Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2023, n. 20621
CASS
Sentenza 17 luglio 2023

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 23 maggio 2023, con pubblicazione avvenuta il 17 luglio 2023. Le parti coinvolte sono un ricorrente e l'Agenzia delle Entrate, con il primo che ha impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. Il ricorrente ha contestato la decisione di improcedibilità del suo ricorso per mancato deposito, mentre l'Agenzia ha sostenuto la legittimità di tale dichiarazione, richiedendo anche il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

Il giudice ha accolto la posizione dell'Agenzia, dichiarando improcedibile il ricorso per non essere stato depositato in cancelleria, e ha stabilito che, in caso di improcedibilità, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. La Corte ha argomentato che la dichiarazione di improcedibilità, anche se derivante da un omesso deposito, giustifica il raddoppio del contributo unificato, in quanto il controricorrente ha attivato il processo, rendendo necessaria la decisione della Corte. La sentenza chiarisce, quindi, la responsabilità del ricorrente nel sostenere i costi del processo, evidenziando l'importanza di garantire l'efficienza del sistema giudiziario.

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Massime2

La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.

Il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo" contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, assolvendo all'ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2023, n. 20621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20621
Data del deposito : 17 luglio 2023

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