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30 dicembre 1998
30 dicembre 1998
Art. 14. (Disposizioni transitorie e abrogazione di norme). 1. In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell' articolo 13, comma 5 , della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale. 3. Sono abrogati l' articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonche' gli articoli 1-bis , 2 , 3 , 4 , 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 .
4. Sono altresi' abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Nota all' art. 14:
- Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , reca: "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1998, n. 66.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell' articolo 13, comma 5 , della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale. 3. Sono abrogati l' articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonche' gli articoli 1-bis , 2 , 3 , 4 , 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 .
4. Sono altresi' abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Nota all' art. 14:
- Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , reca: "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1998, n. 66.
Commentari • 16
- 1. Cassazione e contratti di locazione: la disdetta a mezzo lettera raccomandata non è requisito essenzialeLicia Albertazzi · https://www.studiocataldi.it/ · 3 giugno 2013 · 19.147734
[…] Inoltre, “la sua comunicazione a mezzo lettera raccomandata, prevista dall'art. 3 della legge n. 392 del 1978, peraltro abrogato dall'art. 14 della legge n. 431 del 1998, non è forma prescritta a pena di nullità”. […]
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Giurisprudenza • 378
- 1. Corte d'Appello Torino, sentenza 26/04/2024, n. 323Provvedimento: […] In secondo luogo non può invocarsi la nullità della clausola del contratto di locazione (art.12 del contrato prodotto dall'appellante in primo grado) che prevede l'obbligo di ritinteggiatura al momento del rilascio, in ragione dell'avvenuta abrogazione dell'art.79 della legge 392/197 ope- rata dall'art.14 legge 431/1998 (limitatamente alle locazioni abitative). Nella disciplina vigente ai sensi dell'art.13 della medesima legge sono nulli quei patti, contrari alla legge, volti a deter- minare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, ov- vero volti a derogare i limiti di durata del contratto stabiliti ex lege, risultando così superato il precedente orientamento della corte di legittimità (ed invocato dall'appellante).Leggi di più...
- spese di ritinteggiatura·
- art. 331 c.p.c.·
- compensazione spese·
- indennità di occupazione·
- art. 437 c.p.c.·
- nullità clausola contrattuale·
- art. 348 bis c.p.c.·
- art. 447 bis c.p.c.·
- obbligazione solidale