Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1084/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Santo Botta, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti,
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1,
c.p.c., dal dott. Marco Anello,
-resistente–
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.04.2024, l'odierna ricorrente chiede – previo accertamento del proprio diritto ad essere collocata nella graduatoria finale di merito della “Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” - classe di concorso A022 – italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado - per la regione come riservista CP_2
alla sua assunzione nella classe di concorso A022 – italiano, storia, geografia, nella scuola
[...] secondaria di I grado con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2023 nonché al risarcimento del danno da lei subito in ragione della ritardata assunzione;
chiede altresì condannarsi il CP_1 convenuto all'adeguamento della sua posizione retributiva e contributiva, inclusi gli oneri accessori connessi all'inquadramento della lavoratrice al profilo professionale di docente, classe di concorso
A022 – italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2023 o dalla diversa data ritenuta di giustizia. Con condanna alle spese.
Si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del Controparte_2
quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio l' , CP_3
chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna del datore di lavoro al versamento delle contribuzioni. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che la legge n. 68/1999 – la cui finalità è “la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato” (art. 1) - prevede all'art. 3 che “
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (…)” e all'art. 8 che “Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (…)”.
Segnatamente, in applicazione di tale normativa, il decreto con cui era stata bandita “la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” disponeva all'art. 4, comma 5, che “Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, quanto segue: (…) n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa.
Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta”.
Orbene, in disparte ogni considerazione in ordine alla mancata prova circa la sussistenza di eventuali scoperture nelle quote d'obbligo, giova evidenziarsi come la riserva in questione si applichi esclusivamente ai candidati che superano tutte le prove concorsuali previste e che risultano idonei in graduatoria;
ne consegue che, non essendosi collocata in posizione utile in graduatoria in relazione al numero di posti messi a bando, la parte ricorrente non può in questa sede far valere alcun diritto alla valutazione del titolo di riserva da lei posseduto.
Alla luce di tali considerazioni, rimane assorbita la domanda risarcitoria formulata in ricorso.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla novità della questione trattata, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese. Così deciso in Agrigento, il 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo