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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 554/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 228/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Dei Fratelli Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T100467/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T100467/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 1363/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100996.2024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- sul ricorso n. 1367/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100998 2024 AUTOTUTELA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100998 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 1369/2025 depositato il 23/05/2025 proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100999 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 1371/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100992 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 1373/2025 depositato il 23/05/2025 proposto da
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100997 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La società Ricorrente_1 S.A.S. DEI FRATELLI Nominativo_1 & C., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario Ricorrente_5, ha impugnato l'avviso di accertamento n.TDY02T100467/2024, notificato il 12.11.2024, con il quale la territoriale Agenzia delle Entrate ha accertato - per l'anno di imposta 2018 - un reddito d'impresa di €.168.679,00, rispetto a quello dichiarato di €.101.813,00, con una differenza di €.66.866,00.
1.1.L'Ufficio, in particolare, preso atto che la società contribuente non aveva dato seguito agli inviti disposti ai sensi degli artt.32 e 51 del d.p.r.n.633/72, ha attivato l'accertamento induttivo c.d. puro ex art.39 comma
2 lett.d-bis d.p.r.n.600/73.
In tale contesto, ha ricostruito il reddito d'impresa applicando ai ricavi dichiarati (€.693.010,00) una percentuale di redditività media del 24,34%, ricavata da un campione di 15 imprese (ATECO 46.90.00) interrogate tramite applicativo ITERSECO, determinando così: reddito accertato €.168.679; costi “ricostruiti”
€.524.331 (ricavi – reddito accertato); costi ritenuti “non deducibili” €.66.866 (costi dichiarati – costi ricostruiti).
1.2.La ricorrente ha dedotto, a sostegno dell'opposizione:
a)sul piano formale, la nullità dell'avviso:
-per difetto di sottoscrizione, in quanto firmato da funzionario privo di delega;
-per illegittimo ricorso all'accertamento induttivo puro (precisando che, ancorchè tardivamente, la documentazione richiesta era stata esibita in sede di autotutela);
b)nel merito, l'infondatezza della pretesa tributaria, in ragione:
-per un verso, della illegittima applicazione del criterio della percentuale di redditività media del settore;
-per altro verso, della illegittima imputazione all'anno 2017 delle fatture di acquisto riferite sì ad operazioni dell'anno 2017, ma registrate nell'anno 2018 (anno oggetto di accertamento) e imputate allo stesso anno ai sensi dell'art.18 comma 5 d.p.r.n.600/73 (secondo il quale, nel caso di contabilità semplificata, la data di registrazione si presume come data di incasso, ai fini della determinazione del reddito per cassa).
2.L'Amministrazione ha, poi, emesso i conseguenti avvisi di accertamento nei confronti dei soci, cui ha imputato per trasparenza il maggior reddito di impresa in ragione della loro quota di partecipazione alla compagine sociale:
Ciascuno dei soci ha proposto opposizione, evocando l'illegittimità dell'accertamento operato a carico della società.
Si sono così instaurati i seguenti giudizi:
a. n.1367/25 - Ricorrente_3 - quota di partecipazione 9% - Reddito accertato: €.15.181,00, reddito dichiarato €.9.163,00, differenza €.6.018,00;
b. n.1369/25 - Ricorrente_4 - quota di partecipazione 9% - Reddito accertato: €.15.181,00, reddito dichiarato €.9.163,00, differenza €.6.018,00;
c. n.1363/25 - Ricorrente_2 - quota di partecipazione 30% - Reddito accertato: €.50.604,00, reddito dichiarato. 30.544,00, differenza €.20.060,00;
d. n.1371/25 - Ricorrente_5 - quota di partecipazione 30% - Reddito accertato: €.50.604,00, reddito dichiarato €.30.544,00, differenza €.20.060,00:
e. n.1373/25 - Ricorrente_6 - quota di partecipazione 20% - Reddito accertato: €.33.736,00, reddito dichiarato €.20.363,00, differenza €.13.373,00.
3.Disposta la sospensione dell'esecutività degli avvisi impugnati, la Corte, preso atto della sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ha provveduto alla riunione dei giudizi incardinato dai soci al giudizio instaurato dalla società.
Sulle memorie illustrative depositate dai ricorrenti ha, quindi, trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, osserva la Corte che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica della dichiarazione dei redditi delle società di persone e dei singoli soci impone la partecipazione di tutti i soggetti interessati e la trattazione unitaria dei giudizi, vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.14
d.lgs.. n.546/92 (cfr.Cass. nn.16730/2018 e 27603/2018).
Di qui la riunione dei giudizi incardinati dai soci a quello instaurato dalla società.
2.Ciò posto, le censure sollevate da parte ricorrente sul piano formale sono infondate.
2.1.Quanto al motivo relativo al difetto di sottoscrizione, l'Ufficio ha esibito la delega con la quale il funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato è stato investito del relativo potere.
2.2.D'altra parte, il metodo di accertamento induttivo puro è stato correttamente attivato dall'Amministrazione ex art.39 comma 2 lett.d-bis d.p.r.n.600/73, atteso che la società contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti ai sensi degli artt.32 e 51 del d.p.r.n.633/72.
L'Ufficio, quindi, nel caso di specie, ha legittimamente potuto determinare il reddito d'impresa “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili … e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma”, e, cioè, di presunzioni prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza,
3.Il ricorso è, però, fondato nel merito.
3.1.L'A.F. non ha, innanzitutto, fatto buon uso del metodo di accertamento utilizzato.
E', invero, pacifico che le presunzioni non qualificate (cc.dd."semplicissime") sulle quali può fondarsi l'accertamento induttivo puro non possono giammai assumere profili di arbitrarietà, indeterminatezza e contraddittorietà.
Tanto è, invece, avvenuto, nel caso di specie.
Infatti, l'Ufficio ha ricostruito il reddito d'impresa applicando ai ricavi dichiarati (€.693.010,00) una percentuale di redditività media del 24,34%, ricavata da un campione di 15 imprese (ATECO 46.90.00) interrogate tramite applicativo ITERSECO.
Orbene, rileva la Corte, in primo luogo, che la mancanza di precisi riferimenti idonei a consentire l'individuazione di detti "campioni" e dei dati contabili da questi dichiarati nelle proprie dichiarazioni fiscali, prodotte per l'anno in esame, non ha consentito a parte ricorrente di poter instaurare, essendo l'avviso di accertamento in esame carente di adeguata motivazione, un valido contraddittorio e un pieno esercizio del diritto alla difesa.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che il ricorso al campione di imprese ATECO 46.90.00 si mostra privo di ragionevolezza, sol che si consideri che la Ricorrente_1 s.a.s. opera in un settore altamente specializzato, ossia il commercio all'ingrosso di cofani funebri e accessori funerari, che presenta margini di ricarico e strutture di costo profondamente diversi da quelli delle imprese generiche incluse nel codice ATECO 46.90.00
(“Commercio all'ingrosso non specializzato”).
Con la conseguenza che, come rettamente assunto da parte ricorrente, “l'approccio utilizzato dall'Agenzia delle Entrate si fonda su un margine statistico generico, privo di specifica aderenza alla realtà economica della Ricorrente_1 S.a.s., e porta quindi a una ricostruzione fittizia del reddito, basata esclusivamente su un parametro standardizzato, senza alcun esame concreto della contabilità e dei documenti aziendali”.
Da ultimo, non può non rilevarsi che l'Ufficio, oltre ad avere utilizzato una ricostruzione del reddito priva di elementi di ragionevolezza ha totalmente omesso sul maggior reddito accertato, di quantificare i maggiori costi (cfr. Cass.n.25809/2024, secondo cui resta ferma per l'A.F. “la necessità, per l'amministrazione, di procedere alla determinazione del reddito nel rispetto di una ricostruzione operata secondo criteri di ragionevolezza e del parametro costituzionale della capacità contributiva, previa determinazione, sia pure induttivamente, dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost.”).
3.2.Quanto, poi, ad una pretesa indebita imputazione all'anno 2018 di fatture di acquisto riferite ad operazioni dell'anno 2017, è appena il caso di rilevare che la Ricorrente_1 ha optato, come non risulta contestato, per il regime di contabilità semplificata.
Sì che, ai sensi dell'art. 18, co. 5, DPR 600/1973, le era consentita la tenuta dei soli registri IVA, con la presunzione che la data di registrazione vale anche quale data di incasso/pagamento ai fini della determinazione del reddito per cassa.
4.In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere accolti, con conseguente annullamento degli impugnati avvisi.
5.La sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni - consistenti nella peculiarità delle questioni trattate, nelle obiettive incertezze (ravvisabili anche in sede di pronunce di legittimità) in tema di criteri legittimamente utilizzabili nel contesto del c.d. accertamento induttivo puro - induce a dichiarare compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti.
Compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 228/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Dei Fratelli Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T100467/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T100467/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 1363/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100996.2024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- sul ricorso n. 1367/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100998 2024 AUTOTUTELA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100998 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 1369/2025 depositato il 23/05/2025 proposto da
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100999 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 1371/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100992 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 1373/2025 depositato il 23/05/2025 proposto da
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T100997 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La società Ricorrente_1 S.A.S. DEI FRATELLI Nominativo_1 & C., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario Ricorrente_5, ha impugnato l'avviso di accertamento n.TDY02T100467/2024, notificato il 12.11.2024, con il quale la territoriale Agenzia delle Entrate ha accertato - per l'anno di imposta 2018 - un reddito d'impresa di €.168.679,00, rispetto a quello dichiarato di €.101.813,00, con una differenza di €.66.866,00.
1.1.L'Ufficio, in particolare, preso atto che la società contribuente non aveva dato seguito agli inviti disposti ai sensi degli artt.32 e 51 del d.p.r.n.633/72, ha attivato l'accertamento induttivo c.d. puro ex art.39 comma
2 lett.d-bis d.p.r.n.600/73.
In tale contesto, ha ricostruito il reddito d'impresa applicando ai ricavi dichiarati (€.693.010,00) una percentuale di redditività media del 24,34%, ricavata da un campione di 15 imprese (ATECO 46.90.00) interrogate tramite applicativo ITERSECO, determinando così: reddito accertato €.168.679; costi “ricostruiti”
€.524.331 (ricavi – reddito accertato); costi ritenuti “non deducibili” €.66.866 (costi dichiarati – costi ricostruiti).
1.2.La ricorrente ha dedotto, a sostegno dell'opposizione:
a)sul piano formale, la nullità dell'avviso:
-per difetto di sottoscrizione, in quanto firmato da funzionario privo di delega;
-per illegittimo ricorso all'accertamento induttivo puro (precisando che, ancorchè tardivamente, la documentazione richiesta era stata esibita in sede di autotutela);
b)nel merito, l'infondatezza della pretesa tributaria, in ragione:
-per un verso, della illegittima applicazione del criterio della percentuale di redditività media del settore;
-per altro verso, della illegittima imputazione all'anno 2017 delle fatture di acquisto riferite sì ad operazioni dell'anno 2017, ma registrate nell'anno 2018 (anno oggetto di accertamento) e imputate allo stesso anno ai sensi dell'art.18 comma 5 d.p.r.n.600/73 (secondo il quale, nel caso di contabilità semplificata, la data di registrazione si presume come data di incasso, ai fini della determinazione del reddito per cassa).
2.L'Amministrazione ha, poi, emesso i conseguenti avvisi di accertamento nei confronti dei soci, cui ha imputato per trasparenza il maggior reddito di impresa in ragione della loro quota di partecipazione alla compagine sociale:
Ciascuno dei soci ha proposto opposizione, evocando l'illegittimità dell'accertamento operato a carico della società.
Si sono così instaurati i seguenti giudizi:
a. n.1367/25 - Ricorrente_3 - quota di partecipazione 9% - Reddito accertato: €.15.181,00, reddito dichiarato €.9.163,00, differenza €.6.018,00;
b. n.1369/25 - Ricorrente_4 - quota di partecipazione 9% - Reddito accertato: €.15.181,00, reddito dichiarato €.9.163,00, differenza €.6.018,00;
c. n.1363/25 - Ricorrente_2 - quota di partecipazione 30% - Reddito accertato: €.50.604,00, reddito dichiarato. 30.544,00, differenza €.20.060,00;
d. n.1371/25 - Ricorrente_5 - quota di partecipazione 30% - Reddito accertato: €.50.604,00, reddito dichiarato €.30.544,00, differenza €.20.060,00:
e. n.1373/25 - Ricorrente_6 - quota di partecipazione 20% - Reddito accertato: €.33.736,00, reddito dichiarato €.20.363,00, differenza €.13.373,00.
3.Disposta la sospensione dell'esecutività degli avvisi impugnati, la Corte, preso atto della sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ha provveduto alla riunione dei giudizi incardinato dai soci al giudizio instaurato dalla società.
Sulle memorie illustrative depositate dai ricorrenti ha, quindi, trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, osserva la Corte che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica della dichiarazione dei redditi delle società di persone e dei singoli soci impone la partecipazione di tutti i soggetti interessati e la trattazione unitaria dei giudizi, vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.14
d.lgs.. n.546/92 (cfr.Cass. nn.16730/2018 e 27603/2018).
Di qui la riunione dei giudizi incardinati dai soci a quello instaurato dalla società.
2.Ciò posto, le censure sollevate da parte ricorrente sul piano formale sono infondate.
2.1.Quanto al motivo relativo al difetto di sottoscrizione, l'Ufficio ha esibito la delega con la quale il funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato è stato investito del relativo potere.
2.2.D'altra parte, il metodo di accertamento induttivo puro è stato correttamente attivato dall'Amministrazione ex art.39 comma 2 lett.d-bis d.p.r.n.600/73, atteso che la società contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti ai sensi degli artt.32 e 51 del d.p.r.n.633/72.
L'Ufficio, quindi, nel caso di specie, ha legittimamente potuto determinare il reddito d'impresa “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili … e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma”, e, cioè, di presunzioni prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza,
3.Il ricorso è, però, fondato nel merito.
3.1.L'A.F. non ha, innanzitutto, fatto buon uso del metodo di accertamento utilizzato.
E', invero, pacifico che le presunzioni non qualificate (cc.dd."semplicissime") sulle quali può fondarsi l'accertamento induttivo puro non possono giammai assumere profili di arbitrarietà, indeterminatezza e contraddittorietà.
Tanto è, invece, avvenuto, nel caso di specie.
Infatti, l'Ufficio ha ricostruito il reddito d'impresa applicando ai ricavi dichiarati (€.693.010,00) una percentuale di redditività media del 24,34%, ricavata da un campione di 15 imprese (ATECO 46.90.00) interrogate tramite applicativo ITERSECO.
Orbene, rileva la Corte, in primo luogo, che la mancanza di precisi riferimenti idonei a consentire l'individuazione di detti "campioni" e dei dati contabili da questi dichiarati nelle proprie dichiarazioni fiscali, prodotte per l'anno in esame, non ha consentito a parte ricorrente di poter instaurare, essendo l'avviso di accertamento in esame carente di adeguata motivazione, un valido contraddittorio e un pieno esercizio del diritto alla difesa.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che il ricorso al campione di imprese ATECO 46.90.00 si mostra privo di ragionevolezza, sol che si consideri che la Ricorrente_1 s.a.s. opera in un settore altamente specializzato, ossia il commercio all'ingrosso di cofani funebri e accessori funerari, che presenta margini di ricarico e strutture di costo profondamente diversi da quelli delle imprese generiche incluse nel codice ATECO 46.90.00
(“Commercio all'ingrosso non specializzato”).
Con la conseguenza che, come rettamente assunto da parte ricorrente, “l'approccio utilizzato dall'Agenzia delle Entrate si fonda su un margine statistico generico, privo di specifica aderenza alla realtà economica della Ricorrente_1 S.a.s., e porta quindi a una ricostruzione fittizia del reddito, basata esclusivamente su un parametro standardizzato, senza alcun esame concreto della contabilità e dei documenti aziendali”.
Da ultimo, non può non rilevarsi che l'Ufficio, oltre ad avere utilizzato una ricostruzione del reddito priva di elementi di ragionevolezza ha totalmente omesso sul maggior reddito accertato, di quantificare i maggiori costi (cfr. Cass.n.25809/2024, secondo cui resta ferma per l'A.F. “la necessità, per l'amministrazione, di procedere alla determinazione del reddito nel rispetto di una ricostruzione operata secondo criteri di ragionevolezza e del parametro costituzionale della capacità contributiva, previa determinazione, sia pure induttivamente, dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost.”).
3.2.Quanto, poi, ad una pretesa indebita imputazione all'anno 2018 di fatture di acquisto riferite ad operazioni dell'anno 2017, è appena il caso di rilevare che la Ricorrente_1 ha optato, come non risulta contestato, per il regime di contabilità semplificata.
Sì che, ai sensi dell'art. 18, co. 5, DPR 600/1973, le era consentita la tenuta dei soli registri IVA, con la presunzione che la data di registrazione vale anche quale data di incasso/pagamento ai fini della determinazione del reddito per cassa.
4.In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere accolti, con conseguente annullamento degli impugnati avvisi.
5.La sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni - consistenti nella peculiarità delle questioni trattate, nelle obiettive incertezze (ravvisabili anche in sede di pronunce di legittimità) in tema di criteri legittimamente utilizzabili nel contesto del c.d. accertamento induttivo puro - induce a dichiarare compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti.
Compensa le spese.