Sentenza 31 gennaio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/01/2022, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00168/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01504/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1504 del 2019, proposto da:
- l’Avv. Oscar Lojodice, da sé medesimo rappresentato e difeso, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’esecuzione del giudicato
- formatosi sul decreto n. 1318/2011 della Corte d’Appello di Lecce, depositato il 24 aprile 2013 e notificato al Ministero della Giustizia il 19 giugno 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che, alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021:
- il Collegio rilevava “ che nel ricorso in esame non risulta(va) depositata prova del passaggio in giudicato del titolo azionato e che difetta(va) la dichiarazione dell’asseverazione del titolo di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 82 del 2005, come modificato dal D.Lgs. n. 217 del 2017 ”;
- il Presidente disponeva quindi il rinvio della causa all’odierna camera di consiglio, affinché la parte ricorrente producesse, appunto, la “ documentazione sopraindicata, con espressa previsione, in difetto, di inammissibilità del ricorso ”.
2.- Osservato che manca, tuttora, la prova della definitività del decreto della Corte d’Appello di Lecce citato in epigrafe.
3.- Ritenuto che:
- il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile, « non essendo stato prodotto, in difformità da quanto previsto dall’art. 114, comma 2, c.p.a., l’attestato di cancelleria di data anteriore alla notificazione del ricorso attestante il passaggio in giudicato del decreto » in oggetto ( T.A.R. Basilicata, I, 20 aprile 2021, n. 329; v. inoltre, tra le ultime, T.A.R. Lazio Roma, II, 5 ottobre 2021, n. 10159; T.A.R. Campania Napoli, VIII, 19 aprile 2021, n. 2471 ).
- le spese di giudizio possono essere compensate, per la natura e le motivazioni della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1504 del 2019 indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO