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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2238-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice rel. dott.ssa Valentina Frongia ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l'istanza formulata ex art. 35-bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008 tesa ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 27.03.2025, notificato in data 31.03.2025, che ha rigettato per manifesta infondatezza la domanda proposta da nato il [...] in Parte_1
Bangladesh (CUI: 0740VYU);
visto l'art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal D.L. n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 2024;
ritenuto preliminarmente che la competenza in relazione all'istanza di sospensione ex art. 35 bis c. 4 del D.lgs. n. 25 del 2008 sia del giudice relatore, e non invece del tribunale in composizione collegiale,
e ciò in ragione, oltreché della formulazione letterale della norma in discorso, altresì della dirimente circostanza che il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre
2024, n. 187, ha previsto al c. 4 bis la possibilità di reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria;
rilevato che il non ha depositato note difensive;
Controparte_1
rilevato che il ricorso è tempestivo;
rilevato che la Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, dichiarando tuttavia di aver applicato la procedura ordinaria;
1 rilevato che nel provvedimento amministrativo la Commissione rileva che la decisione di rigetto per manifesta infondatezza è stata applicata poiché il ricorrente proviene da un paese di origine sicuro e ha dedotto motivazioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti della protezione internazionale ai sensi dell'art. 28 ter del d.lgs. n. 25 del 2008;
ritenuto che nei casi in cui si applichi la procedura ordinaria l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è sospesa ope legis per effetto della proposizione del ricorso ai sensi dell'art 35 bis, c.3 del d.lvo 25/2008;
rilevato che secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (v. sent. Cass. Civ.
S.U. 11399 del 2024) “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”;
osservato che la Corte di Cassazione nella sentenza citata ha invero spiegato che: “Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (in termini Cass. n.
6745/2021; Cass. n. 30515/2023)” (si confronti altresì la sentenza della Corte d'appello Milano del
19/02/2025 nel procedimento N. 332 /2025 cont.: “Dai principi della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamati consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata svolta e rigorosamente osservata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale la procedura accelerata, con i termini suoi propri, si
“riespande” la regola generale della sospensione automatica. Quindi, nel caso di specie, alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale da parte del richiedente la protezione
2 internazionale corrisponde l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della
Commissione Territoriale, come correttamente rilevato nel provvedimento in questa sede impugnato”);
rilevato che nel caso di specie non sono stati rispettati i termini della procedura accelerata in quanto a fronte di una istanza di protezione internazionale formalizzata in data 03.03.2025, l'audizione è stata svolta in data 11.03.2025 e la decisione è stata adottata il 27.03.2025;
p.q.m.
Dichiara che l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso il 27.03.2025 con cui la Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da nato il [...] in [...]: Parte_1
0740VYU), è sospesa ex lege.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cagliari in data 18.04.2025.
Il giudice rel.
Valentina Frongia
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TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice rel. dott.ssa Valentina Frongia ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l'istanza formulata ex art. 35-bis, comma 4, D.lgs. n. 25/2008 tesa ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso in data 27.03.2025, notificato in data 31.03.2025, che ha rigettato per manifesta infondatezza la domanda proposta da nato il [...] in Parte_1
Bangladesh (CUI: 0740VYU);
visto l'art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal D.L. n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 2024;
ritenuto preliminarmente che la competenza in relazione all'istanza di sospensione ex art. 35 bis c. 4 del D.lgs. n. 25 del 2008 sia del giudice relatore, e non invece del tribunale in composizione collegiale,
e ciò in ragione, oltreché della formulazione letterale della norma in discorso, altresì della dirimente circostanza che il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre
2024, n. 187, ha previsto al c. 4 bis la possibilità di reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria;
rilevato che il non ha depositato note difensive;
Controparte_1
rilevato che il ricorso è tempestivo;
rilevato che la Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, dichiarando tuttavia di aver applicato la procedura ordinaria;
1 rilevato che nel provvedimento amministrativo la Commissione rileva che la decisione di rigetto per manifesta infondatezza è stata applicata poiché il ricorrente proviene da un paese di origine sicuro e ha dedotto motivazioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti della protezione internazionale ai sensi dell'art. 28 ter del d.lgs. n. 25 del 2008;
ritenuto che nei casi in cui si applichi la procedura ordinaria l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è sospesa ope legis per effetto della proposizione del ricorso ai sensi dell'art 35 bis, c.3 del d.lvo 25/2008;
rilevato che secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (v. sent. Cass. Civ.
S.U. 11399 del 2024) “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”;
osservato che la Corte di Cassazione nella sentenza citata ha invero spiegato che: “Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (in termini Cass. n.
6745/2021; Cass. n. 30515/2023)” (si confronti altresì la sentenza della Corte d'appello Milano del
19/02/2025 nel procedimento N. 332 /2025 cont.: “Dai principi della giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamati consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata svolta e rigorosamente osservata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale la procedura accelerata, con i termini suoi propri, si
“riespande” la regola generale della sospensione automatica. Quindi, nel caso di specie, alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale da parte del richiedente la protezione
2 internazionale corrisponde l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della
Commissione Territoriale, come correttamente rilevato nel provvedimento in questa sede impugnato”);
rilevato che nel caso di specie non sono stati rispettati i termini della procedura accelerata in quanto a fronte di una istanza di protezione internazionale formalizzata in data 03.03.2025, l'audizione è stata svolta in data 11.03.2025 e la decisione è stata adottata il 27.03.2025;
p.q.m.
Dichiara che l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso il 27.03.2025 con cui la Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da nato il [...] in [...]: Parte_1
0740VYU), è sospesa ex lege.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cagliari in data 18.04.2025.
Il giudice rel.
Valentina Frongia
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