In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. ((14))
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.
In caso di separazione consensuale o di nullita' matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia cosi' convenuto. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 404 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1988, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarita' del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio"; ha inoltre dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 , nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia cosi' convenuto"; ha inoltre dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392 , nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del gia' convivente quando vi sia prole naturale".