Cass. civ., sez. III, sentenza 08/07/2010, n. 16153
CASS
Sentenza 8 luglio 2010

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Nei casi di assistenza e di difesa di più parti comportante l'esame di identiche questioni e posizioni, la maggiorazione del 20 per cento dell'onorario, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della tariffa professionale forense approvata con D.M. n. 585 del 1994, per l'assistenza e la difesa di ogni parte oltre la prima è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, comunque, ha l'obbligo di motivare indicando le ragioni che hanno determinato l'esercizio del potere conferitogli; tale obbligo di motivazione sussiste anche nel caso in cui il giudice ritenga di non far proprie le argomentazioni in base alle quali la parte abbia richiesto la detta maggiorazione e non aderisca a tale motivata richiesta.

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  • 1Avvocato difende più parti, come liquidare il compensoAccesso limitato
    Leonardo Carbone · https://www.altalex.com/ · 28 dicembre 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/07/2010, n. 16153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16153
Data del deposito : 8 luglio 2010

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