Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 21845 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 19/5/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 21845/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risoluzione locazione abitativa a seguito di disdetta , e vertente
TRA
con partita IVA , elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza Carità Parte_1 P.IVA_1
n. 32 presso gli avv.ti Mario Gramegna e Filippo Mario Gramegna , dai quali è
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione per intimazione di convalida
ATTRICE
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._1
Sant'Antimo (NA) alla via Dei Gabbiani n. 3 presso l'avv. Mariadomenica Trama, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta depositata nella fase sommaria di convalida
CONVENUTA
NONCHÈ
con codice fiscale . res.te in Napoli alla Controparte_2 C.F._2
via Arte della Lana n. 16 scala B piano 3 int. 19 – quartiere Pendino
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI :
le parti costituite concludono come da verbale di udienza del 19/5/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la Parte_1
ha convenuto in giudizio con le forme del procedimento sommario di intimazione di sfratto per finita locazione e chiedendo la Controparte_2 Controparte_1
convalida dello sfratto medesimo e la loro condanna al rilascio dell'immobile da queste detenuto in locazione.
Più precisamente, l'intimante ha dedotto di essere proprietaria dell'immobile, destinato ad uso abitativo, sito in Napoli (NA), al Corso Umberto I n. 22 , scala C, piano 6, int. 203,
cat. Catastale A/2, che le era stato trasferito dalla PAF Immobiliare s.r.l. nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, e che detto bene era condotto in locazione fin dall'1/6/2003 da e in virtù di contratto Controparte_1 Controparte_2
sottoscritto con la originaria proprietaria con la previsione Parte_2
della durata di anni 3 + 2 dall'1/6/2003 e prima scadenza il 31/5/2008.
L'intimante ha asserito che il rapporto si era rinnovato nuovamente per il medesimo periodo ed era andato a scadere nuovamente il 31/5/2023, tanto che la Parte_1
aveva preventivamente notificato apposita disdetta del contratto per tale data ad entrambe le conduttrici chiedendo loro di lasciare libero l'immobile con decorrenza dall'1/6/2023,
ma senza successo.
Di qui la successiva intimazione dello sfratto, introduttiva del procedimento sommario di convalida contrassegnato dal numero di ruolo 19996/2023 R.G. Si è costituita con 3
comparsa di risposta depositata ai sensi dell'art. 660 comma 5 c.p.c. la sola CP_1
, mentre è rimasta contumace.
[...] Controparte_2
La resistente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della , per non aver Parte_1
provato di essere la proprietaria dell'immobile per cui è causa e quindi legittimata ad intimare la licenza per finita locazione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva,
dal momento che non era stato mai sottoscritto alcun contratto di locazione.
In aggiunta la convenuta ha controdedotto che la disdetta non era stata comunicata con le forme di legge, vale a dire con raccomandata, e comunque la sua nullità, contenendo l'invito a liberare l'immobile entro il 31/5/2023 (in piena vigenza di contratto), nonostante la scadenza del rapporto coincidesse con la data del 31/5/2024.
Infine la resistente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per intimazione per non tenere contezza degli elementi essenziali previsti ed introdotti dal D.Lgs. n. 149/2022 (
cd. “riforma CA” ) per la sua validità, in particolare per la mancanza del duplice avvertimento sull'obbligo, per il convenuto, di avvalersi della difesa tecnica di un avvocato per le liti avanti al Tribunale, salvo che si ricada nei casi di esenzione previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, nonché sulla facoltà, per la parte che ne abbia i requisiti, di richiedere il gratuito patrocinio.
Il Giudice, alla luce dell'opposizione di una delle intimate, e sulla constatazione della contumacia dell'altra, non ha convalidato lo sfratto ed ha rigettato la richiesta di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., disponendo contestualmente il mutamento del rito da sommario in rito locatizio a cognizione piena ex artt. 426 e 667 c.p.c. e fissando udienza di discussione per la data del 13/11/2024.
Nella stessa ordinanza è stato concesso a parte attrice termine di quindici giorni per l'instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.lgs. 28/2010 e ad entrambe le parti termine rispettivamente di trenta e dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c. Infine è stato fatto carico all'attrice di 4
notificare la sua ordinanza, emessa il 27/10/2023, alla convenuta contumace
[...]
Tale notifica si è perfezionata ritualmente, sempre nelle forme dell'art. 140 CP_2
c.p.c.
L'attrice nella sua memoria integrativa, depositata nell'ambito del presente giudizio a cognizione piena contrassegnato dal numero di ruolo 21845/2023 R.G., ha precisato i dati identificativi dell'immobile locato nei seguenti termini : immobile destinato ad uso abitativo, sito in Napoli (NA), al Corso Umberto I n. 22 – scala C piano 6 int. 203 cat.
Catastale A/2, identificato catastalmente alla sezione POR, foglio 2, particella 4 con le seguenti ulteriori indicazioni: sub 160, zona censuaria 13, categoria A2, classe 7,
consistenza vani 4 superficie catastala mq 80, rendita catastale € 650,74; sub 163, zona censuaria 13, categoria A2, classe 7, consistenza vani 3,5 superficie catastale mq 83,
rendita catastale € 569,39.
Contestualmente la ha prodotto anche il proprio titolo di acquisto della Parte_1
proprietà del bene, costituito dall'atto pubblico per Notaio di Nocera del 10/5/2022 Per_1
rep. 18183 nonché l'esperimento da parte sua del tentativo obbligatorio di mediazione.
A sua volta ha depositato una propria memoria integrativa con la quale Controparte_1
ha ribadito le proprie difese e in aggiunta ha eccepito la inidoneità del tentativo di mediazione per non essere stata formulata da parte dell'attrice una proposta transattiva per comporre la lite . Infine la resistente ha dedotto il proprio stato di salute cagionevole,
per essere stata riconosciuta “Invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed
i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) “Grave 100%” con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di terzi, nonchè portatrice di handicap “con connotazione di gravità” ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/1992.
Quindi la controversia è stata rinviata all'udienza del 19/5/2025 e in tale data è stata decisa con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. 5
Ora, già con l'ordinanza del 27/10/2023 di rigetto dell'istanza di liberazione provvisoria ex art. 665 c.p.c. è stato evidenziato che a quella data il rapporto di locazione per cui è
causa non era ancora cessato. Ciò in quanto il contratto di locazione stipulato per la durata di anni tre dall'1/6/2003 al 3l/5/2006 , per il quale prima dell'inizio del presente procedimento era stata notificata disdetta in via extragiudiziale, anche se per
[...]
mancava l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di cui CP_2
all'art. 140 c.p.c., era un contratto a canone agevolato della durata di anni 3 + 2, con quest'ultima scadenza stabilita al 31/5/2008, nel momento in cui all'art. 1 era espressamente stabilito la sua proroga di diritto per altri due anni, una volta cessato il triennio. Invero dopo il primo rinnovo automatico e obbligatorio, di 2 anni, il contratto di locazione a canone concordato 3 + 2 può essere disdettato liberamente da una delle due parti che ne deve dare comunicazione all'altra a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con preavviso di almeno sei mesi , e se tale disdetta non viene inviata, il contratto di locazione 3+2 si rinnova automaticamente per un altro periodo «di pari durata, secondo l'originaria previsione di cui all'art. 2 comma 5 L. 431/1998 .
Il dubbio sulla durata del secondo rinnovo del contratto e, in caso di mancato intervento di nuova disdetta, dei successivi rinnovi, è stato per l'appunto risolto dal legislatore con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 19 bis D.L. 34/2019 ( inserito dalla legge di conversione 58/2019 ), secondo cui le proroghe dei contratti a canone concordato sono biennali e non triennali;
che dunque dopo i primi 3 anni e il successivo rinnovo automatico di 2 anni fino alla data del 31/5/2008 stabilita dalle parti all'art. 1, il contratto di locazione 3 + 2 si è rinnovato di altri 2 anni fino al 31/5/2024, e non fino al 31/5/2023,
come asserito nella intimazione, o fino al 30/6/2024, come erroneamente indicato nella ordinanza del 27/10/2023 per uno sbaglio di calcolo.
Ciò premesso, le altre eccezioni avanzate da sono manifestamente Controparte_1
infondate. 6
In punto di rito, la resistente ha eccepito in via preliminare la improcedibilità della domanda di risoluzione attorea per non essere stata formulata alcuna proposta transattiva nella istanza di mediazione della cui proposizione era stata onerata la Tale Parte_1
eccezione è palesemente pretestuosa, atteso che eventuali invalidità connesse all'esperimento della mediazione non si riverberano sul processo ( v. Trib. Roma, sez.
civ. VI, 23/2/2021, n. 3306 ). Questo in linea generale.
In aggiunta, l'esperimento obbligatorio della mediazione impone alla parte onerata del relativo incombente, nel caso di specie l'attrice, di depositare la relativa istanza presso l'organismo di conciliazione, e nient'altro. Solo tale istanza, ai sensi dell'art. 4 comma 2
D.Lgs. 28/2010, deve menzionare l'oggetto e le ragioni della pretesa. Spetta poi all'organismo predetto, che ha il carattere della terzietà, almeno in prima battuta,
convocare le parti per l'incontro di fronte a sé ( v. per un caso simile anche Tribunale
Taranto, sentenza n. 2348 del 23/9/2022 ) e soprattutto formulare loro una proposta transattiva. In tal senso, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, «il
responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti
non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo
incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la
ricezione, anche a cura della parte istante» (art. 8, comma 1, D.Lgs. 28/2010). È indubbio quindi che è l'organismo di conciliazione ad essere obbligato ad attivarsi tempestivamente per la convocazione dell'incontro tra le parti, restando soltanto in facoltà
dell'istante di attivarsi per la trasmissione della medesima comunicazione ( che non esclude e non sostituisce in alcun modo l'obbligo gravante ex lege sull'organismo ) anche per gli effetti previsti dall'art. 5 comma 6 D.Lgs. 28/2010 ( interruzione dei termini di prescrizione e impedimento dei termini di decadenza ), e in ultima battuta spetta sempre al mediatore proporre una soluzione transattiva, che venga accettata o meno. Tanto si ricava dall'art. 11 comma 1 D.Lgs. 28/2010, laddove la norma ha espressamente previsto 7
che: “Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può
formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale”.
Quanto alla asserita nullità, sempre in punto di rito, della citazione per la intimazione della convalida dello sfratto per mancanza al suo interno degli avvisi sulla necessità di avvalersi della difesa tecnica di un avvocato e della possibilità di avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, previsti in generale dall'art. 163 comma 1 n. 7 c.p.c.
così come modificato dal D.Lgs. 149/2022 ( cd. riforma CA, entrata in vigore il
28/2/2023 ), sotto il primo profilo va considerato che all'epoca della notifica nel 2023 di tale atto introduttivo, l'art. 660 comma 6 c.p.c. prevedeva, e prevede ancora all'attualità,
ai fini dell'opposizione, che è sufficiente la comparizione personale dell'intimato. La
norma speciale quindi escludeva ed esclude l'applicazione della norma generale. La
necessità dell'avviso della facoltà dell'intimato di chiedere il gratuito patrocinio è stato invece inserito solo successivamente all'inizio del procedimento sommario di convalida,
e più precisamente con il correttivo della riforma, costituito dal D.Lgs. 31/10/2024 n. 164,
che ha modificato l'art. 660 comma 2 c.p.c. In ogni caso, almeno con riguardo a CP_1
, va considerata che quest'ultima, con delibera prot. 1225/2024 del 13/2/2024, è
[...]
stata ammessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato, per cui ogni eventuale nullità in proposito sarebbe comunque da intendersi sanata ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo.
Nel merito, la legittimazione attiva della è stata dimostrata da quest'ultima Parte_1
società attraverso la produzione del proprio titolo di proprietà, che dimostra il suo subentro nel contratto di locazione ai sensi dell'art. 1599 c.c. Parimenti la legittimazione passiva di entrambe le convenute si evince dalla lettura del ricorso in Cassazione
promosso nell'ambito di un diverso giudizio da e prodotto in copia Controparte_1
dall'intimante già nella fase sommaria. In detto atto di parte è infatti menzionata la circostanza che l'immobile oggetto di causa, originariamente appartenente alla società del 8
Risanamento di Napoli, era stato dalla locatrice offerto in Parte_3
vendita (con invito all'esercizio della prelazione) già nel 2005 in favore dell'originaria conduttrice, tale , madre di , ed è Persona_2 Parte_4
stato lamentato il mancato riconoscimento del diritto di prelazione spettante a queste ultime dopo il decesso della madre, il che significa che è stata invocata in quella sede la successione nel rapporto e in particolare nella posizione di conduttrice ai sensi dell'art. 6
L. 392/1978. Risulta dunque dimostrata documentalmente anche la legittimazione passiva di entrambe le convenute.
Sempre in punto di merito è stata poi eccepita dalla resistente la nullità della disdetta per essere stata indicata al suo interno una data di cessazione del rapporto diversa da quella risultante dall'applicazione della normativa vigente, ma in proposito vale la regola per cui, in tema di locazione, la circostanza che il locatore abbia chiesto la convalida ed abbia indicato nell'intimazione una data di cessazione del rapporto erronea non osta né
all'accoglimento della domanda di rilascio, sotto il profilo della fondatezza del diniego di rinnovo, quando la convalida sia stata domandata per uno dei motivi legittimanti l'esercizio della facoltà di diniego e questo sia stato specificamente indicato, né
all'accoglimento della stessa per la scadenza effettiva, convenzionale o legale, in quanto il predetto errore non vale ad escludere l'inequivoca volontà del locatore di riottenere la disponibilità del bene ( v. Cass. civ. sez. III, 30/5/2008, n. 14486 ) .
In altri termini, la disdetta intimata per una scadenza che si riveli erronea o che sia invalida ovvero quella priva dei motivi di diniego quando previsti vale anche - in difetto di specifici ed univoci elementi contrari, quali una condotta successiva non equivoca ( certo diversa dalla mera inerzia o dalla tolleranza della persistenza della detenzione da parte del conduttore, trattandosi di condotte che restano del tutto neutre ) nel senso della rinnovazione del rapporto locatizio - per la prima scadenza ad essa successiva ( cfr. Cass. 9
civ. sez. III, 30/12/2014, n. 27541 ) . La regola è quindi che la circostanza che il locatore abbia chiesto la convalida ed abbia indicato nell'intimazione una data di cessazione del rapporto erronea non osta né all'accoglimento della domanda di rilascio, sotto il profilo della fondatezza del diniego di rinnovo, quando la convalida sia stata domandata per uno dei motivi legittimanti l'esercizio della facoltà di diniego e questo sia stato specificamente indicato, né all'accoglimento per la scadenza effettiva, convenzionale o legale, in quanto il predetto errore non vale ad escludere l'inequivoca volontà del locatore di riottenere la disponibilità del bene ( cfr. Cass. civ. sez. III, 30/5/2008, n. 14486 ) .
Inoltre la disdetta di un contratto di locazione è un atto recettizio, che produce i propri effetti ( consistenti nell'impedire il rinnovo del contratto, e non già nello sciogliere il contratto in corso ) dal momento in cui perviene al destinatario ( v. sul punto Cass. civ.
sez. III, 2/4/2009, n. 8006 ), e la stessa sua comunicazione a mezzo lettera raccomandata,
prevista per le locazioni abitative dall'art. 3 L. 392/1978, peraltro abrogato dall'art. 14 L.
431/1998, non è forma prescritta a pena di nullità ( cfr. Cass. civ. sez. III, 29/5/2013, n.
13449 ) , diversamente da quanto eccepito dalla resistente. Anche l'art. 2, comma 1,
secondo inciso, della Legge n. 431 del 1998, nel prevedere che la manifestazione della rinuncia al rinnovo ( disdetta immotivata ) alla seconda scadenza dei contratti di locazione abitativa di cui alla norma debba compiersi con lettera raccomandata da inviarsi all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza del secondo periodo di durata contrattuale,
non prescrive a pena di nullità né il mezzo di compimento della manifestazione negoziale
( la lettera e, dunque, la forma scritta ) né quello della trasmissione ( raccomandata ). Di
conseguenza l'uno e l'altro requisito ammettono equipollenti, purché idonei ad evidenziare la manifestazione all'altra parte della volontà negoziale sei mesi prima della scadenza ( cfr. Cass. civ. sez. III, 9/6/2016, n. 11808 ), e tra di essi rientra sicuramente la notifica, che assicura la conoscenza legale della licenza per finita locazione ed è un mezzo 10
di comunicazione più garantito rispetto alla raccomandata ordinaria. Anzi, la disdetta può
essere contenuta anche in un atto processuale che logicamente e giuridicamente presupponga la volontà del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza o che,
comunque, nel caso concreto, esprima anche tale volontà, quale l'intimazione di licenza o sfratto per finita locazione , come nel caso di specie, o la citazione in giudizio ( v.
Cass. civ. sez. III, 19/2/2013, n. 4036 ; Cass. civ. sez. III, 15/4/2011, n. 8729 ; Cass. civ.
sez. III, 3/10/1997, n. 9666 ) .
Sul punto va pertanto evidenziato che, sebbene manchi l'avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento ex art. 140 c.p.c. della disdetta extragiudiziale della locatrice indirizzata nel 2022 a come constatato con l'ordinanza Controparte_2
di mutamento del rito, la disdetta in parola è da intendersi comunque contenuta nell'atto di intimazione di sfratto ritualmente notificato a quest'ultima, e in ogni caso la disdetta intimata all'altra convenuta in quanto comunque volta a determinare Controparte_1
la cessazione del rapporto di locazione alla scadenza del termine contrattuale e,
conseguentemente, ad imporre a entrambe le conduttrici la riconsegna del bene locato e cioè l'esecuzione di una prestazione indivisibile, è efficace nei confronti di tutti i conduttori, ancorché intimata ad uno solo di essi ( v. Cass. civ. 17/5/1999, n. 4797 ) .
Parimenti, la disdetta intimata ad uno solo degli eredi del conduttore defunto è idonea a costituire validamente in mora tutti gli altri eredi nella riconsegna dell'immobile alla scadenza del contratto ( cfr. Cass. civ. sez. III, 23/5/1997, n. 4605 ) .
Quanto alla situazione cagionevole di salute della intimata, nessuna norma attualmente in vigore prevede che essa imponga la proroga della durata della locazione. Anzi, sul punto va evidenziato che non è applicabile alla fattispecie neppure l'art. 6 comma 4 L. 431/1998,
trattandosi non di una norma di natura ordinaria ma transitoria, che si applica ai soli provvedimenti di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di proroga di cui al 11
comma 1 del medesimo articolo ( cfr. Tribunale di Venezia del 16/11/1999; 5/6/2000;
Tribunale di Brescia 7/8/2000; Trib. civ. Treviso n. 3160/2007 ). Ciò in forza anche della indicazione fornita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 482/2000, che definisce unitariamente detto articolo come caratterizzato per la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti, anche in considerazione dell'omesso richiamo, da parte dell'art. 1, commi
2 e 3 della stessa legge, dell'art. 6 tra le disposizioni non applicabili ai nuovi contratti relativi alle locazioni di immobili di “lusso”, di edilizia residenziale pubblica, turistiche e transitorie degli enti locali, con la conseguenza incongruente della applicabilità, ove appunto considerato non transitorio, del procedimento di rifissazione anche a tali locazioni che invece non si appalesano, secondo la ratio ispiratrice della legge, presentare difficoltà di esecuzione e reperimento di nuova abitazione ( cfr. anche Tribunale civile
Milano, ordinanza n. 324 del 28 ottobre 2005 ) . Dalla stretta correlazione del quarto comma dell'art. 6 L. n. 431/1998 con il primo comma del medesimo articolo consegue che il campo di applicazione della procedura di rifissazione della data di esecuzione ai sensi del quarto comma citato è limitato ai provvedimenti di rilascio relativi ad immobili ad uso abitativo nei Comuni c.d. ad alta tensione abitativa emessi nei 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge ( che coincide con il 30/12/1998 ) e cioè entro il
27/6/1999 ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 17/10/2010, n. 11961 ), trattandosi di norma transitoria e non ordinaria .
In definitiva, alla luce della pretestuosità delle eccezioni di rito e di merito avanzate da va accolta la domanda attorea di risoluzione del contratto per mancato Controparte_1
rinnovo alla sua scadenza legale, che è quella del 31/5/2024, ormai maturata. Alla
dichiarazione di risoluzione del rapporto consegue l'emissione a carico di entrambe le convenute della condanna accessoria al rilascio del bene ai sensi dell'art. 1590 c.c., con fissazione della data di esecuzione ex art. 56 comma 1 L. 392/1978 al 15/9/2025, che si 12
stima congruo fissare al 15/9/2025, alla luce del contemperamento tra le difficoltà di salute dell'intimata e la circostanza che la disdetta extragiudiziale è Controparte_1
stata intimata in data molto risalente nel tempo, vale a dire nel giugno 2022.
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 ,
come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide ex art. 12 c.p.c.
con quello che secondo la domanda attorea è il valore locativo annuale ( v. Cass. civ. sez.
II, 20/3/1999, n. 2603 ), pari nella fattispecie ad euro 7.440,24 ( 620,02 x 12 ), per quanto si evince dalla lettura del contratto allegato già nella fase sommaria.
Anche le spese della procedura di mediazione di cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza. In proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi, ma pure i compensi, liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25 bis allegata al D.M.
10/3/2014 n. 55 e in vigore dal 23/10/2022, sempre con l'applicazione dei parametri medi,
in ragione del valore della controversia quale già precisato, ma per la sola fase che si è
svolta ( fase di attivazione ), non essendo riuscito il tentativo di conciliazione.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che 13
giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n.
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese dei due difensori della parte attrice ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in loro favore formulata in tal senso già con l'atto di intimazione per la convalida.
Insieme con la pronuncia di condanna alle spese, viene emessa altresì di ufficio apposita statuizione di condanna in danno della parte soccombente al pagamento Controparte_1
di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., atteso che questa ha resistito in giudizio pretestuosamente .
Invero l'art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009 n. 69, ha aggiunto un comma 3 all'art. 96
c.p.c. ed in tal modo ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla allegazione e dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 30/7/2010, n.
17902 ). Si tratta, in altri termini, di una norma che inserisce nell'ordinamento giuridico italiano una forma di danno punitivo o esemplare ( v. Tribunale Piacenza, 7/12/2010 ), 14
per scoraggiare l'abuso del processo in pregiudizio della parte vittoriosa e preservare la funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte,
pur se la condanna è prevista a titolo di indennizzo a favore di quest'ultima e non dello
Stato ( cfr. Trib. Piacenza, 22/11/2010 ), e che sotto quest'ultimo profilo prevede una pena privata. La competenza funzionale sulla decisione ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pari di quella sulla domanda proposta ex art. 96 comma 1 c.p.c. ( v. su quest'ultimo punto
Cass. civ. sez. II, 26/1/2004, n. 1322 ), si radica sempre in capo al Giudice competente a conoscere della domanda principale, la cui competenza viene individuata dal valore della domanda, il che significa che la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. ha natura accessoria
rispetto alla decisione sull'oggetto della domanda principale. In proposito, la eventuale istanza formulata ex art. 96 c.p.c., trovando il suo naturale ambito solo all'interno del processo, quasi come se fosse un'estensione della decisione sulle spese, non è comunque equiparabile ad una domanda riconvenzionale ( v. sul punto Cass. civ., sez. III, 16/6/1997,
n. 5391 ) .
La norma punisce quelle stesse condotte che, pur essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello di difesa previsto dall'art. 24 comma 1 Cost.,
possono essere considerate «ingiuste», cioè contra ius , e tutela in via diretta sia l'interesse pubblico al buon andamento e all'efficienza del servizio della giustizia civile,
in applicazione dell'art. 97 comma 1 Cost. e, più in particolare, il principio della ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111 comma 2 Cost. ( efficienza e ragionevole durata che dovrebbero essere garantiti dalla diminuzione del contenzioso,
mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali ), posto che prescinde dalla esistenza di un danno per la controparte ( v. Cass. civ. sez. III, 29/9/2016, n. 19285 ) e che soprattutto la relativa condanna può essere pronunciata di ufficio, in deroga rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. che informa il processo civile, ed ha quindi natura afflittiva più che risarcitoria ( l'accentuazione della rilevanza della funzione del 15
nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi pubblici è espressa da Trib. Roma, sez.
Ostia, sent. 9 dicembre 2010 e Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010, ed in particolare da
Trib. Varese, sent. 22 gennaio 2011, nonché da Cass. pen. sez. VI, 11/2/2011, n. 5300 ),
sia l'interesse specifico della controparte ad una durata ragionevole del processo al fine di ottenere una pronta ed efficace risposta di giustizia e ad evitare di essere coinvolta in una lite ingiusta, perché l'importo della pena pecuniaria va in suo favore, e non dello
Stato, atteso che già il solo fatto di dovere sostenere un giudizio civile, affrontandone comunque i costi notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti in termini di durata della pendenza e incertezza di soluzione, costituisce un obiettivo pregiudizio. L'obiettivo del legislatore è di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da tale condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico ( v. Corte costituzionale, 23/6/2016, n. 152 ).
Recentemente all'art. 96 c.p.c. è stato comunque aggiunto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 ( cosiddetta riforma CA del processo civile ), un quarto comma, che contiene,
con riguardo ai giudizi introdotti nella vigenza della riforma medesima, la previsione per cui nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo
comma di tale disposizione, il Giudice commina alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della a compensazione del Parte_5
danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo. Quindi per la prima volta il legislatore, nel tentativo di rendere effettivi i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, statuisce che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, la quale sarà soggetta a una 16
sanzione, la cui misura minima e massima è fissata direttamente dalla norma, da versarsi in favore della Cassa delle Ammende.
In aggiunta la giurisprudenza di merito ha chiarito che la previsione di cui all'art. 185 bis
c.p.c., attribuendo al Giudice un importante strumento che, dopo un attento studio del fascicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, consente di formulare una proposta ragionata di conciliazione che mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni verosimilmente utilizzabili al momento della decisione, assolve ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza. In tal senso, sebbene le parti non siano tenute ad accettare la proposta giudiziale, qualora i criteri delineati con il provvedimento del
Giudice vengano sostanzialmente confermati in sentenza, deve ritenersi che la parte che ha rifiutato la proposta ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare. Quanto innanzi comporta che la mancata accettazione della proposta giudiziale può configurare un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ( v. Trib. Pistoia 30/1/2018 ).
In tal senso può concludersi che in tanto è legittima la limitazione del diritto costituzionale di difesa in giudizio operata dall'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto è posta a tutela di altri interessi, di natura pubblicistica e di pari rilievo costituzionale, costituiti dalla efficienza della amministrazione della giustizia e dalla ragionevole durata dei processi, cui viene data la prevalenza dalla norma in esame. In altri termini, “con la nuova previsione
dell'art. 96 viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le
distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle c.d. condanne
punitive, e con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte ad una
giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando
il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea 17
nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, necessità
impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici primari dello Stato.” ( Trib. Varese,
23/1/2010 ) .
Si tratta di interessi valorizzati anche dalle ultime sentenze delle Sezioni Unite civili della
Cassazione ( v. in particolare per il principio di ragionevole durata del processo Cass. civ.
sez. un., 13/6/2011, n. 12898 nonché 26/1/2011, n. 1764 ), rientrando nella discrezionalità
del legislatore far prevalere l'uno o l'altro interesse di eguale rango, purchè tale scelta non sia irrazionale ( cfr. sul punto Corte cost. ord. 568/1987 ).
Il nuovo rimedio processuale previsto dall'art. 96 comma 3 c.p.c. ha invero una finalità
di deterrenza, di deflazione del contenzioso civile strumentale e temerario, e non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto.
Tale intento è rivelato non solo dai lavori preparatori ma anche dal precedente legislativo costituito dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., come presa d'atto dell'inadeguatezza a tale fine dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c., nonché dagli elementi costitutivi della fattispecie sopra evidenziati relativi in primo luogo alla pronunciabilità di ufficio ( sulla rilevabilità di ufficio come indice della sussistenza di un interesse pubblico v. Cass. civ. sez. I, 7/4/2000,
n. 4376 e Cass. civ. sez. III, 27/9/2011, n. 19730 ) e poi alla irrilevanza, ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 3, di un pregiudizio effettivo per la controparte, derivante dalla lite temeraria.
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c., che per l'appunto può essere emessa d'ufficio,
non ha limite nella determinazione dell'importo massimo della condanna, a differenza di quanto previsto dall'ormai abrogato art. 385 comma 4 c.p.c., ed è discrezionale dunque sia nell' an che nel quantum. 18
Essa non abbisogna neppure della preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101
comma 2 c.p.c., costituendo "posteríus" e non "prius" logico della decisione di merito (
cfr. Tribunale di Piacenza, 15/11/2011 ).
L'istituto della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., per la sua natura ibrida di pena pecuniaria privata e nello stesso tempo finalizzata alla tutela di interessi pubblici,
costituisce una assoluta novità per l'ordinamento giuridico italiano, anche rispetto alla precedente previsione, abrogata proprio contestualmente alla sua introduzione, dell'art. 385 comma 4 c.p.c. Essa si inserisce in una linea di tendenza inaugurata nel 2006 con la riforma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., laddove il legislatore ha imposto di motivare specificamente la compensazione ed ha richiesto il presupposto di gravi ed eccezionali ragioni in sostituzione dei giusti motivi, con il chiaro intento di favorire l'accollo delle spese in base al principio della soccombenza, e nel contempo ha introdotto l'art. 385
comma 4 c.p.c., successivamente abrogato, sulla condanna per lite temeraria nel giudizio di Cassazione. Tale linea di tendenza è proseguita nel 2009 per l'appunto con l'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e successivamente con la nuova formulazione,
inserita con l'art. 27 L. 12/11/2011 n. 183, dell'art. 283 comma 2 c.p.c.
Una ulteriore innovazione legislativa in materia è costituita dalla previsione del cosiddetto filtro di inammissibilità in appello, che disciplina un giudizio d'inammissibilità per gli appelli che non abbiano «ragionevole probabilità» di essere accolti ( nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. ) , oltre a limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. ( art. 54 D.L. n. 83 del 2012, c.d.
decreto «crescita» ). Successivamente, con il D.Lgs. 149/2022 l'art. 348 bis c.p.c. è stato riformulato e l'art. 348 ter è stato abrogato, avendo il legislatore considerata opportuna la decisione nel merito dell'impugnazione anche quando risulti subito manifestamente infondata e avendo spostato quanto previsto nei commi 4 e 5 dell'art. 348 ter , nella sua precedente formulazione, all'interno dell'art. 360 c.p.c. 19
Inoltre l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto il comma 1-
quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, per cui “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”. Trattasi infatti di norma che assolve anche alla funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie ( cfr. Cass. civ.
sez. un., 17/7/2023, n. 20621 ).
A sua volta, l'art. 2 comma 2–quinquies lett. a) della L. 89/2001 ( cosiddetta legge Pinto
), comma aggiunto dall'art. 55 comma 1 lett. a), numero 2 del D.L. 22/6/2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n. 134 e, successivamente, sostituito dall'art. 1 comma 777 lett. c) della L. 28/12/2015 n. 208, stabilisce che non è riconosciuto alcun indennizzo per la irragionevole durata del processo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui di cui all'art. 96 c.p.c., e l'art. 5
quater della medesima legge, inserito dall'art. 55, comma 1, lettera f), del D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce che il
Giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non Parte_5
superiore ad euro 10.000.
Inoltre l'art. 136 comma 2 D.P.R. 115/2002 prevede che il magistrato con apposito e autonomo decreto revochi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei 20
presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede ( intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda ) o con colpa grave, vale a dire in mancanza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. La norma di cui sopra risulta anche coerente con quanto disposto dall'art. 122 del D.P.R. 115 del 2002, che subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla indicazione al suo interno delle enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere ( v. Cass. civ. sez. I,
30/6/2023, n. 18563 ). In altri termini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e
136 D.P.R. 115/2002 sono previste sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza ( da compiersi al momento della presentazione della domanda,
con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata ), sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave ( v. Corte Costituzionale, 17/07/2009, n. 220 ) .
In aggiunta, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con il provvedimento che definisce il giudizio il Giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte vittoriosa di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione ( art. 12-bis, comma 3,
D.Lgs. 28/2010 , introdotto dalla riforma CA ).
Si tratta di una sanzione pecuniaria liquidata a favore della parte vittoriosa in giudizio,
forgiata sul modello di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. e intesa a punire condotte ostruzionistiche e non collaborative della parte chiamata in mediazione, che risulti poi soccombente all'esito della lite. 21
Va considerato anche il disposto dell'art. 1284 comma 4 c.c., che ha esteso l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali ( D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria (
avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro ) derivante da contratto. Ciò, a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.
Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario.
Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale ( e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito ), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi ( moratori ) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.
Fra l'altro l'art. 4 comma 9 del D.M. del decreto del Ministro della giustizia 10/3/2014,
n. 55, concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense,
come modificato dall'art. 2 lett. h del D.M. 13/8/2022, n. 147, stabilisce che nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il compenso dovuto 22
all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.
Tutte le norme sopra menzionate individuano una unica tendenza legislativa e regolamentare, ormai dominante, nel senso di limitare le azioni e le impugnazioni pretestuose e con finalità dilatorie, cosicchè non può affermarsi che la regola di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. abbia natura eccezionale .
Tale linea si è affermata anche nella giurisprudenza di legittimità, laddove in relazione all'art. 96 comma 1 c.p.c. Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485, in conformità al precedente già espresso da Cass. civ. sez. III, 5/5/2003, n. 6796 ma in contrasto con Cass.
civ. sez. I, 4/11/2005, n. 21393, è giunta alla conclusione che all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria in base a quest'ultima norma non osta la omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa,
che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare la ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa,
danno la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza .
In realtà le ragioni dell'introduzione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. debbono ravvisarsi proprio nell'opportunità di rendere possibile l'applicazione della sanzione per lite temeraria, emancipando la parte vittoriosa ed il Giudice, rispettivamente, dall'onere di provare e di istruire il processo anche relativamente all'an ed al quantum del danno subìto
dalla parte vittoriosa in giudizio per causa della temerarietà della lite.
La condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. infatti, per quanto già evidenziato, si avvicina all'istituto tipico dei sistemi giuridici di common law, in particolare inglese e statunitense,
dei punitive ( o exemplary ) damages ( danni punitivi o esemplari, per i quali, in caso di responsabilità extracontrattuale, al danneggiato viene liquidata una somma maggiore rispetto a quella necessaria per ristorare il danno subìto, ove si accerti che il danneggiante 23
abbia agito con dolo o colpa grave ), istituto ormai compatibile con l'ordinamento italiano laddove alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema anche la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile ( v. sul punto Cass.
civ. sez. un., 5/7/2017, n. 16601 e Cass. civ. sez. I, 7/3/2023, n. 6723 ).
Vero è che è stata affermata pure la natura ibrida della suddetta condanna ex art. 96
comma 3 c.p.c. - insieme, riparatoria e indennitaria – tenuto conto delle finalità della misura. La norma, facendo riferimento alla condanna al pagamento di una somma, segna una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo comma 3 è testualmente ( e sistematicamente ), inoltre, collegata al contenuto della "pronuncia sulle spese di cui
all'art. 91", e la sua adottabilità "anche d'ufficio" la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende ( o non
è, comunque, esclusivamente ) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere,
peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa
( pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio ) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il
quantum del danno subìto, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.
Il fatto che la sanzione pecuniaria sia riconosciuta a favore della parte vittoriosa e non all'Erario è anche esso connaturato alla natura eterogenea della misura : per un verso, si tratta di un indennizzo che deve essere riconosciuto alla parte vittoriosa che ha subìto una conseguenza pregiudizievole dall'abuso del processo, peraltro, vi è la consapevolezza che 24
la parte vittoriosa, più interessata dell'Erario, metterà in atto tutti gli strumenti atti a riscuotere interamente, velocemente e coercitivamente, la somma pecuniaria oggetto di condanna ( in tal senso cfr. Cass. civ. sez. II, 21/11/2017, n. 27623 ).
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone sotto il profilo oggettivo solo la soccombenza, che deve essere totale ed unitaria, mentre sotto quello soggettivo non è
necessario il requisito della malafede o della colpa grave, che comunque nel caso di
specie sussiste. Invero il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non prevede la qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa grave, a differenza del comma 1.
Ora, a voler ritenere il nuovo testo sganciato dal precedente, esso risulterebbe totalmente mancante del riferimento all'elemento soggettivo, ed infatti la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che configura una sanzione anche di carattere pubblicistico, non presuppone necessariamente l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione ( v. Cass. civ. sez. III, 11/10/2018, n. 25176 ).
L'inciso iniziale della norma di cui al comma 3, che esordisce con un “in ogni caso”, va invece inteso nel senso di escludere la necessità della sussistenza di un danno risarcibile nonché dell'istanza di parte, e ciò al fine di differenziare la fattispecie da quella disciplinata dal comma 1, tradizionalmente configurata come una species del genus della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. Beninteso, l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità
processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per 25
fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96,
senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità
( cfr. Cass. civ. sez. III, 3/3/2010, n. 5069 ).
Poiché le ipotesi di lite temeraria non sono tipizzate dal legislatore, esse vanno ricostruite necessariamente in via interpretativa, anche alla luce della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità esistente sul punto.
Nel caso concretamente in esame per l'appunto ricorre una ipotesi di temerarietà, posto che difetta un minimo di diligenza per l'acquisizione della consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, che sono state portate avanti in giudizio contrariamente ai costanti indirizzi giurisprudenziali di legittimità in materia , come già evidenziato ( v.
per un caso simile, ai fini della sussistenza della lite temeraria, Cass. civ. sez. lav.,
27/11/2007, n. 24645 ) .
La nozione di infondatezza va intesa infatti in senso non limitato alla insussistenza delle condizioni di merito per l'accoglimento della domanda ma esteso alla mancanza dei requisiti formali e processuali necessari per procedere all'esame del merito ( quali, ad esempio, le eccezioni sulla invalidità dell'atto introduttivo del giudizio ) e,
analogicamente, la temerarietà è ravvisabile con riguardo non solo alla coscienza dell'infondatezza sostanziale della pretesa ma anche al modo di conduzione della lite ove sia affetta da imprudenza o negligenza grave con riferimento al controllo della sussistenza di requisiti formali e processuali ( cfr. sulla questione Cass. civ. sez. lav., 16/4/1988, n.
3012 ) .
Non si tratta dunque di punire la mera soccombenza, oppure anche soltanto la soccombenza che consegua ad una condotta processuale reputata «biasimevole» o
«rimproverabile» alla stregua di una valutazione del giudicante non ancorata a parametri concretamente verificabili . 26
Neppure può seriamente affermarsi che la soccombenza conseguente ad una lite temeraria escluda la responsabilità della parte, comportando solo quella del difensore, giacché
questi è il mandatario della stessa parte la quale risponde per il fatto doloso o colposo del difensore nei confronti dei terzi ( cfr. sulla questione Cass. civ. sez. lav., 16/4/1988, n.
3012 ).
Ai fini della liquidazione in concreto della somma dovuta per la lite temeraria, è
intervenuta la Corte costituzionale affermando che la somma al cui pagamento il Giudice
può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa per lite temeraria ha sufficiente base legale ( v. Corte costituzionale 6/6/2019, n. 139 ). La determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può però essere parametrata all'indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 ( cosiddetta legge Pinto ), il quale, avendo natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è punitiva e sanzionatoria ( v. Cass. civ. sez. III,
4/7/2019, n. 17902 ).
In mancanza di parametri normativi obiettivamente verificabili in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione, atteso che il rimedio di cui all'art. 96 comma 3
c.p.c. rimanda genericamente alla equità e prescinde anche dalla effettività del danno, e che quindi la entità del pregiudizio subìto dalla controparte non viene in rilievo se non ai fini della eventuale applicazione della distinta fattispecie risarcitoria di cui al comma 1 (
anche se con riguardo a quest'ultima fattispecie è intervenuta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cass. civ. sez. III, 23/8/2011, n. 17485 già menzionata,
secondo la quale non è necessario allegare e dimostrare lo specifico danno subìto dalla parte vittoriosa ), mentre è evidente la natura afflittiva della nuova misura ( cfr. sul punto
Trib. Foggia 28 gennaio 2011 ), e che la sanzione si aggiunge alla pronuncia sulle 27
spese, la quale ne costituisce il presupposto oggettivo, il principale parametro per orientare la discrezionalità del Giudice nella determinazione del quantum debeatur , al fine di evitare che l'equità si trasformi in arbitrio, non può che essere l'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. in favore della parte vittoriosa per le spese di giudizio,
sul quale innestare una valutazione basata sulla evidenza della pretestuosità, vale a dire sul presupposto oggettivo necessario per l'applicazione della sanzione, nonché sulla durata del processo e soprattutto sul valore della controversia, tenuto conto sempre di tutti gli interessi, pubblici e privati, parimenti tutelati dalla norma, trattandosi di interessi che rilevano anche nella fase liquidatoria, e quindi della funzione della norma, che deve essere garantita nella sua effettività.
In altri termini, come per qualunque pena occorre individuare i limiti edittali minimo e massimo tra cui cercare il punto di equilibrio e detti limiti vanno ricostruiti necessariamente in base ad una interpretazione sistematica, atteso che il legislatore non è
( ancora ) intervenuto specificamente sul punto, ma non in via arbitraria, bensì sulla base della normativa attualmente in vigore.
Il limite edittale minimo va identificato con la somma già liquidata in concreto ex art. 91
comma 1 c.p.c., per quanto sopra specificato e in considerazione del carattere afflittivo della misura, la quale per assolvere alla sua funzione deve essere perlomeno pari alla condanna alle spese, e dunque la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non potrebbe consistere in una frazione di tale somma.
Una volta determinata la base di partenza, ai fini della individuazione della somma finale,
posto che l'art. 96 comma 3 c.p.c. non prevede un tetto massimo, occorre fare riferimento sempre alla funzione sanzionatoria della fattispecie da essa disciplinata e della linea di tendenza del legislatore già descritta .
Nella fattispecie concretamente in esame la sanzione viene per l'appunto determinata equitativamente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in un multiplo, e più precisamente nel triplo, 28
rispetto all'importo liquidato a titolo di compenso per spese di soccombenza ( sulla correttezza di tale impostazione v. Cass. civ. sez. VI, ordinanza 30/11/2012, n. 21570 ; v.
anche Cass. civ. sez. III, 4/7/2019, n. 17902 già menzionata;
Cass. civ. sez. III,
20/11/2020, n. 26435 ).
La liquidazione in questi termini si rende necessaria affinchè la misura abbia un effetto deterrente e persuasivo rispetto ad un contenzioso instaurato temerariamente ed un contenuto afflittivo non meramente simbolico, assolvendo così alla sua funzione di danno punitivo, vale a dire di sanzione che non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subìto per essere stata coinvolta in un processo ingiusto, perché per tale ultimo scopo sarebbe sufficiente la previsione di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c.
In proposito, data la ratio della norma, non potrebbe in alcun modo affermarsi che viene realizzato un indebito arricchimento della parte vittoriosa, perché la giusta causa sussiste,
ed è costituita proprio dalla fattispecie disciplinata dall'art. 96 comma 3 c.p.c., la quale prescinde dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 30/7/2010, n. 17902 già menzionata ). Ciò
vale in considerazione della funzione del nuovo istituto quale presidio a tutela di interessi
( anche ) pubblici e quindi sia dell'incidenza della pendenza sulla capacità di risposta della amministrazione della giustizia nel suo complesso, sia dell'interesse della controparte ad evitare di essere coinvolta in un processo senza validi motivi, laddove invece, per esempio, il potere di ridurre equitativamente la penale ex art. 1384 c.c. ha riguardo solo all'interesse del creditore all'adempimento.
La temerarietà della lite nel caso di specie sussiste perchè ha resistito Controparte_1
in giudizio con mala fede o colpa grave, almeno dopo il mutamento del rito, insistendo nella proposizione di eccezioni chiaramente pretestuose, per le ragioni esplicitate in questa sede, per cui va revocata, con apposito e autonomo decreto reso ex art. 136 comma 29
nella pronuncia di merito, in luogo di un separato decreto ( cfr. Cass. civ. sez. I, 28/7/2020,
n. 16117 ; Cass. civ. sez. VI, 8/3/2018, n. 5535 ; Corte di Appello di Roma sez. VII,
18/10/2022, n. 6473 ), e con ricezione delle motivazioni in essa espresse, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta provvisoriamente ai sensi dell'art. 126 D.P.R.
115/2002 in favore di dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Controparte_1
Napoli in data 13/2/2024 tramite deliberazione prot. 1225/2024 , con effetto retroattivo ai sensi del comma 3 dell'art. 136 cit.
Invero la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca "ex tunc" dell'ammissione al beneficio ( v. Cass. civ. sez. VI,
18/2/2022, n. 5459 ), allo stesso modo in cui l'art. 136 D.P.R. n. 115/2002 non subordina il provvedimento di revoca del beneficio a una sentenza di condanna ex art. 96 c.p.c. (
cfr. Cass. civ. sez. II, 4/7/2019, n. 18034 ), e il potere di disporre la revoca spetta solo al
Giudice del procedimento per il quale vi sia stata l'ammissione non oltre l'esaurimento del giudizio ( cfr. Cass. civ. sez. II, 19/1/2022, n. 1624 ).
Beninteso, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell'ipotesi in cui venga accertato che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sulla mera infondatezza dell'azione nel merito ( v. Cass. n. 20270 del 2017; Cass. n.
21610 del 2018 ). Poiché la valutazione della non manifesta infondatezza, prevista dalla norma di cui all'art. 122 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115, va compiuta dal Consiglio
dell'Ordine competente non in astratto, ma in concreto ( dovendo lo stesso a tal fine valutare “le enunciazioni in fatto e in diritto” di cui l'istante intende avvalersi e “le prove specifiche” di cui intende chiedere l'ammissione ), ove non tempestivamente rilevata 30
deve essere affidata al vaglio dell'autorità giudiziaria cui è imposta la revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. civ., 28/6/2018 n.
17037 ).
In aggiunta, va pronunciata ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. la condanna della parte soccombente costituita al pagamento in favore della di una Parte_5
sanzione pecuniaria, che si stima congruo stabilire nella misura di euro 500, pari al minimo edittale, quale necessaria conseguenza della contestuale statuizione di condanna emessa ai sensi del comma 3 della medesima norma processuale, applicandosi in ragione della data di introduzione del giudizio la norma inserita dalla cd. riforma CA.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda attorea di scioglimento del rapporto in virtù della sua scadenza per la data del 31/5/2024 e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di locazione abitativa e condanna e al rilascio per la data del Controparte_2 Controparte_1
15/9/2025 in favore della del bene immobile destinato ad uso abitativo Parte_1
sito in Napoli (NA), al Corso Umberto I n. 22 – scala C piano 6 int. 203 cat. Catastale
A/2, identificato catastalmente alla sezione POR, foglio 2, particella 4 e ancor meglio individuato con le seguenti ulteriori indicazioni: sub 160, zona censuaria 13, categoria
A2, classe 7, consistenza vani 4 superficie catastala mq 80, rendita catastale € 650,74; sub
163, zona censuaria 13, categoria A2, classe 7, consistenza vani 3,5 superficie catastale mq 83, rendita catastale € 569,39 ;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna e in Controparte_2 Controparte_1
solido tra loro, al rimborso in favore della delle spese di giudizio nonché Parte_1
di quelle di mediazione , che si liquidano in complessivi euro 5.500, di cui euro 5.200 per compensi ed euro 300 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore 31
dell'avv. Mario Gramegna con codice fiscale e dell'avv. C.F._3
Filippo Mario Gramegna con codice fiscale quali distrattari;
C.F._4
d ) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di euro 15.600 a titolo di responsabilità aggravata per lite Parte_1
temeraria ;
e ) visto l'art. 96 comma 4 c.p.c. condanna al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di euro 500 ; Parte_5
f ) visto l'art. 136 comma 2 D.P.R. 115/2002 revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta provvisoriamente in favore di dal Consiglio Controparte_1
dell'Ordine degli avvocati di Napoli in data 13/2/2024 tramite deliberazione prot.
1225/2024.
Napoli, 19/5/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 D.P.R. 115/2002 , sebbene pronunciato nel contesto della presente sentenza e quindi