Versione
30 luglio 1978
30 luglio 1978
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13 novembre 2004
13 novembre 2004
Art. 56. (((Modalita' per il rilascio) )) (( 1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonche' delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non puo' essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.
3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all' articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 .
4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile ))
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non puo' essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.
3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all' articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 .
4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile ))
Commentari • 40
- 1. Finita locazione: quanto tempo per mandare via l’inquilino?Adele Margherita Falcetta · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 luglio 2024 · 11.079872
[…] Il termine può essere esteso fino a un massimo di 12 mesi, come previsto dall'art. 56 della Legge n. 392/1978. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/11/2023, n. 3119Provvedimento: […] ordinanza di rilascio nell'ambito del giudizio 3689/2022 innanzi il Tribunale di Torre Annunziata (con termine per il rilascio fissato al 30 giugno 2023), in questa sede, chiede, ex art. 56 legge 392/1978, la fissazione di altra data di esecuzione (fino a 18 mesi) adducendo l'avanzata età della conduttrice (76 anni) e l'impossibilità di trovare altra adeguata situazione abitativa (stante la notoria situazione di carenza abitativa nella zona). […] 2 Va premesso come, ai sensi dell'art. 56 legge 27 luglio 1978 n. 392, il conduttore può, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre alLeggi di più...
- onere motivazionale giudice·
- condizioni conduttore·
- art. 56 legge 392/1978·
- finita locazione·
- età conduttore·
- carenza abitativa·
- condizioni locatore·
- opposizione all'esecuzione·
- differimento termine rilascio·
- discrezionalità giudice convalida