Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00697/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01094/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2024, proposto da
Cict – Porto Industriale Cagliari S.r.l. in Liq.Ne, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Giovanni De Vecchi, Carlo Solari, Davide Magnolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
Cacip – Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna avente ad oggetto “Sentenza Consiglio di Stato n. 01202 del 06 febbraio 2024 – Riedizione del provvedimento relativo all’istanza svolta da CICT di applicazione della riduzione del canone demaniale marittimo della cdm 97/023 di cui all’epoca del giudizio era titolare – Provvedimento definitivo di rigetto” consegnata via PEC all’esponente in data 18 settembre 2024;
per quanto occorrer possa,
della nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna avente ad oggetto “Sentenza Consiglio di Stato n. 01202 del 06 febbraio 2024 – Riedizione del provvedimento relativo all’istanza svolta da CICT di applicazione della riduzione del canone demaniale marittimo della cdm 97/023 di cui all’epoca del giudizio era titolare –Preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.” consegnata via PEC all’esponente in data 25 giugno 2024 (Doc. B);
di tutti gli altri atti presupporti, connessi o conseguenti ai predetti atti
nonché per la condanna
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’illegittimità degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. IE ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La CICT Porto Industriale di Cagliari s.p.a. (da qui in poi soltanto “CICT”) gestisce le banchine strumentali allo svolgimento dell’attività di Transhipment nel Porto Canale di Cagliari, in virtù della Concessione n. 97/023 ottenuta dall’Autorità Portuale di Cagliari (da qui in poi soltanto “Autorità”), come da relativa convenzione stipulata il 7 ottobre 1997; il Transhipment, comportando notoriamente la movimentazione di pesanti contenitori, presuppone l’utilizzo di gru semoventi sulle banchine, per cui la struttura sottostante deve essere in grado di reggere i relativi carichi.
La CICT ha esposto che:
- dopo aver ottenuto la consegna delle banchine e delle relative infrastrutture, dal 1997 ha regolarmente svolto l’attività in concessione, ma a partire dal 2005 ha riscontrato (e più volte denunciato all’Autorità) la presenza di gravi “fenomeni di degrado” -ingravescenti nel tempo- intervenuti a carico delle banchine e dei pontili, con particolare riferimento alle “vie di corsa” delle gru utilizzate per il Transhipment;
- con nota del 27 maggio 2009 ha segnalato all’Autorità portuale l’aggravarsi della situazione, con cedimenti che interessavano oltre 1000 m. di binari e che ne avevano provocato lo sprofondamento in diversi punti, tanto da aver costretto lo stesso concessionario a effettuare interventi di ripristino urgente, poi quantificati in oltre 600.000 euro;
- dopo un sopralluogo svolto dall’Autorità, la stessa CICT -con nota del 21 maggio 2010- ha proposto di farsi carico dei lavori necessari a mettere in sicurezza le opere e a eliminare i vizi strutturali delle stesse, chiedendo all’Autorità di assumersi il relativo onere economico mediante riduzione del canone concessorio;
- con nota del 29 giugno 2010 l’Autorità ha comunicato il preavviso di rigetto di tale richiesta, ritenendo che i fenomeni verificatisi fossero da attribuire a “normale usura”; a ciò hanno fatto seguito le controdeduzioni di CICT, con cui la stessa ha rilevato come il fenomeno non potesse considerarsi “normale”, in considerazione della gravità dei deterioramenti verificatisi a (troppo) breve distanza di tempo dalla realizzazione delle opere;
- con nota del 27 luglio 2011, dopo aver acquisito agli atti una relazione sullo stato delle opere redatta (su proprio incarico) dalla Società Tecnica Prove s.r.l., l’Autorità ha definitivamente respinto la sopra descritta richiesta di CICT, osservando, per un verso, che i risultati delle indagini effettuate sulle vie di corse delle gru indicavano che i relativi deterioramenti fossero dovuti a normale usura e, per altro verso, che l’art. 9 della Convenzione concessoria poneva a carico del concessionario tutti gli oneri di manutenzione (ordinaria e straordinaria);
- dopo aver ottenuto accesso alla Relazione istruttoria redatta dalla Società Tecnica Prove s.r.l., in data 31 ottobre 2011 la CICT ha trasmesso all’Autorità una serie di osservazioni critiche alla stessa, sotto il profilo delle metodiche utilizzate per l’indagine (con particolare riferimento al mancato confronto tra la composizione chimica dei provini e quella della malte che, secondo progetto, avrebbero dovuto essere utilizzate) e della mancata effettuazione di prove sulla resistenza alla compressione delle malte stesse.
2. Non avendo ottenuto alcun riscontro, CICT ha proposto un primo ricorso davanti al T.a.r. Sardegna, con cui aveva chiesto l’annullamento del diniego della propria richiesta di adeguamento del canone concessorio “a compensazione” dei costi per gli interventi necessari, affidandolo a censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
2.1. Il ricorso è stato accolto con sentenza della Sez. I, n. 313 del 29 marzo 2018, la quale, nel dichiarare assorbito il primo motivo e accogliere il secondo, ha affermato che “ Le conclusioni cui si giunge nell’impugnato atto di diniego sono assolutamente carenti sotto il profilo della motivazione, non avendo l’Autorità esposto un iter logico corretto in base al quale ricondurre gli inconvenienti verificatisi a “normale usura”.
Al riguardo deve premettersi che -all’esito dell’istruttoria processuale- è ormai divenuto pacifico tra le parti un dato che contraddice frontalmente gli assunti motivazionali contenuti nell’atto impugnato, il fatto cioè che i difetti manifestatisi nelle “vie di corsa” delle gru utilizzate per il Transhipment sono dovuti a caratteristiche originarie dei materiali utilizzati ”.
Ha ritenuto la decisione che “ avendo il concessionario ignorato il “difetto” originario di costruzione -peraltro neppure successivamente percepibile, quanto meno prima che si verificassero i conseguenti cedimenti, perché legato a materiali e lavorazioni sotterranei- il criterio normativo di riferimento è quello dettato, in materia di locazione (cui la concessione può essere funzionalmente assimilata), dall’art. 1578 c.c., dal quale emerge che i “vizi occulti” non possono, per evidenti motivi, essere fatti gravare sull’incolpevole conduttore ” e, perciò, “ l’impugnato provvedimento di diniego è sprovvisto di adeguato fondamento motivazionale, nella parte in cui ascrive gli interventi necessari al ripristino delle opere a obblighi di manutenzione del concessionario: quanto sin qui esposto conduce alla conclusione esattamente opposta, per cui dovrà essere l’Autorità Portuale a farsi carico dei relativi costi ”.
Ha poi concluso che “ Resta, però, nella discrezionalità della stessa Amministrazione resistente, all’esito della presente pronuncia, individuare le modalità più corrette per assicurare al concessionario tale risultato economico -accogliendo le richieste oggetto dell’atto in questa sede impugnato ovvero mediante altre forme di rimborso e/o di intervento diretto- fermo restando, inoltre, il perdurante potere della stessa Autorità di verificare l’esatto ammontare delle somme spettanti al concessionario ”.
3. Tale decisione è stata oggetto di ricorso in appello, deciso con sentenza n. 1202 del 6 febbraio 2024 dalla V Sezione del Consiglio di Stato, che ha:
- in primo luogo, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito dal T.a.r., per violazione dell’art. 10 bis l. n. 241 del 1990, “ atteso che l’Autorità non ha proceduto a comunicare un esaustivo preavviso di rigetto per i motivi poi addotti, che non vengono allegate circostanze d’urgenza incompatibili con il predetto adempimento e che, in presenza di una complessa istruttoria dagli esiti non certi, il provvedimento adottato non poteva ritenersi dovuto ed a contenuto vincolato ”, che “ determina ex se la illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado ed annullato dal TAR con la sentenza appellata, di modo che l’amministrazione appellante dovrà motivatamente rieditare il proprio potere –in senso favorevole ovvero sfavorevole per il ricorrente di primo grado ma comunque nel rispetto delle garanzie di partecipazione al procedimento- divenendo non dirimenti le censure dedotte con l’appello al fine di dimostrare la legittimità del medesimo provvedimento sotto altri profili ”;
- in ogni caso, ha anche ritenuto le censure d’appello dell’Autorità “ comunque, non fondate nel merito per la parte in cui riconducono i fenomeni di degradazione che hanno interessato le banchine per cui è causa ad una normale usura, oppure ad un vizio originario delle opere conosciuto ed accettato dalla società che ha conseguito la loro gestione ”;
- in particolare, ha affermato la necessità di “ un più approfondito esame volto a verificare la conoscenza delle descritte criticità del progetto da parte della società ricorrente di primo grado, con la conseguente assunzione di responsabilità circa i necessari interventi di ripristino” in sede di riesercizio del potere, concludendo perciò che “la sentenza appellata, che ha accolto il ricorso di primo grado sulla scorta di un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, deve essere confermata con diversa motivazione, dovendosi attribuire un valore solo esemplificativo alle indicazioni rese dal Tar circa le possibili successive attività dell’Autorità portuale ”.
4. L’odierno giudizio attiene proprio al riesercizio del potere operato dall’Autorità portuale, la quale, con gli atti epigrafati ha adottato preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241 in quanto:
“ 1. Codesta Società, in considerazione del ruolo svolto dai suoi rappresentanti apicali nel Consorzio industriale e della partecipazione azionaria detenuta dal medesimo ente pubblico, conosceva ogni elemento progettuale relativo alle aree in concessione e, dunque, nell’accettare la stessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, a fronte di un canone di vantaggio, si è consapevolmente assunta ogni onere manutentivo;
2. Gli interventi non sono sussumibili nella fattispecie di cui al DM 19.07.1989 di cui invece chiede l’applicazione ai fini della riduzione del canone;
3. L’applicazione della riduzione del canone, in ragione del dettato della norma, comporterebbe necessariamente l’inquadramento giuridico di parte della concessione come pertinenza e, conseguentemente, un aumento del canone ampiamente superiore al beneficio richiesto;
4. Per le vie di corsa e i binari non era previsto, né è avvenuto, alcun cedimento ma sono stati necessari interventi su ammaloramenti derivanti dall’usura dovuta alla presenza e al lavoro di ben otto impianti di sollevamento;
5. Per i piazzali, il collaudo medesimo configurava come manutenzione gli interventi sulla pavimentazione – peraltro, si segnala, come avvenuto per tabulas con la riconsegna delle aree a seguito della decadenza della concessione, che gli interventi richiesti al concessionario tengono conto dell’incidenza tempo trascorso e non prevedono, pertanto, che i beni concessi siano mantenuti e riconsegnati come se fossero nuovi;
6. L’autorità portuale non era l’Ente realizzatore dell’opera per cui eventuali vizi occulti, se inopinatamente, si possono considerare tali precise scelte progettuali, devono essere ricondotti a chi tali scelte ha compiuto;
7. Non è data alcuna evidenza delle manutenzioni ordinarie svolte per limitare l’usura e i danni dei beni in concessione né, al di là dei preventivi a suo tempo presentati in fase istruttoria, della metodologia utilizzata per effettuare gli interventi di cui si chiede il rimborso ”.
Ritenendo poi che la ricorrente nelle osservazioni procedimentali si fosse “ limitata a ribadire che gli interventi svolti erano conseguenti a vizi occulti delle opere, peraltro equivocando in merito alle diverse tipologie costruttive di piazzali e binari (che non insistono sui piazzali) ”, col provvedimento definitivo l’Autorità ha ritenuto di “ confermare le motivazioni svolte nel citato preavviso di rigetto ”.
5. Tali atti sono impugnati da CICT per i seguenti motivi di diritto:
- I Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1578 e 1372 cod. civ.; violazione e/o falsa applicazione della Concessione nella parte in cui determina la misura dei canoni; eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione , in quanto, in particolare in merito al punto 1 del preavviso di rigetto (confermato nel diniego):
- il provvedimento impugnato non indica specifiche risultanze documentali, ulteriori rispetto a quanto oggetto del precedente giudizio, che possano evidenziare un’effettiva conoscenza da parte di CICT - in una fase anteriore all’assentimento della concessione - dei vizi che interessavano l’infrastruttura portuale, essendo irrilevante l’eventuale richiamo al collaudo nei contratti di comodato degli impianti di sollevamento in assenza di prova della partecipazione al collaudo di CICT;
- è irrilevante la partecipazione azionaria, peraltro soggetta a sensibile riduzione nel corso del tempo, del Consorzio Industriale nel capitale sociale di CICT, poiché nulla implica, in assenza di solide basi documentali, circa il flusso di informazioni che controparte suppone essere intercorso tra tali entità;
- l’unica coincidenza di cariche al tempo dell’assentimento della Concessione riguardava la figura del presidente del Consorzio che era rivestiva anche la carica di presidente del c.d.a. di CICT, ma che non dimostra la conoscenza in capo a CICT delle carenze progettuali dell’infrastruttura portuale in assenza di documentazione che comprovi (i) che tale soggetto fosse effettivamente a conoscenza di tali carenze e (ii) che, quand’anche ne fosse stato a conoscenza, le abbia poi effettivamente rappresentate in seno al c.d.a. di CICT in vista della formalizzazione del rapporto concessorio;
- il canone di vantaggio non è stato dovuto alla conoscenza dei vizi occulti quale rischio assunto da CICT, ma da ben diverse circostanze rappresentate proprio nell’atto di concessione;
- l’Autorità Portuale, proprio perché ente gestore del demanio marittimo, non può ritenersi esente da responsabilità nei confronti del concessionario nell’ambito del rapporto concessorio/sinallagmatico intercorso tra tali parti, ai sensi dell’art. 1578 c.c., non potendo opporre a CICT responsabilità asseritamente maturare da soggetti terzi (il concessionario/committente CASIC e la ditta appaltatrice) nell’ambito dei diversi rapporti a cui CICT fu estranea;
- II Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 D.M. 19 luglio 1989; violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 16 e 19 della Concessione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1578 cod. civ.; carenza di istruttoria e travisamento dei fatti , in quanto, in particolare in merito ai punti 2 e 3 del preavviso di rigetto (confermati nel diniego):
- il richiamo all’art. 2, comma 2, D.M. 19 luglio 1989 è errato: da un lato, infatti, la disposizione non può trovare applicazione con riferimento alla determinazione dei criteri e delle misure dei canoni delle concessioni rilasciate dagli enti portuali se non nei limiti in cui la stessa sia espressamente richiamata negli atti dell’ente stesso; dall’altro, e in ogni caso, il D.M. 19 luglio 1989 conferisce agli enti portuali un’autonomia tale da non escludere forme di compartecipazione negli oneri di manutenzione del demanio marittimo;
-nel caso di specie rileva l’art. 16 della concessione, che prevede che “ nel caso in cui il concessionario, nell’ambito dei propri fini istituzionali […] provveda, relativamente ai beni in concessione, direttamente […] ad organici interventi di manutenzione diretti ad assicurare la potenzialità e lo sviluppo delle attività e dei servizi portuali, le parti procederanno di comune accordo all’adeguamento del canone concessorio afferente i beni ”, sulla cui base l’Autorità Portuale, a suo tempo, avrebbe dovuto concedere a CICT la riduzione del canone a fronte degli ingenti oneri sostenuti per l’esecuzione dei lavori di ripristino dei vizi (occulti) dell’infrastruttura portuale e, oggi, non potendosi procedere a rimodulazione dei canoni stante la revoca della concessione, l’Autorità avrebbe dovuto procedere a ristorare tali oneri in favore di CICT;
- ed infatti e in ogni caso, CICT, ad oggi, non è più concessionaria dell’infrastruttura portuale in parola e, dunque, la rilevanza ex se del D.M. 19 luglio 1989 ai fini del provvedimento richiesto dalla ricorrente può ritenersi superata;
- III Violazione e falsa applicazione della Concessione; violazione dell’art. 2909 cod. civ.; eccesso di potere: carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato , in quanto, in particolare in merito ai punti 4 e 5 del preavviso di rigetto:
- il tema della normale usura non può più essere oggetto di riedizione del potere, essendo coperto da giudicato, posto che il Consiglio di Stato ha limitato la nuova istruttoria al profilo della conoscibilità dei vizi da parte di CICT: “ad un più approfondito esame volto a verificare la conoscenza delle descritte criticità del progetto da parte della società ricorrente di primo grado, con la conseguente assunzione di responsabilità circa i necessari interventi di ripristino ”;
- la normale usura d’altronde era già stata esclusa dal T.a.r., ma anche dal Consiglio di Stato (par. 11);
- IV Violazione e falsa applicazione della Concessione; violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990; eccesso di potere: carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato , per “ violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990, oltre che carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale, nella misura in cui sono stato di fatto del tutto ignorate le osservazioni (cfr. doc. D) presentate da CICT in replica al preavviso di rigetto ”.
5.2. Su tali basi, previo annullamento dell’atto impugnato, la ricorrente ha richiesto l’accertamento del “ diritto di CICT ad ottenere il risarcimento del danno connesso alle attività poste in essere dall’esponente per sopperire all’inerzia dell’allora Autorità Portuale ed alle attività volte a mitigare gli effetti dei gravi vizi occulti in un’ottica di salvaguardia della sicurezza e di continuità delle operazioni portuali oggetto di concessione. Come visto e documentato, il danno subito dall’esponente è quantificabile in € 654.984,01 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ”, al pagamento della cui somma chiede condannarsi l’Autorità.
6. Resiste in giudizio l’Autorità del sistema portuale del mare di Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondate.
7. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026, in vista della quale la ricorrente ha replicato alla memoria dell’amministrazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Deve in primo luogo affermarsi la fondatezza del motivo di ricorso sub. III, con conseguente illegittimità dei punti 4 e 5 della motivazione del preavviso di rigetto fatto proprio dal provvedimento finale, poiché l’Autorità, in sede di riesercizio del potere, non poteva nuovamente porre a fondamento del diniego dell’istanza la questione giuridica della riconducibilità a usura del degrado delle strutture, poiché il profilo in questione è coperto dal giudicato.
Pur confermando la sentenza di questo T.a.r. con diversa motivazione infatti, il Consiglio di Stato ha chiarito, con portata appunto di giudicato, quanto segue:
“ 11 – Infatti, così come correttamente rilevato dal primo giudice, l’appellante non riesce a dimostrare compiutamente come i fenomeni di degrado denunciati costituiscano l’esito di una normale usura e non dipendano, invece, dall’esistenza congenita di un vizio strutturale delle opere. In tal senso, assume valore decisivo la relazione della Commissione di collaudo delle banchine e delle infrastrutture, per la parte in cui evidenzia “cedimenti già previsti dal progetto e ascrivibili alla natura stessa del tipo di pavimentazione”, in “diretta conseguenza di scelte progettuali e dei carichi reali dei mezzi di movimentazione diversi da quelli ipotizzati”, essendosi data prevalenza al “criterio dei minori costi globali, complessivi di costruzione e di esercizio, non corrispondenti a costi di esercizio nulli per la manutenzione della pavimentazione”. Può quindi ragionevolmente escludersi che il contestato degrado delle strutture portuali in esame sia addebitabile solo ad una normale usura ”.
È evidente perciò come sia definitivamente accertato in giudizio che il degrado delle strutture denunciato dalla ricorrente ed oggetto degli interventi dalla stessa posti in essere e di cui oggi chiede il ristoro – ed inizialmente una riduzione dei canoni concessori – non è ascrivibile a normale usura delle strutture stesse.
Le relative questioni non potevano perciò essere nuovamente considerate dall’amministrazione e come tali non possono neppure essere oggetto di nuovo accertamento giudiziale.
I punti 4 e 5 della motivazione del preavviso di rigetto, che divengono parte del provvedimento finale, sono perciò illegittimi.
9. Ciò posto, il Consiglio di Stato aveva così disposto nella sentenza che ha definito il precedente giudizio:
“ 12 - L’appellante, però, afferma anche che la società ricorrente in primo grado era sin dall’inizio a conoscenza delle predette scelte progettuali e aveva pertanto accettato il rischio di dover provvedere ad interventi di ripristino anticipatori della ordinaria manutenzione, posti a carico del concessionario ex art. 9 della Convenzione, Al riguardo, allega una duplice circostanza: in primo luogo, la conoscenza -o conoscibilità secondo diligenza e buona fede- delle criticità evidenziate dalla illustrata relazione di collaudo; in secondo luogo, la partecipazione del sopraindicato Consorzio affidatario dei lavori al capitale sociale della società ricorrente, con una parziale sovrapposizione anche delle cariche sociali (all’epoca dei fatti, il Direttore generale del Consorzio rivestiva anche la carica di vice presidente della società).
13 - Tale duplice circostanza impone di procedere ad un più approfondito esame volto a verificare la conoscenza delle descritte criticità del progetto da parte della società ricorrente di primo grado, con la conseguente assunzione di responsabilità circa i necessari interventi di ripristino, ma ciò non determina l’accoglimento della domanda istruttoria della medesima società, posto che un tale esame dovrà comunque essere compiuto, in contraddittorio fra le parti, in sede di riedizione del potere da parte dell’Autorità portuale secondo quanto considerato al precedente punto 9 ”.
In tal modo, il Consiglio di Stato ha delimitato il perimetro del riesercizio del potere, che ha ad oggetto una verifica in contraddittorio, in sede procedimentale, della (sola) possibile conoscibilità dei vizi delle strutture da parte della ricorrente, che evidentemente, sussistendo tale prova, avrebbe accettato l’opera in tale stato e non potrebbe oggi far valere alcuna pretesa nei confronti dell’Autorità.
Infatti, questo T.a.r. aveva disposto che “ Resta, però, nella discrezionalità della stessa Amministrazione resistente, all’esito della presente pronuncia, individuare le modalità più corrette per assicurare al concessionario tale risultato economico -accogliendo le richieste oggetto dell’atto in questa sede impugnato ovvero mediante altre forme di rimborso e/o di intervento diretto- fermo restando, inoltre, il perdurante potere della stessa Autorità di verificare l’esatto ammontare delle somme spettanti al concessionario ”, mentre, stante l’ulteriore accertamento in contraddittorio ancora da compiere circa la possibile conoscenza ex ante dei vizi delle opere da parte della ricorrente, il Consiglio di Stato ha affermato che si deve “ attribuire un valore solo esemplificativo alle indicazioni rese dal Tar circa le possibili successive attività dell’Autorità portuale ”.
Ecco perché il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado con diversa motivazione.
10. Così ricostruito il thema decidendum – e, ancor prima, quello che costituisce ( rectius : doveva costituire) l’oggetto del riesercizio del potere, ad avviso del Collegio neppure in questo secondo segmento procedimentale e processuale l’Autorità ha dimostrato la conoscibilità ex ante da parte della ricorrente dello stato di degrado delle strutture.
10.1. In primo luogo – e la circostanza non è contestata né oggetto di specifici argomenti di prova – l’Autorità non ha arricchito la precedente istruttoria, ma si è limitata ad allegare le medesime circostanze di fatto sulla cui base ritiene che CICT dovesse essere a conoscenza dei vizi delle opere dal momento in cui ha stipulato l’atto di concessione.
10.1.1. Anche questo profilo è rilevante, poiché è evidente che gli unici elementi fattuali di rilievo per la conoscenza ex ante dei vizi debbono essere riguardati con riferimento alla data di stipula della concessione stessa , i.e. il 7 ottobre 1997.
È dunque condivisibile quanto deduce la ricorrente in ordine all’irrilevanza di qualsivoglia vicenda societaria successiva a tale data, anche a prescindere dall’idoneità dello stesso fatto, in astratto, a giustificare la conoscenza di un dato elemento in capo a CICT.
10.2. Ciò posto, nel provvedimento impugnato – rispetto all’unico ambito di riesercizio del potere che legittimamente poteva essere esperito sulla base della sentenza del Consiglio di Stato – l’amministrazione motiva che “ Codesta Società, in considerazione del ruolo svolto dai suoi rappresentanti apicali nel Consorzio industriale e della partecipazione azionaria detenuta dal medesimo ente pubblico, conosceva ogni elemento progettuale relativo alle aree in concessione e, dunque, nell’accettare la stessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, a fronte di un canone di vantaggio, si è consapevolmente assunta ogni onere manutentivo ”.
In sostanza, sarebbero due gli elementi rilevanti per la dimostrazione della conoscenza dei vizi ex ante : il ruolo svolto dai rappresentanti di CICT in seno al Consorzio industriale e la partecipazione azionaria in CICT del medesimo Consorzio (elemento “societario”); l’asserita previsione di un canone di vantaggio nella concessione proprio in ragione dei vizi delle opere (elemento “patrimoniale”).
10.3. Entrambi non sono, ad avviso del Collegio, concludenti nel senso voluto dall’Autorità, che non ha perciò assolto l’onere della prova su di essa incombente, al lume del precedente giudicato.
10.3.1. Quanto all’elemento “societario”, il punto di partenza, già accertato nel precedente giudizio, è che “ la CICT era del tutto estranea -sotto il profilo giuridico e materiale- alle fasi (prodromiche alla concessione) di realizzazione delle banchine, le quali avevano visto come protagonisti il Consorzio industriale (ora C.A.C.I.P.), committente dei lavori, e la SIACA, impresa che questi ultimi aveva eseguito: la stessa Relazione di collaudo sopra citata si riferisce alle suddette fasi (prodromiche) di lavorazione ” (T.a.r. Sardegna, n. 313 del 2018).
Ora, ciò posto, quanto alla partecipazione societaria del Consorzio industriale in CICT e alla conseguente coincidenza tra presidente del Consiglio di Amministrazione di CICT e presidente del Consorzio industriale, unici elementi considerati dall’Autorità, essi non possono considerarsi decisivi in ordine alla effettiva conoscenza da parte di CICT dei vizi occulti che caratterizzavano le opere oggetto della concessione.
Essi sono niente più che indizi che, tuttavia, per assumere portata probatoria necessitano, ex art. 2729 c.c., dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, poiché non sono idonei a fornire prova diretta del fatto ignoto (la conoscenza dei vizi da parte di CICT), ma sono unicamente fatti da cui desumere in via indiretta e secondo una regola di probabilità eventistica, tale fatto ignoto (cfr. in tema Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2023 n. 1597).
Tali elementi non resistono invece alle obiezioni che la stessa ricorrente muove in memoria di replica: è infatti del tutto indimostrato che il Presidente del Consorzio conoscesse i vizi occulti delle opere e che, su tali basi, tale indimostrata conoscenza sia stata portata a conoscenza degli organi societari di CICT, i quali avrebbero valutato tali elementi e ritenuto di procedere comunque con la stipula della concessione.
Ciò è quanto sarebbe dovuto essere dimostrato, poiché, viceversa, i semplici elementi societari sono neutri rispetto alla prova del fatto ignoto, i.e. la conoscenza dei vizi occulti da parte di CICT, vieppiù alla luce dell’ulteriore duplice elemento circostanziale opposto dalla ricorrente:
- da un lato, il Presidente non era – in senso contrario alla tesi dell’Autorità – titolare di rilevanti poteri gestori in CICT, posto che al momento della stipula della concessione era nominato un amministratore delegato unico diverso dal Presidente del Consiglio di amministrazione;
- dall’altro e in correlazione, infatti, il contratto di concessione per conto di CICT è stato stipulato proprio dall’allora amministratore delegato, i.e. un soggetto diverso dal Presidente del Consiglio di amministrazione coincidente con il Presidente del Consorzio industriale.
Neppure rilevano a fini di prova i certificati di collaudo menzionati dall’Autorità, poiché:
- quello del 1995, antecedente alla concessione, non è sottoscritto neppure dal Consorzio, come replicato da CICT;
- quello del 2001/2002 è irrilevante siccome successivo alla stipula della concessione, così come le sono le comunicazioni di anni ancora successive richiamate nella memoria della difesa erariale, inidonee a provare ora per allora (1997) l’eventuale conoscenza dei vizi occulti da parte di CICT.
In sostanza, ad avviso del Collegio gli elementi fattuali posti a fondamento del provvedimento impugnato sotto il profilo societario, non sono né gravi, “ con ciò intendendosi l’attitudine dimostrativa della presunzione anche in termini di solidità della deduzione inferenziale alla sua base ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 1597 del 2023, cit .), né concordanti, non deponendo tutti verso la prova della medesima circostanza.
10.3.2. Neppure è rilevante, sul piano probatorio della conoscenza dei vizi occulti, la misura del canone determinato in concessione, essendo sul punto sufficiente e documentalmente smentita la tesi dell’Autorità dal contenuto letterale della concessione stessa, come dedotto dalla ricorrente sin dal ricorso introduttivo.
Sul punto, si legge nella concessione che “ tenuto conto a) della difficile situazione del mercato del Transhipment a causa dei ritardi verificatisi nella realizzazione e potenziamento del Terminal di Cagliari; b) del notevole potenziamento delle capacità operative dei porti concorrenti che possono già operare anche con sei dell’offerta delle infrastrutture portuali, che ha raggiunto dimensioni superiori alla domanda; d) del consolidarsi, nel mercato del Transhipment, di stretti rapporti cliente/fornitore basati su efficienti network logistici e su politiche di prezzo molto aggressive il cui superamento non sarà facile e comunque richiederà sacrifici economici; e) dell’assenza, almeno per ora, di un’are retrostante il porto, ove insistano grandi centri di produzione e consumo, tenuto, altresì conto della circostanza che, nelle aree oggetto di concessione, attualmente sono installati e funzionano solo due impianti di sollevamento e movimentazione e che si prevede che la piena operatività del terminal possa essere raggiunta con il funzionamento degli impianti previsti dagli artt. 3 e 4 dell’accordo di programma dell’8 agosto 1995 e dagli artt. 4 e 5 dell’atto integrativo allo stesso e che per il completamento della funzionalità delle aree concesse, secondo i programmi di cui sopra, è prevedibile che occorra un periodo di cinque anni; CONSIDERATO che si rende opportuno, per tali ragioni, definire criteri di determinazione del canone per il primo quinquennio della concessione che tengano conto della limitata funzionalità del Terminal e siano commisurati alla effettiva produttività dimostrata dai beni concessi ” (pp. 3-4 concessione doc. 8 Autorità).
Anche l’indizio “patrimoniale” della misura del canone concessorio quale elemento volto a dimostrare la conoscenza dello stato viziato delle opere da parte di CICT non è perciò dotato dei necessari requisiti di legge di gravità e concordanza per provare il fatto ignoto.
Sussistono al contrario chiari elementi di prova contraria rispetto alla ragione per cui il canone concessorio fosse stato determinato in una certa misura; ragioni diverse che sono espressamente indicate nell’atto concessorio e come tali sono certamente idonee a smentire la tesi dell’Autorità.
11. Su tali basi e posto l’unico ambito di residuo esercizio del potere sul quale poteva intervenire l’Autorità – il che determina la irrilevanza di tutte le ulteriori deduzioni dell’amministrazione – il provvedimento di diniego impugnato è illegittimo e deve essere annullato.
12. Ciò tuttavia non conduce all’accoglimento della domanda risarcitoria della parte ricorrente, poiché in realtà l’amministrazione deve riavviare il procedimento e determinarsi sulla domanda attorea, sostanzialmente nei sensi che questo T.a.r. aveva già indicato con la sentenza n. 313 del 2018 e che erano divenuti solo “ esemplificativi ” a valle della sentenza del Consiglio di Stato.
12.1. Ed infatti, esclusa ormai anche la conoscibilità dei vizi al momento della stipula della concessione da parte di CICT, allora all’Autorità spetta di individuare le modalità più corrette per assicurare al concessionario tale risultato economico -accogliendo le richieste oggetto dell’atto in questa sede impugnato ovvero mediante altre forme di rimborso e/o di intervento diretto- fermo restando, inoltre, il perdurante potere della stessa Autorità di verificare l’esatto ammontare delle somme spettanti al concessionario.
12.2. Vale sin d’ora specificare, stante i richiami contenuti nella memoria dell’Autorità alla possibile prescrizione del diritto della ricorrente, che tale eccezione, quand’anche ammissibile poiché mai fatta valere nel precedente giudizio, è senz’altro infondata, non essendo prescritto il diritto fatto valere dalla ricorrente avuto riguardo:
- al dies a quo della prescrizione, i.e. la manifestazione dei vizi occulti e dunque l’anno 2005;
- alla notifica del ricorso del precedente giudizio, intervenuta nel 2011 e poi conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato del 2024 e la conseguente operatività del meccanismo ex art. 2945, comma 2, c.c. per cui “ la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ”.
12.3. Deve essere altresì ordinato all’Autorità di concludere l’ultimo segmento procedimentale avente l’oggetto di cui al superiore par. 12.1. entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei soli sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e ordina che l’amministrazione rieserciti il potere, come da par. 12.1. della parte motiva, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI RI, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
IE ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE ER | LI RI |
IL SEGRETARIO