Articolo 1599 del Codice civile
Articolo 1598Articolo 1600
Versione
19 aprile 1942
Art. 1599.

(Trasferimento a titolo particolare della cosa locata).

Il contratto di locazione e' opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa.

La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.

Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.

L'acquirente e' in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente