Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 554
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per difetto di sottoscrizione

    L'Ufficio ha esibito la delega con la quale il funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato è stato investito del relativo potere.

  • Rigettato
    Illegittimo ricorso all'accertamento induttivo puro

    Il metodo di accertamento induttivo puro è stato correttamente attivato dall'Amministrazione ex art.39 comma 2 lett.d-bis d.p.r.n.600/73, atteso che la società contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti ai sensi degli artt.32 e 51 del d.p.r.n.633/72.

  • Accolto
    Infondatezza della pretesa tributaria - Illegittima applicazione della percentuale di redditività media del settore

    La mancanza di precisi riferimenti idonei a consentire l'individuazione dei "campioni" e dei dati contabili da questi dichiarati non ha consentito un valido contraddittorio. Inoltre, il ricorso al campione di imprese ATECO 46.90.00 è privo di ragionevolezza, poiché la società opera in un settore altamente specializzato (commercio all'ingrosso di cofani funebri e accessori funerari) con margini di ricarico e strutture di costo molto diversi da quelli delle imprese generiche incluse in tale codice ATECO. L'approccio utilizzato si fonda su un margine statistico generico, privo di specifica aderenza alla realtà economica della società.

  • Accolto
    Infondatezza della pretesa tributaria - Illegittima imputazione di fatture di acquisto

    La società ha optato per il regime di contabilità semplificata e, ai sensi dell'art. 18, co. 5, DPR 600/1973, le era consentita la tenuta dei soli registri IVA, con la presunzione che la data di registrazione vale anche quale data di incasso/pagamento ai fini della determinazione del reddito per cassa.

  • Accolto
    Omessa quantificazione dei maggiori costi

    L'Ufficio, oltre ad avere utilizzato una ricostruzione del reddito priva di elementi di ragionevolezza, ha totalmente omesso sul maggior reddito accertato, di quantificare i maggiori costi.

  • Rigettato
    Accertamento induttivo puro

    Il metodo di accertamento induttivo puro è stato correttamente attivato dall'Amministrazione ex art.39 comma 2 lett.d-bis d.p.r.n.600/73, atteso che la società contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti ai sensi degli artt.32 e 51 del d.p.r.n.633/72.

  • Accolto
    Illegittima applicazione della percentuale di redditività media del settore

    La mancanza di precisi riferimenti idonei a consentire l'individuazione dei "campioni" e dei dati contabili da questi dichiarati non ha consentito un valido contraddittorio. Inoltre, il ricorso al campione di imprese ATECO 46.90.00 è privo di ragionevolezza, poiché la società opera in un settore altamente specializzato (commercio all'ingrosso di cofani funebri e accessori funerari) con margini di ricarico e strutture di costo molto diversi da quelli delle imprese generiche incluse in tale codice ATECO. L'approccio utilizzato si fonda su un margine statistico generico, privo di specifica aderenza alla realtà economica della società.

  • Accolto
    Illegittima imputazione di fatture di acquisto

    La società ha optato per il regime di contabilità semplificata e, ai sensi dell'art. 18, co. 5, DPR 600/1973, le era consentita la tenuta dei soli registri IVA, con la presunzione che la data di registrazione vale anche quale data di incasso/pagamento ai fini della determinazione del reddito per cassa.

  • Accolto
    Omessa quantificazione dei maggiori costi

    L'Ufficio, oltre ad avere utilizzato una ricostruzione del reddito priva di elementi di ragionevolezza, ha totalmente omesso sul maggior reddito accertato, di quantificare i maggiori costi.

  • Accolto
    Illegittimità dell'accertamento società per vizio di motivazione e illegittima applicazione della percentuale di redditività

    La mancanza di precisi riferimenti idonei a consentire l'individuazione dei "campioni" e dei dati contabili da questi dichiarati non ha consentito un valido contraddittorio. Inoltre, il ricorso al campione di imprese ATECO 46.90.00 è privo di ragionevolezza, poiché la società opera in un settore altamente specializzato (commercio all'ingrosso di cofani funebri e accessori funerari) con margini di ricarico e strutture di costo molto diversi da quelli delle imprese generiche incluse in tale codice ATECO. L'approccio utilizzato si fonda su un margine statistico generico, privo di specifica aderenza alla realtà economica della società.

  • Accolto
    Illegittimità dell'accertamento societario

    La mancanza di precisi riferimenti idonei a consentire l'individuazione dei "campioni" e dei dati contabili da questi dichiarati non ha consentito un valido contraddittorio. Inoltre, il ricorso al campione di imprese ATECO 46.90.00 è privo di ragionevolezza, poiché la società opera in un settore altamente specializzato (commercio all'ingrosso di cofani funebri e accessori funerari) con margini di ricarico e strutture di costo molto diversi da quelli delle imprese generiche incluse in tale codice ATECO. L'approccio utilizzato si fonda su un margine statistico generico, privo di specifica aderenza alla realtà economica della società.

  • Accolto
    Illegittimità dell'accertamento societario

    La mancanza di precisi riferimenti idonei a consentire l'individuazione dei "campioni" e dei dati contabili da questi dichiarati non ha consentito un valido contraddittorio. Inoltre, il ricorso al campione di imprese ATECO 46.90.00 è privo di ragionevolezza, poiché la società opera in un settore altamente specializzato (commercio all'ingrosso di cofani funebri e accessori funerari) con margini di ricarico e strutture di costo molto diversi da quelli delle imprese generiche incluse in tale codice ATECO. L'approccio utilizzato si fonda su un margine statistico generico, privo di specifica aderenza alla realtà economica della società.

  • Accolto
    Illegittimità dell'accertamento societario

    La mancanza di precisi riferimenti idonei a consentire l'individuazione dei "campioni" e dei dati contabili da questi dichiarati non ha consentito un valido contraddittorio. Inoltre, il ricorso al campione di imprese ATECO 46.90.00 è privo di ragionevolezza, poiché la società opera in un settore altamente specializzato (commercio all'ingrosso di cofani funebri e accessori funerari) con margini di ricarico e strutture di costo molto diversi da quelli delle imprese generiche incluse in tale codice ATECO. L'approccio utilizzato si fonda su un margine statistico generico, privo di specifica aderenza alla realtà economica della società.

  • Accolto
    Illegittimità dell'accertamento societario

    La mancanza di precisi riferimenti idonei a consentire l'individuazione dei "campioni" e dei dati contabili da questi dichiarati non ha consentito un valido contraddittorio. Inoltre, il ricorso al campione di imprese ATECO 46.90.00 è privo di ragionevolezza, poiché la società opera in un settore altamente specializzato (commercio all'ingrosso di cofani funebri e accessori funerari) con margini di ricarico e strutture di costo molto diversi da quelli delle imprese generiche incluse in tale codice ATECO. L'approccio utilizzato si fonda su un margine statistico generico, privo di specifica aderenza alla realtà economica della società.

  • Accolto
    Illegittimità dell'accertamento societario

    La mancanza di precisi riferimenti idonei a consentire l'individuazione dei "campioni" e dei dati contabili da questi dichiarati non ha consentito un valido contraddittorio. Inoltre, il ricorso al campione di imprese ATECO 46.90.00 è privo di ragionevolezza, poiché la società opera in un settore altamente specializzato (commercio all'ingrosso di cofani funebri e accessori funerari) con margini di ricarico e strutture di costo molto diversi da quelli delle imprese generiche incluse in tale codice ATECO. L'approccio utilizzato si fonda su un margine statistico generico, privo di specifica aderenza alla realtà economica della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 554
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 554
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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