CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 16344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16344 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2039/2018 R.G. proposto da: RA DI e DE NE CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO AMATO ([...]), rappresentati e difesi dall'avvocato WLADIMIRO MANZIONE ([...]) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro VI RI, elettivamente domiciliata in ANGRI VIA R. DE PASCALE, 11, presso lo studio dell’avvocato IA UR ([...]), già rappresenta e difesa dall’avv. Ernesto Civile Sent. Sez. 2 Num. 16344 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA RI Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 08/06/2023 2 di 27 UR, deceduto in corso di causa, per procura a margine del controricorso, ed asseritamente rappresentata e difesa dall’avv. IA UR per procura allegata alla costituzione di nuovo difensore, -controricorrente- nonchè contro NO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI, 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI LL ([...]) che lo rappresenta e difende insieme all'avvocato GIANFRANCO MOBILIO ([...]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro SA AN, -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 685/2016 depositata il 01/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO e viste le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale ROSA RI DELL’ERBA. Oggetto: Vendita di immobile viziato. Prescrizione. Vendita di aliud pro alio. Contratto per persona da nominare. Azione ex art. 1669 cod. civ. 3 di 27 FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 25.6.1999 RA DO e De MO CE convenivano in giudizio davanti al Tribunale di LE IA SQ, quale unico erede della defunta madre, RA AN, esponendo che il 6.7.1989 con atto del notaio NA IA AS, trascritto il 17.7.1989, avevano acquistato da quest'ultima l'appartamento di civile abitazione sito in Comune di Baronissi, frazione di Sava, via Trinità n. 121, primo piano (nel NCEU alla partita 1178, foglio 10, particella 379, sub. 1); che in conseguenza del sopralluogo di recente effettuato praticando un foro dal tetto nel vano non praticabile, né accessibile, sottostante la copertura, avevano rilevato che il solaio di succielo delle stanze al primo piano era costituito da una struttura precaria composta da tavelloni poggianti su putrelle in ferro appena fissate alle murature perimetrali senza il sovrastante massetto in calcestruzzo e senza il prescritto cordolo di alloggiamento a sostegno delle putrelle che avrebbe dovuto fungere da incatenamento delle murature perimetrali portanti, e che era rimasto in sito, al di sopra di tale struttura pericolante, il vecchio tavolato di legno in condizioni di precaria stabilità, per cui non risultava effettuato nessun intervento sul tetto di copertura volto a renderlo conforme alle vigenti disposizioni antisismiche ed alle prescrizioni di risanamento della concessione edilizia n. 60/89 rilasciata dal Comune di Baronissi, benché nell'atto di vendita RA AN avesse dichiarato la conformità dell'immobile venduto alla concessione edilizia;
che pertanto l'immobile loro venduto presentava rilevanti problematiche sia statiche, che abitative, ed era privo della regolarità edilizia e dei prescritti requisiti di abitabilità; che avendo interesse all'esecuzione delle opere elencate necessarie per il consolidamento e la perfetta funzionalità ed abitabilità dell'immobile previste nel progetto predisposto prima della vendita dall'ing. SE RI, ma non 4 di 27 eseguite, ancorché sul presupposto della loro esecuzione fosse stata rilasciata la concessione edilizia di risanamento del Comune di Baronissi n. 60/89, chiedevano la condanna di IA SQ all'esecuzione dei suddetti interventi di risanamento, mendacemente indicati come eseguiti nell'atto di vendita, ed in subordine, in caso di mancata esecuzione specifica degli stessi, al pagamento del controvalore di tali interventi. Si costituiva tempestivamente davanti al Tribunale di LE IA SQ, quale unico erede di RA AN, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'avversa azione, qualificata come azione di garanzia per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1495 comma 3° cod. civ., in quanto non esercitata entro un anno dalla consegna dell'immobile, e sostenendo che RA AN con scrittura privata del 13.10.1987 aveva promesso di vendere a IT CE e FA ET l'intero suo stabile di Baronissi, frazione di Sava, via Trinità n. 121, con facoltà per i predetti di nominare gli acquirenti (nomina poi avvenuta quanto all'appartamento al primo piano in persona di RA AN e De MO CE, e quanto all'appartamento al piano terra in persona di MA CE e IO AT con conseguente stipula contestuale degli atti di vendita da parte della RA con i nominati con gli atti del notaio AS del 6.7.1989), ed impegnandosi a sottoscrivere la domanda di ristrutturazione, ed aveva consentito ai promittenti acquirenti l'esecuzione dei lavori di risanamento e ristrutturazione dello stabile con assunzione da parte degli stessi di qualsiasi onere e danno derivante dalla ristrutturazione medesima;
che pochissimi giorni erano intercorsi tra il rilascio della concessione edilizia del Comune di Baronissi del 30.6.1989 e la conclusione dell'atto di vendita del 6.7.1989, per cui gli attori erano certamente a conoscenza che i lavori di risanamento in essa previsti non erano stati effettuati in tale breve intervallo temporale essendo tra l'altro essi già in possesso 5 di 27 dell'appartamento al primo piano, ma semmai nel periodo compreso tra la scrittura privata del 13.10.1987 ed il rilascio della concessione edilizia;
che comunque della mancata esecuzione di tali lavori, o della loro effettuazione non a regola d'arte, potevano rispondere solo IT CE e FA ET, che nell'ipotesi in cui fosse superata l'eccezione preliminare di prescrizione ed accolta la domanda degli attori, dovevano essere condannati in via diretta a rispondere dei danni da quelli subiti con riconoscimento dell'estraneità di IA SQ, ovvero a tenerlo indenne, quale erede di RA AN, dalle pretese risarcitorie degli attori, sulla base della scrittura privata del 13.10.1987. Autorizzata la chiamata in causa da parte di IA SQ di IT CE e FA ET, mentre quest'ultimo restava contumace, si costituiva IT CE, che eccepiva la prescrizione di ogni diritto e/o azione del IA nei suoi confronti per i vizi e le difformità dei lavori di risanamento, non disconoscendo la scrittura privata del 13.10.1987, ed aderiva all'eccezione di prescrizione ex art. 1495 comma 3° cod. civ. sollevata dal IA nei confronti degli attori, e nel merito negava di avere fornito garanzie per la compravendita oggetto di causa, essendosi limitato ad eseguire tutti i lavori di ristrutturazione commissionati da RA AN assumendosi tutti gli oneri e le conseguenze che sarebbero potute derivare dalla ristrutturazione e chiedeva la propria estromissione dal giudizio e comunque il rigetto delle domande del IA. All'udienza di prima trattazione del giudizio di primo grado RA DO e De MO CE dichiaravano di volere estendere le loro domande a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. nei confronti dei chiamati in causa IT CE e FA ET, e provvedevano quindi, a ciò autorizzati, a notificare anche al contumace FA ET. 6 di 27 Disattese le richieste di interrogatorio formale e prova testimoniale avanzate dal IA, ed espletata la CTU richiesta dagli attori, il Tribunale di LE con la sentenza n. 1215/2007 del 20.4/14.5.2007, in accoglimento della domanda principale degli attori, condannava IA SQ all'esatto adempimento del contratto di compravendita del 6.7.1989 mediante l'esecuzione sul solaio di copertura delle opere strutturali previste nel progetto dell'ing. SE RI posto a base della concessione edilizia n.60/89 del Comune di Baronissi, autorizzando gli attori all'esecuzione delle opere indicate in danno del IA in ipotesi di mancata realizzazione delle stesse da parte del medesimo, condannava il IA al pagamento in favore degli attori e di IT CE delle spese processuali e poneva a carico del IA le spese di CTU, ritenendo che fosse stata esercitata un'azione di esatto adempimento del contratto di compravendita del 6.7.1989 in quanto in tale atto l'immobile trasferito era indicato come risultante all'esito dei lavori eseguiti in virtù della concessione edilizia n. 60/89 del Comune di Baronissi, in realtà non effettuati, come emerso dalla CTU, che le omissioni non fossero visibili dagli attori occupanti l'immobile prima dell'effettuazione dell'ispezione del sottotetto, che gli attori avessero fornito la prova a loro carico producendo l'atto di acquisto, e che invece il IA non avesse fornito la prova a suo carico dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale del venditore di trasferire agli attori un immobile conforme alle indicazioni contenute nell'atto di vendita. Con la stessa sentenza il Tribunale di LE rigettava la domanda di garanzia impropria avanzata da IA SQ nei confronti dei terzi chiamati, ritenendo che il preliminare di vendita da essi concluso con RA AN il 13.10.1987 avesse ad oggetto un immobile diverso da quello poi dalla stessa venduto a RA DO e De MO CE per consistenza, identificazione catastale e prezzo di vendita, derivato dal frazionamento dello 7 di 27 stabile di Baronissi, frazione di Sava, via Trinità n. 121, e che non vi fosse prova che l'atto di compravendita concluso da RA AN con RA DO e De MO CE costituisse formalizzazione del contratto preliminare concluso dalla RA con i chiamati in causa in primo grado con la scrittura privata del 13.10.1987, e riteneva inammissibile, in quanto domanda nuova non proposta in citazione, la domanda di risarcimento danni ex art. 1669 cod. civ. avanzata da RA DO e De MO CE nei confronti dei terzi chiamati. Con l'atto di appello alla Corte d'Appello di LE IA SQ deduceva che il Tribunale di LE non aveva valutato che i lavori di ristrutturazione non potessero essere stati eseguiti nel breve lasso temporale intercorso tra il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Baronissi e l'atto di vendita, passandosi in così poco tempo dalla condizione di immobile “in pessime condizioni e terremotato” specificata nel contratto preliminare del 13.10.1987, alla qualificazione di immobile già ristrutturato nell'atto di vendita, che l'immobile venduto agli attori derivava da frazionamento dello stabile oggetto del risanamento che i terzi chiamati avrebbero dovuto compiere, e che IT CE non aveva disconosciuto la scrittura privata del 13.10.1987 con la quale si era impegnato verso RA AN a rispondere di qualsiasi onere e danno derivante dalla ristrutturazione, e sosteneva che il primo Giudice non aveva tenuto conto che gli attori avevano proposto solo una domanda di adempimento contrattuale e non di risarcimento danni e che essendo tale azione di adempimento in realtà fondata su vizi redibitori, doveva essere applicata la prescrizione annuale prevista dall'art. 1495 comma 3° cod. civ. e non quella ordinaria decennale, posto che non era sostenibile a giustificazione della prescrizione ordinaria la qualificazione avversaria della vendita oggetto di causa come vendita di aliud pro alio, che ricorreva solo nelle ipotesi di diversità di genere, specie, o categoria economica tra la cosa 8 di 27 venduta e quella consegnata, dato che l'immobile, posseduto da tempo dagli acquirenti, era stato di fatto in grado di assolvere la sua funzione abitativa ed era stato consegnato nelle condizioni in cui si trovava al momento della vendita, per cui i problemi lamentati dagli acquirenti dovevano essere più correttamente qualificati non come inadempimenti contrattuali, ma come vizi della cosa venduta, con conseguente applicabilità degli articoli 1492 e 1495 cod. civ.. Il IA lamentava poi la mancata ammissione dell'interrogatorio formale degli acquirenti e dei terzi chiamati da parte del primo Giudice, che avrebbe potuto dimostrare il raggiro compiuto ai danni della sua dante causa, e concludeva affinché in riforma dell'impugnata sentenza la Corte d'Appello di LE dichiarasse improcedibile per prescrizione ex art. 1495 comma 3° cod. civ. l'avversa azione, previa sua riqualificazione in azione di garanzia per vizi della cosa venduta, o la rigettasse nel merito, ed affinché in caso di accoglimento dell'avversa azione di adempimento contrattuale fossero condannati i chiamati in causa del giudizio di primo grado a rispondere in via diretta, o di garanzia, dei danni derivati agli acquirenti dalla ristrutturazione da essi non effettuata, o compiuta non a regola d'arte, non senza censurare la sentenza di primo grado per avere quantificato i lavori di risanamento dell'immobile in un importo di gran lunga superiore al prezzo di vendita dell'immobile pagato alla RA e per avere posto tale importo a suo carico in difetto di spontanea esecuzione dei lavori di risanamento, ancorché ai sensi dell'art. 2931 cod. civ. e degli articoli 612 e 613 c.p.c. la determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo competesse al Giudice dell'esecuzione. Si costituivano nel giudizio di secondo grado gli acquirenti RA DO e De MO CE, chiedendo la reiezione dell'appello del IA, in quanto la vendita di aliud pro alio nella specie intervenuta non era soggetta ai termini di decadenza e prescrizione degli articoli 1495 e 1497 cod. civ., ed era stata 9 di 27 esercitata un'azione di adempimento contrattuale, e non un'azione di garanzia per vizi della cosa venduta, e proponendo appello incidentale per la ritenuta inammissibilità dell'estensione della loro domanda ex art. 1669 cod. civ. nei confronti dei terzi chiamati, appaltatori delle opere di risanamento eseguite non a regola d'arte sull'immobile da loro acquistato. Alla prima udienza del giudizio di appello si costituiva IT IA, quale coniuge ed unica erede del defunto IT CE, che eccepiva la nullità della notifica dell'atto di appello presso il domicilio eletto dal defunto per intervenuta variazione del domicilio di IT CE e per decesso dello stesso, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, e nel prosieguo, ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notifica a IT CE, venivano disposte ed eseguite le notifiche dell'appello principale e poi anche di quello incidentale a FA ET, che restava contumace anche in secondo grado. Con la sentenza n. 685/2016 dell'1.12.2016, impugnata in questa sede, la Corte d'Appello di LE, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva l'appello principale di IA SQ, riqualificando la domanda degli attuali ricorrenti da domanda di adempimento contrattuale a domanda intesa a far valere vizi redibitori per mancanza di qualità essenziali dell'immobile consegnato, prescritta ex art. 1495 comma 3° cod. civ. per essere decorso oltre un anno dalla consegna dell'immobile al momento dell'esercizio dell'azione, e quindi improcedibile, in considerazione dell'anteriorità dei vizi lamentati rispetto alla conclusione del contratto di vendita derivati da imperfezioni dell'attività di risanamento, eseguita non a regola d'arte, ed in parte non eseguita affatto, e non da inadempimento, del prolungato utilizzo dell'immobile da parte degli acquirenti senza alcun pregiudizio e delle risultanze della CTU espletata circa la pessima, o addirittura mancata esecuzione delle opere di risanamento del solaio di 10 di 27 copertura assentite nella concessione edilizia del Comune di Baronissi n. 60/89, e nel contempo escludeva la configurabilità nella specie di una vendita di aliud pro alio legittimante un'azione di adempimento contrattuale svincolata dall'osservanza dei termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 cod. civ., in quanto essa presupponeva la diversità di genere della cosa consegnata rispetto a quella venduta, o che comunque la cosa consegnata non potesse assolvere la sua funzione economico-sociale, ossia non potesse assolvere la sua funzione naturale, o quella in concreto assunta come essenziale dalle parti. Con la stessa sentenza venivano dichiarate compensate le spese processuali del doppio grado tra il IA e gli acquirenti RA DO e De MO CE per l'esistenza di contrasto giurisprudenziale su alcune delle questioni giuridiche trattate, venivano ritenute assorbite sia la domanda di garanzia impropria e di accertamento della responsabilità diretta dei terzi chiamati in causa in primo grado avanzate da IA SQ, sia la domanda risarcitoria avanzata ex art. 1669 cod. civ. dagli acquirenti RA DO e De MO CE nei confronti dei medesimi chiamati in causa. Con ricorso notificato il 2.1.2018 RA DO e De MO CE hanno impugnato la sentenza n. 685/2016 dell'1.12.2016 della Corte d'Appello di LE, non notificata, facendo valere due motivi, ciascuno con più articolazioni, concludendo per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra Corte d'Appello, o ad altra sezione della Corte d'Appello di LE, oppure senza rinvio e con condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi. Con controricorso tempestivamente notificato il 23.1.2018 IT IA, erede del defunto IT CE, rappresentata dall’avv. Ernesto UR, poi deceduto in corso di causa, ha chiesto di respingere il ricorso principale, con condanna dei ricorrenti 11 di 27 principali alle spese e competenze del giudizio di Cassazione, da distrarsi in favore del legale antistatario. Con controricorso tempestivamente notificato il 12.2.2018 ha resistito IA SQ, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità, o il rigetto del ricorso principale, con vittoria delle spese processuali del giudizio di Cassazione, pur non opponendosi alla reiterata domanda di risarcimento danni ex art. 1669 cod. civ. riproposta dai ricorrenti nei confronti di IT IA e FA ET, mentre quest'ultimo é rimasto intimato. A seguito del decesso dell’avv. Ernesto UR, ha dichiarato di costituirsi quale nuovo difensore di IT IA l’avv. IA UR per procura del 31.1.2023 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore autenticata dalla stessa professionista, e la IT ha eletto domicilio presso il suo studio in Angri, via R. De Pascale n.11, sostituendo il domicilio precedentemente eletto presso lo studio dell’avv. Ignazio Serra in Roma, viale Mazzini n. 131. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso e per l'accoglimento del motivo sub 2 e) dello stesso, inerente all'omessa pronuncia sull'appello incidentale che era stato proposto da RA DO e De MO CE per ottenere da IT IA e FA ET il risarcimento dei danni subiti in forma specifica, o per equivalente, ex art. 1669 cod. civ., con assorbimento degli altri motivi. I ricorrenti principali ed i controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Udita la relazione del consigliere CE Picaro, la causa é stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 28.3.2023, con riconvocazione della camera di consiglio per l'8.5.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 12 di 27 Preliminarmente occorre rilevare che IT IA dopo avere validamente notificato il controricorso con l’avv. Ernesto UR che la difendeva giusta procura a margine del controricorso, a seguito del decesso in corso di causa dell’avv. Ernesto UR, ha preteso di sostituire il suddetto legale con l’avv. IA UR, che ha depositato una comparsa di costituzione di nuovo difensore sulla base della procura ad essa allegata della IT del 31.1.2023, autenticata dallo stesso avv. IA UR, con la quale è stato anche modificato dalla IT il domicilio eletto. Mentre può ritenersi consentita la modifica del domicilio eletto presso lo studio dell’avv. IA UR voluta da IT IA riportata in epigrafe, la procura dalla stessa rilasciata il 31.1.2023 a tale ultimo professionista, autenticata dallo stesso avvocato IA UR e non per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata da notaio come richiesto dall’art. 83 comma 2° c.p.c., né posta in calce, o a margine del controricorso come consentito dall’art. 83 comma 3° c.p.c., deve ritenersi invalida. Ed invero sia la possibilità del rilascio della procura in calce, o a margine della memoria di nomina di nuovo difensore, sia la possibilità del rilascio di procura su supporto cartaceo con costituzione telematica del difensore che trasmetta la copia informatica autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (nella specie peraltro non vi è stata neppure autenticazione con firma digitale della procura, che risulta autenticata sul documento cartaceo, scansionata ed allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell’avv. IA UR) sono state introdotte dall’art. 45 comma 9 lettere b) e c) della L.18.6.2009 n. 69, ma in base al disposto dell’art. 58 comma 1° di tale legge tale possibilità vale solo per i giudizi che siano stati instaurati in primo grado dopo il 4.7.2009. Dal momento che nel caso in esame il giudizio di primo grado è stato introdotto il 13 di 27 25.6.1999, le suddette deroghe agli oneri di forma previsti dall’art. 83 comma 2° c.p.c. non sono invocabili e la procura rilasciata da IT IA all’avv. IA UR per il giudizio di legittimità non essendo in calce, o a margine del controricorso e non essendo stata rilasciata per atto pubblico, o scrittura privata autenticata da notaio deve ritenersi invalida. Col primo articolato motivo i ricorrenti principali lamentano al punto 1a) la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. in relazione agli articoli 1175, 1176, 1218, 1223, 1321, 1375, 1453, 1476, 1477, 1492, 2058 e 2946 cod. civ. ed agli articoli 113, 115 e 116 c.p.c., ed al punto 1b) l'omesso esame su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c. identificato nella consegna di un immobile privo dell'agibilità e della regolarità edilizia, ed in buona sostanza si dolgono congiuntamente dell'errata sussunzione della fattispecie in esame da parte della Corte d'Appello di LE, per una non condivisa valutazione del materiale probatorio e della CTU e per non avere considerato il fatto decisivo della mancata esecuzione dei lavori di risanamento previsti nella concessione edilizia n. 60/89 del Comune di Baronissi, falsamente indicati come eseguiti nel rogito del 6.7.1989, e del difetto di commerciabilità ed agibilità, e per avere inserito la fattispecie nell'ambito della vendita di cosa viziata e delle azioni edilizie soggette alla prescrizione annuale dell'art. 1495 comma 3° cod. civ., anziché nell'ambito della vendita di aliud pro alio e dell'azione di adempimento contrattuale, soggetta solo alla prescrizione decennale, mentre al punto 1c) deducono la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 4) c.p.c. per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in quanto le ragioni addotte non sarebbero idonee ad individuare la ratio decidendi, essendo stata basata la sussunzione della fattispecie nell'ambito dei vizi redibitori, anziché della consegna di alud pro alio, solo sulla 14 di 27 circostanza che gli acquirenti pur possedendo da anni l'immobile non avevano subito pregiudizi di sorta e sulla circostanza che le opere di risanamento del solaio di copertura assentite dalla concessione edilizia n. 60/89 del Comune di Baronissi non erano state eseguite. Dopo avere irritualmente e confusamente ripetuto al punto 2) del ricorso doglianze già fatte valere al punto 1) richiamando in aggiunta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3) c.p.c. in relazione agli articoli 1453, 1455, 1477, 1492, 1495, 1497, 2934, 2935, 2941 n. 8, 2946 cod. civ., agli articoli 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 380/2001 ed agli articoli 106, 183 e 269 c.p.c., i ricorrenti principali al punto 2a), da esaminare congiuntamente al 2b), 2c), 2d) ed al 2e), hanno dedotto l'omesso esame e l'omessa pronuncia e motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5) c.p.c., lamentando che con l'appello incidentale essi avevano riproposto la domanda avanzata all'udienza di prima trattazione del giudizio di primo grado e non accolta dal Tribunale di LE, di condanna dei chiamati in causa FA ET e IT CE (al quale é poi subentrata come unica erede IT IA) al risarcimento dei danni subiti ex art. 1669 cod. civ. mediante effettuazione dei lavori e delle opere necessari al risanamento dell'immobile indicati nel progetto dell'ing. SE RI richiamati nella concessione del Comune di Baronissi n. 60/89, lavori che i chiamati in causa, col benestare di RA AN, avevano eseguito in difformità rispetto alle regole dell'arte, o non avevano affatto eseguito, e che avrebbero dovuto consentire all'immobile di conseguire la regolarità edilizia e l'agibilità, ed in caso di mancata effettuazione, al pagamento del controvalore di tali interventi, stimati dal CTU in € 48.235,00 oltre IVA, con interessi e rivalutazione monetaria, ma la Corte d'Appello di LE ha omesso di pronunciarsi sulla posizione dei chiamati in causa e sul merito di tale appello incidentale, 15 di 27 erroneamente ritenendolo assorbito dalla pronuncia d'improcedibilità per prescrizione ex art. 1495 comma 3° cod. civ. emessa sulla qualificata azione edilizia esercitata da RA DO e De MO CE
contro
IA SQ. Sostengono i ricorrenti che il titolo di responsabilità (responsabilità risarcitoria extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. soggetta a prescrizione decennale) da loro invocato con l'appello incidentale era distinto dalla domanda di adempimento in forma specifica contrattuale fatta valere in citazione contro il IA, e che l'azione esercitata da quest'ultimo contro i terzi chiamati quali effettivi responsabili in sua vece dei danni da inadempimento contrattuale lamentati dagli acquirenti dell'immobile aveva determinato un effetto estensivo delle loro originarie domande nei confronti dei terzi chiamati FA ET e IT CE (in tal senso si richiamava Cass. 10.5.2017 n. 11450), contro i quali peraltro essi avevano proposto anche specifica domanda di estensione all'udienza di prima trattazione del giudizio di primo grado, provvedendo poi alla relativa notificazione in primo e secondo grado. Aggiungono poi i ricorrenti che l'art. 1669 cod. civ. é ritenuto applicabile oltre che nei rapporti tra committente ed appaltatore, anche in quelli tra acquirente e venditore quando quest'ultimo abbia costruito l'immobile, o abbia incaricato un terzo di costruirlo prima della vendita (vedi Cass. 16.2.2006 n. 3406), ed anche nelle fattispecie di ristrutturazione edilizia (vedi Cass. sez. un. 27.3.2017 n. 7756) e deve quindi ritenersi invocabile in relazione all'attività di ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa che IT CE ha ammesso di avere svolto previa autorizzazione dell'allora proprietaria, RA AN, in base alla scrittura privata conclusa dalla RA con IT CE e FA ET il 13.10.1987. 16 di 27 Col motivo di cui ai punti 1a) e 1b), da esaminare congiuntamente, i ricorrenti principali si dolgono in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 e n. 5 c.p.c. dell'errata sussunzione della fattispecie in esame da parte della Corte d'Appello di LE, per una non condivisa valutazione del materiale probatorio e della CTU e per non avere considerato il fatto decisivo della mancata esecuzione dei lavori di risanamento previsti nella concessione edilizia n. 60/89 del Comune di Baronissi, falsamente indicati come eseguiti nel rogito del 6.7.1989, e del difetto di commerciabilità ed agibilità, nell'ambito della vendita di cosa viziata e delle azioni edilizie soggette alla prescrizione annuale dell'art. 1495 comma 3° cod. civ., anziché nell'ambito della vendita di aliud pro alio e dell'azione di adempimento contrattuale soggetta solo alla prescrizione decennale, e nel contempo lamentano la falsa applicazione di norme derivante dalla ricostruzione compiuta sulla base delle prove raccolte dell'atto di vendita dell'abitazione al primo piano dello stabile di Baronissi, frazione di Sava, via Trinità 121, effettuata da RA AN a RA DO e De MO CE, come vendita di cosa viziata, e non, come auspicato dai ricorrenti, come vendita di aliud pro alio. Nella specie la mancata esecuzione dei lavori di risanamento previsti nella concessione edilizia n. 60/89 del Comune di Baronissi, falsamente indicati come eseguiti nel rogito del 6.7.1989, ed il difetto di commerciabilità ed agibilità, sono già stati valutati dalla Corte d'Appello di LE, che ha tenuto conto degli esiti della CTU sui lavori di risanamento dell'immobile indicati nel progetto dell'ing. SE RI compiuti non a regola d'arte, o addirittura non effettuati dai chiamati in causa FA ET e IT CE previa autorizzazione dell'allora proprietaria RA AN sulla base della scrittura privata da essi sottoscritta il 13.10.1987, dell'anteriorità di tali lavori e dei vizi relativi rispetto alla vendita agli attuali ricorrenti avvenuta il 6.7.1989, e dell'utilizzo 17 di 27 dell'immobile da parte di RA DO e De MO CE senza pregiudizio già da prima dell'acquisto e per molti anni prima dell'inizio del giudizio. I ricorrenti principali, indicando come non considerati e decisivi i fatti che la Corte d'Appello di LE ha in realtà esaminato per trarne una ricostruzione della fattispecie logica e coerente, ma dissonante (vendita di cosa viziata) rispetto a quella da loro sostenuta (vendita di aliud pro alio), mirano palesemente a conseguire una nuova e diversa qualificazione giuridica della fattispecie concreta per poi far discendere da essa l'applicazione della più favorevole disciplina della prescrizione, in quanto per la vendita di aliud pro alio vale, solo per le azioni che ne derivano di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni, la prescrizione ordinaria, e non la prescrizione di un anno dalla consegna propria delle azioni edilizie. L'allegazione della vendita di aliud pro alio, inizialmente neppure invocata da RA DO e De MO CE, che nella citazione di primo grado hanno chiesto la condanna dell'erede della venditrice, IA SQ, all'adempimento specifico o in subordine per equivalente dei lavori di ristrutturazione previsti nel progetto dell'ing. SE RI richiamati nella concessione edilizia n.60/89 del Comune di Baronissi ai quali la venditrice RA AN aveva dichiarato la conformità dell'immobile trasferito nella vendita del 6.7.1989, e caldeggiata per la prima volta per sottrarsi all'eccepita prescrizione annuale, non é stata però compiuta in modo esauriente. I ricorrenti, infatti, non hanno minimamente chiarito, pur essendo stati nominati acquirenti dell'immobile di Baronissi, frazione di Sava, via Trinità n. 121, piano primo, dagli stipulanti IT CE e FA ET, ben consapevoli della condizione dell'immobile terremotato, in virtù della facoltà di nomina ad essi attribuita dall'originaria proprietaria dell'intero stabile, RA 18 di 27 AN, con la scrittura privata del 13.10.1987, nella quale quest'ultima si era impegnata a vendere loro l'intero stabile ed a sottoscrivere la domanda di ristrutturazione ed i promissari acquirenti stipulanti erano stati autorizzati ad eseguire i lavori di ristrutturazione a proprie spese e danno in vista della vendita, quale posizione i ricorrenti stessi abbiano assunto rispetto agli impegni di ristrutturazione assunti nella scrittura privata del 13.10.1987 dagli stipulanti che li hanno nominati acquirenti e rispetto alla conoscenza della natura terremotata dell'immobile emergente da quella scrittura privata. E' noto, infatti, che nel contratto per persona da nominare in base all'art. 1404 cod. civ., una volta intervenuta la nomina, la persona nominata acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto dal momento in cui quel contratto é stato stipulato, per cui i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare che in deroga alla disciplina legale non erano subentrati nei compiti di ristrutturazione dell'immobile terremotato assunti dagli stipulanti in vista della vendita con la scrittura privata del 13.10.1987 e nella consapevolezza che essi avevano della condizione dell'immobile, peraltro pacificamente posseduto dai ricorrenti già prima dell'acquisto del 6.7.1989. Si noti poi che la figura della vendita di aliud pro alio, correlata alla diversità di genere della cosa venduta, o alla sua assoluta ed insuperabile inidoneità a svolgere la propria funzione naturale o assunta come essenziale dalle parti, é stata elaborata dalla giurisprudenza (vedi in tal senso Cass.
5.2.2016 n. 2313; Cass. 19.12.2013 n. 28419) per giustificare in casi di particolare gravità la proposizione di azioni di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni svincolate dai termini decadenza e prescrizione richiesti per la vendita di cosa viziata (art. 1495 cod. civ.), o mancante delle qualità promesse o essenziali per l'uso (art. 1497 cod. civ.), e non per giustificare azioni di adempimento in forma specifica, o per equivalente come quella invocata dai ricorrenti, 19 di 27 azioni di adempimento inteso come eliminazione dei vizi della cosa venduta che peraltro in materia di vendita, avendo il venditore un'obbligazione di consegna della cosa alla quale si accompagna una mera soggezione alle azioni redhibitoria e quanti minoris esercitabili dal compratore, non sono di regola esercitabili, se non nelle ipotesi in cui il venditore abbia prestato garanzia di buon funzionamento, o si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene, o nei casi di vendita di beni di consumo (vedi in tal senso Cass. sez. un. 13.11.2012 n. 19702), ipotesi alle quali certamente non é riconducibile quella in esame. Al punto 1c) del ricorso i ricorrenti principali deducono la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 4) c.p.c. per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in quanto le ragioni addotte non sarebbero idonee ad individuare la ratio decidendi essendo stata basata a loro avviso la sussunzione della fattispecie nell'ambito dei vizi redibitori, anziché della vendita di alud pro alio, solo sulla circostanza che gli acquirenti pur possedendo da anni l'immobile non avevano subito pregiudizi di sorta e sulla circostanza che le opere di risanamento del solaio di copertura assentite dalla concessione edilizia n.60/89 del Comune di Baronissi non erano state eseguite, ma anche tale motivo di ricorso é inammissibile, in quanto il vizio della mancanza, o della mera apparenza della motivazione attualmente censurabile in Cassazione si ha nei casi di mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico e nei casi in cui l'esposizione non sia idonea a rivelare la ratio decidendi essendovi un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, o una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (vedi in tal senso Cass. sez. un. n. 8053/2014) e non é invocabile per censurare una motivazione semplicemente non condivisa nella qualificazione giuridica del fatto. La Corte d'Appello di LE, in realtà, con una motivazione logica, chiara e coerente, certamente non qualificabile come inesistente, o 20 di 27 meramente apparente, ha preso atto che gli attori in primo grado avevano esattamente indicato le mancanze riscontrate nell'immobile acquistato frutto di imperfezione dell'attività di risanamento asseritamente effettuata dai terzi chiamati in causa dalla venditrice e con la sua autorizzazione prima della vendita, sia pure parlando in proposito di inadempimento contrattuale della parte venditrice, ha verificato che RA DO e De MO CE avevano avuto il possesso dell'immobile già da prima dell'acquisto e che l'avevano utilizzato per un lungo periodo senza pregiudizi di sorta prima di effettuare il sopralluogo nel sottotetto non accessibile e di denunciare i vizi, ha tenuto conto della CTU espletata che aveva evidenziato la pessima o addirittura mancata esecuzione delle opere assentite nella concessione edilizia n. 60/1989 del Comune di Baronissi e riferibili al solaio di copertura, ha accertato che le mancanze lamentate erano tutte preesistenti all'atto di compravendita concluso da RA AN con RA DO e De MO CE il 6.7.1989 e non riconducibili alla mancata esecuzione di una prestazione posta a carico della venditrice in quell'atto, ed ha quindi ritenuto che quelli fatti valere dagli attori fossero non inadempimenti del contratto di compravendita ma vizi redibitori, o di mancanza di qualità essenziali dell'immobile ad essi consegnato, ed attraverso il richiamo a precedenti della Suprema Corte in materia, che non si trattasse di una vendita di aliud pro alio, presupponente la consegna di un bene di genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione degli acquirenti di effettuare l'acquisto, o di un bene che presentasse difetti tali da impedirgli completamente di assolvere la sua funzione economico-sociale, o da determinare la nullità del trasferimento. Al punto 2a), da esaminare congiuntamente al 2b), 2c), 2d) ed al 2e) i ricorrenti principali, senza opposizioni sul punto di IA SQ, hanno lamentato l'omesso esame e l'omessa pronuncia e 21 di 27 motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5) c.p.c. (rectius ai sensi degli articoli 360 n. 4 e 112 c.p.c., come correttamente osservato nelle conclusioni della Procura Generale), lamentando che con l'appello incidentale essi avevano riproposto in secondo grado la domanda avanzata all'udienza di prima trattazione del giudizio di primo grado e non accolta dal Tribunale di LE, di condanna dei chiamati in causa FA ET e IT CE (al quale é poi subentrata l'unica erede IT IA) al risarcimento dei danni subiti ex art. 1669 cod. civ. mediante effettuazione dei lavori e delle opere necessari al risanamento dell'immobile indicati nel progetto dell'ing. SE RI richiamato nella concessione edilizia n. 60/89 del Comune di Baronissi, lavori che avrebbero dovuto consentire all'immobile di conseguire la regolarità edilizia e l'agibilità, ed in caso di mancata esecuzione, al pagamento del controvalore di tali interventi, stimati dal CTU in € 48.235,00 oltre IVA, con interessi e rivalutazione monetaria. Deducono i ricorrenti che la Corte d'Appello di LE ha omesso di pronunciarsi sulla posizione dei chiamati in causa e sul merito di tale appello incidentale, erroneamente ritenendolo assorbito dalla pronuncia d'improcedibilità per prescrizione ex art. 1495 comma 3° cod. civ. emessa sulla qualificata azione edilizia esercitata da RA DO e De MO CE contro IA SQ, laddove il titolo di responsabilità (responsabilità risarcitoria extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. soggetta a prescrizione decennale) invocato era distinto da quello contrattuale fatto valere contro il IA. Per tale motivo d'impugnazione va operata la riqualificazione della prospettazione dall'invocato art. 360 n. 5) c.p.c., in realtà concernente l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti e non considerato, fatto storico nella specie non individuato specificamente, alla violazione degli articoli 360 n. 4) c.p.c., 132 n. 4) c.p.c. e 112 c.p.c., in quanto i 22 di 27 ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza e del fatto che la stessa ritenendo assorbita dalla declaratoria di prescrizione ex art. 1495 comma 3° cod. civ. dell'azione edilizia da loro esercitata nei confronti dell'erede della venditrice RA AN, ossia di IA SQ, la domanda di risarcimento danni in forma specifica, o per equivalente ex art. 1669 cod. civ. proposta dagli acquirenti dell'immobile RA DO e De MO CE ai sensi dell'art. 183 comma 5° c.p.c. nei confronti dei chiamati in causa FA ET e IT CE, abbia omesso di pronunciarsi su tale domanda risarcitoria (vedi sull'ammissibilità della riqualificazione del motivo di ricorso con ravvisabilità del motivo di cui all'art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. correlato all'art. 112 c.p.c. quando in relazione all'omessa pronuncia su una delle domande proposte si faccia riferimento pur senza richiamare tali articoli all'omessa pronuncia ed alla nullità della sentenza da essa derivante Cass. sez. un. n. 17931/2013, nonché Cass. 31.10.2013 n. 24553; Cass. ord.
6.10.2017 n. 23381; Cass. 23.5.2018 n. 12690). In proposito, infatti, i ricorrenti alla pagina 52 del ricorso dopo avere impropriamente richiamato l'art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c. hanno testualmente indicato “Si versa – nel nostro caso – in ipotesi di motivazione apparente, evenienza che disvela una omessa motivazione”, alla pagina 54 del ricorso hanno indicato che “Le argomentazioni espresse nella sentenza censurata non consentono di individuare la ratio decidendi e disvelano irrazionalità evidente” ed ancora che “Oltretutto sono stati erroneamente valorizzati elementi inconsistenti che non incidono sul giudizio di certezza. La motivazione é inesistente e la sentenza affetta da nullità” ed alla pagina 55 del ricorso che “la sentenza disvela totale mancanza di motivazione sullo specifico argomento, così da materializzare la nullità ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c.. Essa non contiene giustificazione del decisum e le argomentazioni sono generiche e tali da non consentire la individuazione della ratio 23 di 27 decidendi” ed ancora che “La Corte di Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di estensione ai terzi, che era stata ritualmente formulata. Viene quindi denunciato anche il vizio di omessa pronuncia a norma dell'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza n. 685/2016 della Corte Territoriale. L'omesso esame, infatti, ha interessato una esplicita domanda, introdotta attraverso l'appello incidentale e riguardante il merito”. In effetti la Corte d'Appello di LE, nella sentenza gravata, ha erroneamente ritenuto assorbito l'esame dell'appello incidentale di RA DO e De MO CE, inerente ad asserita responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. dei terzi chiamati, in ragione dell'accoglimento dell'appello principale del IA, che ha portato a dichiarare improcedibile per prescrizione ex art. 1495 comma 3° cod. civ. l'azione di adempimento del contratto di compravendita immobiliare del 6.7.1989 concluso da RA AN con RA DO e De MO CE. E' evidente, infatti, che una pronuncia sulla prescrizione breve di un'azione dei ricorrenti volta a far valere una responsabilità contrattuale dell'erede del venditore, non può ritenersi preclusiva rispetto all'esame di domande avanzate dagli acquirenti a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. nei confronti di soggetti terzi, quali i chiamati in causa FA ET e IT CE, sottoposte alla diversa prescrizione decennale ed aventi come fatto costitutivo l'attività costruttiva che avrebbe determinato il pericolo di rovina, o i gravi difetti di costruzione di un fabbricato. L'erroneo assorbimento della pronuncia sull'appello incidentale proposto da RA DO e De MO CE volto a riproporre in secondo grado la loro domanda di condanna al risarcimento danni in forma specifica, o per equivalente ex art. 1669 cod. civ.
contro
FA ET e IT CE (al quale ultimo é subentrato l'unica erede, IT IA) per l'attività di risanamento dell'immobile oggetto di causa da essi non svolta, o 24 di 27 effettuata non a regola d'arte, non ha tuttavia impedito alla Corte d'Appello di LE di pervenire ad un'esatta soluzione in rito del problema giuridico sottoposto al suo esame, emendabile attraverso la correzione della motivazione ex art. 384 ultimo comma c.p.c.. Secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma della Costituzione, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 ultimo comma c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (vedi Cass. n. 2731/2017; Cass. n. 34989/2014; Cass. n. 28663/2013; Cass. n.8622/2012; Cass. n. 2313/2010; Cass. n. 8561/2006; Cass. n. 3990/1999 e vedi anche con riferimento al caso di motivazione solo apparente Cass n. 23989/2014). L'azione ex art. 1669 cod. civ. riproposta da RA DO e De MO CE nei confronti degli stipulanti FA ET e IT CE (al quale é subentrata l'unica erede IT IA) é però manifestamente infondata e carente già nella prospettazione dei fatti costitutivi essenziali, in quanto non si tratta di azione esercitata dalla parte acquirente nei confronti della parte venditrice, che prima della vendita abbia fatto eseguire sull'immobile all'appaltatore sotto la propria direzione ed il proprio 25 di 27 controllo, opere di ristrutturazione edilizia, o interventi manutentivi, o modificativi di lunga durata, che rovinino, o presentino gravi difetti di costruzione, ma di azione esercitata dagli acquirenti RA DO e De MO CE nei confronti degli stipulanti FA ET e IT CE (al quale é subentrata l'unica erede IT IA), che al di fuori del controllo e della direzione della proprietaria dell'intero stabile e promittente venditrice, RA AN, hanno in parte eseguito non a regola d'arte ed in parte non hanno affatto eseguito i lavori di risanamento indicati nel progetto dell'ing. SE RI, che quali semplici promissari acquirenti per persona da nominare erano stati autorizzati a compiere. I ricorrenti non solo, come già evidenziato, non hanno chiarito la posizione da loro assunta rispetto all'impegno di risanamento ed alla conoscenza dello stato dell'immobile terremotato emergenti in capo agli stipulanti dalla scrittura privata del 13.10.1987, che a seguito della loro nomina come acquirenti dell'appartamento al primo piano dovrebbero essere passati in capo a loro con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 1404 cod. civ., e non si vede quindi come possano invocare la responsabilità per l'attività costruttiva degli stipulanti, ma non hanno neppure allegato quali interventi di risanamento sarebbero stati effettuati dagli stipulanti e quali no avendo genericamente richiesto l'esecuzione di tutti i lavori previsti nel progetto dell'ing. SE RI richiamato nella concessione del Comune di Baronissi n. 60/1989, senza distinguere tra quelli già malamente eseguiti e quelli non eseguiti affatto, non essendo concepibile l'applicazione dell'art. 1669 cod. civ., inerente ad attività costruttive di lunga durata, per mere omissioni degli interventi di risanamento. Dalla scrittura privata del 13.10.1987 e dalle allegazioni delle parti emerge poi pacificamente che l'originaria proprietaria, RA AN, non ha conferito ai promissari acquirenti per persona da nominare FA ET e IT CE, che hanno poi 26 di 27 nominato acquirenti i ricorrenti dell'immobile al primo piano, l'appalto per le opere di risanamento, essendosi limitata ad autorizzarli ad eseguire a loro spese e danno quei lavori, per cui la particolare fattispecie lacunosamente prospettata dai ricorrenti non rientra comunque nell'ipotesi applicativa dell'art. 1669 cod. civ. dell'avente causa del venditore costruttore dell'immobile, né in quella dell'avente causa del venditore che abbia affidato ad un terzo i lavori di costruzione, o di ristrutturazione, da eseguire sotto il proprio controllo e direzione, né mai é stato dedotto che i ricorrenti abbiano commissionato direttamente i lavori di risanamento agli stipulanti FA ET e IT CE. Deve quindi concludersi nel senso dell'inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, pur emendando sul punto ex art. 384 ultimo comma c.p.c. la motivazione addotta dalla Corte d'Appello di LE. Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico di RA DO e De MO CE in solido ed in favore dei controricorrenti. Esse si liquidano in base al valore della causa ed alle tariffe forensi del D.M. n. 147/2022 in € 200,00 per spese vive ed € 5.513,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% per IA SQ. Per IT IA, data l’invalidità della procura rilasciata al difensore subentrato avv. IA UR, non possono essere rimborsate le spese relative alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed alla memoria ex art. 378 c.p.c. dell’avv. IA UR e vanno liquidate le spese limitatamente al patrocinio prestato dal defunto avv. Ernesto UR per la IT. Esse si liquidano in € 200,00 per spese vive ed € 4.767,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e poiché il poi deceduto avv. Ernesto UR si era dichiarato antistatario, maturando così un diritto di credito personale entrato nel suo patrimonio e non venuto meno con la sua morte, per le spese 27 di 27 liquidate va disposta la distrazione a favore degli eredi dell’avv. Ernesto UR. Nulla va disposto per le spese dei ricorrenti nei confronti dell'intimato FA ET. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un uleriore contributo unificato a carico di RA DO e De MO CE, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso di RA DO e De MO CE e li condanna in solido al pagamento delle spese processuali di IA SQ, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 5.513,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e di IT IA, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 4.767,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, queste ultime da distrarsi in favore degli eredi del legale antistatario deceduto, avv. Ernesto UR. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico di RA DO e De MO CE, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 28.3.2023 e nella
che pertanto l'immobile loro venduto presentava rilevanti problematiche sia statiche, che abitative, ed era privo della regolarità edilizia e dei prescritti requisiti di abitabilità; che avendo interesse all'esecuzione delle opere elencate necessarie per il consolidamento e la perfetta funzionalità ed abitabilità dell'immobile previste nel progetto predisposto prima della vendita dall'ing. SE RI, ma non 4 di 27 eseguite, ancorché sul presupposto della loro esecuzione fosse stata rilasciata la concessione edilizia di risanamento del Comune di Baronissi n. 60/89, chiedevano la condanna di IA SQ all'esecuzione dei suddetti interventi di risanamento, mendacemente indicati come eseguiti nell'atto di vendita, ed in subordine, in caso di mancata esecuzione specifica degli stessi, al pagamento del controvalore di tali interventi. Si costituiva tempestivamente davanti al Tribunale di LE IA SQ, quale unico erede di RA AN, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'avversa azione, qualificata come azione di garanzia per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1495 comma 3° cod. civ., in quanto non esercitata entro un anno dalla consegna dell'immobile, e sostenendo che RA AN con scrittura privata del 13.10.1987 aveva promesso di vendere a IT CE e FA ET l'intero suo stabile di Baronissi, frazione di Sava, via Trinità n. 121, con facoltà per i predetti di nominare gli acquirenti (nomina poi avvenuta quanto all'appartamento al primo piano in persona di RA AN e De MO CE, e quanto all'appartamento al piano terra in persona di MA CE e IO AT con conseguente stipula contestuale degli atti di vendita da parte della RA con i nominati con gli atti del notaio AS del 6.7.1989), ed impegnandosi a sottoscrivere la domanda di ristrutturazione, ed aveva consentito ai promittenti acquirenti l'esecuzione dei lavori di risanamento e ristrutturazione dello stabile con assunzione da parte degli stessi di qualsiasi onere e danno derivante dalla ristrutturazione medesima;
che pochissimi giorni erano intercorsi tra il rilascio della concessione edilizia del Comune di Baronissi del 30.6.1989 e la conclusione dell'atto di vendita del 6.7.1989, per cui gli attori erano certamente a conoscenza che i lavori di risanamento in essa previsti non erano stati effettuati in tale breve intervallo temporale essendo tra l'altro essi già in possesso 5 di 27 dell'appartamento al primo piano, ma semmai nel periodo compreso tra la scrittura privata del 13.10.1987 ed il rilascio della concessione edilizia;
che comunque della mancata esecuzione di tali lavori, o della loro effettuazione non a regola d'arte, potevano rispondere solo IT CE e FA ET, che nell'ipotesi in cui fosse superata l'eccezione preliminare di prescrizione ed accolta la domanda degli attori, dovevano essere condannati in via diretta a rispondere dei danni da quelli subiti con riconoscimento dell'estraneità di IA SQ, ovvero a tenerlo indenne, quale erede di RA AN, dalle pretese risarcitorie degli attori, sulla base della scrittura privata del 13.10.1987. Autorizzata la chiamata in causa da parte di IA SQ di IT CE e FA ET, mentre quest'ultimo restava contumace, si costituiva IT CE, che eccepiva la prescrizione di ogni diritto e/o azione del IA nei suoi confronti per i vizi e le difformità dei lavori di risanamento, non disconoscendo la scrittura privata del 13.10.1987, ed aderiva all'eccezione di prescrizione ex art. 1495 comma 3° cod. civ. sollevata dal IA nei confronti degli attori, e nel merito negava di avere fornito garanzie per la compravendita oggetto di causa, essendosi limitato ad eseguire tutti i lavori di ristrutturazione commissionati da RA AN assumendosi tutti gli oneri e le conseguenze che sarebbero potute derivare dalla ristrutturazione e chiedeva la propria estromissione dal giudizio e comunque il rigetto delle domande del IA. All'udienza di prima trattazione del giudizio di primo grado RA DO e De MO CE dichiaravano di volere estendere le loro domande a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. nei confronti dei chiamati in causa IT CE e FA ET, e provvedevano quindi, a ciò autorizzati, a notificare anche al contumace FA ET. 6 di 27 Disattese le richieste di interrogatorio formale e prova testimoniale avanzate dal IA, ed espletata la CTU richiesta dagli attori, il Tribunale di LE con la sentenza n. 1215/2007 del 20.4/14.5.2007, in accoglimento della domanda principale degli attori, condannava IA SQ all'esatto adempimento del contratto di compravendita del 6.7.1989 mediante l'esecuzione sul solaio di copertura delle opere strutturali previste nel progetto dell'ing. SE RI posto a base della concessione edilizia n.60/89 del Comune di Baronissi, autorizzando gli attori all'esecuzione delle opere indicate in danno del IA in ipotesi di mancata realizzazione delle stesse da parte del medesimo, condannava il IA al pagamento in favore degli attori e di IT CE delle spese processuali e poneva a carico del IA le spese di CTU, ritenendo che fosse stata esercitata un'azione di esatto adempimento del contratto di compravendita del 6.7.1989 in quanto in tale atto l'immobile trasferito era indicato come risultante all'esito dei lavori eseguiti in virtù della concessione edilizia n. 60/89 del Comune di Baronissi, in realtà non effettuati, come emerso dalla CTU, che le omissioni non fossero visibili dagli attori occupanti l'immobile prima dell'effettuazione dell'ispezione del sottotetto, che gli attori avessero fornito la prova a loro carico producendo l'atto di acquisto, e che invece il IA non avesse fornito la prova a suo carico dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale del venditore di trasferire agli attori un immobile conforme alle indicazioni contenute nell'atto di vendita. Con la stessa sentenza il Tribunale di LE rigettava la domanda di garanzia impropria avanzata da IA SQ nei confronti dei terzi chiamati, ritenendo che il preliminare di vendita da essi concluso con RA AN il 13.10.1987 avesse ad oggetto un immobile diverso da quello poi dalla stessa venduto a RA DO e De MO CE per consistenza, identificazione catastale e prezzo di vendita, derivato dal frazionamento dello 7 di 27 stabile di Baronissi, frazione di Sava, via Trinità n. 121, e che non vi fosse prova che l'atto di compravendita concluso da RA AN con RA DO e De MO CE costituisse formalizzazione del contratto preliminare concluso dalla RA con i chiamati in causa in primo grado con la scrittura privata del 13.10.1987, e riteneva inammissibile, in quanto domanda nuova non proposta in citazione, la domanda di risarcimento danni ex art. 1669 cod. civ. avanzata da RA DO e De MO CE nei confronti dei terzi chiamati. Con l'atto di appello alla Corte d'Appello di LE IA SQ deduceva che il Tribunale di LE non aveva valutato che i lavori di ristrutturazione non potessero essere stati eseguiti nel breve lasso temporale intercorso tra il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Baronissi e l'atto di vendita, passandosi in così poco tempo dalla condizione di immobile “in pessime condizioni e terremotato” specificata nel contratto preliminare del 13.10.1987, alla qualificazione di immobile già ristrutturato nell'atto di vendita, che l'immobile venduto agli attori derivava da frazionamento dello stabile oggetto del risanamento che i terzi chiamati avrebbero dovuto compiere, e che IT CE non aveva disconosciuto la scrittura privata del 13.10.1987 con la quale si era impegnato verso RA AN a rispondere di qualsiasi onere e danno derivante dalla ristrutturazione, e sosteneva che il primo Giudice non aveva tenuto conto che gli attori avevano proposto solo una domanda di adempimento contrattuale e non di risarcimento danni e che essendo tale azione di adempimento in realtà fondata su vizi redibitori, doveva essere applicata la prescrizione annuale prevista dall'art. 1495 comma 3° cod. civ. e non quella ordinaria decennale, posto che non era sostenibile a giustificazione della prescrizione ordinaria la qualificazione avversaria della vendita oggetto di causa come vendita di aliud pro alio, che ricorreva solo nelle ipotesi di diversità di genere, specie, o categoria economica tra la cosa 8 di 27 venduta e quella consegnata, dato che l'immobile, posseduto da tempo dagli acquirenti, era stato di fatto in grado di assolvere la sua funzione abitativa ed era stato consegnato nelle condizioni in cui si trovava al momento della vendita, per cui i problemi lamentati dagli acquirenti dovevano essere più correttamente qualificati non come inadempimenti contrattuali, ma come vizi della cosa venduta, con conseguente applicabilità degli articoli 1492 e 1495 cod. civ.. Il IA lamentava poi la mancata ammissione dell'interrogatorio formale degli acquirenti e dei terzi chiamati da parte del primo Giudice, che avrebbe potuto dimostrare il raggiro compiuto ai danni della sua dante causa, e concludeva affinché in riforma dell'impugnata sentenza la Corte d'Appello di LE dichiarasse improcedibile per prescrizione ex art. 1495 comma 3° cod. civ. l'avversa azione, previa sua riqualificazione in azione di garanzia per vizi della cosa venduta, o la rigettasse nel merito, ed affinché in caso di accoglimento dell'avversa azione di adempimento contrattuale fossero condannati i chiamati in causa del giudizio di primo grado a rispondere in via diretta, o di garanzia, dei danni derivati agli acquirenti dalla ristrutturazione da essi non effettuata, o compiuta non a regola d'arte, non senza censurare la sentenza di primo grado per avere quantificato i lavori di risanamento dell'immobile in un importo di gran lunga superiore al prezzo di vendita dell'immobile pagato alla RA e per avere posto tale importo a suo carico in difetto di spontanea esecuzione dei lavori di risanamento, ancorché ai sensi dell'art. 2931 cod. civ. e degli articoli 612 e 613 c.p.c. la determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo competesse al Giudice dell'esecuzione. Si costituivano nel giudizio di secondo grado gli acquirenti RA DO e De MO CE, chiedendo la reiezione dell'appello del IA, in quanto la vendita di aliud pro alio nella specie intervenuta non era soggetta ai termini di decadenza e prescrizione degli articoli 1495 e 1497 cod. civ., ed era stata 9 di 27 esercitata un'azione di adempimento contrattuale, e non un'azione di garanzia per vizi della cosa venduta, e proponendo appello incidentale per la ritenuta inammissibilità dell'estensione della loro domanda ex art. 1669 cod. civ. nei confronti dei terzi chiamati, appaltatori delle opere di risanamento eseguite non a regola d'arte sull'immobile da loro acquistato. Alla prima udienza del giudizio di appello si costituiva IT IA, quale coniuge ed unica erede del defunto IT CE, che eccepiva la nullità della notifica dell'atto di appello presso il domicilio eletto dal defunto per intervenuta variazione del domicilio di IT CE e per decesso dello stesso, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, e nel prosieguo, ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notifica a IT CE, venivano disposte ed eseguite le notifiche dell'appello principale e poi anche di quello incidentale a FA ET, che restava contumace anche in secondo grado. Con la sentenza n. 685/2016 dell'1.12.2016, impugnata in questa sede, la Corte d'Appello di LE, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva l'appello principale di IA SQ, riqualificando la domanda degli attuali ricorrenti da domanda di adempimento contrattuale a domanda intesa a far valere vizi redibitori per mancanza di qualità essenziali dell'immobile consegnato, prescritta ex art. 1495 comma 3° cod. civ. per essere decorso oltre un anno dalla consegna dell'immobile al momento dell'esercizio dell'azione, e quindi improcedibile, in considerazione dell'anteriorità dei vizi lamentati rispetto alla conclusione del contratto di vendita derivati da imperfezioni dell'attività di risanamento, eseguita non a regola d'arte, ed in parte non eseguita affatto, e non da inadempimento, del prolungato utilizzo dell'immobile da parte degli acquirenti senza alcun pregiudizio e delle risultanze della CTU espletata circa la pessima, o addirittura mancata esecuzione delle opere di risanamento del solaio di 10 di 27 copertura assentite nella concessione edilizia del Comune di Baronissi n. 60/89, e nel contempo escludeva la configurabilità nella specie di una vendita di aliud pro alio legittimante un'azione di adempimento contrattuale svincolata dall'osservanza dei termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 cod. civ., in quanto essa presupponeva la diversità di genere della cosa consegnata rispetto a quella venduta, o che comunque la cosa consegnata non potesse assolvere la sua funzione economico-sociale, ossia non potesse assolvere la sua funzione naturale, o quella in concreto assunta come essenziale dalle parti. Con la stessa sentenza venivano dichiarate compensate le spese processuali del doppio grado tra il IA e gli acquirenti RA DO e De MO CE per l'esistenza di contrasto giurisprudenziale su alcune delle questioni giuridiche trattate, venivano ritenute assorbite sia la domanda di garanzia impropria e di accertamento della responsabilità diretta dei terzi chiamati in causa in primo grado avanzate da IA SQ, sia la domanda risarcitoria avanzata ex art. 1669 cod. civ. dagli acquirenti RA DO e De MO CE nei confronti dei medesimi chiamati in causa. Con ricorso notificato il 2.1.2018 RA DO e De MO CE hanno impugnato la sentenza n. 685/2016 dell'1.12.2016 della Corte d'Appello di LE, non notificata, facendo valere due motivi, ciascuno con più articolazioni, concludendo per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra Corte d'Appello, o ad altra sezione della Corte d'Appello di LE, oppure senza rinvio e con condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi. Con controricorso tempestivamente notificato il 23.1.2018 IT IA, erede del defunto IT CE, rappresentata dall’avv. Ernesto UR, poi deceduto in corso di causa, ha chiesto di respingere il ricorso principale, con condanna dei ricorrenti 11 di 27 principali alle spese e competenze del giudizio di Cassazione, da distrarsi in favore del legale antistatario. Con controricorso tempestivamente notificato il 12.2.2018 ha resistito IA SQ, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità, o il rigetto del ricorso principale, con vittoria delle spese processuali del giudizio di Cassazione, pur non opponendosi alla reiterata domanda di risarcimento danni ex art. 1669 cod. civ. riproposta dai ricorrenti nei confronti di IT IA e FA ET, mentre quest'ultimo é rimasto intimato. A seguito del decesso dell’avv. Ernesto UR, ha dichiarato di costituirsi quale nuovo difensore di IT IA l’avv. IA UR per procura del 31.1.2023 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore autenticata dalla stessa professionista, e la IT ha eletto domicilio presso il suo studio in Angri, via R. De Pascale n.11, sostituendo il domicilio precedentemente eletto presso lo studio dell’avv. Ignazio Serra in Roma, viale Mazzini n. 131. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso e per l'accoglimento del motivo sub 2 e) dello stesso, inerente all'omessa pronuncia sull'appello incidentale che era stato proposto da RA DO e De MO CE per ottenere da IT IA e FA ET il risarcimento dei danni subiti in forma specifica, o per equivalente, ex art. 1669 cod. civ., con assorbimento degli altri motivi. I ricorrenti principali ed i controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Udita la relazione del consigliere CE Picaro, la causa é stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 28.3.2023, con riconvocazione della camera di consiglio per l'8.5.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 12 di 27 Preliminarmente occorre rilevare che IT IA dopo avere validamente notificato il controricorso con l’avv. Ernesto UR che la difendeva giusta procura a margine del controricorso, a seguito del decesso in corso di causa dell’avv. Ernesto UR, ha preteso di sostituire il suddetto legale con l’avv. IA UR, che ha depositato una comparsa di costituzione di nuovo difensore sulla base della procura ad essa allegata della IT del 31.1.2023, autenticata dallo stesso avv. IA UR, con la quale è stato anche modificato dalla IT il domicilio eletto. Mentre può ritenersi consentita la modifica del domicilio eletto presso lo studio dell’avv. IA UR voluta da IT IA riportata in epigrafe, la procura dalla stessa rilasciata il 31.1.2023 a tale ultimo professionista, autenticata dallo stesso avvocato IA UR e non per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata da notaio come richiesto dall’art. 83 comma 2° c.p.c., né posta in calce, o a margine del controricorso come consentito dall’art. 83 comma 3° c.p.c., deve ritenersi invalida. Ed invero sia la possibilità del rilascio della procura in calce, o a margine della memoria di nomina di nuovo difensore, sia la possibilità del rilascio di procura su supporto cartaceo con costituzione telematica del difensore che trasmetta la copia informatica autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (nella specie peraltro non vi è stata neppure autenticazione con firma digitale della procura, che risulta autenticata sul documento cartaceo, scansionata ed allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell’avv. IA UR) sono state introdotte dall’art. 45 comma 9 lettere b) e c) della L.18.6.2009 n. 69, ma in base al disposto dell’art. 58 comma 1° di tale legge tale possibilità vale solo per i giudizi che siano stati instaurati in primo grado dopo il 4.7.2009. Dal momento che nel caso in esame il giudizio di primo grado è stato introdotto il 13 di 27 25.6.1999, le suddette deroghe agli oneri di forma previsti dall’art. 83 comma 2° c.p.c. non sono invocabili e la procura rilasciata da IT IA all’avv. IA UR per il giudizio di legittimità non essendo in calce, o a margine del controricorso e non essendo stata rilasciata per atto pubblico, o scrittura privata autenticata da notaio deve ritenersi invalida. Col primo articolato motivo i ricorrenti principali lamentano al punto 1a) la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. in relazione agli articoli 1175, 1176, 1218, 1223, 1321, 1375, 1453, 1476, 1477, 1492, 2058 e 2946 cod. civ. ed agli articoli 113, 115 e 116 c.p.c., ed al punto 1b) l'omesso esame su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c. identificato nella consegna di un immobile privo dell'agibilità e della regolarità edilizia, ed in buona sostanza si dolgono congiuntamente dell'errata sussunzione della fattispecie in esame da parte della Corte d'Appello di LE, per una non condivisa valutazione del materiale probatorio e della CTU e per non avere considerato il fatto decisivo della mancata esecuzione dei lavori di risanamento previsti nella concessione edilizia n. 60/89 del Comune di Baronissi, falsamente indicati come eseguiti nel rogito del 6.7.1989, e del difetto di commerciabilità ed agibilità, e per avere inserito la fattispecie nell'ambito della vendita di cosa viziata e delle azioni edilizie soggette alla prescrizione annuale dell'art. 1495 comma 3° cod. civ., anziché nell'ambito della vendita di aliud pro alio e dell'azione di adempimento contrattuale, soggetta solo alla prescrizione decennale, mentre al punto 1c) deducono la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 4) c.p.c. per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in quanto le ragioni addotte non sarebbero idonee ad individuare la ratio decidendi, essendo stata basata la sussunzione della fattispecie nell'ambito dei vizi redibitori, anziché della consegna di alud pro alio, solo sulla 14 di 27 circostanza che gli acquirenti pur possedendo da anni l'immobile non avevano subito pregiudizi di sorta e sulla circostanza che le opere di risanamento del solaio di copertura assentite dalla concessione edilizia n. 60/89 del Comune di Baronissi non erano state eseguite. Dopo avere irritualmente e confusamente ripetuto al punto 2) del ricorso doglianze già fatte valere al punto 1) richiamando in aggiunta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3) c.p.c. in relazione agli articoli 1453, 1455, 1477, 1492, 1495, 1497, 2934, 2935, 2941 n. 8, 2946 cod. civ., agli articoli 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 380/2001 ed agli articoli 106, 183 e 269 c.p.c., i ricorrenti principali al punto 2a), da esaminare congiuntamente al 2b), 2c), 2d) ed al 2e), hanno dedotto l'omesso esame e l'omessa pronuncia e motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5) c.p.c., lamentando che con l'appello incidentale essi avevano riproposto la domanda avanzata all'udienza di prima trattazione del giudizio di primo grado e non accolta dal Tribunale di LE, di condanna dei chiamati in causa FA ET e IT CE (al quale é poi subentrata come unica erede IT IA) al risarcimento dei danni subiti ex art. 1669 cod. civ. mediante effettuazione dei lavori e delle opere necessari al risanamento dell'immobile indicati nel progetto dell'ing. SE RI richiamati nella concessione del Comune di Baronissi n. 60/89, lavori che i chiamati in causa, col benestare di RA AN, avevano eseguito in difformità rispetto alle regole dell'arte, o non avevano affatto eseguito, e che avrebbero dovuto consentire all'immobile di conseguire la regolarità edilizia e l'agibilità, ed in caso di mancata effettuazione, al pagamento del controvalore di tali interventi, stimati dal CTU in € 48.235,00 oltre IVA, con interessi e rivalutazione monetaria, ma la Corte d'Appello di LE ha omesso di pronunciarsi sulla posizione dei chiamati in causa e sul merito di tale appello incidentale, 15 di 27 erroneamente ritenendolo assorbito dalla pronuncia d'improcedibilità per prescrizione ex art. 1495 comma 3° cod. civ. emessa sulla qualificata azione edilizia esercitata da RA DO e De MO CE
contro
IA SQ. Sostengono i ricorrenti che il titolo di responsabilità (responsabilità risarcitoria extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. soggetta a prescrizione decennale) da loro invocato con l'appello incidentale era distinto dalla domanda di adempimento in forma specifica contrattuale fatta valere in citazione contro il IA, e che l'azione esercitata da quest'ultimo contro i terzi chiamati quali effettivi responsabili in sua vece dei danni da inadempimento contrattuale lamentati dagli acquirenti dell'immobile aveva determinato un effetto estensivo delle loro originarie domande nei confronti dei terzi chiamati FA ET e IT CE (in tal senso si richiamava Cass. 10.5.2017 n. 11450), contro i quali peraltro essi avevano proposto anche specifica domanda di estensione all'udienza di prima trattazione del giudizio di primo grado, provvedendo poi alla relativa notificazione in primo e secondo grado. Aggiungono poi i ricorrenti che l'art. 1669 cod. civ. é ritenuto applicabile oltre che nei rapporti tra committente ed appaltatore, anche in quelli tra acquirente e venditore quando quest'ultimo abbia costruito l'immobile, o abbia incaricato un terzo di costruirlo prima della vendita (vedi Cass. 16.2.2006 n. 3406), ed anche nelle fattispecie di ristrutturazione edilizia (vedi Cass. sez. un. 27.3.2017 n. 7756) e deve quindi ritenersi invocabile in relazione all'attività di ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa che IT CE ha ammesso di avere svolto previa autorizzazione dell'allora proprietaria, RA AN, in base alla scrittura privata conclusa dalla RA con IT CE e FA ET il 13.10.1987. 16 di 27 Col motivo di cui ai punti 1a) e 1b), da esaminare congiuntamente, i ricorrenti principali si dolgono in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 e n. 5 c.p.c. dell'errata sussunzione della fattispecie in esame da parte della Corte d'Appello di LE, per una non condivisa valutazione del materiale probatorio e della CTU e per non avere considerato il fatto decisivo della mancata esecuzione dei lavori di risanamento previsti nella concessione edilizia n. 60/89 del Comune di Baronissi, falsamente indicati come eseguiti nel rogito del 6.7.1989, e del difetto di commerciabilità ed agibilità, nell'ambito della vendita di cosa viziata e delle azioni edilizie soggette alla prescrizione annuale dell'art. 1495 comma 3° cod. civ., anziché nell'ambito della vendita di aliud pro alio e dell'azione di adempimento contrattuale soggetta solo alla prescrizione decennale, e nel contempo lamentano la falsa applicazione di norme derivante dalla ricostruzione compiuta sulla base delle prove raccolte dell'atto di vendita dell'abitazione al primo piano dello stabile di Baronissi, frazione di Sava, via Trinità 121, effettuata da RA AN a RA DO e De MO CE, come vendita di cosa viziata, e non, come auspicato dai ricorrenti, come vendita di aliud pro alio. Nella specie la mancata esecuzione dei lavori di risanamento previsti nella concessione edilizia n. 60/89 del Comune di Baronissi, falsamente indicati come eseguiti nel rogito del 6.7.1989, ed il difetto di commerciabilità ed agibilità, sono già stati valutati dalla Corte d'Appello di LE, che ha tenuto conto degli esiti della CTU sui lavori di risanamento dell'immobile indicati nel progetto dell'ing. SE RI compiuti non a regola d'arte, o addirittura non effettuati dai chiamati in causa FA ET e IT CE previa autorizzazione dell'allora proprietaria RA AN sulla base della scrittura privata da essi sottoscritta il 13.10.1987, dell'anteriorità di tali lavori e dei vizi relativi rispetto alla vendita agli attuali ricorrenti avvenuta il 6.7.1989, e dell'utilizzo 17 di 27 dell'immobile da parte di RA DO e De MO CE senza pregiudizio già da prima dell'acquisto e per molti anni prima dell'inizio del giudizio. I ricorrenti principali, indicando come non considerati e decisivi i fatti che la Corte d'Appello di LE ha in realtà esaminato per trarne una ricostruzione della fattispecie logica e coerente, ma dissonante (vendita di cosa viziata) rispetto a quella da loro sostenuta (vendita di aliud pro alio), mirano palesemente a conseguire una nuova e diversa qualificazione giuridica della fattispecie concreta per poi far discendere da essa l'applicazione della più favorevole disciplina della prescrizione, in quanto per la vendita di aliud pro alio vale, solo per le azioni che ne derivano di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni, la prescrizione ordinaria, e non la prescrizione di un anno dalla consegna propria delle azioni edilizie. L'allegazione della vendita di aliud pro alio, inizialmente neppure invocata da RA DO e De MO CE, che nella citazione di primo grado hanno chiesto la condanna dell'erede della venditrice, IA SQ, all'adempimento specifico o in subordine per equivalente dei lavori di ristrutturazione previsti nel progetto dell'ing. SE RI richiamati nella concessione edilizia n.60/89 del Comune di Baronissi ai quali la venditrice RA AN aveva dichiarato la conformità dell'immobile trasferito nella vendita del 6.7.1989, e caldeggiata per la prima volta per sottrarsi all'eccepita prescrizione annuale, non é stata però compiuta in modo esauriente. I ricorrenti, infatti, non hanno minimamente chiarito, pur essendo stati nominati acquirenti dell'immobile di Baronissi, frazione di Sava, via Trinità n. 121, piano primo, dagli stipulanti IT CE e FA ET, ben consapevoli della condizione dell'immobile terremotato, in virtù della facoltà di nomina ad essi attribuita dall'originaria proprietaria dell'intero stabile, RA 18 di 27 AN, con la scrittura privata del 13.10.1987, nella quale quest'ultima si era impegnata a vendere loro l'intero stabile ed a sottoscrivere la domanda di ristrutturazione ed i promissari acquirenti stipulanti erano stati autorizzati ad eseguire i lavori di ristrutturazione a proprie spese e danno in vista della vendita, quale posizione i ricorrenti stessi abbiano assunto rispetto agli impegni di ristrutturazione assunti nella scrittura privata del 13.10.1987 dagli stipulanti che li hanno nominati acquirenti e rispetto alla conoscenza della natura terremotata dell'immobile emergente da quella scrittura privata. E' noto, infatti, che nel contratto per persona da nominare in base all'art. 1404 cod. civ., una volta intervenuta la nomina, la persona nominata acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto dal momento in cui quel contratto é stato stipulato, per cui i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare che in deroga alla disciplina legale non erano subentrati nei compiti di ristrutturazione dell'immobile terremotato assunti dagli stipulanti in vista della vendita con la scrittura privata del 13.10.1987 e nella consapevolezza che essi avevano della condizione dell'immobile, peraltro pacificamente posseduto dai ricorrenti già prima dell'acquisto del 6.7.1989. Si noti poi che la figura della vendita di aliud pro alio, correlata alla diversità di genere della cosa venduta, o alla sua assoluta ed insuperabile inidoneità a svolgere la propria funzione naturale o assunta come essenziale dalle parti, é stata elaborata dalla giurisprudenza (vedi in tal senso Cass.
5.2.2016 n. 2313; Cass. 19.12.2013 n. 28419) per giustificare in casi di particolare gravità la proposizione di azioni di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni svincolate dai termini decadenza e prescrizione richiesti per la vendita di cosa viziata (art. 1495 cod. civ.), o mancante delle qualità promesse o essenziali per l'uso (art. 1497 cod. civ.), e non per giustificare azioni di adempimento in forma specifica, o per equivalente come quella invocata dai ricorrenti, 19 di 27 azioni di adempimento inteso come eliminazione dei vizi della cosa venduta che peraltro in materia di vendita, avendo il venditore un'obbligazione di consegna della cosa alla quale si accompagna una mera soggezione alle azioni redhibitoria e quanti minoris esercitabili dal compratore, non sono di regola esercitabili, se non nelle ipotesi in cui il venditore abbia prestato garanzia di buon funzionamento, o si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene, o nei casi di vendita di beni di consumo (vedi in tal senso Cass. sez. un. 13.11.2012 n. 19702), ipotesi alle quali certamente non é riconducibile quella in esame. Al punto 1c) del ricorso i ricorrenti principali deducono la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 4) c.p.c. per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in quanto le ragioni addotte non sarebbero idonee ad individuare la ratio decidendi essendo stata basata a loro avviso la sussunzione della fattispecie nell'ambito dei vizi redibitori, anziché della vendita di alud pro alio, solo sulla circostanza che gli acquirenti pur possedendo da anni l'immobile non avevano subito pregiudizi di sorta e sulla circostanza che le opere di risanamento del solaio di copertura assentite dalla concessione edilizia n.60/89 del Comune di Baronissi non erano state eseguite, ma anche tale motivo di ricorso é inammissibile, in quanto il vizio della mancanza, o della mera apparenza della motivazione attualmente censurabile in Cassazione si ha nei casi di mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico e nei casi in cui l'esposizione non sia idonea a rivelare la ratio decidendi essendovi un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, o una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (vedi in tal senso Cass. sez. un. n. 8053/2014) e non é invocabile per censurare una motivazione semplicemente non condivisa nella qualificazione giuridica del fatto. La Corte d'Appello di LE, in realtà, con una motivazione logica, chiara e coerente, certamente non qualificabile come inesistente, o 20 di 27 meramente apparente, ha preso atto che gli attori in primo grado avevano esattamente indicato le mancanze riscontrate nell'immobile acquistato frutto di imperfezione dell'attività di risanamento asseritamente effettuata dai terzi chiamati in causa dalla venditrice e con la sua autorizzazione prima della vendita, sia pure parlando in proposito di inadempimento contrattuale della parte venditrice, ha verificato che RA DO e De MO CE avevano avuto il possesso dell'immobile già da prima dell'acquisto e che l'avevano utilizzato per un lungo periodo senza pregiudizi di sorta prima di effettuare il sopralluogo nel sottotetto non accessibile e di denunciare i vizi, ha tenuto conto della CTU espletata che aveva evidenziato la pessima o addirittura mancata esecuzione delle opere assentite nella concessione edilizia n. 60/1989 del Comune di Baronissi e riferibili al solaio di copertura, ha accertato che le mancanze lamentate erano tutte preesistenti all'atto di compravendita concluso da RA AN con RA DO e De MO CE il 6.7.1989 e non riconducibili alla mancata esecuzione di una prestazione posta a carico della venditrice in quell'atto, ed ha quindi ritenuto che quelli fatti valere dagli attori fossero non inadempimenti del contratto di compravendita ma vizi redibitori, o di mancanza di qualità essenziali dell'immobile ad essi consegnato, ed attraverso il richiamo a precedenti della Suprema Corte in materia, che non si trattasse di una vendita di aliud pro alio, presupponente la consegna di un bene di genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione degli acquirenti di effettuare l'acquisto, o di un bene che presentasse difetti tali da impedirgli completamente di assolvere la sua funzione economico-sociale, o da determinare la nullità del trasferimento. Al punto 2a), da esaminare congiuntamente al 2b), 2c), 2d) ed al 2e) i ricorrenti principali, senza opposizioni sul punto di IA SQ, hanno lamentato l'omesso esame e l'omessa pronuncia e 21 di 27 motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5) c.p.c. (rectius ai sensi degli articoli 360 n. 4 e 112 c.p.c., come correttamente osservato nelle conclusioni della Procura Generale), lamentando che con l'appello incidentale essi avevano riproposto in secondo grado la domanda avanzata all'udienza di prima trattazione del giudizio di primo grado e non accolta dal Tribunale di LE, di condanna dei chiamati in causa FA ET e IT CE (al quale é poi subentrata l'unica erede IT IA) al risarcimento dei danni subiti ex art. 1669 cod. civ. mediante effettuazione dei lavori e delle opere necessari al risanamento dell'immobile indicati nel progetto dell'ing. SE RI richiamato nella concessione edilizia n. 60/89 del Comune di Baronissi, lavori che avrebbero dovuto consentire all'immobile di conseguire la regolarità edilizia e l'agibilità, ed in caso di mancata esecuzione, al pagamento del controvalore di tali interventi, stimati dal CTU in € 48.235,00 oltre IVA, con interessi e rivalutazione monetaria. Deducono i ricorrenti che la Corte d'Appello di LE ha omesso di pronunciarsi sulla posizione dei chiamati in causa e sul merito di tale appello incidentale, erroneamente ritenendolo assorbito dalla pronuncia d'improcedibilità per prescrizione ex art. 1495 comma 3° cod. civ. emessa sulla qualificata azione edilizia esercitata da RA DO e De MO CE contro IA SQ, laddove il titolo di responsabilità (responsabilità risarcitoria extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. soggetta a prescrizione decennale) invocato era distinto da quello contrattuale fatto valere contro il IA. Per tale motivo d'impugnazione va operata la riqualificazione della prospettazione dall'invocato art. 360 n. 5) c.p.c., in realtà concernente l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti e non considerato, fatto storico nella specie non individuato specificamente, alla violazione degli articoli 360 n. 4) c.p.c., 132 n. 4) c.p.c. e 112 c.p.c., in quanto i 22 di 27 ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza e del fatto che la stessa ritenendo assorbita dalla declaratoria di prescrizione ex art. 1495 comma 3° cod. civ. dell'azione edilizia da loro esercitata nei confronti dell'erede della venditrice RA AN, ossia di IA SQ, la domanda di risarcimento danni in forma specifica, o per equivalente ex art. 1669 cod. civ. proposta dagli acquirenti dell'immobile RA DO e De MO CE ai sensi dell'art. 183 comma 5° c.p.c. nei confronti dei chiamati in causa FA ET e IT CE, abbia omesso di pronunciarsi su tale domanda risarcitoria (vedi sull'ammissibilità della riqualificazione del motivo di ricorso con ravvisabilità del motivo di cui all'art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. correlato all'art. 112 c.p.c. quando in relazione all'omessa pronuncia su una delle domande proposte si faccia riferimento pur senza richiamare tali articoli all'omessa pronuncia ed alla nullità della sentenza da essa derivante Cass. sez. un. n. 17931/2013, nonché Cass. 31.10.2013 n. 24553; Cass. ord.
6.10.2017 n. 23381; Cass. 23.5.2018 n. 12690). In proposito, infatti, i ricorrenti alla pagina 52 del ricorso dopo avere impropriamente richiamato l'art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c. hanno testualmente indicato “Si versa – nel nostro caso – in ipotesi di motivazione apparente, evenienza che disvela una omessa motivazione”, alla pagina 54 del ricorso hanno indicato che “Le argomentazioni espresse nella sentenza censurata non consentono di individuare la ratio decidendi e disvelano irrazionalità evidente” ed ancora che “Oltretutto sono stati erroneamente valorizzati elementi inconsistenti che non incidono sul giudizio di certezza. La motivazione é inesistente e la sentenza affetta da nullità” ed alla pagina 55 del ricorso che “la sentenza disvela totale mancanza di motivazione sullo specifico argomento, così da materializzare la nullità ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c.. Essa non contiene giustificazione del decisum e le argomentazioni sono generiche e tali da non consentire la individuazione della ratio 23 di 27 decidendi” ed ancora che “La Corte di Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di estensione ai terzi, che era stata ritualmente formulata. Viene quindi denunciato anche il vizio di omessa pronuncia a norma dell'art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza n. 685/2016 della Corte Territoriale. L'omesso esame, infatti, ha interessato una esplicita domanda, introdotta attraverso l'appello incidentale e riguardante il merito”. In effetti la Corte d'Appello di LE, nella sentenza gravata, ha erroneamente ritenuto assorbito l'esame dell'appello incidentale di RA DO e De MO CE, inerente ad asserita responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. dei terzi chiamati, in ragione dell'accoglimento dell'appello principale del IA, che ha portato a dichiarare improcedibile per prescrizione ex art. 1495 comma 3° cod. civ. l'azione di adempimento del contratto di compravendita immobiliare del 6.7.1989 concluso da RA AN con RA DO e De MO CE. E' evidente, infatti, che una pronuncia sulla prescrizione breve di un'azione dei ricorrenti volta a far valere una responsabilità contrattuale dell'erede del venditore, non può ritenersi preclusiva rispetto all'esame di domande avanzate dagli acquirenti a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. nei confronti di soggetti terzi, quali i chiamati in causa FA ET e IT CE, sottoposte alla diversa prescrizione decennale ed aventi come fatto costitutivo l'attività costruttiva che avrebbe determinato il pericolo di rovina, o i gravi difetti di costruzione di un fabbricato. L'erroneo assorbimento della pronuncia sull'appello incidentale proposto da RA DO e De MO CE volto a riproporre in secondo grado la loro domanda di condanna al risarcimento danni in forma specifica, o per equivalente ex art. 1669 cod. civ.
contro
FA ET e IT CE (al quale ultimo é subentrato l'unica erede, IT IA) per l'attività di risanamento dell'immobile oggetto di causa da essi non svolta, o 24 di 27 effettuata non a regola d'arte, non ha tuttavia impedito alla Corte d'Appello di LE di pervenire ad un'esatta soluzione in rito del problema giuridico sottoposto al suo esame, emendabile attraverso la correzione della motivazione ex art. 384 ultimo comma c.p.c.. Secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma della Costituzione, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 ultimo comma c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (vedi Cass. n. 2731/2017; Cass. n. 34989/2014; Cass. n. 28663/2013; Cass. n.8622/2012; Cass. n. 2313/2010; Cass. n. 8561/2006; Cass. n. 3990/1999 e vedi anche con riferimento al caso di motivazione solo apparente Cass n. 23989/2014). L'azione ex art. 1669 cod. civ. riproposta da RA DO e De MO CE nei confronti degli stipulanti FA ET e IT CE (al quale é subentrata l'unica erede IT IA) é però manifestamente infondata e carente già nella prospettazione dei fatti costitutivi essenziali, in quanto non si tratta di azione esercitata dalla parte acquirente nei confronti della parte venditrice, che prima della vendita abbia fatto eseguire sull'immobile all'appaltatore sotto la propria direzione ed il proprio 25 di 27 controllo, opere di ristrutturazione edilizia, o interventi manutentivi, o modificativi di lunga durata, che rovinino, o presentino gravi difetti di costruzione, ma di azione esercitata dagli acquirenti RA DO e De MO CE nei confronti degli stipulanti FA ET e IT CE (al quale é subentrata l'unica erede IT IA), che al di fuori del controllo e della direzione della proprietaria dell'intero stabile e promittente venditrice, RA AN, hanno in parte eseguito non a regola d'arte ed in parte non hanno affatto eseguito i lavori di risanamento indicati nel progetto dell'ing. SE RI, che quali semplici promissari acquirenti per persona da nominare erano stati autorizzati a compiere. I ricorrenti non solo, come già evidenziato, non hanno chiarito la posizione da loro assunta rispetto all'impegno di risanamento ed alla conoscenza dello stato dell'immobile terremotato emergenti in capo agli stipulanti dalla scrittura privata del 13.10.1987, che a seguito della loro nomina come acquirenti dell'appartamento al primo piano dovrebbero essere passati in capo a loro con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 1404 cod. civ., e non si vede quindi come possano invocare la responsabilità per l'attività costruttiva degli stipulanti, ma non hanno neppure allegato quali interventi di risanamento sarebbero stati effettuati dagli stipulanti e quali no avendo genericamente richiesto l'esecuzione di tutti i lavori previsti nel progetto dell'ing. SE RI richiamato nella concessione del Comune di Baronissi n. 60/1989, senza distinguere tra quelli già malamente eseguiti e quelli non eseguiti affatto, non essendo concepibile l'applicazione dell'art. 1669 cod. civ., inerente ad attività costruttive di lunga durata, per mere omissioni degli interventi di risanamento. Dalla scrittura privata del 13.10.1987 e dalle allegazioni delle parti emerge poi pacificamente che l'originaria proprietaria, RA AN, non ha conferito ai promissari acquirenti per persona da nominare FA ET e IT CE, che hanno poi 26 di 27 nominato acquirenti i ricorrenti dell'immobile al primo piano, l'appalto per le opere di risanamento, essendosi limitata ad autorizzarli ad eseguire a loro spese e danno quei lavori, per cui la particolare fattispecie lacunosamente prospettata dai ricorrenti non rientra comunque nell'ipotesi applicativa dell'art. 1669 cod. civ. dell'avente causa del venditore costruttore dell'immobile, né in quella dell'avente causa del venditore che abbia affidato ad un terzo i lavori di costruzione, o di ristrutturazione, da eseguire sotto il proprio controllo e direzione, né mai é stato dedotto che i ricorrenti abbiano commissionato direttamente i lavori di risanamento agli stipulanti FA ET e IT CE. Deve quindi concludersi nel senso dell'inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, pur emendando sul punto ex art. 384 ultimo comma c.p.c. la motivazione addotta dalla Corte d'Appello di LE. Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico di RA DO e De MO CE in solido ed in favore dei controricorrenti. Esse si liquidano in base al valore della causa ed alle tariffe forensi del D.M. n. 147/2022 in € 200,00 per spese vive ed € 5.513,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% per IA SQ. Per IT IA, data l’invalidità della procura rilasciata al difensore subentrato avv. IA UR, non possono essere rimborsate le spese relative alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed alla memoria ex art. 378 c.p.c. dell’avv. IA UR e vanno liquidate le spese limitatamente al patrocinio prestato dal defunto avv. Ernesto UR per la IT. Esse si liquidano in € 200,00 per spese vive ed € 4.767,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e poiché il poi deceduto avv. Ernesto UR si era dichiarato antistatario, maturando così un diritto di credito personale entrato nel suo patrimonio e non venuto meno con la sua morte, per le spese 27 di 27 liquidate va disposta la distrazione a favore degli eredi dell’avv. Ernesto UR. Nulla va disposto per le spese dei ricorrenti nei confronti dell'intimato FA ET. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un uleriore contributo unificato a carico di RA DO e De MO CE, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso di RA DO e De MO CE e li condanna in solido al pagamento delle spese processuali di IA SQ, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 5.513,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e di IT IA, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 4.767,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, queste ultime da distrarsi in favore degli eredi del legale antistatario deceduto, avv. Ernesto UR. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico di RA DO e De MO CE, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 28.3.2023 e nella