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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3075/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3075/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICCIONE Controparte_1 P.IVA_1 PIERPAOLO e dell'avv. CORONA SANDRO ( ) VIA S. MARGHERITA AL C.F._1
COLLE 10/3 BOLOGNA;
( ) VIA GIGLI 72 74024 Parte_1 C.F._2
MANDURIA; , elettivamente domiciliato in VIA GIGLI 72 MANDURIA presso il difensore avv.
PICCIONE PIERPAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANISI IGNAZIO, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA L. MASCHERONI, 19 20145 MILANO presso il difensore avv.
DANISI IGNAZIO
CONVENUTO/I
(C.F. ), (C.F. ) e CP_3 Controparte_4 [...] C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FERRAGUTO ANTONIO, elettivamente NT domiciliate in VIA FARINI 9 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRAGUTO ANTONIO
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che si trascrivono.
Per Controparte_1 Voglia l'On. Tribunale di Bologna, Giudice Monocratico Civile, contrariis reiectis: Preliminarmente: disporre c.t.u. tecnico-contabile sul rapporto di mutuo al fine di: - esaminare e analizzare compiutamente il contratto di mutuo fondiario, a tasso variabile, nel documento contrattuale, negli allegati e nella sua applicazione;
- verificare se il piano di rimborso e i relativi ratei siano stati formati in regime di capitalizzazione semplice o composta;
- verificare, in caso di capitalizzazione composta, se tale regime sia stato convenuto o meno nel contratto;
- verificare se, attraverso la formula di determinazione delle rate secondo capitalizzazione composta vi sia stato superamento della soglia pagina 1 di 12 usura ex lege 108/96 e, in caso affermativo, rielaborare il piano di rimborso del mutuo escludendo del tutto gli interessi a norma dell'art.1815, comma 2, c.c., imputare tutti gli interessi versati sul capitale e definire il saldo di dare-avere fra le parti;
- verificare, in caso di capitalizzazione composta, quale sia la formula algoritmica di formazione delle rate e, quindi, se attraverso tale formula si generino interessi anatocistici, ossia interessi secondari sul montante;
- rielaborare il piano di rimborso al tasso ex art.117, comma 7, T.U.B. in regime di capitalizzazione semplice;
- calcolare, in caso di capitalizzazione semplice anziché composta, gli interessi corrisposti in più rispetto al dovuto dalla società
[...]
imputando sul capitale i maggiori interessi versati e non dovuti;
- definire il saldo di CP_1 dare/avere fra le parti;
- compiere ogni altra utile verifica.
Nel merito, previa ogni verifica e pronuncia, anche d'ufficio, circa la legittimazione passiva della parte convenuta e delle terze citate:
1. Dichiarare la nullità parziale ex art.1419 c.c. del contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito del notaio Dott. da Bologna in data 30-12-2004, Rep. 71845, Matrice 20289, tra la mutuante Persona_1
e la mutuataria Parte_2 [...] relativamente al regolamento degli interessi, compreso il piano di ammortamento alla CP_1 francese, per violazione dei limiti soglia di cui alla legge n.108/96. Per l'effetto, in applicazione della norma di cui all'art.1815 2° comma c.c., dichiarare che la società mutuataria non deve interessi di alcun genere alla banca mutuante e a quelle subentrate e che non sussistono le condizioni perché sia dichiarata la decadenza della mutuataria dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto. Per ulteriore effetto condannare in persona del suo legale NT rappresentante, quale cessionaria delle passività da in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante, ovvero in persona del suo legale rappresentante, Controparte_2 in caso di difetto di legittimazione passiva di al pagamento in NT restituzione in favore di in persona del suo legale rappresentante, della Controparte_1 somma di euro 517.694,25, ovvero della diversa somma ritenuta di diritto, comunque di tutte le somme versate a titolo di interessi. Di tale somma di euro 517.694,25: - dichiarare l'imputazione per compensazione di euro 277.606,91 sul capitale, dichiarando l'avvenuta sua integrale restituzione;
- condannare in persona del suo legale rappresentante, quale NT cessionaria delle passività da ovvero in Controparte_2 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di
[...] al pagamento in favore di in persona del suo legale NT Parte_3 rappresentante, della restante somma di euro 240.087,34, ovvero di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal 29-5-2017
1.1 In subordine rispetto alla conclusione n.1 che precede, dichiarare la nullità parziale, quanto al regolamento degli interessi convenuti fra le parti, compreso il piano di ammortamento alla francese, del contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito del notaio Dott. da Bologna in data 30- Persona_1
12-2004, Rep. 71845, Matrice 20289, tra la mutuante Parte_2
e la mutuataria per i seguenti concorrenti e
[...] Controparte_1 alternativi motivi:
- per violazione del divieto di anatocismo, quindi per violazione delle norme di cui all'art.1283 c.c., all'art. 120 D.Lgs. 385/93, agli artt. 821 3° comma, 1284, 1194, 1195 c.c.;
- per mancanza del requisito dell'accordo fra le parti, ex art.1325 n.1 c.c. richiamato dall'art.1418 2° comma c.c. e, quindi, anche per violazione delle norme di cui agli artt.1284 c.c., 117 T.U.B., 821, 1194
c.c., non essendo stato convenuto negozialmente il sistema di calcolo delle rate e, in particolare, non essendo stato convenuto sistema di calcolo delle rate con il sistema della capitalizzazione composta;
- per difetto di forma ai sensi degli artt.1418 2° comma c.c., 1325 n.4 c.c., 1284 c.c., 117 T.U.B., non essendo stata pattuita in forma scritta la clausola di applicazione del regime composto;
- per violazione del combinato disposto fra gli artt.1418 2° comma e 1346 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità del regolamento negoziale relativo agli interessi;
pagina 2 di 12 - per i vizi dianzi enunciati in aggiunta alla violazione dei canoni di cui agli artt.1337, 1175, 1375,
1366, 1195 c.c. Per l'effetto, dichiarare applicabili al rapporto gli interessi legali ex art.117, comma 7, D.Lgs. 385/93 in regime di capitalizzazione semplice. Dichiarare l'insussistenza della decadenza dal beneficio del termine della società mutuataria e la correlativa risoluzione del contratto. Per ulteriore effetto condannare in persona del suo legale rappresentante, quale NT cessionaria delle passività da ovvero in Controparte_2 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di NT
, al pagamento in restituzione in favore di in persona del
[...] Controparte_1 suo legale rappresentante, della somma di euro 311.613,90, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, comunque di tutte le somme versate a titolo di interessi nel corso del rapporto in più rispetto al dovuto;
di tale somma: - dichiarare l'imputazione per compensazione di euro 277.606,91, ovvero della diversa somma di giustizia, sul capitale, dichiarando l'avvenuta sua integrale restituzione;
- condannare in persona del suo legale rappresentante, quale NT cessionaria delle passività da ovvero in Controparte_2 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di NT
, al pagamento in favore di in persona del suo legale
[...] Parte_3 rappresentante, della somma di euro 34.006,99, ovvero di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal 29-5-2017 fino al soddisfo. Dichiarare, infine, anche previa c.t.u., il piano di rimborso del mutuo in 80 rate mensili con interessi al tasso legale in regime di capitalizzazione semplice.
2. Per tutte le conclusioni sopra rassegnate portare in compensazione ogni credito risultante in favore di nei confronti di cessionaria delle Controparte_1 NT passività da ovvero nei confronti di in Controparte_2 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di
[...] con ogni debito eventualmente risultante a carico di in NT Controparte_1 favore di cessionaria dei crediti da ovvero in Controparte_6 Controparte_2 favore di in persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva di Dichiarare, quindi, il saldo del complessivo rapporto e Controparte_6 dichiararlo a credito di e a debito di Controparte_1 NT
cessionaria delle passività da ovvero di
[...] Controparte_2 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di
[...]
, con condanna della medesima NT [...] in persona del suo legale rappresentante, ovvero di NT Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di
[...]
, al relativo pagamento in favore di oltre NT Controparte_1 interessi legali dal 29-5-2017 sino al soddisfo. Dichiarare, quindi, l'insussistenza di credito nei confronti di in favore di ovvero, in favore di Controparte_1 Controparte_6 [...] in caso di difetto di legittimazione processuale di in Controparte_2 Controparte_6 subordine e in ogni caso, determinarlo nella corretta misura di giustizia.
3. Condannare in persona del suo legale rappresentante, e Controparte_6 [...] in persona del suo legale rappresentante, ovvero in NT Controparte_2 persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di CP_6
e/o di in solido fra loro, al pagamento delle spese e
[...] NT competenze del giudizio, con distrazione delle competenze in favore degli avvocati Sandro Corona,
e Pierpaolo Piccione, in solido fra loro, procuratori antistatari. Parte_1
Gli avvocati Sandro Corona, e Pierpaolo Piccione, opponendosi ad ogni eventuale Parte_1 conclusione nuova irritualmente spiegata dalle controparti, chiedono che la causa sia decisa e che siano concessi alle parti i termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. Salvis iuribus.
pagina 3 di 12 PER Controparte_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: I – In via preliminare:
1. ottenuta conferma del consenso delle altre parti, disporre l'estromissione di dal Controparte_2 giudizio promosso da con la notifica dell'atto di citazione 9.3.2022 Controparte_1
2. dichiarare inammissibili le domande proposte da con l'atto di citazione 9.3.2022 Controparte_1
II – Nel merito:
3. rigettare le domande tutte proposte da con l'atto di citazione 9.3.2022 Controparte_1
4. in subordine alla conclusione 3 e per il caso in cui fosse riconosciuta la nullità del mutuo ipotecario 30.12.2004 concluso tra e del e Parte_2 Parte_4 Controparte_1 dichiararne la conversione ex art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario
III – In via istruttoria:
5. rigettare le istanze istruttorie proposte dell'attrice in quanto inammissibili o irrilevanti IV – In ogni caso: con vittoria di spese e compensi da liquidarsi secondo i parametri dettati al d.m.
13.8.2022 n. 147 o successivi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA 22% e CPA 4%.
(C.F. ), (C.F. ) e CP_7 CP_5 Controparte_4 P.IVA_3 [...]
(C.F. ): NT P.IVA_3 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- dichiarare inammissibili le domande attrici stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c.c. di cui alla sentenza pubblicata il 14 luglio 2021, n. 1328, dal Tribunale di Bergamo;
- sempre in via preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione promossa ex adverso;
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dall'attrice nei confronti e per l'effetto respingere le domande formulate dalla parte NT attrice sia in via principale che in via subordinata nel presente giudizio, dichiarando che nulla è dovuto da a qualsivoglia titolo e/o ragione. NT
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
pagina 4 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (d'ora in poi anche solo o parte attrice) con atto di citazione Controparte_1 CP_1 notificato a mezzo PEC in data 9.3.2022 nei confronti di esponeva in fatto Controparte_2 quanto appresso:
- con rogito del notaio del 30.12.2004, veniva stipulato un contratto di mutuo fondiario Persona_1 fra la mutuante Banco Popolare dell'Etruria e del (oggi ) e la Parte_2 Controparte_2 mutuataria per l'importo di € 1.500.000,00, da rimborsarsi in venti anni mediante il Controparte_1 pagamento di n.80 rate trimestrali;
il mutuo veniva concesso a tasso corrispettivo variabile, ossia 1,85 pt percentuali in più dell'EURIBOR ed era garantito da ipoteca prestata da Parte_5 Parte_6 e per complessivi € 3.000.000, sulla porzione del fabbricato posto in Parte_7 Parte_8 via Guelfa n. 52 (BO). L'attrice versava le prime n.49 rate (cioè dalla prima fino a quella scaduta il 31.3.2017); in data 15.5.17, ad estinzione anticipata parziale del finanziamento, versava la somma di € 343.737,22 e, in data 29.5.2017, allo stesso titolo, versava ulteriore somma di € 292.689,11.
- a fronte della somma mutuata di € 1.498.000,00, l'attrice aveva versato € 1.740.222,09, di cui: €
1.222.393,09 per capitale restituito, € 516.301,17 per interessi corrispettivi, € 1.393,08 per interessi di mora ed € 134,75 per spese, il tutto seguendo il percorso di pagamenti dettagliatamente descritto, risultante da riepilogo su “stampa piano di ammortamento” consegnato dalla banca il 29.5.2017 al momento dell'estinzione.
assumeva di aver condotto uno studio peritale approfondito sul predetto rapporto bancario, CP_1 affidando l'incarico ad un consulente per l'analisi di carattere immobiliaristico e ad un altro consulente per la parte bancaria.
Dal primo studio, a firma dell'Arch. era emersa la violazione delle norme in materia di Per_2 mutuo fondiario e, nello specifico, dell'art. 38 T.U.B. e della delibera 22.4.95 del CICR, le quali prescrivendo che, nei mutui fondiari, i valori dei beni ipotecati devono essere calcolati in proporzione alla somma mutuata, imponevano un ammontare massimo dei finanziamenti pari all'80% del valore dei beni ipotecati, innalzabile fino al 100% in caso di garanzie integrative. Nella fattispecie, i beni ipotecati, per rispettare il requisito della fondiarietà, avrebbero dovuto avere un valore di almeno € 1.875.000. Il consulente, utilizzando quale parametro una media tra il valore FIAP e quello del Catasto, aveva individuato il valore dell'immobile in € 591.100,00, ovvero meno di 1/3 della somma concessa a mutuo. Pertanto, asseriva la nullità del contratto di mutuo per violazione di norma imperativa, da cui conseguiva la non debenza di alcuna somma da parte dell'attrice, essendo ormai prescritta l'azione ex art. 2033 c.c.; in subordine, sarebbero venute meno la corresponsione dei frutti e degli interessi, o quantomeno, andavano ricalcolati sulla base del tasso legale.
Per quanto riguardava la consulenza contabile, il dott. aveva evidenziato l'assenza della formula CP_8 finanziaria necessaria per calcolare la rata di mutuo;
il tasso di rimborso praticato dalla banca (cd ammortamento “alla francese”) rientrava nel regime di capitalizzazione composta, il che determinava un maggior volume di interessi, essendo un criterio matematico esponenziale, invece che lineare. Il regime composto era derogatorio rispetto a quello semplice e doveva comparire in maniera chiara ed inequivocabile nell'atto di concessione del mutuo, mentre l'accordo per cui è causa prevedeva una formulazione generica del TAN;
ne conseguiva che la rata applicata dalla banca, pari ad € 27.268,70, avrebbe dovuto ammontare al minor importo di € 24.169,12, con la conseguenza che il tasso applicato era superiore alla soglia di usura nella misura del 5,46%; pertanto, la banca avrebbe dovuto restituire l'importo di € 517.694,25.
Concludeva, domandando di dichiarare la nullità del contratto e che nulla era dovuto alla mutuante, con condanna alla restituzione di € 517.694,25 per le somme versate a titolo di interessi;
in subordine, di condannarla alla restituzione del minor importo di € 240.222, ovvero di tutte le somme versate in pagina 5 di 12 eccesso rispetto al capitale mutuato;
in via ulteriormente subordinata, di condannarla alla restituzione di
€ 311.613,90 e di dichiarare la compensazione per € 277.606,91 sul capitale, oltre al pagamento di € 34.006,99; in via subordinata rispetto alla domanda di nullità del contratto, di dichiarare nullità parziale quanto alla clausola sugli interessi.
preliminarmente deduceva che, nonostante la sostanziale correttezza delle pattuizioni Parte_9 intercorse tra le parti, aveva già promosso di fronte al Tribunale di Bergamo nel settembre CP_1
2017 analoga azione, in cui contestava alla banca l'applicazione di tassi usurari e di un tasso variabile invalido;
detto Tribunale aveva rigettato in toto la domanda con sentenza 7-14 luglio 2021, limitandosi a dichiarare che solo in relazione a poche rate la banca avrebbe applicato tassi difformi, il tutto per poche centinaia di euro totali, senza tuttavia calcolare l'importo in restituzione, che non era stato mai quantificato neppure dall'attrice; pertanto, essendo le attuali domande pressoché identiche, la convenuta eccepiva il giudicato su quelle riguardanti la nullità del contratto di mutuo fondiario, posto che il Tribunale di Bergamo ne aveva indirettamente riconosciuto la validità, sulla scia di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte del 2014 con la sentenza n.26242.
In via ulteriormente preliminare, la convenuta contestava il proprio difetto di legittimazione passiva, in virtù del fatto che, con contratto datato 9.11.21, aveva ceduto a tutti i crediti derivanti Controparte_6 da finanziamenti concessi a persone fisiche e giuridiche per il periodo ottobre 1995 – agosto 2021; quest'ultima, aveva incaricato di svolgere il ruolo di soggetto incaricato Controparte_4 della riscossione di tali crediti;
con ulteriore separato contratto in pari data, aveva CP_5 acquistato da tutte le passività sottostanti i crediti ceduti. Pertanto, era cessionaria del CP_2 CP_6 credito e dei debiti relativi a tutti i finanziamenti suddetti, identificati con il codice D01. CP_5
La banca eccepiva, inoltre, la prescrizione dei diritti avanzati da parte avversa, stante la mancata prova di atti interruttivi della prescrizione prima del giudizio introdotto a nel 2017. CP_9
Nel merito, la banca rilevava l'infondatezza delle domande attoree, dal momento che essa aveva fatto predisporre una consulenza tecnica (mai contestata) sull'immobile offerto in garanzia, che aveva individuato il valore in € 1.840.000, già ridotto prudenzialmente all'80%; tale assunto era dimostrato dal fatto che l'attrice avesse eseguito la stima su soli 257 mq., rispetto ai 950 mq. reali, e dalla stessa condotta di , che nel dicembre 2014 aveva assicurato il medesimo compendio per il valore di € CP_1
1.600.000; in ogni caso, anche qualora si volesse accogliere la tesi attorea, rimaneva da rigettare la domanda di nullità, avendo la Corte di Cassazione chiarito la possibilità di convertire il contratto, in caso di superamento della soglia, da mutuo fondiario in ordinario finanziamento ipotecario, qualora ne ricorressero i requisiti. Priva di pregio era altresì l'asserita indeterminatezza del contratto di mutuo, posto che lo stesso prevedeva chiaramente il tasso da applicare, il numero di rate, la periodicità e le modalità di calcolo “alla francese”. Quanto alla contestazione sugli interessi usurari, si eccepiva il giudicato del Tribunale di Bergamo.
Concludeva per l'inammissibilità delle domande attoree;
nel merito, per il rigetto;
in subordine, per la conversione del contratto ex art. 1424 c.c.
***
Alla prima udienza del 7.7.2022 davanti al GOT, la società attrice veniva autorizzata alla chiamata in causa di e CP_6 Controparte_4
La terza chiamata , rappresentata dalla procuratrice CP_6 Controparte_4 confermando quanto illustrato da in ordine all'acquisto -in forza di cessione pro soluto- di tutti i CP_2 crediti per capitale, interessi, spese e accessori derivanti da contratti di finanziamento ed ipotecari di
, tra cui quello derivante dal mutuo ipotecario per cui è causa, in via pregiudiziale di rito, CP_2 eccepiva l'improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, nonché il proprio difetto di pagina 6 di 12 legittimazione passiva, quanto alle eccezioni di compensazione e/o domande riconvenzionali proposte dal debitore, dal momento che la c.d. Legge sulla Cartolarizzazione (L. 130/99) all'art.3 disponeva che i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato da quello delle società e, pertanto, non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi (in tal senso Cass. 30.8.2019 n.21843), non essendo stato ceduto un rapporto giuridico nascente da un contratto, ma solo il relativo credito. aderiva, altresì, alle difese svolte da in ordine alla violazione del ne bis in idem e CP_6 CP_2 all'eccezione di prescrizione da questa sollevata, nonché al limite di finanziabilità, che non era stato superato, e all'applicazione di interessi usurari e di anatocismo, poiché le pattuizioni contrattuali con la banca individuavano l'esatta quantificazione dei tassi applicati e le quote di interessi erano state calcolate utilizzando quale base di calcolo il debito di volta in volta residuo.
Concludeva, domandando, in via pregiudiziale, la declaratoria d'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
in via preliminare, di accertare difetto di legittimazione passiva, di dichiarare inammissibilità delle domande per violazione del ne bis in idem, di rilevare la prescrizione;
nel merito, di rigettare le domande attoree.
Identiche difese spiegava senza, tuttavia, contestare la propria NT legittimazione passiva.
In via preliminare, eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il presente giudizio si fondava su fatti già dedotti o deducibili nell'ambito del giudizio definito con la sentenza passata in giudicato n. 1328/2021 del Tribunale di Bergamo. In particolare, osservava come controparte CP_5 avesse nuovamente chiesto l'accertamento dell'usura pattizia, invocando l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui il tasso convenzionale pattuito ed applicato con il contratto di mutuo sarebbe pari all'8,058%, superiore alla soglia di usura. Su tale questione, infatti, si era già pronunciato il Tribunale di Bergamo, negando il superamento del tasso soglia usura, pari, all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo, al 5,760%, nonché evidenziando la non usurarietà del comportamento della convenuta anche con riferimento agli interessi di mora pattuiti entro il limite del
7,860% (tasso soglia usura maggiorato del 2,1%).
Inoltre, sempre in via preliminare, la terza chiamata aderiva integralmente all'eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione sollevata dalla cessionaria , posto che parte attrice non aveva CP_6 compiuto nessun atto interruttivo del termine prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..
Quanto all'eccezione di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità, CP_5 richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite del 16.11.2022 n. 33719, la quale aveva qualificato, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, TUB, quale elemento non essenziale del contenuto del contratto, ma meramente specificativo o integrativo dell'oggetto dello stesso, non trattandosi di norma posta a presidio della sua validità.
In ogni caso, negava il superamento di tale limite, evidenziando come il valore dell'immobile CP_5 offerto in garanzia dalla società mutuataria fosse stato individuato in € 2.300.000,00, mentre la somma concessa a titolo di mutuo era pari ad € 1.840.000,00, somma non superiore all'80% del bene ipotecato, come disposto dall'art. 38 TUB.
Infine, quanto all'asserita applicazione di interessi anatocistici, aderiva alle difese svolte dalla CP_5 cessionaria precisando che, secondo il c.d. piano di ammortamento alla francese, il calcolo CP_6 degli interessi veniva effettuato sempre sul debito residuo, a prescindere dalla durata del piano e dalla cadenza periodica dei pagamenti;
tale sistema, quindi, precludeva la generazione di interessi su interessi e, quindi, l'anatocismo.
Infine, evidenziava come sia gli interessi corrispettivi sia quelli moratori fossero individuati nelle pagina 7 di 12 condizioni contrattuali, nonché nel relativo documento di sintesi e nel piano di ammortamento.
Domandava, in via preliminare, di dichiarare inammissibili le domande attrici stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c.c.; sempre in via preliminare, di accogliere l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione;
in via principale, respingere le domande attoree.
***
Depositate le memorie ex art.183 c.p.c., la causa veniva istruita soltanto documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025, non avendo le parti accettato la proposta ex art.185 bis c.p.c. formulata all'udienza del 28.3.2024 di abbandono della lite a spese compensate.
1. Legittimazione passiva
Va esaminata, in primis, la questione concernente il soggetto legittimato passivo rispetto alle domande attoree, domande compendiabili in: nullità del contratto di mutuo fondiario a ministero Notaio Per_1 del 30.12.2004 per violazione del limite di finanziabilità, indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi corrispettivi, usurarietà dei tassi applicati e anatocismo nel calcolo delle rate.
Orbene, sostiene di non aver più la titolarità di tale rapporto, per aver ceduto la parte attiva, cioè CP_2 il credito, a nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ai sensi della L.130/1999 CP_6 intervenuta con atto notarile del 9.11.2021, in forza del quale essa ha trasferito tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1.10.1995 e il 31.8.2021, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.272/2008; a sua volta ha dato incarico a di CP_6 NT svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti.
In pari data, sempre all'interno della complessiva operazione, ha acquistato (rectius si è CP_5 accollata) direttamente da , ai sensi dell'art.58 TUB, tutte le passività (ad esclusione di quelle CP_2 espressamente escluse e specificate dal contratto) riguardanti i rapporti sottostanti i crediti ceduti che fossero identificati con il codice “D01”; la circostanza è documentata dalla comunicazione del 13.10.2021 inviata a (doc.10 ). CP_1 CP_2
Pertanto, se astrattamente il credito restitutorio vantato da e conseguente all'asserita nullità del CP_1 contratto di mutuo era esercitabile nei confronti di nel precedente giudizio promosso davanti al CP_2 Tribunale di Bergamo, successivamente all'intervenuta cartolarizzazione di crediti e debiti la legittimazione alla pretesa sorge soltanto nei confronti di cessionaria delle passività cioè CP_5 accollataria, che infatti non ha sollevato la relativa questione.
A tal proposito, l'attrice ha replicato che permarrebbe il suo interesse a veder accertata la sua pretesa anche nei confronti di , con riguardo ai vizi eccepiti in relazione al contratto di mutuo fondiario, CP_2 affermando di non aver avuto conoscenza delle operazioni di cartolarizzazione, in quanto non iscritte nei rispettivi registri imprese.
La banca convenuta nella seconda memoria ha quindi indicato i documenti da cui si evince l'iscrizione di tali operazioni (doc.9 e 11) e prodotto anche le visure storiche di e (segnalando le CP_6 CP_5 pagine rispettivamente 4 e 6 dei doc. 20 e 21).
Risulta effettivamente per tabulas sia la cessione dei crediti a (doc.9) sia quella delle passività a CP_6
(doc.11), sia la relativa comunicazione a del codice D01 assegnato dalla banca (doc.10, CP_5 CP_1 di cui non è contestato il ricevimento), nonché l'iscrizione di tali atti pubblici nel registro imprese delle terze chiamate (doc.20 e 21).
La contestazione relativa al mancato deposito dei summenzionati contratti di cessione, di attività e passività, avanzata dall'attrice soltanto nella terza memoria ex art.183 c.p.c. appare tardiva e come tale inidonea a spostare il relativo onere probatorio su parte convenuta, a fronte della sola contestazione pagina 8 di 12 dell'iscrizione nel registro imprese del contratto di cessione quale mezzo di comunicazione della notizia operata nella prima memoria, iscrizione comprovata dalla convenuta nella seconda memoria.
Quanto alla legittimazione di l'attrice assume che, poiché a mente dell'art.4 co. 2 della CP_6
L.130/1999 dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale
o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti … in deroga ad ogni altra disposizione, non e' esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla societa' di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data”, la non compensabilità riguarderebbe solo i controcrediti maturati successivamente all'operazione, non già, come nel caso che ci occupa, quelli già esistenti, ancorché debba ancora intervenire sentenza dichiarativa di tale accertamento.
Premesso che al momento della cessione del credito (nov.2021), era appena uscita CP_2 sostanzialmente vittoriosa dal giudizio promosso davanti al Tribunale di Bergamo, deciso con sentenza
7 luglio 2021 (che aveva rigettato le domande di nullità), residuando a suo carico la restituzione di interessi corrispettivi non calcolati nel provvedimento, ma soltanto indicati quanto ai criteri di calcolo, aspetti trattati nei successivi paragrafi, la cessione attiva poteva avere ad oggetto crediti soltanto virtuali derivanti dal contratto di mutuo fondiario per cui è causa, in quanto integralmente estinto nel 2017 da;
ciò non toglie che la scissione del rapporto di mutuo nelle due componenti, attive e CP_1 passive, possa aver creato una triplice legittimazione, proprio come avvenuto nel presente giudizio, non potendo l'accertamento del credito della banca (c.d. non svolgersi anche nei confronti del CP_10 cessionario, al pari dell'eventuale debito restitutorio.
Resta, dunque, da valutare la legittimazione passiva di alla luce delle NT considerazioni sopra illustrate.
La scrivente all'udienza dell'8 giugno 2023 ha evidenziato che dalle difese di non risultava CP_2 chiaro quale posta attiva essa avesse ceduto a stante l'estinzione del mutuo, e se avesse ceduto CP_6
a i debiti derivanti dalla decisione bergamasca, dato che la società non aveva né CP_6 CP_1 impugnato tale provvedimento (che riconosceva un credito a suo favore, pur senza quantificarlo, e ne disponeva la condanna), né azionato il relativo credito, mediante atto di precetto (nonostante il capo condannatorio, che costituiva virtualmente titolo esecutivo).
Tali sono le ragioni che hanno indotto prudenzialmente la scrivente ad autorizzare anche la chiamata in causa del cessionario delle passività, rectius accollatario, che, in assenza di liberazione del debitore principale ( ) da parte di , rimane obbligato in solido, potendo opporle le eccezioni fondate CP_2 CP_1 sul contratto in base al quale l'assunzione del debito è avvenuta, a mente dell'art.1273 c.c..
Va quindi affermata la legittimazione passiva di tutti i soggetti convenuti e terzi chiamati, benchè al momento di instaurazione del presente giudizio fosse già passata in giudicato la sentenza che non riconosceva alcun credito di verso in virtù dell'estinzione del contratto di mutuo. CP_2 CP_1
2. Eccezione di giudicato
La seconda questione pregiudiziale di rito ha ad oggetto il giudicato esterno, che si assume formato, al momento dell'instaurazione del presente giudizio (9.3.2022), sulle domande di nullità del contratto di mutuo proposte da parte attrice in virtù della mancata impugnazione della sentenza n. 1328 pronunciata in data 7-14.7.2021 dal Tribunale di Bergamo nel giudizio già intrapreso dall'odierna attrice contro
(poi incorporata da presso il Tribunale di Controparte_11 Controparte_12
Bergamo, iscritto al n.8745/2017 R.G.. A tale eccezione si correla, inoltre, il principio del “dedotto e deducibile”, in virtù del quale le domande proposte da innanzi al Tribunale di Bologna sarebbero ormai Controparte_1 inammissibili. pagina 9 di 12 L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, va valutato in relazione all'oggetto del processo e colpisce tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. ord. n.33021/2022).
A detta della stessa attrice, nel giudizio n.8745/2017 R.G. davanti al Tribunale di Bergamo essa aveva proposto:
- a) una domanda avente come cardine la declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo, quanto alla clausola determinativa degli interessi di mora, poiché era stata superata la soglia usura di cui alla legge 108/96; si chiedeva dichiararsi che la banca aveva applicato interessi di mora e corrispettivi oltre la soglia di legge e che, conseguentemente, il mutuo fosse da intendersi gratuito ai sensi dell'art.1815
2° comma c.c., e, quindi, chiedeva rielaborarsi il conto di dare-avere, di disporre la restituzione alla mutuataria di ogni somma versata a titolo di interesse, di accertare la insussistenza di alcun debito da parte della società;
- b) una domanda diretta alla declaratoria di nullità parziale del mutuo, con riferimento al regolamento degli interessi, per violazione della normativa antitrust, segnatamente dell'art.2 L.10- 10-1990 n.287 in quanto, per la definizione del tasso di interesse, si faceva riferimento all'Euribor, espressivo di una organizzazione interbancaria;
- c) una domanda tendente a dichiararsi la nullità parziale del mutuo, con riferimento al regolamento degli interessi, in quanto l'I.S.C. (Indice Sintetico di Costo) era indicato in misura inferiore a quello realmente praticato;
- d) in conseguenza delle conclusioni sopra riportate si chiedeva l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 comma 7 T.U.B., la rielaborazione del rapporto di dare-avere, la dichiarazione che nulla più doveva la mutuataria alla mutuante, la condanna della banca a restituire gli interessi indebitamente percepiti (conclusioni nn.2 ter, 2 quater, 2 quinquies);
- e) una domanda residuale tendente alla pronuncia che nel corso del rapporto la aveva applicato Pt_2 in alcune rate interessi in misura erronea rispetto a quelli pattuiti e se ne chiedeva la condanna alla restituzione.
Sempre secondo parte attrice, invece le domande proposte innanzi al Tribunale di Bologna non coinciderebbero, investendo profili del mutuo riguardanti:
- il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art.38, 2° comma. D.Lgs. n.385/93 e normativa di dettaglio;
- la mancata previsione, nel contratto di mutuo, del regime finanziario di calcolo del piano di rimborso e la concreta applicazione del regime di capitalizzazione composta senza che vi fosse espressa, consapevole deroga al regime di capitalizzazione semplice. Di conseguenza, diversa sarebbe la causa petendi ed il petitum, che segue la specificità della causa petendi.
Il rilievo è infondato.
Premesso che la prima domanda di nullità è stata rinunciata da parte attrice nella prima memoria ex art.183 c.p.c., quanto alla seconda dalla lettura degli atti del giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Bergamo emerge con chiarezza che avesse contestato la validità del contratto, chiedendo che CP_1 ne fosse dichiarata la nullità parziale (v. p.19 del doc. 5), e che analoga domanda di nullità sia stata proposta con l'atto di citazione 9.3.2022.
pagina 10 di 12 La decisione del Tribunale di Bergamo, nel respingere le domande di invalidità del contratto proposte da , non aveva rilevato d'ufficio alcuna causa di nullità del contratto medesimo diversa da CP_1 quelle dedotte dall'attrice; ciò comporta l'affermazione della validità del contratto 30.12.2004 sotto ogni aspetto, con effetto preclusivo di ogni ulteriore tentativo da parte di di rimetterla in CP_1 discussione con riguardo a diversi aspetti, attenendo al medesimo contratto tra le medesime parti ed i loro successori ( rispetto a ) e aventi causa ( e rispetto ad ). CP_2 Parte_2 CP_6 CP_5 CP_2
Infatti, costituisce principio pacifico che, “allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo” (Cass.
3.10.2005 n. 19317).
Il Tribunale di Bergamo ha respinto le domande di nullità proposte da parte di , accertando la CP_1 validità del contratto e riconoscendo il mancato rispetto degli interessi corrispettivi applicati rispetto a quelli pattuiti in alcune delle rate richieste.
Le sezioni unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 12.12.2014 n. 26242) si sono pronunciate proprio sull'ipotesi in cui la parte, dopo aver visto rigettare la propria domanda di nullità di un contratto, la riproponga sulla base di ragioni differenti.
A tal riguardo esse hanno affermato in particolare che se “il giudice rigetta la domanda, essendo stato sin dall'origine investito di una domanda di nullità negoziale, senza aver rilevato alcuna altra causa di nullita' negoziale - l'accertamento della non nullità del contratto è idone[o] al passaggio in giudicato, di talchè, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità”. A tali principi si è uniformata la successiva giurisprudenza della Suprema Corte:
- “il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (c.d. giudicato per implicazione discendente)” (Cass. 14.2.2022 n. 4717);
- “il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile” (Cass.
4.11.2021 n. 31636);
- “il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 30.10.2017 n. 25745), a meno che non riguardino questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (Cass.
4.3.2020 n. 6091);
- “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. 25.7.2016 n. 15339).
pagina 11 di 12 La giurisprudenza di legittimità è quindi univoca, costante e consolidata nel senso di considerare ogni questione inerente alla validità di un contratto già confermata in altro giudizio inammissibile, perché coperta da giudicato.
Tanto premesso, le domande proposte da nel presente giudizio – aventi tutte ad oggetto, CP_1 appunto, la già riconosciuta validità del contratto 30.12.2004 – non possono che essere dichiarate inammissibili, atteso che tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano erano già deducibili nel precedente: sicuramente quelli afferenti gli interessi passivi corrispettivi, giudicati validi dal giudice bergamasco, come pure quelli concernenti la violazione dei limiti di finanziabilità, poi rinunciati.
La domanda va dunque dichiarata inammissibile per violazione dell'art.2909 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo sul valore del disputatum;
per la determinazione dei compensi, applicando i valori medi del D.M. 147/2022 del sesto scaglione (€ 260.000-520.000) per tutte le fasi del giudizio ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, in ragione della natura di mero diritto delle questioni esaminate;
si perviene all'importo complessivo di € 12.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge per ciascuna delle parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande attoree in quanto coperte dal giudicato esterno;
Condanna la parte attrice a rimborsare a ciascuna delle controparti le spese di lite, che si liquidano in €
€ 12.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3075/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICCIONE Controparte_1 P.IVA_1 PIERPAOLO e dell'avv. CORONA SANDRO ( ) VIA S. MARGHERITA AL C.F._1
COLLE 10/3 BOLOGNA;
( ) VIA GIGLI 72 74024 Parte_1 C.F._2
MANDURIA; , elettivamente domiciliato in VIA GIGLI 72 MANDURIA presso il difensore avv.
PICCIONE PIERPAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANISI IGNAZIO, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA L. MASCHERONI, 19 20145 MILANO presso il difensore avv.
DANISI IGNAZIO
CONVENUTO/I
(C.F. ), (C.F. ) e CP_3 Controparte_4 [...] C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FERRAGUTO ANTONIO, elettivamente NT domiciliate in VIA FARINI 9 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRAGUTO ANTONIO
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che si trascrivono.
Per Controparte_1 Voglia l'On. Tribunale di Bologna, Giudice Monocratico Civile, contrariis reiectis: Preliminarmente: disporre c.t.u. tecnico-contabile sul rapporto di mutuo al fine di: - esaminare e analizzare compiutamente il contratto di mutuo fondiario, a tasso variabile, nel documento contrattuale, negli allegati e nella sua applicazione;
- verificare se il piano di rimborso e i relativi ratei siano stati formati in regime di capitalizzazione semplice o composta;
- verificare, in caso di capitalizzazione composta, se tale regime sia stato convenuto o meno nel contratto;
- verificare se, attraverso la formula di determinazione delle rate secondo capitalizzazione composta vi sia stato superamento della soglia pagina 1 di 12 usura ex lege 108/96 e, in caso affermativo, rielaborare il piano di rimborso del mutuo escludendo del tutto gli interessi a norma dell'art.1815, comma 2, c.c., imputare tutti gli interessi versati sul capitale e definire il saldo di dare-avere fra le parti;
- verificare, in caso di capitalizzazione composta, quale sia la formula algoritmica di formazione delle rate e, quindi, se attraverso tale formula si generino interessi anatocistici, ossia interessi secondari sul montante;
- rielaborare il piano di rimborso al tasso ex art.117, comma 7, T.U.B. in regime di capitalizzazione semplice;
- calcolare, in caso di capitalizzazione semplice anziché composta, gli interessi corrisposti in più rispetto al dovuto dalla società
[...]
imputando sul capitale i maggiori interessi versati e non dovuti;
- definire il saldo di CP_1 dare/avere fra le parti;
- compiere ogni altra utile verifica.
Nel merito, previa ogni verifica e pronuncia, anche d'ufficio, circa la legittimazione passiva della parte convenuta e delle terze citate:
1. Dichiarare la nullità parziale ex art.1419 c.c. del contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito del notaio Dott. da Bologna in data 30-12-2004, Rep. 71845, Matrice 20289, tra la mutuante Persona_1
e la mutuataria Parte_2 [...] relativamente al regolamento degli interessi, compreso il piano di ammortamento alla CP_1 francese, per violazione dei limiti soglia di cui alla legge n.108/96. Per l'effetto, in applicazione della norma di cui all'art.1815 2° comma c.c., dichiarare che la società mutuataria non deve interessi di alcun genere alla banca mutuante e a quelle subentrate e che non sussistono le condizioni perché sia dichiarata la decadenza della mutuataria dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto. Per ulteriore effetto condannare in persona del suo legale NT rappresentante, quale cessionaria delle passività da in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante, ovvero in persona del suo legale rappresentante, Controparte_2 in caso di difetto di legittimazione passiva di al pagamento in NT restituzione in favore di in persona del suo legale rappresentante, della Controparte_1 somma di euro 517.694,25, ovvero della diversa somma ritenuta di diritto, comunque di tutte le somme versate a titolo di interessi. Di tale somma di euro 517.694,25: - dichiarare l'imputazione per compensazione di euro 277.606,91 sul capitale, dichiarando l'avvenuta sua integrale restituzione;
- condannare in persona del suo legale rappresentante, quale NT cessionaria delle passività da ovvero in Controparte_2 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di
[...] al pagamento in favore di in persona del suo legale NT Parte_3 rappresentante, della restante somma di euro 240.087,34, ovvero di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal 29-5-2017
1.1 In subordine rispetto alla conclusione n.1 che precede, dichiarare la nullità parziale, quanto al regolamento degli interessi convenuti fra le parti, compreso il piano di ammortamento alla francese, del contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito del notaio Dott. da Bologna in data 30- Persona_1
12-2004, Rep. 71845, Matrice 20289, tra la mutuante Parte_2
e la mutuataria per i seguenti concorrenti e
[...] Controparte_1 alternativi motivi:
- per violazione del divieto di anatocismo, quindi per violazione delle norme di cui all'art.1283 c.c., all'art. 120 D.Lgs. 385/93, agli artt. 821 3° comma, 1284, 1194, 1195 c.c.;
- per mancanza del requisito dell'accordo fra le parti, ex art.1325 n.1 c.c. richiamato dall'art.1418 2° comma c.c. e, quindi, anche per violazione delle norme di cui agli artt.1284 c.c., 117 T.U.B., 821, 1194
c.c., non essendo stato convenuto negozialmente il sistema di calcolo delle rate e, in particolare, non essendo stato convenuto sistema di calcolo delle rate con il sistema della capitalizzazione composta;
- per difetto di forma ai sensi degli artt.1418 2° comma c.c., 1325 n.4 c.c., 1284 c.c., 117 T.U.B., non essendo stata pattuita in forma scritta la clausola di applicazione del regime composto;
- per violazione del combinato disposto fra gli artt.1418 2° comma e 1346 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità del regolamento negoziale relativo agli interessi;
pagina 2 di 12 - per i vizi dianzi enunciati in aggiunta alla violazione dei canoni di cui agli artt.1337, 1175, 1375,
1366, 1195 c.c. Per l'effetto, dichiarare applicabili al rapporto gli interessi legali ex art.117, comma 7, D.Lgs. 385/93 in regime di capitalizzazione semplice. Dichiarare l'insussistenza della decadenza dal beneficio del termine della società mutuataria e la correlativa risoluzione del contratto. Per ulteriore effetto condannare in persona del suo legale rappresentante, quale NT cessionaria delle passività da ovvero in Controparte_2 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di NT
, al pagamento in restituzione in favore di in persona del
[...] Controparte_1 suo legale rappresentante, della somma di euro 311.613,90, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, comunque di tutte le somme versate a titolo di interessi nel corso del rapporto in più rispetto al dovuto;
di tale somma: - dichiarare l'imputazione per compensazione di euro 277.606,91, ovvero della diversa somma di giustizia, sul capitale, dichiarando l'avvenuta sua integrale restituzione;
- condannare in persona del suo legale rappresentante, quale NT cessionaria delle passività da ovvero in Controparte_2 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di NT
, al pagamento in favore di in persona del suo legale
[...] Parte_3 rappresentante, della somma di euro 34.006,99, ovvero di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal 29-5-2017 fino al soddisfo. Dichiarare, infine, anche previa c.t.u., il piano di rimborso del mutuo in 80 rate mensili con interessi al tasso legale in regime di capitalizzazione semplice.
2. Per tutte le conclusioni sopra rassegnate portare in compensazione ogni credito risultante in favore di nei confronti di cessionaria delle Controparte_1 NT passività da ovvero nei confronti di in Controparte_2 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di
[...] con ogni debito eventualmente risultante a carico di in NT Controparte_1 favore di cessionaria dei crediti da ovvero in Controparte_6 Controparte_2 favore di in persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva di Dichiarare, quindi, il saldo del complessivo rapporto e Controparte_6 dichiararlo a credito di e a debito di Controparte_1 NT
cessionaria delle passività da ovvero di
[...] Controparte_2 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di
[...]
, con condanna della medesima NT [...] in persona del suo legale rappresentante, ovvero di NT Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di
[...]
, al relativo pagamento in favore di oltre NT Controparte_1 interessi legali dal 29-5-2017 sino al soddisfo. Dichiarare, quindi, l'insussistenza di credito nei confronti di in favore di ovvero, in favore di Controparte_1 Controparte_6 [...] in caso di difetto di legittimazione processuale di in Controparte_2 Controparte_6 subordine e in ogni caso, determinarlo nella corretta misura di giustizia.
3. Condannare in persona del suo legale rappresentante, e Controparte_6 [...] in persona del suo legale rappresentante, ovvero in NT Controparte_2 persona del suo legale rappresentante, in caso di difetto di legittimazione passiva di CP_6
e/o di in solido fra loro, al pagamento delle spese e
[...] NT competenze del giudizio, con distrazione delle competenze in favore degli avvocati Sandro Corona,
e Pierpaolo Piccione, in solido fra loro, procuratori antistatari. Parte_1
Gli avvocati Sandro Corona, e Pierpaolo Piccione, opponendosi ad ogni eventuale Parte_1 conclusione nuova irritualmente spiegata dalle controparti, chiedono che la causa sia decisa e che siano concessi alle parti i termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. Salvis iuribus.
pagina 3 di 12 PER Controparte_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: I – In via preliminare:
1. ottenuta conferma del consenso delle altre parti, disporre l'estromissione di dal Controparte_2 giudizio promosso da con la notifica dell'atto di citazione 9.3.2022 Controparte_1
2. dichiarare inammissibili le domande proposte da con l'atto di citazione 9.3.2022 Controparte_1
II – Nel merito:
3. rigettare le domande tutte proposte da con l'atto di citazione 9.3.2022 Controparte_1
4. in subordine alla conclusione 3 e per il caso in cui fosse riconosciuta la nullità del mutuo ipotecario 30.12.2004 concluso tra e del e Parte_2 Parte_4 Controparte_1 dichiararne la conversione ex art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario
III – In via istruttoria:
5. rigettare le istanze istruttorie proposte dell'attrice in quanto inammissibili o irrilevanti IV – In ogni caso: con vittoria di spese e compensi da liquidarsi secondo i parametri dettati al d.m.
13.8.2022 n. 147 o successivi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA 22% e CPA 4%.
(C.F. ), (C.F. ) e CP_7 CP_5 Controparte_4 P.IVA_3 [...]
(C.F. ): NT P.IVA_3 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- dichiarare inammissibili le domande attrici stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c.c. di cui alla sentenza pubblicata il 14 luglio 2021, n. 1328, dal Tribunale di Bergamo;
- sempre in via preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione promossa ex adverso;
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dall'attrice nei confronti e per l'effetto respingere le domande formulate dalla parte NT attrice sia in via principale che in via subordinata nel presente giudizio, dichiarando che nulla è dovuto da a qualsivoglia titolo e/o ragione. NT
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
pagina 4 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (d'ora in poi anche solo o parte attrice) con atto di citazione Controparte_1 CP_1 notificato a mezzo PEC in data 9.3.2022 nei confronti di esponeva in fatto Controparte_2 quanto appresso:
- con rogito del notaio del 30.12.2004, veniva stipulato un contratto di mutuo fondiario Persona_1 fra la mutuante Banco Popolare dell'Etruria e del (oggi ) e la Parte_2 Controparte_2 mutuataria per l'importo di € 1.500.000,00, da rimborsarsi in venti anni mediante il Controparte_1 pagamento di n.80 rate trimestrali;
il mutuo veniva concesso a tasso corrispettivo variabile, ossia 1,85 pt percentuali in più dell'EURIBOR ed era garantito da ipoteca prestata da Parte_5 Parte_6 e per complessivi € 3.000.000, sulla porzione del fabbricato posto in Parte_7 Parte_8 via Guelfa n. 52 (BO). L'attrice versava le prime n.49 rate (cioè dalla prima fino a quella scaduta il 31.3.2017); in data 15.5.17, ad estinzione anticipata parziale del finanziamento, versava la somma di € 343.737,22 e, in data 29.5.2017, allo stesso titolo, versava ulteriore somma di € 292.689,11.
- a fronte della somma mutuata di € 1.498.000,00, l'attrice aveva versato € 1.740.222,09, di cui: €
1.222.393,09 per capitale restituito, € 516.301,17 per interessi corrispettivi, € 1.393,08 per interessi di mora ed € 134,75 per spese, il tutto seguendo il percorso di pagamenti dettagliatamente descritto, risultante da riepilogo su “stampa piano di ammortamento” consegnato dalla banca il 29.5.2017 al momento dell'estinzione.
assumeva di aver condotto uno studio peritale approfondito sul predetto rapporto bancario, CP_1 affidando l'incarico ad un consulente per l'analisi di carattere immobiliaristico e ad un altro consulente per la parte bancaria.
Dal primo studio, a firma dell'Arch. era emersa la violazione delle norme in materia di Per_2 mutuo fondiario e, nello specifico, dell'art. 38 T.U.B. e della delibera 22.4.95 del CICR, le quali prescrivendo che, nei mutui fondiari, i valori dei beni ipotecati devono essere calcolati in proporzione alla somma mutuata, imponevano un ammontare massimo dei finanziamenti pari all'80% del valore dei beni ipotecati, innalzabile fino al 100% in caso di garanzie integrative. Nella fattispecie, i beni ipotecati, per rispettare il requisito della fondiarietà, avrebbero dovuto avere un valore di almeno € 1.875.000. Il consulente, utilizzando quale parametro una media tra il valore FIAP e quello del Catasto, aveva individuato il valore dell'immobile in € 591.100,00, ovvero meno di 1/3 della somma concessa a mutuo. Pertanto, asseriva la nullità del contratto di mutuo per violazione di norma imperativa, da cui conseguiva la non debenza di alcuna somma da parte dell'attrice, essendo ormai prescritta l'azione ex art. 2033 c.c.; in subordine, sarebbero venute meno la corresponsione dei frutti e degli interessi, o quantomeno, andavano ricalcolati sulla base del tasso legale.
Per quanto riguardava la consulenza contabile, il dott. aveva evidenziato l'assenza della formula CP_8 finanziaria necessaria per calcolare la rata di mutuo;
il tasso di rimborso praticato dalla banca (cd ammortamento “alla francese”) rientrava nel regime di capitalizzazione composta, il che determinava un maggior volume di interessi, essendo un criterio matematico esponenziale, invece che lineare. Il regime composto era derogatorio rispetto a quello semplice e doveva comparire in maniera chiara ed inequivocabile nell'atto di concessione del mutuo, mentre l'accordo per cui è causa prevedeva una formulazione generica del TAN;
ne conseguiva che la rata applicata dalla banca, pari ad € 27.268,70, avrebbe dovuto ammontare al minor importo di € 24.169,12, con la conseguenza che il tasso applicato era superiore alla soglia di usura nella misura del 5,46%; pertanto, la banca avrebbe dovuto restituire l'importo di € 517.694,25.
Concludeva, domandando di dichiarare la nullità del contratto e che nulla era dovuto alla mutuante, con condanna alla restituzione di € 517.694,25 per le somme versate a titolo di interessi;
in subordine, di condannarla alla restituzione del minor importo di € 240.222, ovvero di tutte le somme versate in pagina 5 di 12 eccesso rispetto al capitale mutuato;
in via ulteriormente subordinata, di condannarla alla restituzione di
€ 311.613,90 e di dichiarare la compensazione per € 277.606,91 sul capitale, oltre al pagamento di € 34.006,99; in via subordinata rispetto alla domanda di nullità del contratto, di dichiarare nullità parziale quanto alla clausola sugli interessi.
preliminarmente deduceva che, nonostante la sostanziale correttezza delle pattuizioni Parte_9 intercorse tra le parti, aveva già promosso di fronte al Tribunale di Bergamo nel settembre CP_1
2017 analoga azione, in cui contestava alla banca l'applicazione di tassi usurari e di un tasso variabile invalido;
detto Tribunale aveva rigettato in toto la domanda con sentenza 7-14 luglio 2021, limitandosi a dichiarare che solo in relazione a poche rate la banca avrebbe applicato tassi difformi, il tutto per poche centinaia di euro totali, senza tuttavia calcolare l'importo in restituzione, che non era stato mai quantificato neppure dall'attrice; pertanto, essendo le attuali domande pressoché identiche, la convenuta eccepiva il giudicato su quelle riguardanti la nullità del contratto di mutuo fondiario, posto che il Tribunale di Bergamo ne aveva indirettamente riconosciuto la validità, sulla scia di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte del 2014 con la sentenza n.26242.
In via ulteriormente preliminare, la convenuta contestava il proprio difetto di legittimazione passiva, in virtù del fatto che, con contratto datato 9.11.21, aveva ceduto a tutti i crediti derivanti Controparte_6 da finanziamenti concessi a persone fisiche e giuridiche per il periodo ottobre 1995 – agosto 2021; quest'ultima, aveva incaricato di svolgere il ruolo di soggetto incaricato Controparte_4 della riscossione di tali crediti;
con ulteriore separato contratto in pari data, aveva CP_5 acquistato da tutte le passività sottostanti i crediti ceduti. Pertanto, era cessionaria del CP_2 CP_6 credito e dei debiti relativi a tutti i finanziamenti suddetti, identificati con il codice D01. CP_5
La banca eccepiva, inoltre, la prescrizione dei diritti avanzati da parte avversa, stante la mancata prova di atti interruttivi della prescrizione prima del giudizio introdotto a nel 2017. CP_9
Nel merito, la banca rilevava l'infondatezza delle domande attoree, dal momento che essa aveva fatto predisporre una consulenza tecnica (mai contestata) sull'immobile offerto in garanzia, che aveva individuato il valore in € 1.840.000, già ridotto prudenzialmente all'80%; tale assunto era dimostrato dal fatto che l'attrice avesse eseguito la stima su soli 257 mq., rispetto ai 950 mq. reali, e dalla stessa condotta di , che nel dicembre 2014 aveva assicurato il medesimo compendio per il valore di € CP_1
1.600.000; in ogni caso, anche qualora si volesse accogliere la tesi attorea, rimaneva da rigettare la domanda di nullità, avendo la Corte di Cassazione chiarito la possibilità di convertire il contratto, in caso di superamento della soglia, da mutuo fondiario in ordinario finanziamento ipotecario, qualora ne ricorressero i requisiti. Priva di pregio era altresì l'asserita indeterminatezza del contratto di mutuo, posto che lo stesso prevedeva chiaramente il tasso da applicare, il numero di rate, la periodicità e le modalità di calcolo “alla francese”. Quanto alla contestazione sugli interessi usurari, si eccepiva il giudicato del Tribunale di Bergamo.
Concludeva per l'inammissibilità delle domande attoree;
nel merito, per il rigetto;
in subordine, per la conversione del contratto ex art. 1424 c.c.
***
Alla prima udienza del 7.7.2022 davanti al GOT, la società attrice veniva autorizzata alla chiamata in causa di e CP_6 Controparte_4
La terza chiamata , rappresentata dalla procuratrice CP_6 Controparte_4 confermando quanto illustrato da in ordine all'acquisto -in forza di cessione pro soluto- di tutti i CP_2 crediti per capitale, interessi, spese e accessori derivanti da contratti di finanziamento ed ipotecari di
, tra cui quello derivante dal mutuo ipotecario per cui è causa, in via pregiudiziale di rito, CP_2 eccepiva l'improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, nonché il proprio difetto di pagina 6 di 12 legittimazione passiva, quanto alle eccezioni di compensazione e/o domande riconvenzionali proposte dal debitore, dal momento che la c.d. Legge sulla Cartolarizzazione (L. 130/99) all'art.3 disponeva che i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato da quello delle società e, pertanto, non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi (in tal senso Cass. 30.8.2019 n.21843), non essendo stato ceduto un rapporto giuridico nascente da un contratto, ma solo il relativo credito. aderiva, altresì, alle difese svolte da in ordine alla violazione del ne bis in idem e CP_6 CP_2 all'eccezione di prescrizione da questa sollevata, nonché al limite di finanziabilità, che non era stato superato, e all'applicazione di interessi usurari e di anatocismo, poiché le pattuizioni contrattuali con la banca individuavano l'esatta quantificazione dei tassi applicati e le quote di interessi erano state calcolate utilizzando quale base di calcolo il debito di volta in volta residuo.
Concludeva, domandando, in via pregiudiziale, la declaratoria d'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
in via preliminare, di accertare difetto di legittimazione passiva, di dichiarare inammissibilità delle domande per violazione del ne bis in idem, di rilevare la prescrizione;
nel merito, di rigettare le domande attoree.
Identiche difese spiegava senza, tuttavia, contestare la propria NT legittimazione passiva.
In via preliminare, eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il presente giudizio si fondava su fatti già dedotti o deducibili nell'ambito del giudizio definito con la sentenza passata in giudicato n. 1328/2021 del Tribunale di Bergamo. In particolare, osservava come controparte CP_5 avesse nuovamente chiesto l'accertamento dell'usura pattizia, invocando l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui il tasso convenzionale pattuito ed applicato con il contratto di mutuo sarebbe pari all'8,058%, superiore alla soglia di usura. Su tale questione, infatti, si era già pronunciato il Tribunale di Bergamo, negando il superamento del tasso soglia usura, pari, all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo, al 5,760%, nonché evidenziando la non usurarietà del comportamento della convenuta anche con riferimento agli interessi di mora pattuiti entro il limite del
7,860% (tasso soglia usura maggiorato del 2,1%).
Inoltre, sempre in via preliminare, la terza chiamata aderiva integralmente all'eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione sollevata dalla cessionaria , posto che parte attrice non aveva CP_6 compiuto nessun atto interruttivo del termine prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..
Quanto all'eccezione di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità, CP_5 richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite del 16.11.2022 n. 33719, la quale aveva qualificato, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, TUB, quale elemento non essenziale del contenuto del contratto, ma meramente specificativo o integrativo dell'oggetto dello stesso, non trattandosi di norma posta a presidio della sua validità.
In ogni caso, negava il superamento di tale limite, evidenziando come il valore dell'immobile CP_5 offerto in garanzia dalla società mutuataria fosse stato individuato in € 2.300.000,00, mentre la somma concessa a titolo di mutuo era pari ad € 1.840.000,00, somma non superiore all'80% del bene ipotecato, come disposto dall'art. 38 TUB.
Infine, quanto all'asserita applicazione di interessi anatocistici, aderiva alle difese svolte dalla CP_5 cessionaria precisando che, secondo il c.d. piano di ammortamento alla francese, il calcolo CP_6 degli interessi veniva effettuato sempre sul debito residuo, a prescindere dalla durata del piano e dalla cadenza periodica dei pagamenti;
tale sistema, quindi, precludeva la generazione di interessi su interessi e, quindi, l'anatocismo.
Infine, evidenziava come sia gli interessi corrispettivi sia quelli moratori fossero individuati nelle pagina 7 di 12 condizioni contrattuali, nonché nel relativo documento di sintesi e nel piano di ammortamento.
Domandava, in via preliminare, di dichiarare inammissibili le domande attrici stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c.c.; sempre in via preliminare, di accogliere l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione;
in via principale, respingere le domande attoree.
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Depositate le memorie ex art.183 c.p.c., la causa veniva istruita soltanto documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025, non avendo le parti accettato la proposta ex art.185 bis c.p.c. formulata all'udienza del 28.3.2024 di abbandono della lite a spese compensate.
1. Legittimazione passiva
Va esaminata, in primis, la questione concernente il soggetto legittimato passivo rispetto alle domande attoree, domande compendiabili in: nullità del contratto di mutuo fondiario a ministero Notaio Per_1 del 30.12.2004 per violazione del limite di finanziabilità, indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi corrispettivi, usurarietà dei tassi applicati e anatocismo nel calcolo delle rate.
Orbene, sostiene di non aver più la titolarità di tale rapporto, per aver ceduto la parte attiva, cioè CP_2 il credito, a nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ai sensi della L.130/1999 CP_6 intervenuta con atto notarile del 9.11.2021, in forza del quale essa ha trasferito tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1.10.1995 e il 31.8.2021, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.272/2008; a sua volta ha dato incarico a di CP_6 NT svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti.
In pari data, sempre all'interno della complessiva operazione, ha acquistato (rectius si è CP_5 accollata) direttamente da , ai sensi dell'art.58 TUB, tutte le passività (ad esclusione di quelle CP_2 espressamente escluse e specificate dal contratto) riguardanti i rapporti sottostanti i crediti ceduti che fossero identificati con il codice “D01”; la circostanza è documentata dalla comunicazione del 13.10.2021 inviata a (doc.10 ). CP_1 CP_2
Pertanto, se astrattamente il credito restitutorio vantato da e conseguente all'asserita nullità del CP_1 contratto di mutuo era esercitabile nei confronti di nel precedente giudizio promosso davanti al CP_2 Tribunale di Bergamo, successivamente all'intervenuta cartolarizzazione di crediti e debiti la legittimazione alla pretesa sorge soltanto nei confronti di cessionaria delle passività cioè CP_5 accollataria, che infatti non ha sollevato la relativa questione.
A tal proposito, l'attrice ha replicato che permarrebbe il suo interesse a veder accertata la sua pretesa anche nei confronti di , con riguardo ai vizi eccepiti in relazione al contratto di mutuo fondiario, CP_2 affermando di non aver avuto conoscenza delle operazioni di cartolarizzazione, in quanto non iscritte nei rispettivi registri imprese.
La banca convenuta nella seconda memoria ha quindi indicato i documenti da cui si evince l'iscrizione di tali operazioni (doc.9 e 11) e prodotto anche le visure storiche di e (segnalando le CP_6 CP_5 pagine rispettivamente 4 e 6 dei doc. 20 e 21).
Risulta effettivamente per tabulas sia la cessione dei crediti a (doc.9) sia quella delle passività a CP_6
(doc.11), sia la relativa comunicazione a del codice D01 assegnato dalla banca (doc.10, CP_5 CP_1 di cui non è contestato il ricevimento), nonché l'iscrizione di tali atti pubblici nel registro imprese delle terze chiamate (doc.20 e 21).
La contestazione relativa al mancato deposito dei summenzionati contratti di cessione, di attività e passività, avanzata dall'attrice soltanto nella terza memoria ex art.183 c.p.c. appare tardiva e come tale inidonea a spostare il relativo onere probatorio su parte convenuta, a fronte della sola contestazione pagina 8 di 12 dell'iscrizione nel registro imprese del contratto di cessione quale mezzo di comunicazione della notizia operata nella prima memoria, iscrizione comprovata dalla convenuta nella seconda memoria.
Quanto alla legittimazione di l'attrice assume che, poiché a mente dell'art.4 co. 2 della CP_6
L.130/1999 dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale
o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti … in deroga ad ogni altra disposizione, non e' esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla societa' di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data”, la non compensabilità riguarderebbe solo i controcrediti maturati successivamente all'operazione, non già, come nel caso che ci occupa, quelli già esistenti, ancorché debba ancora intervenire sentenza dichiarativa di tale accertamento.
Premesso che al momento della cessione del credito (nov.2021), era appena uscita CP_2 sostanzialmente vittoriosa dal giudizio promosso davanti al Tribunale di Bergamo, deciso con sentenza
7 luglio 2021 (che aveva rigettato le domande di nullità), residuando a suo carico la restituzione di interessi corrispettivi non calcolati nel provvedimento, ma soltanto indicati quanto ai criteri di calcolo, aspetti trattati nei successivi paragrafi, la cessione attiva poteva avere ad oggetto crediti soltanto virtuali derivanti dal contratto di mutuo fondiario per cui è causa, in quanto integralmente estinto nel 2017 da;
ciò non toglie che la scissione del rapporto di mutuo nelle due componenti, attive e CP_1 passive, possa aver creato una triplice legittimazione, proprio come avvenuto nel presente giudizio, non potendo l'accertamento del credito della banca (c.d. non svolgersi anche nei confronti del CP_10 cessionario, al pari dell'eventuale debito restitutorio.
Resta, dunque, da valutare la legittimazione passiva di alla luce delle NT considerazioni sopra illustrate.
La scrivente all'udienza dell'8 giugno 2023 ha evidenziato che dalle difese di non risultava CP_2 chiaro quale posta attiva essa avesse ceduto a stante l'estinzione del mutuo, e se avesse ceduto CP_6
a i debiti derivanti dalla decisione bergamasca, dato che la società non aveva né CP_6 CP_1 impugnato tale provvedimento (che riconosceva un credito a suo favore, pur senza quantificarlo, e ne disponeva la condanna), né azionato il relativo credito, mediante atto di precetto (nonostante il capo condannatorio, che costituiva virtualmente titolo esecutivo).
Tali sono le ragioni che hanno indotto prudenzialmente la scrivente ad autorizzare anche la chiamata in causa del cessionario delle passività, rectius accollatario, che, in assenza di liberazione del debitore principale ( ) da parte di , rimane obbligato in solido, potendo opporle le eccezioni fondate CP_2 CP_1 sul contratto in base al quale l'assunzione del debito è avvenuta, a mente dell'art.1273 c.c..
Va quindi affermata la legittimazione passiva di tutti i soggetti convenuti e terzi chiamati, benchè al momento di instaurazione del presente giudizio fosse già passata in giudicato la sentenza che non riconosceva alcun credito di verso in virtù dell'estinzione del contratto di mutuo. CP_2 CP_1
2. Eccezione di giudicato
La seconda questione pregiudiziale di rito ha ad oggetto il giudicato esterno, che si assume formato, al momento dell'instaurazione del presente giudizio (9.3.2022), sulle domande di nullità del contratto di mutuo proposte da parte attrice in virtù della mancata impugnazione della sentenza n. 1328 pronunciata in data 7-14.7.2021 dal Tribunale di Bergamo nel giudizio già intrapreso dall'odierna attrice contro
(poi incorporata da presso il Tribunale di Controparte_11 Controparte_12
Bergamo, iscritto al n.8745/2017 R.G.. A tale eccezione si correla, inoltre, il principio del “dedotto e deducibile”, in virtù del quale le domande proposte da innanzi al Tribunale di Bologna sarebbero ormai Controparte_1 inammissibili. pagina 9 di 12 L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, va valutato in relazione all'oggetto del processo e colpisce tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. ord. n.33021/2022).
A detta della stessa attrice, nel giudizio n.8745/2017 R.G. davanti al Tribunale di Bergamo essa aveva proposto:
- a) una domanda avente come cardine la declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo, quanto alla clausola determinativa degli interessi di mora, poiché era stata superata la soglia usura di cui alla legge 108/96; si chiedeva dichiararsi che la banca aveva applicato interessi di mora e corrispettivi oltre la soglia di legge e che, conseguentemente, il mutuo fosse da intendersi gratuito ai sensi dell'art.1815
2° comma c.c., e, quindi, chiedeva rielaborarsi il conto di dare-avere, di disporre la restituzione alla mutuataria di ogni somma versata a titolo di interesse, di accertare la insussistenza di alcun debito da parte della società;
- b) una domanda diretta alla declaratoria di nullità parziale del mutuo, con riferimento al regolamento degli interessi, per violazione della normativa antitrust, segnatamente dell'art.2 L.10- 10-1990 n.287 in quanto, per la definizione del tasso di interesse, si faceva riferimento all'Euribor, espressivo di una organizzazione interbancaria;
- c) una domanda tendente a dichiararsi la nullità parziale del mutuo, con riferimento al regolamento degli interessi, in quanto l'I.S.C. (Indice Sintetico di Costo) era indicato in misura inferiore a quello realmente praticato;
- d) in conseguenza delle conclusioni sopra riportate si chiedeva l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art.117 comma 7 T.U.B., la rielaborazione del rapporto di dare-avere, la dichiarazione che nulla più doveva la mutuataria alla mutuante, la condanna della banca a restituire gli interessi indebitamente percepiti (conclusioni nn.2 ter, 2 quater, 2 quinquies);
- e) una domanda residuale tendente alla pronuncia che nel corso del rapporto la aveva applicato Pt_2 in alcune rate interessi in misura erronea rispetto a quelli pattuiti e se ne chiedeva la condanna alla restituzione.
Sempre secondo parte attrice, invece le domande proposte innanzi al Tribunale di Bologna non coinciderebbero, investendo profili del mutuo riguardanti:
- il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art.38, 2° comma. D.Lgs. n.385/93 e normativa di dettaglio;
- la mancata previsione, nel contratto di mutuo, del regime finanziario di calcolo del piano di rimborso e la concreta applicazione del regime di capitalizzazione composta senza che vi fosse espressa, consapevole deroga al regime di capitalizzazione semplice. Di conseguenza, diversa sarebbe la causa petendi ed il petitum, che segue la specificità della causa petendi.
Il rilievo è infondato.
Premesso che la prima domanda di nullità è stata rinunciata da parte attrice nella prima memoria ex art.183 c.p.c., quanto alla seconda dalla lettura degli atti del giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Bergamo emerge con chiarezza che avesse contestato la validità del contratto, chiedendo che CP_1 ne fosse dichiarata la nullità parziale (v. p.19 del doc. 5), e che analoga domanda di nullità sia stata proposta con l'atto di citazione 9.3.2022.
pagina 10 di 12 La decisione del Tribunale di Bergamo, nel respingere le domande di invalidità del contratto proposte da , non aveva rilevato d'ufficio alcuna causa di nullità del contratto medesimo diversa da CP_1 quelle dedotte dall'attrice; ciò comporta l'affermazione della validità del contratto 30.12.2004 sotto ogni aspetto, con effetto preclusivo di ogni ulteriore tentativo da parte di di rimetterla in CP_1 discussione con riguardo a diversi aspetti, attenendo al medesimo contratto tra le medesime parti ed i loro successori ( rispetto a ) e aventi causa ( e rispetto ad ). CP_2 Parte_2 CP_6 CP_5 CP_2
Infatti, costituisce principio pacifico che, “allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo” (Cass.
3.10.2005 n. 19317).
Il Tribunale di Bergamo ha respinto le domande di nullità proposte da parte di , accertando la CP_1 validità del contratto e riconoscendo il mancato rispetto degli interessi corrispettivi applicati rispetto a quelli pattuiti in alcune delle rate richieste.
Le sezioni unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 12.12.2014 n. 26242) si sono pronunciate proprio sull'ipotesi in cui la parte, dopo aver visto rigettare la propria domanda di nullità di un contratto, la riproponga sulla base di ragioni differenti.
A tal riguardo esse hanno affermato in particolare che se “il giudice rigetta la domanda, essendo stato sin dall'origine investito di una domanda di nullità negoziale, senza aver rilevato alcuna altra causa di nullita' negoziale - l'accertamento della non nullità del contratto è idone[o] al passaggio in giudicato, di talchè, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità”. A tali principi si è uniformata la successiva giurisprudenza della Suprema Corte:
- “il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (c.d. giudicato per implicazione discendente)” (Cass. 14.2.2022 n. 4717);
- “il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile” (Cass.
4.11.2021 n. 31636);
- “il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 30.10.2017 n. 25745), a meno che non riguardino questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (Cass.
4.3.2020 n. 6091);
- “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. 25.7.2016 n. 15339).
pagina 11 di 12 La giurisprudenza di legittimità è quindi univoca, costante e consolidata nel senso di considerare ogni questione inerente alla validità di un contratto già confermata in altro giudizio inammissibile, perché coperta da giudicato.
Tanto premesso, le domande proposte da nel presente giudizio – aventi tutte ad oggetto, CP_1 appunto, la già riconosciuta validità del contratto 30.12.2004 – non possono che essere dichiarate inammissibili, atteso che tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano erano già deducibili nel precedente: sicuramente quelli afferenti gli interessi passivi corrispettivi, giudicati validi dal giudice bergamasco, come pure quelli concernenti la violazione dei limiti di finanziabilità, poi rinunciati.
La domanda va dunque dichiarata inammissibile per violazione dell'art.2909 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo sul valore del disputatum;
per la determinazione dei compensi, applicando i valori medi del D.M. 147/2022 del sesto scaglione (€ 260.000-520.000) per tutte le fasi del giudizio ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, in ragione della natura di mero diritto delle questioni esaminate;
si perviene all'importo complessivo di € 12.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge per ciascuna delle parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande attoree in quanto coperte dal giudicato esterno;
Condanna la parte attrice a rimborsare a ciascuna delle controparti le spese di lite, che si liquidano in €
€ 12.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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