Legge 6 dicembre 1993, n. 509

Commentario1

  • 1Invalidità civile Inps : quali sono i requisiti sanitari per le agevolazioni?
    Consulenze · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 luglio 2022

Giurisprudenza+500

Mostra tutto (+500)
  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/05/2020, n. 10089
    Provvedimento: 1 0089-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. CONTRO PIETRO CURZIO - Primo Presidente f.f. DECISIONI DI - GIUDICI SPECIALI FELICE MANNA - Presidente di Sezione - - Ud. 25/02/2020 - ENRICA D'ANTONIO -- Consigliere - PU R.G.N. 24235/2019 UI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - hon 10089 Rep. ERNESTINO UI US - Consigliere - F.N. LUCIO NAPOLITANO Consigliere ALBERTO GIUSTI - Consigliere - CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - ROSSANA MANCINO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24235-2019 proposto da: MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro …
     Leggi di più...
    • art. 1, comma 2, d.lgs n. 171 del 2016·
    • controversia relativa – giurisdizione del giudice ordinario – sussistenza – fondamento·
    • inidoneità dell'aspirante·
    • determinazione e criteri·
    • giurisdizione civile·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa

  • 2Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2811
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'1.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 12074/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP, PROMOSSA DA , con l'Avv. Federico Arena; Parte_1 - ricorrente - CONTRO in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Riccardo Vagliasindi; - resistente - **** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 20/12/2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo …
     Leggi di più...
    • opposizione ad ATP·
    • portatore di handicap·
    • invalidità civile·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • CTU·
    • spese di lite·
    • indennità di accompagnamento·
    • art. 3 co. 3 l. 104/1992·
    • requisiti sanitari·
    • onere della prova

  • 3Trib. Termini Imerese, sentenza 25/06/2025, n. 714
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4278 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 (C.F. , (C.F. C.F._3 Parte_4 [...] , (C.F. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 , nato a [...] il Parte_6 20/11/1949 e deceduto a Palermo il 21/01/2024, elettivamente domiciliati in Contessa Entellina, Via Castriotta n. 15, presso lo studio dell'avv. ZITO PLAIA MARIA, che li rappresenta e difende per procura in calce alla …
     Leggi di più...
    • successione ereditaria·
    • decesso del ricorrente·
    • art. 445-bis c.p.c.·
    • invalidità civile·
    • CTU·
    • spese di lite·
    • opposizione ad accertamento tecnico preventivo·
    • distrazione spese·
    • indennità di accompagnamento

  • 4Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/07/2024, n. 1063
    Provvedimento: TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di GG Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 19/07/2024 nel procedimento n. 4668 /2023 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza TRA , C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Triolo ed elettivamente domiciliato in GG Calabria, via D. Romeo n. 15 giusta procura in atti; Ricorrente CONTRO C.F. …
     Leggi di più...
    • inammissibilità ricorso·
    • opposizione ad ATP·
    • art. 445-bis c.p.c.·
    • invalidità civile·
    • CTU·
    • spese CTU a carico INPS·
    • compensazione spese·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • indennità di accompagnamento·
    • requisiti sanitari

  • 5Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 104
    Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile – Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione dell'11 febbraio 2025, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 80/2023 R.G. e vertente fra c.f. C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Ricotta ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Potenza pi.le Rizzo n. 11, giusta mandato in atti; - RICORRENTE - e c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Marina Savastano giusta …
     Leggi di più...
    • accertamento tecnico preventivo·
    • riconoscimento diritti e benefici·
    • tempestività atto di dissenso·
    • indennità di accompagnamento·
    • art. 3 comma 3 legge 104/1992·
    • compensazione spese di lite·
    • handicap grave·
    • invalidità ultrasessantacinquenne
Mostra tutto (+500)

Versioni del testo

  • Art. 1. (Definizione delle munizioni commerciali
    per uso civile e controllo delle medesime) 1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell' articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e successive modificazioni, comprese le munizioni a salve, nonche' quelle destinate agli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.
    2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1 luglio 1969, di cui e' stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993 .
    3. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993 , sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, che deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni.
    4. Sono altresi' sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993 .
    5. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 , le parole: "nonche' le armi tipo guerra" sono sostituite dalle seguenti: "le armi a salve, le armi tipo guerra".
    6. All' articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 , e succes- sive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti".
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 2 della legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come da ultimo modificato dall' art. 12 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 , e' il seguente:
    "Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
    a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia;
    b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
    c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
    d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
    e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purche' non a funzionamento automatico;
    f) le rivoltelle a rotazione;
    g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
    h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
    Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
    Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle de- nominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
    Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti,ne' possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
    Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile".
    - La legge n. 993/1973 reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969".
    - Il testo dell'art. 8 del regolamento della CIP allegato alla convenzione di cui alla citata legge n. 993/1973 , e' il seguente:
    "Art. 8. - 1. Le decisioni entrano in vigore se nei sei mesi che seguono la notifica prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 5, nessuna delle Parti contraenti si oppone o formula riserve presso il Governo del Regno del Belgio.
    Se una Parte contraente si oppone a una decisione, questa non avra' efficacia nei confronti delle altre Parti contraenti. In caso di riserve formulate da una Parte contraente nei confronti di una decisione, quest'ultima entra in vigore soltanto se la detta Parte contraente ritira le proprie riserve.
    La data del ricevimento della notifica indirizzata al Governo del Regno del Belgio viene considerata come data di ritiro.
    Il Governo del Regno del Belgio informa la Commissione internazionale permanente di ogni opposizione, riserva o ritiro di una riserva.
    2. In caso di decisioni prese dalla Commissione, in conformita' del paragrafo 7 dell'articolo I della convenzione, la Parte contraente il cui o i cui punzoni di prova non siano riconosciuti e debbano essere depennati dalla tabella ufficiale, non e' autorizzata a fare opposizione ne' a formulare riserve".
    - Il testo dell'art. 1 della convenzione di cui alla citata legge n. 993/1973 e' il seguente:
    "Art. 1. - Viene istituita una commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili, qui appresso indicata Commissione internazionale permanente, abbreviata con la sigla CIP.
    Essa ha il compito:
    1) di scegliere, da un lato, gli apparecchi che serviranno da campione per la misurazione della pressione di tiro e, dall'altro, i procedimenti di misurazione che i servizi ufficiali dovranno utilizzare per determinare, nel modo piu' pratico e preciso, la pressione sviluppata dalle cartucce da tiro e da prova:
    a) nelle armi da caccia, da tiro, da difesa, ad eccezione delle armi destinate alla guerra terrestre, navale o aerea; tuttavia le Parti contraenti hanno la facolta' di utilizzare per tutte o per una parte di queste ultime armi, gli strumenti ed i procedimenti di misurazione adottati;
    b) in tutti gli altri dispositivi portatili, armi od apparecchi a scopi industriali o professionali non menzionati in precedenza e che utilizzano una carica di esplosivo per la propulsione, sia di un proiettile, sia di qualsivoglia elemento meccanico e la cui prova sia riconosciuta necessaria dalla Commissione internazionale permanente.
    Detti apparecchi saranno denominati "apparecchi campione".
    2) di determinare la natura e le modalita' di esecuzione delle prove ufficiali alle quali dovranno, per offrire ogni garanzia di sicurezza, essere sottoposte le armi o gli apparecchi indicati ai paragrafi 1), a) e b).
    Dette prove saranno designate con l'espressione "prove campione";
    3) di apportare agli apparecchi campione di misurazione, ai metodi d'impiego ad essi relativi nonche' alle prove campione, tutti i perfezionamenti, modifiche o complementi richiesti dal progresso della metrologia, della fabbricazione delle armi da fuoco portatili e degli apparecchi a scopi industriali o professionali, nonche' delle loro munizioni;
    4) di ricercare l'unificazione delle dimensioni della camera di cartuccia delle armi da fuoco poste in commercio e le modalita' di controllo e di prova delle loro munizioni;
    5) di esaminare le leggi e i regolamenti relativi alla prova ufficiale delle armi da fuoco portatili emanate dai Governi contraenti al fine di accertare che siano conformi alle disposizioni adottate in applicazione del precedente paragrafo 2);
    6) di dichiarare in quali Stati contraenti la esecuzione delle prove corrisponda alla prova campione di cui al paragrafo 2) e di pubblicare una tabella riproducente i modelli dei punzoni utilizzati dai Banchi di prova ufficiali dei detti Stati sia attualmente sia a partire dalla firma della convenzione del 15 luglio 1914;
    7) di ritirare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 6) e di modificare la tabella ove non siano piu' soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6)".
    - Il testo dell' art. 1 della legge n. 186/1970 (Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152 , sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili), come da ultimo modificato dalla legge n. 110/1975 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    "Art. 1. - Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensioni fabbricate in italia, le armi a salve, le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte pri- vate e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova del Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20 , modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'.
    La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, puo' essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta.
    Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova gia' subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.
    Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti".
  • Art. 2. (Contenuto del controllo) 1. Il controllo delle munizioni comprende: prende:
    a) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sulle unita' di imballaggio elementare;
    b) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna cartuccia;
    c) la verifica della conformita' delle caratteristiche dimensionali;
    d) la verifica della pressione media delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali;
    e) la verifica della sicurezza di funzionamento.
  • Art. 3. (Indicazione obbligatoria sulla unita' di imballaggio elementare) 1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.
    2. L'unita' di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:
    a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni;
    b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;
    c) il numero di identificazione del lotto, la quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione; d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore;
    e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.