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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/03/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 14.3.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 1029/2025 R.G.L., promossa da
rappresentata e difesa dall' Avv Arcangelo Sannicandro e dall'Avv Parte_1
Michele Cirillo
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dott.ssa Raffaela Conti) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 chiedendo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la nomina di un C.T.U. per la verifica preventiva del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 56, comma 2, L. n. 69/2009, per avere la parte ricorrente presentato in data 14.10.2024 una nuova domanda amministrativa conclusasi con verbale negativo.
Istruita documentalmente, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale.
Il ricorso è inammissibile.
Giova preliminarmente rammentare che, ai sensi dell'art. 11 L. n. 222/1984 (come richiamato dall'art. 56, comma 1, L. n. 69/2009 in materia di invalidità civile), “l'assicurato che abbia in corso
o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all' assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.
La ratio della norma è quella di impedire che due procedimenti amministrativi (e la successiva, eventuale, fase giurisdizionale) per la medesima prestazione restino contemporaneamente pendenti.
CP_ Ciò posto, è documentalmente provato (all. 3, fascicolo dell' che, in data 14.10.2024 (ovvero CP_ successivamente alla comunicazione, da parte dell' del verbale di visita in questa sede impugnato, scaturente da una prima domanda presentata in data 3.5.2024), la parte ricorrente abbia inoltrato una nuova domanda amministrativa, finalizzata ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario qui in discussione.
Deve allora ritenersi che, avendo presentato una nuova domanda, la predetta parte abbia sostanzialmente prestato acquiescenza all'esito negativo della precedente visita medica, in quanto, come disposto dalla predetta disposizione normativa, è preclusa la presentazione di una nuova domanda amministrativa se non all'esito del precedente iter amministrativo o, in caso di presentazione di ricorso giudiziale, all'esito del relativo procedimento.
Non colgono nel segno le deduzioni di parte ricorrente rese a verbale d'udienza in data odierna poiché, non avendo presente la ratio della normativa prima citata, considera separatamente la fase amministrativa e quella, eventuale, giudiziaria, senza tener conto che dalla data di ricevimento del verbale della commissione la parte, può, nel termine di mesi sei impugnare giudizialmente il medesimo verbale e che, quindi la procedura amministrativa si può considerare conclusa solo alla spirare del termine semestrale ex lege previsto.
Ne deriva che la nuova domanda amministrativa può essere intesa esclusivamente come domanda di aggravamento delle condizioni di salute della parte richiedente rispetto al pregresso quadro invalidante.
La nuova domanda amministrativa, in definitiva deve ritenersi assorbente rispetto alla precedente, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate.
(cfr., in tal senso, Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, 8.6.2022, n. 2220, Giudice est., dott.ssa Lilia
Maria Ricucci e Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro, 11.9.2024 n. 2333, Giudice est. Dott Ivano
Caputo).
Quanto precede riveste valenza assorbente, conducendo alla declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Rosa M. Rella definitivamente pronunciandosi disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese.
Foggia, 14/03/2025 ore 14.35
Il Giudice
Rosa Maria Rella
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 14.3.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 1029/2025 R.G.L., promossa da
rappresentata e difesa dall' Avv Arcangelo Sannicandro e dall'Avv Parte_1
Michele Cirillo
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dott.ssa Raffaela Conti) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 chiedendo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la nomina di un C.T.U. per la verifica preventiva del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 56, comma 2, L. n. 69/2009, per avere la parte ricorrente presentato in data 14.10.2024 una nuova domanda amministrativa conclusasi con verbale negativo.
Istruita documentalmente, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale.
Il ricorso è inammissibile.
Giova preliminarmente rammentare che, ai sensi dell'art. 11 L. n. 222/1984 (come richiamato dall'art. 56, comma 1, L. n. 69/2009 in materia di invalidità civile), “l'assicurato che abbia in corso
o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all' assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.
La ratio della norma è quella di impedire che due procedimenti amministrativi (e la successiva, eventuale, fase giurisdizionale) per la medesima prestazione restino contemporaneamente pendenti.
CP_ Ciò posto, è documentalmente provato (all. 3, fascicolo dell' che, in data 14.10.2024 (ovvero CP_ successivamente alla comunicazione, da parte dell' del verbale di visita in questa sede impugnato, scaturente da una prima domanda presentata in data 3.5.2024), la parte ricorrente abbia inoltrato una nuova domanda amministrativa, finalizzata ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario qui in discussione.
Deve allora ritenersi che, avendo presentato una nuova domanda, la predetta parte abbia sostanzialmente prestato acquiescenza all'esito negativo della precedente visita medica, in quanto, come disposto dalla predetta disposizione normativa, è preclusa la presentazione di una nuova domanda amministrativa se non all'esito del precedente iter amministrativo o, in caso di presentazione di ricorso giudiziale, all'esito del relativo procedimento.
Non colgono nel segno le deduzioni di parte ricorrente rese a verbale d'udienza in data odierna poiché, non avendo presente la ratio della normativa prima citata, considera separatamente la fase amministrativa e quella, eventuale, giudiziaria, senza tener conto che dalla data di ricevimento del verbale della commissione la parte, può, nel termine di mesi sei impugnare giudizialmente il medesimo verbale e che, quindi la procedura amministrativa si può considerare conclusa solo alla spirare del termine semestrale ex lege previsto.
Ne deriva che la nuova domanda amministrativa può essere intesa esclusivamente come domanda di aggravamento delle condizioni di salute della parte richiedente rispetto al pregresso quadro invalidante.
La nuova domanda amministrativa, in definitiva deve ritenersi assorbente rispetto alla precedente, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate.
(cfr., in tal senso, Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, 8.6.2022, n. 2220, Giudice est., dott.ssa Lilia
Maria Ricucci e Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro, 11.9.2024 n. 2333, Giudice est. Dott Ivano
Caputo).
Quanto precede riveste valenza assorbente, conducendo alla declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Rosa M. Rella definitivamente pronunciandosi disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese.
Foggia, 14/03/2025 ore 14.35
Il Giudice
Rosa Maria Rella