TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N. 2979/2024
Verbale udienza del 25 marzo 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Giovanni Taccone, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Mariangela Borgese per delega CP_1
dell'Avv. Massimiliano Minicucci e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato, la quale si riporta ai propri scritti difensivi, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in memoria, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per alle ore 9.57 nessuno è presente. CP_2
.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2979/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.:. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: , giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
(c.f. , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
MASSIMILIANO MINICUCCI (C.F.: dall'Avv. Dario C.F._3
Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti Repertorio n.37875
Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio in atti Persona_1
resistente
E
, ente pubblico economico, con sede legale Controparte_4
in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Orefice (C.F. ), giusta procura in atti. C.F._4
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,23 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 25.10.2024, l'odierno ricorrente impugna a intimazione di pagamento N. 094 2024 90076823 05/000 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito N. 394 2016 0002695323 000 e N. 394 2017 0003994167
000, notificata da nella parte in cui viene richiesto Controparte_4
il pagamento dei contributi previdenziali IVS IATP (Imprenditore Agricolo a
Titolo Principale) per gli anni dal 2015 e 2016, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura. Eccepiva, nel merito, l'intervenuta prescrizione e concludeva chiedendo di :” Nel merito accogliere il presente ricorso
e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2024 90076823 05/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente nel ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2)
Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS
IATP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni
2015 - 2016, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito e contestuali ruoli esattoriale in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa e dichiarare
l'illegittimità ed inefficacia dell'intimazione opposta per la parte oggetto di domanda giudiziale;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' contestando CP_1
integralmente l'avverso ricorso e, deduceva che l'odierno ricorrente, come da documentazione versata in atti, era stato destinatario degli avvisi di addebito , ritualmente notificati e rappresentava che nella verifica della prescrizione occorreva tenere conto della sospensione COVID. Pertanto il credito è divenuto ormai intangibile e non può essere più oggetto di contestazioni nel merito.
Deduceva, inoltre, che dopo l'iscrizione a ruolo del credito contributivo portato negli avvisi di addebito, la successiva attività di riscossione era affidata per legge, in via esclusiva, all'Agente per la Riscossione a cui compete di attivare le conseguenti procedure esecutive che, in specie era avvenuta, come da documentazione versata in atti . Quindi, concludeva chiedendo di :”
Rigettare l'avverso ricorso in caso di esistenza di atti interruttivi;
spese come per legge”.
Si costituiva la quale eccepiva, in via preliminare, che la domanda CP_2
proposta da parte ricorrente era inammissibile per intempestività dell'impugnazione.ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 46/1999, relativamente all'eccezione di prescrizione rappresentava l'infondatezza della stessa, in quanto , come da documentazione versata in atti , erano diversi gli atti della riscossione, idonei all'interruzione dei termini di prescrizione. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, concludeva, chiedendo”, - dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese, anche generali, ed onorari di lite”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità degli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto gli avvisi di addebito oggetto dell'opposizione risultano regolarmente notificati, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' e dall' anche volendo tenere in considerazione la CP_1 CP_2
sospensione covid-19.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta
, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti delle parti resistenti, che liquida in complessive € 2.940,00, oltre accessori, ove previsti.
Palmi 25 marzo 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
Verbale udienza del 25 marzo 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Giovanni Taccone, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Mariangela Borgese per delega CP_1
dell'Avv. Massimiliano Minicucci e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato, la quale si riporta ai propri scritti difensivi, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in memoria, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per alle ore 9.57 nessuno è presente. CP_2
.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2979/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.:. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: , giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
(c.f. , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
MASSIMILIANO MINICUCCI (C.F.: dall'Avv. Dario C.F._3
Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti Repertorio n.37875
Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio in atti Persona_1
resistente
E
, ente pubblico economico, con sede legale Controparte_4
in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Orefice (C.F. ), giusta procura in atti. C.F._4
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,23 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 25.10.2024, l'odierno ricorrente impugna a intimazione di pagamento N. 094 2024 90076823 05/000 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito N. 394 2016 0002695323 000 e N. 394 2017 0003994167
000, notificata da nella parte in cui viene richiesto Controparte_4
il pagamento dei contributi previdenziali IVS IATP (Imprenditore Agricolo a
Titolo Principale) per gli anni dal 2015 e 2016, tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura. Eccepiva, nel merito, l'intervenuta prescrizione e concludeva chiedendo di :” Nel merito accogliere il presente ricorso
e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2024 90076823 05/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente nel ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2)
Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS
IATP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni
2015 - 2016, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito e contestuali ruoli esattoriale in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa e dichiarare
l'illegittimità ed inefficacia dell'intimazione opposta per la parte oggetto di domanda giudiziale;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' contestando CP_1
integralmente l'avverso ricorso e, deduceva che l'odierno ricorrente, come da documentazione versata in atti, era stato destinatario degli avvisi di addebito , ritualmente notificati e rappresentava che nella verifica della prescrizione occorreva tenere conto della sospensione COVID. Pertanto il credito è divenuto ormai intangibile e non può essere più oggetto di contestazioni nel merito.
Deduceva, inoltre, che dopo l'iscrizione a ruolo del credito contributivo portato negli avvisi di addebito, la successiva attività di riscossione era affidata per legge, in via esclusiva, all'Agente per la Riscossione a cui compete di attivare le conseguenti procedure esecutive che, in specie era avvenuta, come da documentazione versata in atti . Quindi, concludeva chiedendo di :”
Rigettare l'avverso ricorso in caso di esistenza di atti interruttivi;
spese come per legge”.
Si costituiva la quale eccepiva, in via preliminare, che la domanda CP_2
proposta da parte ricorrente era inammissibile per intempestività dell'impugnazione.ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 46/1999, relativamente all'eccezione di prescrizione rappresentava l'infondatezza della stessa, in quanto , come da documentazione versata in atti , erano diversi gli atti della riscossione, idonei all'interruzione dei termini di prescrizione. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, concludeva, chiedendo”, - dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese, anche generali, ed onorari di lite”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità degli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto gli avvisi di addebito oggetto dell'opposizione risultano regolarmente notificati, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' e dall' anche volendo tenere in considerazione la CP_1 CP_2
sospensione covid-19.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta
, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti delle parti resistenti, che liquida in complessive € 2.940,00, oltre accessori, ove previsti.
Palmi 25 marzo 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo