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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1414/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1414/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. NT Colombo (C.F. ), presso il cui studio sito in Catania, Piazza C.F._2 Roma n. 9, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
contro
C.F. , già in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante p.t., e per essa la mandataria (già denominata Controparte_3 CP_4
, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_2 NT HR EL NO (C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._3 Catania, Viale Ionio n. 65, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Cerbino. OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.09.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 4484/2023, emesso il 09.12.2023 nel procedimento n. 11753/2023 R.G. e depositato l'11.12.2023, il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare alla parte Controparte_1 ricorrente la somma di euro 17.630,11, oltre interessi come da ricorso, spese e compensi del procedimento monitorio, in virtù di un prestito personale e di un'apertura di credito con carta revolving concessigli da GO TO S.p.A. nell'ottobre del 2014. Con atto di citazione del 3.02.2024 il debitore proponeva, quindi, opposizione avverso il predetto provvedimento, deducendo: la carenza di legittimazione attiva dell' e per essa Controparte_2 della mandataria l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento Controparte_3 del tentativo obbligatorio di mediazione;
il difetto di prova in ordine al credito azionato;
l'erroneità
pagina 1 di 5 della somma ingiunta atteso che relativamente agli interessi non era dato capire come essi fossero stati conteggiati e se vi fosse anatocismo nonché la nullità del contratto in riferimento al codice del consumo in quanto era prevista in contratto una somma di € 702,36 per una non ben specificata polizza assicurativa. Conseguentemente, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: − Preliminarmente, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che lo stesso andrà certamente revocato per i motivi esposti;
− Sempre in via preliminare, sospendere il giudizio ed assegnare al creditore il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione, che la e per essa quale mandataria a Controparte_2 Controparte_3 avrebbe dovuto espletare in quanto condizione di procedibilità della domanda;
IN VIA PREGIUDIZIALE − In via pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare inammissibile la richiesta di condanna rivolta nei confronti del sig. dalla Controparte_1 [...]
e per essa quale mandataria a , stante il difetto di legittimazione CP_2 Controparte_3 attiva della stessa per i motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO − Nel merito, in caso di mancato accoglimento della pregiudiziale eccezione di inammissibilità della domanda di condanna per difetto di legittimazione attiva della e per essa quale mandataria a Controparte_2 [...]
, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto in quanto non sussistendone i CP_3 presupposti per l'emissione del decreto e rigettare la domanda di condanna formulata dalla
[...]
e per essa quale mandataria a nei confronti del sig. CP_2 Controparte_3 CP_1
, stante il difetto di prova in ordine al presunto credito vantato dalla stessa per i motivi esposti in
[...] narrativa;
− In subordine, nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di un credito in capo alla e per essa quale mandataria a , revocare Controparte_2 Controparte_3 comunque il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui alla parte narrativa e limitare la condanna del sig. alla minor somma che emeregerà dall'istruttoria della causa. IN OGNI CASO − CP_1 Condannare la e per essa quale mandataria a alla Controparte_2 Controparte_3 refusione, in favore del sig. delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre Controparte_1 accessori di legge .”. Costituitasi in giudizio l' per mezzo della mandataria Controparte_2 Controparte_3
questa confutava le avverse doglianze, allegando piuttosto la legittimità della pretesa creditoria
[...] e del decreto ingiuntivo notificato in quanto sussistevano tutti i presupposti per la sua emissione sia sul piano probatorio che sotto il profilo della legittimazione attiva della creditrice. Deduceva, inoltre, l'esattezza del credito azionato a fronte di contestazioni generiche avanzate non solo sul quantum ma anche in relazione al preteso anatocismo. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto o in subordine la concessione di un'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis o ter c.p.c.. Pertanto, così concludeva: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: ● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; ● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; In via preliminare subordinata: ● nell'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, non venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, tenuto conto di tutte le ragioni già esposte nel presente atto, di ingiungere alla parte opponente, con ordinanza exart. 186bis c.p.c., il pagamento in favore dell'opposta delle somme non contestate, pari ad euro 7.200,00, sussistendone tutti i presupposti di Legge;
in difetto, ossia per l'eventualità in cui il Tribunale non ritenesse ricorrenti i presupposti di cui all'art. 186 bis c.p.c., si chiede all'Ill.mo Giudice adito di ingiungere alla parte opponente, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.,
pagina 2 di 5 da dichiararsi provvisoriamente esecutiva alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto, il pagamento in favore dell'opposta dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, oltre interessi convenzionali di mora come richiesti in ricorso, dal dovuto al saldo, sussistendone nel caso di specie tutti i presupposti di Legge di cui all'art. 633 c.p.c., co. 1, n. 1), e co. 2 e di cui all'art. 634 c.p.c.; Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 17.630,11, Controparte_2 oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”. Differita al 24.02.2025, ex art. 168 bis c.p.c., la data della prima udienza e compiegate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del primo aprile 2025 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e visto l'espletamento del procedimento di mediazione in corso di causa, si rinviava ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 22.09.2025 assegnandosi i termini per il deposito degli atti conclusivi. In tale data la causa andava, quindi, a sentenza come da relativo verbale.
********************
Tanto premesso, la spiegata opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
Or, il procedimento ha ad oggetto il decreto ingiuntivo notificato a in esito al Controparte_1 parziale mancato pagamento delle rate afferenti a un prestito personale e a un'apertura di credito revolving a tempo indeterminato concessi dall'GO TO S.p.A. in data 14/15.10.2014 (v. all.ti 3 e 10 fascicolo monitorio), i cui crediti sarebbero poi stati oggetto di svariate cessioni sino a giungere in capo all' Controparte_2
Ebbene, ai fini della procedibilità del giudizio si prende atto della circostanza che in corso di causa parte opposta ha esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, il quale si è concluso con esito negativo (v. all. 10 fasc. opposta).
Occorre, a questo punto, affrontare la censura sollevata dall'opponente in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell' e per essa della mandataria Controparte_2 Controparte_3
quale cessionaria del credito azionato.
[...]
In argomento giova osservare come si sia espressa la Suprema Corte (Cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016) distinguendo tra la legittimazione ad agire, che -attenendo al diritto di azione- spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la titolarità del diritto ad agire che rappresenta invece la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la quale attiene al merito della causa ed è, quindi, un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'opposta ha l'onere di allegare e di provare in positivo ovvero anche in forza del comportamento processuale della controparte.
Ciò posto, ne consegue che quanto contestato dall'opponente in relazione all'asserito difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta attiene non già alla sua legittimazione processuale bensì alla di lei titolarità del rapporto giuridico controverso e spetta alla medesima convenuta fornirne la prova.
pagina 3 di 5 Peraltro, laddove -come nel caso alla mano- i crediti siano stati oggetto di plurime cessioni è onere del cessionario dimostrare la regolare conclusione di tutti i relativi contratti e l'inclusione in tali atti traslativi degli specifici rapporti contestati (Cfr. Cass. n. 17944/2023).
E invero, l'odierna convenuta (attrice in senso sostanziale trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) ha agito in giudizio assumendo che “i due crediti oggetto di causa: - sono stati prima ceduti da GO TO S.p.A. a in data 23 giugno 2020 Controparte_5 (DOC. 5); - in data 13/12/2022 ha ceduto a i Controparte_5 Controparte_2 crediti in esame nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, di cui è stata data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 149 del 24/12/2022, con codice redazionale n. TX22AAB13710 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio;
DOC. 6);” (v. comparsa di costituzione pag. 12).
Per provare quanto asserito l'opposta, su cui incombe il relativo onere, ha depositato in riferimento alla prima cessione intercorsa tra la GO TO S.p.A. e la Controparte_5
- in sede di monitoria l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 20.10.2018 con cui comunicava di aver acquistato pro soluto un insieme di Controparte_5 crediti -individuabili in blocco- ma non da GO TO, bensì da rivelandosi, quindi, Controparte_2 tale documento del tutto inconferente ai fini del presente giudizio (v. all. 4 fasc. monitorio);
-nella fase di opposizione ha, invece, allegato l'estratto di un contratto di cessione -tra GO e risalente al 23.06.2020 composto di sole 3 pagine, da cui non è tuttavia possibile evincere CP_5 in alcun modo quali siano i crediti ivi ceduti, nonché alcune pagine di un elenco denominato “Allegato B AGOS Sample Stock FF 202006”, privo di alcun riferimento in ordine alla sua provenienza e/o al documento a cui lo stesso è riferibile (v. all.ti 5 e 9 fascicolo opposta).
La c.d. seconda cessione, intervenuta tra e Controparte_5 Controparte_2 è stata invece documentata con l'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 149 del 24.12.2022, con la Lista dei crediti ceduti (Lista Amaltea) depositata presso il notaio e con il relativo annex (v. all.ti 6-7 e 9a fasc. opposta), nonché con Per_1 la copia dello stesso contratto di cessione del 13.12.2022 prodotto nel monitorio e la comunicazione della cessione all'indirizzo del , tornata al mittente per compiuta giacenza (v. all.ti 5- 6 e 7 CP_1 fasc. monitorio).
Or, dall'analisi del corredo probatorio offerto si deve ritenere inadeguata e carente la prova fornita in ordine ai vari passaggi che hanno coinvolto i finanziamenti in parola e all'effettiva titolarità attiva dei predetti crediti in capo all'opposta, atteso che dai documenti allegati -in particolar modo per la cessione a monte di quella intervenuta da ultimo tra e Controparte_5 Controparte_2 non è stata data analitica e puntuale dimostrazione che nell'ambito del trasferimento tra GO
[...] TO S.p.A. e fossero inclusi i crediti azionati nei confronti del . Controparte_5 CP_1
Né può soccorrere, al fine di superare tale grave deficit probatorio, la produzione dei contratti originari intercorsi tra l'GO TO e il , essendo il loro possesso di per sé spiegabile anche CP_1 in base a motivi diversi dall'intervenuto acquisto del relativo credito.
Sicchè, operando il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, si deve ritenere che l'odierna opposta sia priva della titolarità dei rapporti giuridici oggetto di causa, non avendo pagina 4 di 5 dimostrato la continuità delle cessioni di detti crediti e, di conseguenza, il proprio subentro nella menzionata titolarità attiva degli stessi e, quindi, l'effettività della propria qualità di creditrice.
Per tale ragione, assorbita ogni altra questione, l'opposizione deve essere accolta, revocandosi il decreto ingiuntivo n. 4484/2023, emesso dal Tribunale di Catania il 09.12.2023 nel procedimento n. 11753/2023 R.G. e depositato l'11.12.2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 4484/2023, emesso dal Tribunale di Catania il 09.12.2023 nel procedimento n. 11753/2023 R.G. e depositato l'11.12.2023.
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opponente che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre alle spese vive, alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. NT Colombo dichiaratosi antistatario delle stesse.
Così deciso in Catania, il 16.10.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1414/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. NT Colombo (C.F. ), presso il cui studio sito in Catania, Piazza C.F._2 Roma n. 9, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
contro
C.F. , già in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante p.t., e per essa la mandataria (già denominata Controparte_3 CP_4
, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_2 NT HR EL NO (C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._3 Catania, Viale Ionio n. 65, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Cerbino. OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.09.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 4484/2023, emesso il 09.12.2023 nel procedimento n. 11753/2023 R.G. e depositato l'11.12.2023, il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare alla parte Controparte_1 ricorrente la somma di euro 17.630,11, oltre interessi come da ricorso, spese e compensi del procedimento monitorio, in virtù di un prestito personale e di un'apertura di credito con carta revolving concessigli da GO TO S.p.A. nell'ottobre del 2014. Con atto di citazione del 3.02.2024 il debitore proponeva, quindi, opposizione avverso il predetto provvedimento, deducendo: la carenza di legittimazione attiva dell' e per essa Controparte_2 della mandataria l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento Controparte_3 del tentativo obbligatorio di mediazione;
il difetto di prova in ordine al credito azionato;
l'erroneità
pagina 1 di 5 della somma ingiunta atteso che relativamente agli interessi non era dato capire come essi fossero stati conteggiati e se vi fosse anatocismo nonché la nullità del contratto in riferimento al codice del consumo in quanto era prevista in contratto una somma di € 702,36 per una non ben specificata polizza assicurativa. Conseguentemente, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: − Preliminarmente, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che lo stesso andrà certamente revocato per i motivi esposti;
− Sempre in via preliminare, sospendere il giudizio ed assegnare al creditore il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione, che la e per essa quale mandataria a Controparte_2 Controparte_3 avrebbe dovuto espletare in quanto condizione di procedibilità della domanda;
IN VIA PREGIUDIZIALE − In via pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare inammissibile la richiesta di condanna rivolta nei confronti del sig. dalla Controparte_1 [...]
e per essa quale mandataria a , stante il difetto di legittimazione CP_2 Controparte_3 attiva della stessa per i motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO − Nel merito, in caso di mancato accoglimento della pregiudiziale eccezione di inammissibilità della domanda di condanna per difetto di legittimazione attiva della e per essa quale mandataria a Controparte_2 [...]
, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto in quanto non sussistendone i CP_3 presupposti per l'emissione del decreto e rigettare la domanda di condanna formulata dalla
[...]
e per essa quale mandataria a nei confronti del sig. CP_2 Controparte_3 CP_1
, stante il difetto di prova in ordine al presunto credito vantato dalla stessa per i motivi esposti in
[...] narrativa;
− In subordine, nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di un credito in capo alla e per essa quale mandataria a , revocare Controparte_2 Controparte_3 comunque il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui alla parte narrativa e limitare la condanna del sig. alla minor somma che emeregerà dall'istruttoria della causa. IN OGNI CASO − CP_1 Condannare la e per essa quale mandataria a alla Controparte_2 Controparte_3 refusione, in favore del sig. delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre Controparte_1 accessori di legge .”. Costituitasi in giudizio l' per mezzo della mandataria Controparte_2 Controparte_3
questa confutava le avverse doglianze, allegando piuttosto la legittimità della pretesa creditoria
[...] e del decreto ingiuntivo notificato in quanto sussistevano tutti i presupposti per la sua emissione sia sul piano probatorio che sotto il profilo della legittimazione attiva della creditrice. Deduceva, inoltre, l'esattezza del credito azionato a fronte di contestazioni generiche avanzate non solo sul quantum ma anche in relazione al preteso anatocismo. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto o in subordine la concessione di un'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis o ter c.p.c.. Pertanto, così concludeva: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: ● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; ● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; In via preliminare subordinata: ● nell'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, non venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, tenuto conto di tutte le ragioni già esposte nel presente atto, di ingiungere alla parte opponente, con ordinanza exart. 186bis c.p.c., il pagamento in favore dell'opposta delle somme non contestate, pari ad euro 7.200,00, sussistendone tutti i presupposti di Legge;
in difetto, ossia per l'eventualità in cui il Tribunale non ritenesse ricorrenti i presupposti di cui all'art. 186 bis c.p.c., si chiede all'Ill.mo Giudice adito di ingiungere alla parte opponente, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.,
pagina 2 di 5 da dichiararsi provvisoriamente esecutiva alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto, il pagamento in favore dell'opposta dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, oltre interessi convenzionali di mora come richiesti in ricorso, dal dovuto al saldo, sussistendone nel caso di specie tutti i presupposti di Legge di cui all'art. 633 c.p.c., co. 1, n. 1), e co. 2 e di cui all'art. 634 c.p.c.; Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 17.630,11, Controparte_2 oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”. Differita al 24.02.2025, ex art. 168 bis c.p.c., la data della prima udienza e compiegate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del primo aprile 2025 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e visto l'espletamento del procedimento di mediazione in corso di causa, si rinviava ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 22.09.2025 assegnandosi i termini per il deposito degli atti conclusivi. In tale data la causa andava, quindi, a sentenza come da relativo verbale.
********************
Tanto premesso, la spiegata opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
Or, il procedimento ha ad oggetto il decreto ingiuntivo notificato a in esito al Controparte_1 parziale mancato pagamento delle rate afferenti a un prestito personale e a un'apertura di credito revolving a tempo indeterminato concessi dall'GO TO S.p.A. in data 14/15.10.2014 (v. all.ti 3 e 10 fascicolo monitorio), i cui crediti sarebbero poi stati oggetto di svariate cessioni sino a giungere in capo all' Controparte_2
Ebbene, ai fini della procedibilità del giudizio si prende atto della circostanza che in corso di causa parte opposta ha esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, il quale si è concluso con esito negativo (v. all. 10 fasc. opposta).
Occorre, a questo punto, affrontare la censura sollevata dall'opponente in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell' e per essa della mandataria Controparte_2 Controparte_3
quale cessionaria del credito azionato.
[...]
In argomento giova osservare come si sia espressa la Suprema Corte (Cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016) distinguendo tra la legittimazione ad agire, che -attenendo al diritto di azione- spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la titolarità del diritto ad agire che rappresenta invece la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la quale attiene al merito della causa ed è, quindi, un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'opposta ha l'onere di allegare e di provare in positivo ovvero anche in forza del comportamento processuale della controparte.
Ciò posto, ne consegue che quanto contestato dall'opponente in relazione all'asserito difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta attiene non già alla sua legittimazione processuale bensì alla di lei titolarità del rapporto giuridico controverso e spetta alla medesima convenuta fornirne la prova.
pagina 3 di 5 Peraltro, laddove -come nel caso alla mano- i crediti siano stati oggetto di plurime cessioni è onere del cessionario dimostrare la regolare conclusione di tutti i relativi contratti e l'inclusione in tali atti traslativi degli specifici rapporti contestati (Cfr. Cass. n. 17944/2023).
E invero, l'odierna convenuta (attrice in senso sostanziale trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) ha agito in giudizio assumendo che “i due crediti oggetto di causa: - sono stati prima ceduti da GO TO S.p.A. a in data 23 giugno 2020 Controparte_5 (DOC. 5); - in data 13/12/2022 ha ceduto a i Controparte_5 Controparte_2 crediti in esame nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, di cui è stata data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 149 del 24/12/2022, con codice redazionale n. TX22AAB13710 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio;
DOC. 6);” (v. comparsa di costituzione pag. 12).
Per provare quanto asserito l'opposta, su cui incombe il relativo onere, ha depositato in riferimento alla prima cessione intercorsa tra la GO TO S.p.A. e la Controparte_5
- in sede di monitoria l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 20.10.2018 con cui comunicava di aver acquistato pro soluto un insieme di Controparte_5 crediti -individuabili in blocco- ma non da GO TO, bensì da rivelandosi, quindi, Controparte_2 tale documento del tutto inconferente ai fini del presente giudizio (v. all. 4 fasc. monitorio);
-nella fase di opposizione ha, invece, allegato l'estratto di un contratto di cessione -tra GO e risalente al 23.06.2020 composto di sole 3 pagine, da cui non è tuttavia possibile evincere CP_5 in alcun modo quali siano i crediti ivi ceduti, nonché alcune pagine di un elenco denominato “Allegato B AGOS Sample Stock FF 202006”, privo di alcun riferimento in ordine alla sua provenienza e/o al documento a cui lo stesso è riferibile (v. all.ti 5 e 9 fascicolo opposta).
La c.d. seconda cessione, intervenuta tra e Controparte_5 Controparte_2 è stata invece documentata con l'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 149 del 24.12.2022, con la Lista dei crediti ceduti (Lista Amaltea) depositata presso il notaio e con il relativo annex (v. all.ti 6-7 e 9a fasc. opposta), nonché con Per_1 la copia dello stesso contratto di cessione del 13.12.2022 prodotto nel monitorio e la comunicazione della cessione all'indirizzo del , tornata al mittente per compiuta giacenza (v. all.ti 5- 6 e 7 CP_1 fasc. monitorio).
Or, dall'analisi del corredo probatorio offerto si deve ritenere inadeguata e carente la prova fornita in ordine ai vari passaggi che hanno coinvolto i finanziamenti in parola e all'effettiva titolarità attiva dei predetti crediti in capo all'opposta, atteso che dai documenti allegati -in particolar modo per la cessione a monte di quella intervenuta da ultimo tra e Controparte_5 Controparte_2 non è stata data analitica e puntuale dimostrazione che nell'ambito del trasferimento tra GO
[...] TO S.p.A. e fossero inclusi i crediti azionati nei confronti del . Controparte_5 CP_1
Né può soccorrere, al fine di superare tale grave deficit probatorio, la produzione dei contratti originari intercorsi tra l'GO TO e il , essendo il loro possesso di per sé spiegabile anche CP_1 in base a motivi diversi dall'intervenuto acquisto del relativo credito.
Sicchè, operando il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, si deve ritenere che l'odierna opposta sia priva della titolarità dei rapporti giuridici oggetto di causa, non avendo pagina 4 di 5 dimostrato la continuità delle cessioni di detti crediti e, di conseguenza, il proprio subentro nella menzionata titolarità attiva degli stessi e, quindi, l'effettività della propria qualità di creditrice.
Per tale ragione, assorbita ogni altra questione, l'opposizione deve essere accolta, revocandosi il decreto ingiuntivo n. 4484/2023, emesso dal Tribunale di Catania il 09.12.2023 nel procedimento n. 11753/2023 R.G. e depositato l'11.12.2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 4484/2023, emesso dal Tribunale di Catania il 09.12.2023 nel procedimento n. 11753/2023 R.G. e depositato l'11.12.2023.
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opponente che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre alle spese vive, alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. NT Colombo dichiaratosi antistatario delle stesse.
Così deciso in Catania, il 16.10.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
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