Versione
1 gennaio 2012
1 gennaio 2012
Art. 27. Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 283 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza prevista dal comma che precede e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello e' collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
c) all'articolo 351:
1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e' stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;
d) all'articolo 352 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;
e) all'articolo 431 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
f) all'articolo 445-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente e' inappellabile».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
a) all'articolo 283 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza prevista dal comma che precede e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello e' collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
c) all'articolo 351:
1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e' stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;
d) all'articolo 352 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;
e) all'articolo 431 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
f) all'articolo 445-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente e' inappellabile».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Commentari • 16
- 1. Anche per per le sentenze emesse ex art. 281 sexies cpc il termine breve d'impugnazione decorre dalla notificazione della sentenzaZulay Manganaro · https://www.studiocataldi.it/ · 29 ottobre 2014 · 4.568736
[…] Accade, perciò, che nella medesima udienza, il giudice – dopo discussione – pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. L'art. 27 della legge 183 del 2011, ha provveduto a integrare in parte gli articoli 351 e 352 cpc, introducendo l'ulteriore possibilità di decidere l'appello, dopo la precisazione delle conclusioni, solo con discussione orale e immediata e susseguente lettura della sentenza e del dispositivo, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/12/2022, n. 1349Provvedimento: […] Orbene, la lettera f) dell'art. 27 legge 183/2011 - che si applica ratione temporis al caso di specie, in quanto il ricorso di primo grado è del 2019 ed il ricorso ex art. 445 bis comma primo cpc è del 2018 – stabilisce che all'articolo 445-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».Leggi di più...
- accertamento tecnico preventivo·
- invalidità civile·
- contributo unificato·
- art. 445 bis c.p.c.·
- art. 12 legge 118/71·
- art. 1 legge 104/92·
- inappellabilità sentenza·
- giudizio in materia di invalidità·
- compensazione spese