Versione
30 luglio 1978
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Versione
30 dicembre 1998
30 dicembre 1998
Art. 3. (Rinnovazione tacita)
Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.
La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.
((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.
La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.
((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
Commentari • 33
- 1. Cassazione e contratti di locazione: la disdetta a mezzo lettera raccomandata non è requisito essenzialeLicia Albertazzi · https://www.studiocataldi.it/ · 3 giugno 2013 · 8.52843
[…] Inoltre, “la sua comunicazione a mezzo lettera raccomandata, prevista dall'art. 3 della legge n. 392 del 1978, peraltro abrogato dall'art. 14 della legge n. 431 del 1998, non è forma prescritta a pena di nullità”. […]
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Giurisprudenza • 263
- 1. Trib. Napoli, sentenza 07/12/2022, n. 10960Provvedimento: […] Individuato il dies a quo dell'inizio del rapporto nella data del 10.05.1995 va rilevato che trovano – come detto - applicazione le previsioni di cui all'art. 3 legge 392/1978 operante in relazione alla vicenda processuale portata all' AR .Leggi di più...
- scadenza contratto di locazione·
- prova inadempimento·
- mutamento di rito·
- art. 2697 c.c.·
- oneri condominiali·
- validità contratto di locazione·
- morosità·
- compensazione spese di lite·
- art. 221 co. 4 d.l. 34/2020·
- riconduzione contratto a condizioni conformi