Art. 3. ((Al cappellano ispettore e' attribuito un assegno annuo lordo di L. 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, e' aumentato a L. 2.243.220)) ((3)) Al cappellano ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 5 giugno 1965, n.752 ha disposto (con l'art. 2) che "Il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1968, n. 323 , e' sostituito dal seguente:
"Al cappellano ispettore e' attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, e' aumentato a lire 1.383.300".
Lo stesso ha inoltre disposto (con l'art. 5) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1965. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 34) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1970. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 5 maggio 1976, n. 207 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1975.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 5 giugno 1965, n.752 ha disposto (con l'art. 2) che "Il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1968, n. 323 , e' sostituito dal seguente:
"Al cappellano ispettore e' attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, e' aumentato a lire 1.383.300".
Lo stesso ha inoltre disposto (con l'art. 5) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1965. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 34) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1970. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 5 maggio 1976, n. 207 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1975.