Articolo 111 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 109Articolo 112
Versione
24 ottobre 1942
Art. 111. Invio dei processi verbali all'Amministrazione dei Monopoli.

Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale e' trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, all'Amministrazione dei Monopoli. Questa, qualora ritenga che puo' mettersi il pagamento, prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, ne' superiore a sessanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato.
Trascorso tale termine senza che il pagamento sia stato eseguito, l'Amministrazione dei Monopoli invia il processo verbale all'intendente di finanza, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, lo trasmette al Procuratore del Re Imperatore con le osservazioni che ritiene opportune.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942