Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 1
L'azione di rilascio di un immobile detenuto senza titolo ove il convenuto non opponga il suo diritto dominicale concorrente o contrastante con quello dell'attore, ha natura personale, non reale, sicché, nella disciplina anteriore alla legge 26 novembre 1990 n. 353 la determinazione della competenza deve avvenire in base al criterio del valore della causa determinato non ai sensi dell'art. 15 ma dell'art. 12 cod. proc. civ., in via analogica con riferimento al corrispettivo ricavabile dall'immobile quale canone di locazione annuale ed in condizioni di libero mercato. In base all'art. 8 novellato le cause di locazione di immobile urbani, compresa quella di rilascio dell'immobile locato, rientrano, invece, nella competenza per materia del Pretore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Franco PONTORIERI Consigliere
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. Relatore
Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29 presso l'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.i Giuseppe Cipriani e Maria Assumma giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in persona del Ministro,
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.5117/97 del 5.03.97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/07/98 dal Relatore Cons. Giuseppe Boselli;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dichiararsi la competenza del Pretore di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'INPDAP, premesso che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale deteneva senza titolo, in difetto della conclusione di contratto di locazione, immobile di sua proprietà in Roma, lo conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma chiedendone la condanna al rilascio del bene.
Il Ministero, costituitosi, eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza per materia del Tribunale, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda e proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al risarcimento del danno per la mancata conclusione del contratto di locazione.
Il Tribunale, con sentenza 5.03.1997, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo competente per materia, ex art. 8 cpv. n. 3 c.p.c., il Pretore di Roma.
Contro la sentenza l'INPDAP ha proposto istanza di regolamento di competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPDAP censura l'impugnata sentenza, per avere ritenuto "la causa di competenza del Pretore sulla base di un'interpretazione estensiva del novellato art. 8 c.p.c.", deducendo:
1) "non appare ammissibile ... l'interpretazione analogica od estensiva delle norme che disciplinano la competenza";
2) "comunque non potrebbe ritenersi la competenza del Pretore a decidere anche sulla domanda di rilascio proposta dall'INPDAP, esorbitante la competenza per valore pretorile";
3) "nessun contratto di locazione venne mai formalizzato tra l'INPDAP ed il Ministero", si doveva quindi "qualificare come detenzione senza titolo la situazione in cui versava l'amministrazione convenuta e ritenere la competenza dell'adito Tribunale";
4) "deve peraltro escludersi che l'accertamento con efficacia di giudicato della esistenza di un contratto di locazione concluso per fatti concludenti sia nel presente giudizio necessario". Il ricorso non è fondato.
Il 'thema decidendum' attiene all'individuazione del giudice competente per le cause di rilascio di immobile occupato senza titolo alla stregua della normativa del codice di procedura civile, come novellato dalla legge n. 353 del 1990. Vigente la precedente normativa, si era consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'azione di rilascio di un immobile detenuto senza titolo, ove il convenuto non opponga un suo diritto dominicale concorrente o contrastante con quello dell'attore, ha natura personale e non reale e la determinazione del giudice competente deve quindi avvenire secondo il criterio del valore della causa, a norma non dell'art. 15, ma dell'art. 12 c.p.c., applicabile in via analogica, con riferimento al corrispettivo ricavabile dall'immobile quale canone di locazione annuale in condizioni di libero mercato (sentenze nn. 5482/80, 5602/83, 6931/86). A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, l'art. 8 comma II n. 3 c.p.c., come novellato, ha attribuito alla competenza esclusiva del pretore tutte le cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie -così ampliando la competenza pretorile in materia locativa- disponendo, nel contempo, l'applicazione alle controversie medesime di un procedimento secondo lo schema del processo del lavoro (art.447 bis c.p.c.) e l'abrogazione dell'art. 12 comma II c.p.c.
Nel caso in esame, quindi, esclusa l'applicabilità dell'art. 15 c.p.c., non avendo il convenuto Ministero opposto un suo diritto reale sull'immobile concorrente o contrastante con quello dell'attore;
considerato che
l'immobile è stato consegnato dall'INPDAP al Ministero a titolo di anticipata esecuzione del contratto di locazione in attesa di formalizzazione del contratto medesimo, si ritiene che la fattispecie sia disciplinata -ai fini della determinazione della competenza- dall'art. 8 cpv. n. 3 c.p.c., in tal senso deponendo la 'ratio' della norma medesima -desumibile dall'ampia formulazione normativa e dal riferimento ai rapporti di locazione in genere - 'ratio' ravvisabile nell'esigenza di devolvere alla competenza di un solo giudice -il Pretore- tutte le questioni connesse o, comunque, riconducibili ad un rapporto locatizio. Le considerazioni che precedono inducono a concludere per l'infondatezza del ricorso, non pertinente dovendosi ritenere la questione prospettata con la censura sub 4).
Nulla sulle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva alcuna.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per materia del Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, il 9.07.1998
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 1999