Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 342/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 342/2020;
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Calta- Parte_1 P.IVA_1 biano (Pec: , dall'Avv. CO Saverio Spolidoro (Pec: Email_1 [...]
e dall'Avv. CO Bellia (Pec: Email_2 Ema_3 [...]
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bologna, Via Guerrazzi Email_4
28/5;
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Manfredi (Pec: e dall'Avv. Cri- Email_5 stina Balli (Pec: , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Email_6
Bologna, Piazza Galileo n. 5;
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
1
(Pec: , elettivamente domiciliato presso il loro studio sito Email_8
in Parma, Via Farini n. 35;
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3 C.F._2
Alfredo Cortesi (Pec: ed elettivamente domiciliato presso Email_9
il suo studio sito in Parma, Via Al Duomo n. 5;
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Daniel Casarotto (Pec: ed elettivamente domici- Email_10
liato presso il suo studio sito in Padova, Via E. degli Scrovegni n. 7;
E
(c.f. ); Controparte_3 C.F._4
(c.f. ); Parte_4 C.F._5
-entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giangiorgio Casarotto (Pec:
[...]
, dall'Avv. Francesca Caldonazzo (Pec: Email_11 [...]
e dall'Avv. Mario Francia (Pec: Email_12 [...]
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito Email_13
in Bologna, Via Castiglione n. 4;
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parma, il Parte_1 [...]
e al fine di ivi sentir accertare e dichiarare la non Controparte_4 Parte_3
sussistenza dei presupposti in capo al defunto padre del convenuto, per Parte_5
l'esercizio della prelazione di cui agli artt. 8 della L. n. 590/65 e 7 della L. n. 817/71 con ri- ferimento all'acquisto del fondo denominato “Saliceta”.
Domandava il trasferimento del fondo in suo favore.
2 A sostegno della propria domanda, allegava di essere proprietaria nonché coltivatrice dei terreni confinanti con il fondo “Saliceta” di proprietà del Comune di , Controparte_1 il quale, nel 2008, aveva messo all'asta il fondo e aggiudicato provvisoriamente lo stesso a un terzo estraneo al giudizio per € 735.500,00; successivamente, sia sia Pt_1 CP_5
avevano esercitato il proprio diritto di prelazione e il aveva aggiudicato defi-
[...] CP_1 nitivamente il fondo a quest'ultimo in data 15.12.2011.
Deduceva che, prima ancora della conclusione del contratto tra il e l'impresa aggiu- CP_1 dicataria, avvenuta in data 8 marzo 2012, l'impresa di era stata cancellata Parte_5
dal registro delle imprese e che, pertanto, al momento della conclusione del contratto non esisteva alcun altro soggetto (oltre all'attrice) titolare di un diritto di prelazione sul fondo Sa- liceta.
Deduceva altresì che, con atto datato 1.1.2012, e avevano costi- Pt_5 Parte_3 tuito la Cornina S.s., nella quale era stata conferita da parte di l'azienda mediante la Pt_5
quale esercitava la propria individuale impresa.
Infine, deduceva che non aveva dimostrato la propria qualità di coltivato- Parte_3 re diretto o di imprenditore agricolo a titolo prevalente e che, all'epoca della compravendita, non era partecipe dell'impresa del padre.
2. Si costituiva in giudizio il , sollevando eccezione di difetto Controparte_1
di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo (innanzi al quale non era stato impu- gnato il provvedimento di aggiudicazione) e di difetto di legittimazione passiva (legittimato passivo era unicamente l'acquirente del fondo) e domandando il rigetto delle domande avan- zate nei suoi confronti.
3. Si costituiva altresì che eccepiva il difetto di giurisdizione e chiedeva il Parte_3
rigetto delle domande attoree.
4. Intervenivano volontariamente in giudizio CO e anch'essi figli di Controparte_2 [...]
eccependo il difetto di contraddittorio per essere stata la causa instaurata so- Persona_1
lo nei confronti del fratello e non anche nei confronti loro e della sorella Pt_3 Parte_6
[...]
5. Il Tribunale, istruita la causa, decideva come segue.
6. In primo luogo, respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione.
7. In merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva elevata dal il Tribunale CP_1
riteneva correttamente instaurato il giudizio anche nei suoi confronti date le domande attoree di accertamento di nullità del contratto di compravendita e di risarcimento dei danni subiti per l'indisponibilità del fondo alienato all'impresa di Parte_3
3 8. In merito all'intervento in causa di e il Tribunale riteneva ammis- CP_2 Parte_2 sibile tale intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c. .
9. In merito alle domande attoree, il Tribunale riteneva che l'attrice non avesse fornito la prova della ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 della L. n. 817/1971 al fine di poter rite- nere sussistente in capo alla stessa un diritto di prelazione, in particolare non provando la propria qualifica di coltivatore diretto e di proprietaria di terreno confinante con il fondo Sa- liceta.
Con riferimento, poi, all'eccezione di cessazione dell'attività da parte dell'impresa indivi- duale di il Tribunale riteneva che non rientrasse tra le vicende estintive Parte_5 dell'impresa individuale la cancellazione dal registro delle imprese, dovendosi far dipendere l'inizio e la fine della qualità di imprenditore individuale dall'effettivo svolgimento o dal reale venir meno dell'attività imprenditoriale. Il Tribunale riteneva provato, nel caso di spe- cie, che avesse continuato a svolgere l'attività di coltivatore diretto col fi- Parte_5
CP
costituendo una nuova società alla quale era stata conferita l'azienda Pt_3 dell'impresa individuale.
Infine, il Tribunale riteneva che anche a dovesse riconoscersi il titolo di Parte_3 preferenza di cui all'art. 7 del D. Lgs. 228/2001, in quanto partecipe all'impresa del padre all'epoca della sottoscrizione del contratto di compravendita.
10. Con sentenza n. 6/2020, Il Tribunale di Parma rigettava, dunque, le domande attoree.
11. Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parma proponeva appello Parte_1 insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.
12. Con il primo motivo di appello, deduceva l'erroneità della sentenza per Parte_1 avere il Tribunale ritenuto assorbente la propria valutazione in ordine all'insussistenza dei requisiti per la prelazione in capo all'attrice rispetto alle altre domande da essa svolte e, se- gnatamente, la domanda di declaratoria di nullità del contratto di compravendita e quella di risarcimento del danno.
13. Col secondo motivo di appello, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza per avere il
Tribunale dato atto che, al momento dell'acquisto del fondo, sussistessero ancora i requisiti in base ai quali era stato riconosciuto il diritto di prelazione in capo a Parte_5
14. Col terzo motivo di appello, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza per avere il Tri- bunale dato atto che sussistessero in capo a i requisiti preferenziali di Parte_3 esercizio della prelazione ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 228/2001.
15. Col quarto motivo di appello, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza per avere il
Tribunale ritenuto non provati i presupposti dell'esistenza del diritto di prelazione in capo a
4 , deducibile dalla documentazione prodotta. Parte_1
16. Col quinto motivo di appello, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale rilevato che i presupposti dell'esistenza del diritto di prelazione in capo a
[...]
dovevano ritenersi incontroversi per difetto di contestazione specifica ex art. 115 Parte_1
c.p.c.
17. Col sesto motivo di appello, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza per non avere il
Tribunale riconosciuto valore probatorio alla dichiarazione del con- Controparte_1 tenuta nel provvedimento di aggiudicazione (sub doc. 10 del fascicolo dell'attrice).
18. Col settimo motivo di appello, l'appellante impugnava la statuizione resa dal Tribunale in punto di spese di lite, in particolare deducendo che il Tribunale aveva omesso di considerare che, prima del giudizio, era stato esperito un volontario tentativo di mediazione al quale i convenuti non si erano presentati e che la vertenza riguardava una questione nuova (in parti- colare, l'interpretazione del concetto di “partecipe” di cui all'art. 7 L. 228/2001).
19. L'appellante così, specificatamente, formulava le proprie conclusioni:
“Voglia la corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 6/2020 del 7 Gennaio
2020, resa nel procedimento R.G. n. 100276/2013, nella parte meglio indicata in narrativa, respinta ogni con- traria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, e previa ogni opportuna statuizione e declaratoria al riguar- do, accogliere le seguenti domande, formulate dall'attrice in primo grado:
(i) preliminarmente ed in ogni caso, accertare e dichiarare che, per i motivi esposti negli atti di causa, (a) non sussistevano in capo al Sig. e/o all'omonima impresa individuale (Cod. Fisc. Parte_5
[...
, ormai cessata, i requisiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 228/01 per essere preferita a C.F._6 nell'esercizio della prelazione di cui agli artt. 8 della L. 590/65 e 7 della L. 817/71, con ri- Controparte_7 ferimento all'acquisto del fondo denominato “Saliceta”, meglio individuato nella narrativa dell'atto di cita- zione del 12 Marzo 2013 e, comunque, (b) che al momento dell'acquisto del predetto fondo, il Sig.
[...]
e/o l'omonima impresa individuale avevano perso i requisiti in base ai quali era stato precedente- Parte_5 mente riconosciuto il suo diritto di prelazione nell'acquisto del suddetto fondo;
(ii) per effetto dell'accoglimento della domanda sub (i), accogliere per i motivi esposti negli atti di causa la domanda di di riscatto del fondo denominato “Saliceta”, meglio individuato nella narra- Parte_1 tiva dell'atto di citazione del 12 Marzo 2013, se del caso previa declaratoria della nullità e/o comunque dell'inefficacia nei confronti di del contratto di compravendita per atto del Notaio Dott. Parte_1 Per_
di Lorenzo di Piacenza dell'8 Marzo 2012 (rep. n. 4679), trascritto il 15 Marzo 2012, tra l'impresa indi- viduale “ ” ed il Comune di , e per l'effetto disporre l'immediato tra- Parte_5 Controparte_1 sferimento della proprietà del predetto fondo dal Sig. ovvero da qualsiasi altro titolare o Parte_3 proprietario eventualmente subentrato a quest'ultimo, a previo l'integrale rimborso da Parte_1 parte di entro il termine di cui all'art. 8 della L. 590/65, al Sig. del Parte_1 Parte_3 prezzo pagato dall'acquirente al Comune di in base al predetto del contratto di com- Controparte_1 Per_ pravendita per atto del Notaio Dott. di Lorenzo di Piacenza dell'8 Marzo 2012 (rep. n. 4679) tra
l'impresa individuale “ ” ed il , emettendo ogni altro prov- Parte_5 Controparte_1
5 vedimento all'uopo necessario, anche ai fini delle prescritte formalità catastali;
(iii) per effetto dell'accoglimento della domanda sub (i) e in subordine alla domanda di riscatto integrale sub
(ii), accogliere per i motivi esposti negli atti di causa la domanda di di riscatto parziale Parte_1 del fondo denominato “Saliceta”, meglio individuato nella narrativa dell'atto di citazione del 12 Marzo 2013, se del caso previa declaratoria della nullità e/o comunque dell'inefficacia nei confronti di Parte_1
[... Per_ del contratto di compravendita per atto del Notaio Dott. di Lorenzo di Piacenza dell'8 Marzo 2012 Con (rep. n. 4679), trascritto il 15 Marzo 2012, tra l'impresa individuale “ ” ed il Comune di Parte_5
, e per l'effetto disporre l'immediato trasferimento della proprietà di una parte del predet- Controparte_4 to fondo, nella misura individuata tramite le ipotesi di frazionamento del fondo “Saliceta” dettagliate e rap- presentate anche graficamente sub doc. 19, che qui si intende integralmente richiamato, ovvero nella misura che verrà stabilita da un esperto incaricato dal Giudice, dal Sig. ovvero da qualsiasi altro Parte_3 titolare o proprietario eventualmente subentrato a quest'ultimo, a previo il rimborso da Parte_1 parte di entro il termine di cui all'art. 8 della L. 590/65, al Sig. del- Parte_1 Parte_3 la quota parte del prezzo pagato dall'acquirente al Comune di in base al predetto del Controparte_1 Per_ contratto di compravendita per atto del Notaio Dott. di Lorenzo di Piacenza dell'8 Marzo 2012 (rep. n.
4679) tra l'impresa individuale “ ” ed il Comune di , emettendo ogni Parte_5 Controparte_1 altro provvedimento all'uopo necessario, anche ai fini delle prescritte formalità catastali;
(iv) in subordine alle domande sub (ii) e (iii) e per effetto dell'accoglimento della domanda sub (i), accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia nei confronti di del contratto di compra- Parte_1 Per_ vendita per atto del Notaio Dott. di Lorenzo di Piacenza dell'8 Marzo 2012 (rep. n. 4679) tra l'impresa individuale “ ” ed il , e per l'effetto condannare il Parte_5 CP_1 Controparte_1 [...]
a trasferire immediatamente a la proprietà del fondo denomi- Controparte_1 Parte_1 nato “Saliceta”, meglio individuato nella narrativa dell'atto di citazione del 12 Marzo 2013, agli stessi termini
e condizioni, incluso il prezzo e le modalità di pagamento dello stesso, di cui al predetto contratto di compra-
Per_ vendita per atto del Notaio Dott. di Lorenzo di Piacenza dell'8 Marzo 2012 (rep. n. 4679);
(v) in ogni caso, condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire e tenere indenne Parte_1 dei danni subiti per effetto della violazione del suo diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della L. 590/65 e 7 della L. 817/71, con riferimento all'acquisto del fondo denominato “Saliceta”, meglio individuato nella narra- tiva dell'atto di citazione del 12 Marzo 2013, quanto al lucro cessante, nella misura di almeno Euro 34.160,00 annui, a partire dalla data dell'8 Marzo 2012 sino all'effettivo trasferimento del fondo “Saliceta”, ovvero quella che verrà stabilita dal Giudice in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; quanto al danno emergente, nella misura che verrà stabilita dal Giudice in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
(vi) laddove occorrer possa, dichiarare inammissibile l'intervento volontario nel presente giudizio dei Sigg.ri
e e, comunque, respingere le loro domande;
Parte_2 Controparte_2
(vii) in ogni caso, condannare i convenuti tutti in solido tra loro a risarcire a le spese del Parte_1 presente giudizio.
(viii) in via istruttoria, nel caso di accoglimento della domanda sub (iii), eventualmente disporre consulenza tecnica d'ufficio per il frazionamento del fondo “Saliceta”.
20. Si costituivano, con separati atti, nel presente giudizio di appello il Controparte_1
, e chiedendo la conferma dell'impugnata
[...] Parte_3 Parte_2
6 sentenza.
21. Si costituiva nel presente giudizio di appello anche il quale formulava Controparte_2
appello incidentale, fondato su un unico motivo, con la quale chiedeva dichiararsi l'invalidità dell'esercizio del riscatto nei confronti di uno solo dei coeredi di Pt_5 Pt_7
[...]
In particolare, l'appellante incidentale affermava che l'azione era stata intentata solo nei confronti di mentre gli eredi proprietari del fondo oggetto di riscatto Parte_3
erano altresì , CO, e CP_2 Pt_6 Parte_8
22. Intervenivano volontariamente nel giudizio di appello e Parte_4 CP_8
in qualità di acquirenti del fondo oggetto del presente giudizio, i quali formulavano ap-
[...]
pello incidentale identico a quello proposto da Controparte_2
23. Nelle note per l'udienza del 2 febbraio 2021 l'appellante principale contestava l'intervento in causa di e deducendone l'inammissibilità. CP_3 Parte_4
24. Precisate le conclusioni come in atti in relazione all'udienza cartolare del 12.12.2023, la cau- sa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse con- clusionali e memorie di replica.
25. Rimessa la causa sul ruolo, a seguito del trasferimento di un membro del collegio, le parti precisavano nuovamente le conclusioni in relazione all'udienza cartolare del 14.1.2025 e la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione senza termini, avendovi le parti rinunciato.
26. Va, in prima battuta, esaminata e rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento, in- tervento effettuato, all'evidenza, ex art. 111 c.p.c., essendo gli intervenienti acquirenti del fondo de quo.
27. Con riferimento all'appello principale, va, in primo luogo, condiviso il ragionamento espleta- to dal Giudice di prime cure, che l'appellante censura col primo motivo di gravame.
Infatti, in un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto di prelazione è prodromica, rispetto ad ogni altro aspetto, la prova della sussistenza in capo a sé dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge ai fini dell'esercizio del diritto (cfr. Cass. Civ.
Sent. n. 537/2020).
28. Nel caso di specie, l'odierna appellante non ha in primo grado né allegato né provato di pos- sedere i requisiti che l'art. 7 della L. n. 817/1971 richiede ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.
Sul punto l'attrice non poteva valersi del provvedimento con cui il Comune di CP_1
aveva aggiudicato il fondo “Saliceta” a sia perché tale provve-
[...] Parte_5
dimento non è idoneo a dimostrare la sussistenza in capo a dei requisiti ne- Parte_1
7 cessari al fine di poter validamente esercitare il diritto di prelazione (il Comune si era limita- to a constatare la sussistenza del requisito soggettivo di proprietario confinante e, peraltro, sulla base unicamente della documentazione agli atti, mentre la sussistenza della qualità di coltivatore diretto, come affermato a più riprese dalla Suprema Corte, non può essere prova- ta sulla base di elementi formali) sia perché, comunque, il provvedimento è di formazione unilaterale del non è opponibile alla parte nei cui confronti si pretenda di esercitare CP_1
l'asserito diritto di riscatto.
29. Del pari, l'odierna appellante non può giovarsi del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto, sin dalla propria comparsa di costituzione, il convenuto
[...] aveva eccepito “l'insussistenza e/o la mancata prova dei requisiti necessari a de- Parte_3 tenere la titolarità del diritto di prelazione”, di talché era precipuo onere dell'attrice fornire la prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari ai fini del valido eser- cizio del diritto di prelazione.
30. La suddetta prova non è stata fornita.
31. La documentazione offerta in causa dall'attrice non è sufficiente a provare la sussistenza in capo alla stessa degli stringenti requisiti richiesti dalla Legge.
Infatti, la Suprema Corte, in tema di prelazione agraria, ha affermato che: “Ai fini dell'eser- cizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il pro- prietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è
l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto;
in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute han- no finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo.” (Cass. Civ. Sent. n. 28374/2023).
32. E ancora: “In tema di riscatto agrario di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, requisito indi- spensabile per l'esercizio del diritto da parte di una società agricola di persone, ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004, è l'indicazione del nominativo dei soci aventi i requisiti per la qualifica di coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., in virtù dell'univoco tenore letterale della detta norma (che, a differenza dell'art. 2193 c.c., non consente di dimostrare in altro modo il possesso del requisito richie- sto) nonché della sua "ratio", intesa a coniugare il riconoscimento dello sviluppo della for- ma societaria in agricoltura con la tutela del terzo acquirente.” (Cass. Civ. Sent. n.
6302/2019).
8 Nel caso di specie, è stata allegata la visura della società ma non l'estratto della sezione spe- ciale del registro delle imprese che indichi la qualifica di coltivatori diretti dei due soci.
Del pari, non è stata fornita prova in giudizio della coltivazione diretta del fondo adiacente a quello oggetto della compravendita da parte dei soci di . Parte_1
Pertanto, va confermata la statuizione resa dal Giudice di primo grado.
33. Da quanto sopra, discende l'assorbimento del secondo e terzo motivo di appello.
34. Con riferimento all'ultimo motivo dell'appello principale, va rilevato che non sussistono ra- gioni per ritenere che il Tribunale abbia fatto malgoverno del principio della soccombenza: da un lato, il tentativo di mediazione non era obbligatorio;
dall'altro, non rileva l'interpretazione del concetto di “partecipe” di cui all'art. 7 della L. n. 228/2001, trattandosi di elemento non necessario ai fini della decisione della causa ed esaminato dal Tribunale so- lo per compiutezza.
35. Una volta rigettato l'appello principale, resta da evidenziare come non occorra esaminare l'appello incidentale, in quanto teso ad offrire un percorso argomentativo differente a soste- gno dell'impugnata decisione e dunque logicamente condizionato all'ipotesi dell'accoglimento dell'appello principale.
36. Le spese liquidate come in dispositivo, tenuto conto della particolare rilevanza del processo, deducibile dal prezzo di riscatto de quo, seguono la soccombenza.
37. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contri- buto unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali e Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e la condanna Parte_9
alla refusione delle spese di lite, liquidate;
-in € 20.000 in favore di Parte_3
-in € 20.000 in favore di Parte_2
-in e 20.000 in favore del comune di;
Controparte_1
-in € 26.000 in favore di e Parte_4 Controparte_3
-in € 20.000 in favore di Controparte_2
-oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e
9 degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 21.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
10