Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 21808 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/06/2024 e vertente
TRA
) , nato a [...] Parte_1 C.F._1
in data 27/06/1970 rappresentato e difeso dall'Avv. TARDINO GIORGIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAGLIO CARLO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11/7/2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/06/2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario a Opera in data 8/7/2006 (trascritto presso gli atti dello
Stato Civile del Comune di Opera - A. 2006 -N 16- P II – S A), con Controparte_1
dalla cui unione sono nati in data 7/1/2007 e in data 20/8/2008, nonché di essersi Per_1 Per_2
separato come da sentenza del Tribunale di Milano N.4541/2020 , ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 11/7/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 17/1/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un accordo e chiedevano che il tribunale provvedesse in conformità. Il Giudice delegato rimetteva, dunque la causa al collegio, stante la non necessità di adottare provvedimenti urgenti o svolgere istruttoria.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 22/01/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Milano N. 4541/2020
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
La responsabiltà genitoriale e le questioni economiche
Le parti hanno un solo figlio minorenne e peraltro prossimo alla maggiore età. L'accordo delle parti, che prevede una gestione sostanzialmente libera (con commendevole impegno paterno a dare una mano alla madre per le incombenze varie), è del tutto condivisibile. Le parti hanno anche raggiunto un'intesa economica migliorativa per la madre e che risponde alle esigenze dei ragazzi. L'intesa non
è contraria a norme imperative o ordine pubblico e rende del tutto superflua l'audizione di . Le Per_2
spese sono compensate in ragione della intesa raggiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Opera in data 8/7/2006 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Opera - A.
2006 -N 16- P II – S A) da E Parte_1 Controparte_1
[...]
2) AFFIDA il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento Per_2
presso la madre. Le visite paterne saranno gestite su accordo delle parti, fermo restando che il padre si impegna ad aiutare la madre nelle varie incombenze al fine di evitarle la richiesta di permessi di lavoro e si impegna a favorire, per quanto possibile, il pernottamento.
3) ASSEGNA la casa coniugale alla madre.
4) PONE a carico del padre un assegno per il mantenimento indiretto dei figli di euro 500,00 mensili come già rivalutato dalla separazione, da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del tribunale di Milano;
5) DÀ ATTO che il padre si impegna a proseguire il pagamento del mutuo della casa coniugale,
fermo restando che la cointestataria dovrà contribuire nel momento in cui dovesse stabilizzare la propria situazione lavorativa;
6) DÀ ATTO che il 50% dell'assegno unico per la famiglia continuerà ad essere materialmente incassato dal padre il quale provvederà poi a girarlo alla madre:
7) DICHIARA compensate le spese di lite; 8) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Opera perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22/01/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna (giudice Sez 9) Terni