Sentenza 17 maggio 1999
Massime • 1
La disdetta del locatore, in quanto volta a determinare la cessazione del rapporto di locazione alla scadenza del termine contrattuale e, conseguentemente, ad imporre al conduttore la riconsegna del bene locato e cioè l'esecuzione di una prestazione indivisibile, è efficace nei confronti di tutti i conduttori, ancorché intimata ad uno solo di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1999, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 17 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo FAVARA - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL ND, ND RI EN NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell'avvocato ELIO SIGIA, difeso dagli avvocati RAFFAELE LL e ANIELLO LL, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NO OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL SEMINARIO 85, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CUFFARO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 804/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 7/3/96 depositata il 28/03/96; RG.333/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del I motivo del ricorso e l'accoglimento del II motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 2.3.1992 Massa Acierno Emma, premesso che una propria casa d'abitazione era condotta in locazione da ZA AN, intimò alla predetta ZA licenza per finita locazione e la convenne dinanzi al Pretore di Napoli per la convalida. La intimata si oppose, deducendo di aver cessato di condurre l'immobile e negando, quindi, d'essere legittimata a contraddire. Congiuntamente alla ZA si opposero anche i coniugi EL DR e DO MA, affermando di avere assunto in locazione l'immobile con un nuovo contratto, che sostennero destinato a produrre i suoi effetti fino al 3.12.1995 per inefficacia della disdetta, in quanto intimata dalla locatrice (per la precedente scadenza del 3.12.1991) soltanto ad uno dei conduttori e non all'altro. Il Pretore denegò l'ordinanza di rilascio e rimise le parti dinanzi al Tribunale di Napoli, competente per valore. Deceduta la Massa Acierno, NO OS, suo figlio ed erede, convenne allo stesso titolo la ZA ed i coniugi EL- DO dinanzi al Tribunale di Napoli. I convenuti insistettero nelle loro difese. Con sentenza del 18.10.1994, il Tribunale rigettò la domanda nei confronti della ZA e l'accolse nei confronti dell'EL e della DO, che condannò al pagamento delle spese in favore del NO. Compensò le spese tra il NO e la ZA. Hanno appellato i coniugi EL-DO, chiedendo il rigetto della domanda di rilascio. Ha appellato anche la ZA, dolendosi della compensazione delle spese. Con sentenza del 28.3.1996 la Corte di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale, osservando che la disdetta, quantunque intimata dalla locatrice soltanto al conduttore EL e non anche alla conduttrice DO, doveva ritenersi efficace per entrambi. Ricorrono con lo stesso atto la ZA sulla base di un motivo ed i coniugi EL-DO sulla base di un altro motivo. Resiste il NO con controricorso, illustrato anche da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti EL e DO lamentano che, in violazione degli artt. 3 e 11 legge 27.7.1978 n. 392, 1316, 1335, 1321, 1219, 1310 cod.civ. e con motivazione contraddittoria e comunque insufficiente, la Corte di merito abbia ritenuto che il rapporto locatizio fosse cessato il 3.12.1991 in esito a disdetta della locatrice, quantunque la disdetta dovesse considerarsi inefficace perché intimata soltanto ad uno dei conduttori e non all'altro. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale si è uniformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22.10.1968 n. 3413; Cass. 30.7.1979 n. 4494; Cass. 23.5.1997 n. 4605), secondo cui la disdetta del locatore, in quanto volta a determinare la cessazione del rapporto locatizio alla scadenza contrattuale e, conseguentemente, ad imporre al conduttore la riconsegna del bene locato e cioè l'esecuzione di una prestazione indivisibile, è efficace nei confronti di tutti i conduttori, ancorché intimata ad uno solo di essi.
La ricorrente ZA lamenta che, in violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., la Corte territoriale abbia omesso di pronunziare sull'appello con cui ella si era doluta della compensazione delle spese del procedente grado. La doglianza è fondata, giacché la Corte napoletana ha effettivamente omesso di assumere in esame il gravame di merito della odierna ricorrente, così incorrendo nella denunziata violazione di legge.
La ricorrente lamenta inoltre, che, in violazione dell'art. 91 cod.proc.civ., la Corte di merito, pur avendo rigettato l'appello incidentale, con cui il locatore NO aveva insistito nel chiedere che la cessazione del rapporto locatizio fosse dichiarata anche nei confronti della ZA, abbia condannato quest'ultima al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellante incidentale. La doglianza è fondata, giacché la Corte distrettuale, condannando l'appellata vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante soccombente, ha violato il principio, desumibile degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. secondo cui la parte interamente vittoriosa non può in alcun caso essere condannata al pagamento delle spese processuali (Cass.11.1.1988 n. 13; Cass.
3.3.1994 n. 2194).
Il ricorso dell'EL e della DO va, dunque, rigettato. Nei confronti di questi ricorrenti stimasi di compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
In accoglimento del ricorso della ZA la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il motivo di ricorso proposto da EL DR e da DO MA, compensando le spese di questa fase. Accoglie il motivo proposto da ZA AN. Cassa in relazione a tale motivo e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Roma, 11.2.1999.