P. IVA
, i tabulati telefonici relativi alla linea fissa 011.4702202, intestata al Sig. P.IVA_2
, via Sandro Pertini n. 4 a Borgaro Torinese, nel periodo compreso tra il Parte_1
01/01/2017 ed il 01/04/2017.
- Ordinare di esibire ed acquisire, ex art. 210 c.p.c. alla Coop Italia Società Cooperativa, Coop Voce, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Casalecchio di
Reno (BO), via Del Lavoro n. 6, P. IVA i tabulati relativi all'utenza telefonica P.IVA_3
mobile 349.4009903, intestata al Sig. , nel periodo compreso tra il mese di Parte_1
giugno 2018 al mese di maggio 2021.
- Se del caso e ai fini del calcolo della somma realizzata con investimenti effettuati dal
Sig. nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2018 ed il mese di dicembre 2021, Pt_1
disporsi idonea CTU contabile volta ad esattamente quantificare le somme dallo stesso realizzate.
Nel merito
- Accertare il ritardato adempimento agli obblighi contrattuali assunti dalle Controparte_1
nei confronti del Sig. nel periodo compreso tra il 07/06/2017 ed il
[...] Parte_1
17/05/2021, dovuto alla mancata e tempestiva liquidazione ed estinzione, al momento della richiesta, del libretto postale nominativo ordinario n. 11856327, e dei buoni fruttiferi n.
05066779-05 T 05/07/97, n. 02430489-06 T 25/08/97, n. 01395059-04 T 25/08/97, n.
02430504-06 T 04/11/97, n. 02430519-06 U 07/01/98, n. 02430542-06 U 21/07/98, n.
04121311-06 U 27/08/98, n. 04121319-06 U 25/09/98, n. 04121329-06 U 26/11/98, n.
04121390-06 V 26/01/99, n. 05176507-06 V 25/02/99, n. 05176551-06 W 25/06/99, n.
05176588-06 W 26/07/99, n. 04118160-04 W 26/08/99, n. 04118159-04 W 26/08/99, n.
04118158-04 W 26/08/99, n. 04118157-04 W 26/08/99, n. 010164500403 Serie Y
26/05/2000, n. 010165900453 Serie Z 29/07/2000, n. 010026000351 Serie Z 26/08/2000, n.
058772400488 Serie Z 27/10/2000, n. 010029600360 Serie Z 18/12/2000, n. 10029700337
Serie Z 18/12/2000, n. 0112152700414 Serie A1 26/02/2001, n. 0112152600437 Serie A1
26/02/2001, n. 0112153800440 Serie A1 23/03/2001, n. 213 Serie Q 05/11/1990, n. 57 Serie
Q 08/03/1991.
- Conseguentemente, per le ragioni in atti esposte ed accertati i relativi presupposti, condannare le in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, a corrispondere al Sig. , in proprio e quale erede della Sig.ra Parte_1
il risarcimento del danno da perdita di chance subito a causa della Persona_1
mancata diponibilità, nel periodo compreso tra il 7 giugno 2017 ed il 17 maggio 2021, delle somme richieste e dovute per l'estinzione, la liquidazione ed il rimborso dei titoli sopra citati, liquidando il danno in maniera equitativa, e comunque nella somma che sarà accertata in corso di causa, che si indica nella misura di € 250.000,00, o nella somma veriore accertanda,
2 oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo.
- Accertato che la mancata partecipazione delle convenute al CP_1
procedimento di mediazione esperito dal ricorrente sia avvenuta senza un giustificato motivo, valutare il comportamento processuale delle ai sensi dell'art. 116, secondo CP_1
comma, del c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.”;
Convenuta: “… - nel merito: rigettare ogni domanda avversaria perché infondata sia in fatto che in diritto;
in subordine, per la sola denegata ipotesi in cui la tesi di controparte dovesse essere ritenuta anche in minima parte fondata, ridurre l'entità della somma richiesta per il preteso danno da perdita di chance;
infine condannare controparte alla rifusione del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea (inizialmente introdotta con ricorso ex art. 701 bis Cpc) ha ad oggetto:
- l'accertamento della responsabilità della convenuta ( ) per la tardiva Controparte_1
liquidazione del libretto postale nominativo ordinario n. 11856327 (rilasciato in data
23/05/2011 e intestato a coniuge deceduta dell'attore Persona_1 Parte_1
- cfr. doc. 2 fasc. att.) e di n. 28 buoni fruttiferi postali emessi tra il 1991 e il 2001 (cointestati a ai genitori della stessa, anch'essa deceduti - cfr. doc. 3 fasc. att.); Persona_1
- la conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance patito da (derivante dall'impossibilità per costui di effettuare Parte_1
investimenti finanziari con le somme dovutegli da , per un periodo di Controparte_1 quattro anni), da liquidarsi, in via equitativa, nella misura di € 250.000,00.
A fondamento delle proprie domande, ha allegato: Parte_1
- di aver richiesto tempestivamente “l'estinzione, la liquidazione ed il pagamento delle somme dovute in relazione al libretto postale ed ai buoni fruttiferi”, recandosi presso l'ufficio postale di Borgaro Torinese “nel mese di giugno 2017 per il libretto postale e alla scadenza del ventesimo anno per ciascun buono fruttifero postale” (cfr. ric. p. 4) -nello specifico, nel mese di giugno 2017, “è stata chiesta la liquidazione … di sei buoni fruttiferi emessi nel 1990,
3 1991 e 1997”, mentre “negli anni successivi il Sig. ha chiesto, anche ed in aggiunta, Pt_1 il rimborso dei buoni che nel frattempo erano giunti a scadenza”, in particolare, “cinque buoni postali hanno maturato la scadenza nel 2018, altri otto buoni nel 2019, altri sei nel 2020, e gli ultimi tre nel 2021” (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc p. 2, 3)- e presentando “tutta la documentazione necessaria e relativa alla successione aperta in seguito al decesso della moglie” (cfr. ric. p. 2);
- di avere, in data 6/07/2018, “a fronte del mancato seguito della richiesta di liquidazione da parte delle ” (cfr. ric. p. 6) e al fine di sollecitare l'adempimento, proposto formale CP_1
reclamo alle (cfr. doc. 6 fasc. att.), a cui hanno fatto seguito successive Controparte_1
lettere del 19/01/2019, 15/03/2019 e 7/07/2019 (cfr. doc. 19-21 fasc. att.), prive di riscontro;
- di aver ottenuto solo in data 10/05/2021 la liquidazione del libretto postale (pari a €
17.837,22 - cfr. doc. 4 fasc. att.) e in data 17/05/2021 la liquidazione dei buoni fruttiferi postali
(pari a € 83.940,19 - cfr. doc. 5 fasc. att.), per complessivi € 101.777,41 - liquidazione che, dunque, era avvenuta con “con ingiustificabile ritardo, dopo innumerevoli richieste effettuate di persona dal ricorrente all'ufficio postale di Borgaro Torinese, e diverse sollecitazioni scritte”
(cfr. ric. p. 4);
- di aver effettuato, tra il 2016 e il 2021, numerosi investimenti azionari, obbligazionari e su fondi (cfr. doc. 22-32 fasc. att.) e di aver, pertanto, subito, a causa della tardiva liquidazione dei titoli da parte di , un danno da perdita di chance, derivante Controparte_1 dalla “impossibilità di investire le somme di denaro allo stesso dovute dalle a CP_1 proprio favore per un periodo di quattro anni, dal 7 giugno 2017 al 17 maggio 2021” e dunque di “ottenere rendimenti ulteriori a quelli effettivamente realizzati, in considerazione dell'andamento societario di azioni che pagano nel tempo dividenti sempre crescenti, di quelli ottenuti fino a quel momento con le sole risorse disponibili” (cfr. ric. p. 14).
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
negando qualsivoglia responsabilità in ordine al ritardo nella liquidazione dei titoli, essendo questo imputabile unicamente all'attore. In particolare, secondo quanto prospettato dalla convenuta, avrebbe “tenuto una condotta del tutto ostruzionistica alla Parte_1 liquidazione dei titoli” (cfr. comp. risp. p. 12) non provvedendo, dapprima, a integrare la documentazione necessaria per definire la pratica di successione nel credito -atteso che “i documenti da lui prodotti erano fotocopie ed alcuni…erano incompleti” (cfr. comp. risp. p. 8)-
e, una volta concluse le pratiche di successione nel credito, rifiutandosi di concordare un
4 appuntamento con il Dirigente dell'Ufficio per procedere al rimborso, presentandosi “diverse volte…senza alcun appuntamento”, il quale “era (invece) indispensabile” (cfr. comp. risp. p.
13) sia per gli adempimenti amministrativi legati al fatto che i buoni fruttiferi postali risultavano emessi da differenti uffici, sia poiché l'attore, stante l'impossibilità di ricevere il rimborso con bonifico (eseguibile solo per i correntisti postali), “aveva richiesto di ricevere l'ingente importo per contanti” (cfr. comp. risp. p. 14), con conseguente applicazione della normativa antiriciclaggio di cui al Dlgs. 231/2007. Senza contare che , a fronte Controparte_1 dell'inerzia di , in via “del tutto eccezionale”, si era “più volte attivata per Parte_1 contattare il cliente ed invitarlo a prendere un appuntamento” (cfr. comp. risp. p. 16), inviandogli numerose lettere raccomandate (cfr. doc.
2-11 fasc. conv.), “nessuna delle quali è stata ritirata” (cfr. comp. risp. p. 11), sicché “solamente nel corso dell'anno 2021 è stato possibile prendere un appuntamento … e procedere alla liquidazione delle somme” (cfr. comp. risp. p. 10).
All'esito della prima udienza del 21/09/2022, svoltasi con modalità cartolare, il IC istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha disposto la conversione del rito sommario ex art. 702 bis
Cpc in rito ordinario e fissato udienza ex art. 183 Cpc al 2/11/2022 (cfr. ordinanza
21/09/2022).
All'udienza del 2/11/2022, svoltasi con modalità cartolare, il IC istruttore (dr.
Guglielmo Rende) ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc.
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente IC (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e mediante l'escussione di tre testimoni e, con ordinanza in data 23/12/2024, è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Preliminarmente, con riguardo alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni (istanza ex art. 210 Cpc avente ad oggetto i tabulati telefonici delle utenze intestate ad e istanza di espletamento di una Parte_1
consulenza tecnica contabile), si ritiene che debbano essere rigettate in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione.
3. Nel merito, la causa involge la tematica della responsabilità contrattuale per ritardato adempimento.
3.1. Pertanto, in punto di diritto, occorre richiamare i principi espressi dalla Suprema
5 Corte circa l'onere della prova in ambito contrattuale, secondo cui il creditore che agisce in giudizio per il risarcimento (così come per l'adempimento o la risoluzione) deve provare il titolo, ossia la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, ed allegare l'altrui inadempimento o ritardo nell'adempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto o tempestivo adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere o di adempiere tempestivamente per causa a sé non imputabile ex art. 1218 Cc (cfr. Cass. Su 13533/2001). Il debitore, infatti, per andare esente da responsabilità, deve superare la presunzione di colpevolezza desumibile dall'art. 1218 Cc e, per farlo, deve provare che, nonostante l'uso della dovuta diligenza ex art. 1176
Cc, non è stato in grado di eseguire la prestazione o di eseguirla tempestivamente per cause a lui non imputabili.
3.2. Nel caso di specie:
- ha allegato il ritardo nell'adempimento da parte di Parte_1 Controparte_1
stante la tardiva liquidazione del libretto postale nominativo ordinario n. 11856327,
[...]
intestato alla defunta coniuge (cfr. doc. 2 fasc. att.) e di n. 28 buoni Persona_1
fruttiferi postali emessi tra il 1990 e il 2001, intestati a e ai di lei genitori, Persona_1 anch'essi defunti (cfr. doc. 3 fasc. att.) – liquidazione avvenuta, rispettivamente, in data
10/05/2021 e in data 17/05/2021 (cfr. doc. 4, 5 fasc. att.);
- ha dedotto di non essere stata in grado di eseguire Controparte_1
tempestivamente le liquidazioni per cause a sé non imputabili, ma riconducibili alla mancata cooperazione di il quale: ha omesso di produrre la documentazione Parte_1
originale necessaria per definire la pratica di successione nel credito;
ha negato a più riprese di concordare un appuntamento con il Direttore dell'Ufficio postale, presentandosi più volte senza appuntamento.
Ebbene, posto che il ritardo nella liquidazione (richiesta con riferimento al libretto postale e a parte dei buoni fruttiferi postali già dal giugno 2017 ed avvenuta, rispettivamente, solo in data 10/05/2021 e in data 17/05/2021 - cfr. doc. 4, 5 fasc. att.) costituisce circostanza incontestata, oltre che provata in atti (cfr. doc. 18 fasc. att.), occorre chiedersi se
[...]
abbia assolto all'onere della prova, sulla stessa gravante, circa la non CP_1
imputabilità del ritardo.
Ritiene il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale e orale svolta, che la risposta debba essere positiva non essendo ravvisabile, nella condotta tenuta dalla convenuta, un comportamento contrattualmente inadempiente connotato da colpa, tenuto conto che la
6 tempestiva liquidazione dei titoli presupponeva la cooperazione del creditore ( Pt_1
), che è invece mancata, nonostante la condotta professionalmente diligente di
[...] [...]
. CP_1
3.2.1. Nello specifico, parte convenuta ha, in primo luogo, provato l'omessa tempestiva produzione, da parte di , dei certificati di morte e della dichiarazione Parte_1
sostitutiva di atto notorio in originale - documenti che gli aveva richiesto Controparte_1
per la definizione della pratica di successione nel credito (essendo il libretto postale e i buoni fruttiferi postali di cui è causa intestati a persone defunte), avente carattere preliminare rispetto alla liquidazione dei titoli.
Al riguardo, la teste (direttrice dell'Ufficio postale di Borgaro Torinese Testimone_1 dal giugno 2016 al gennaio 2020) ha riferito (cfr. verbale udienza dell'11/10/2013):
- che “inizialmente la procedura prevede l'invio a mezzo fax della richiesta di dichiarazione di credito e dei documenti nello specifico il documento d'identità, il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre gli originali potevano essere inviati in originale successivamente ovvero alla chiusura della pratica”; in particolare, i documenti da produrre in originale erano il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- che tale iter era stato riferito a;
Parte_1
- che si era inizialmente presentato, a marzo 2017, presso l'Ufficio Parte_1
postale di Borgaro Torinese senza appuntamento;
dopodiché, era stato fissato un
“appuntamento … per i primi giorni del mese di giugno 2017”;
- che “il 6.06.2017” aveva inserito “la pratica per la richiesta di dichiarazione di credito” accorgendosi “che i documenti prodotti dal erano in fotocopia”; in particolare, “il Pt_1 certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non erano in originale”;
- che gli originali non erano stati successivamente prodotti da , neppure Parte_1 quando, a dicembre 2017, “il Sig. si era presentato all'ufficio postale per Pt_1 sottoscrivere i moduli”; in particolare, nonostante l'attore fosse stato avvisato “che la pratica era incompleta”, lui ometteva la produzione degli originali richiesti ritenendo “che fossero sufficienti le copie”;
- che tale circostanza aveva ritardato la definizione dell'iter di successione nel credito, Parte dal momento che il “ (ovverosia la struttura preposta alla verifica e all'autorizzazione delle successioni) aveva rispedito i documenti in quanto la documentazione era incompleta”;
- che, “a metà maggio” aveva provveduto “ad inviare nuovamente i documenti” e l'iter
7 successorio si era poi definito il 21/07/2018, così come comunicato da ad Controparte_1
in data 27/07/2018 (cfr. doc. 7 fasc. att.). Parte_1
Il testimone di parte attrice ( ), invece, non ha saputo riferire circostanze Testimone_2 specifiche, limitandosi ad affermare che , che “ogni tanto sento Parte_1 telefonicamente”, gli aveva detto di avere avuto difficoltà ad ottenere la liquidazione dei titoli
(cfr. verbale udienza 11/10/2023).
Ebbene, posto che la richiesta di di produzione degli originali dei Controparte_1
certificati di morte e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre a non essere particolarmente gravosa per l'erede, risulta giustificata dall'onere di diligenza professionale
(art. 1176 c. 2 Cc) che grava su -che è tenuta garantire la corretta Controparte_1
successione nei crediti, previe puntali verifiche-, il mancato rispetto di tale richiesta da parte di integra una violazione degli obblighi di cooperazione del creditore Parte_1
nell'adempimento; conseguentemente, il ritardo nella definizione della pratica di successione del credito (avviata a giugno 2017 e conclusa a luglio 2018) non può essere imputata alla convenuta.
3.2.2. In secondo luogo -con riferimento alla liquidazione (pratica successiva rispetto a quella di successione del credito di cui si è detto sopra)-, parte convenuta ha dato prova di aver a più riprese sollecitato a fissare un appuntamento con il Direttore Parte_1 dell'Ufficio di Borgaro Torinese per procedere al rimborso dei titoli.
Invero, risultano prodotti:
- la comunicazione del 27/07/2018, con cui ha informato Controparte_1 Pt_1
della definizione dell'iter successorio, precisando che “per il rimborso essendo inoltre
[...] presso ufficio dislocato è necessario prendere contatti con l'ufficio interessato e concordare la definizione della pratica” (cfr. doc. 7 fasc. att.);
- diverse lettere raccomandate inviate all'indirizzo di residenza di , ove Parte_1
è stata segnalata l'”urgenza” di fissare un appuntamento per procedere alla liquidazione dei titoli: n. 72176629224-1 del 2/02/2018 (cfr. doc. 3 fasc. conv), n. 72177329970-0 del
15/04/2019 (cfr. doc. 6 fasc. conv.), n. 72177329980-2 del 6/05/2019 (tornata al mittente per compiuta giacenza - cfr. doc. 7 fasc. conv.), n. 72177329983-5 del 22/05/2019 (tornata al mittente per compiuta giacenza - cfr. doc. 8 fasc. conv.), n. 72165567810-5 del 17/07/2019
(tornata al mittente per compiuta giacenza - cfr. doc. 9 fasc. conv.), n. 72165567827-5 del
22/08/2019 (tornata al mittente per compiuta giacenza - cfr. doc. 10 fasc. conv.);
8 - tre lettere raccomandate inviate allo studio legale Vinchiotto-Polifrone, che assisteva l'attore, aventi contenuto sostanzialmente analogo: n. 72176629223-0 del 2/02/2018 (tornata al mittente per compiuta giacenza - cfr. doc. 2 fasc. conv.), n. 72177329953-9 del 27/03/2019
(cfr. doc. 4 fasc. conv.), n. 72177329964-2 dell'8/04/2019 (tornata al mittente per compiuta giacenza – cfr. doc. 5 fasc. conv.);
- la mail del 23/04/2019 (cfr. doc. 9 fasc. att.), indirizzata all'associazione Altroconsumo - cui si era rivolto (cfr. doc. 8 fasc. att.)-, con cui ha ribadito Parte_1 Controparte_1
la necessità di concordare un appuntamento per concludere la pratica.
Orbene, dalla documentazione prodotta emerge come si sia a più Controparte_1
riprese attivata al fine di sollecitare a concordare un appuntamento per Parte_1
procedere al rimborso dei titoli, senza tuttavia ricevere riscontro.
A tal riguardo, non appaiono dirimenti le contestazioni di parte attrice in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, secondo cui “l'Ufficio Postale di Borgaro…era a conoscenza del numero di cellulare del Sig. , ed anche del proprio indirizzo mail” sicché, “in ossequio Pt_1
ad un comportamento improntato a buona fede, avrebbe dovuto contattare il Sig. Pt_1 direttamente e personalmente tramite cellulare o e mail”, anche in considerazione del fatto che “il Sig. spesso all'estero anche per lunghi periodi” (cfr. mem. att. ex art. Parte_3
183 c. 6 n. 1 p. 7, 8). Invero, per le raccomandate inviate all'indirizzo di residenza, opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 Cc, superabile solo fornendo la prova di essere stato nell'impossibilità di avere conoscenza della raccomandata, senza colpa - prova non fornita nel caso di specie. Infatti, ha liberamente scelto di trascorrere lunghi Parte_1 periodi all'estero e, pur sapendo che era in corso la liquidazione dei titoli postali di cui è causa, ha omesso di attivarsi al fine di avere notizie sul contenuto della corrispondenza a lui inviata. Trova, dunque, piena applicazione la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
Cc, atteso che la mera difficoltà, oltretutto creata dalla stessa parte destinataria, è cosa ben diversa dall'impossibilità di essere a conoscenza del contenuto delle missive.
Né l'attore può invocare il principio di buona fede, atteso che non vi è prova che costui avesse richiesto alla convenuta di essere contattato via mail o al telefono, anziché mediante lettere raccomandate, di cui alcune indirizzate al legale.
Ebbene, posto che la richiesta di di fissare un appuntamento con Controparte_1
congruo preavviso appare ragionevole, tenuto conto delle operazioni da compiere per procedere al rimborso dei titoli, tanto più in caso di rimborso in contanti, come pacificamente
9 avvenuto nel caso di specie, il mancato rispetto di tale richiesta da parte di Parte_1
integra una violazione degli obblighi di cooperazione del creditore nell'adempimento; conseguentemente, neppure il ritardo nella liquidazione dei titoli non può essere imputato alla convenuta.
3.2.3. Ne deriva il rigetto della domanda avanzata dall'attore volta all'accertamento della responsabilità contrattuale della , nonché della conseguente domanda CP_1
risarcitoria.
4. Quanto alla mancata partecipazione di al procedimento di Controparte_1
mediazione (cfr. verbale negativo di mediazione doc. 12 fasc. att.) -circostanza da cui parte attrice ha chiesto di desumere argomenti di prova ex art. 116 Cpc-, va escluso che, nel caso in esame, vi sia spazio operativo per tale criterio sussidiario e complementare, risultando la decisione della controversia interamente definibile in base agli elementi risultanti dall'istruttoria processuale (cfr. Cass. 28070/2020; Cass. 32250/2019; Cass. 26088/2011).
5. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte attrice e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm.
55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), tenuto conto delle attività effettivamente svolte, nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 2.552,00;
per la fase introduttiva € 1.628,00;
per la fase istruttoria € 5.670,00;
per la fase decisionale € 4.253,00;
per complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Va, invece, rigettata la domanda di parte convenuta ex art. 96 Cpc, tenuto conto che:
- quanto all'ipotesi di cui all'art. 96 c. 1 Cpc, la convenuta non ha allegato e provato elementi di fatto tali da consentire al giudicante di identificare e liquidare un danno (che non sia già compensato dal rimborso delle spese di lite del procedimento);
- quanto all'ipotesi di cui all'art. 96,c. 3 Cpc (norma che ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo), il Tribunale ritiene che, nonostante l'infondatezza della domanda attorea, non sussista il carattere temerario della lite e dunque un utilizzo abusivo dello strumento processuale.
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PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
RIGETTA le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
RIGETTA la domanda ex art. 96 Cpc formulata da . Controparte_1
Torino, 11/05/2025
Il IC
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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