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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1283/2025 V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
T R A
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Parte_1 Parte_2
Romano, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.04.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 25.08.2012;
− di aver generato due figli, nati rispettivamente in data 01.11.2012, e in data 03.06.2016;
− di essere stati destinatari del decreto di omologa n. 6915/2022 RG 1950/2022, reso dal Tribunale di Lecce e pubblicato in data 11.05.2022;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nell'udienza cartolare di prima comparizione del 18.04.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene, con la precisazione che il contributo versato dal padre deve riternersi erogato in pari misura in favore di ciascuno dei figli :
a) i coniugi vivranno separati;
b) la casa coniugale resterà assegnata al sig. Parte_1
c) benché non vivranno più sotto lo stesso tetto, entrambi continueranno a riconoscersi padre e madre e a collaborare per il benessere dei loro figli, esercitandone pienamente relativi diritti e doveri;
d) entrambi intendono rispettare i principi fondamentali dell'affidamento condiviso, pertanto il diritto di visita dei bambini avverrà nel seguente modo:
- i minori vivranno presso l'abitazione della madre alla via cpc Dominioni n. 1, in Tuglie;
- e , a prescindere da quanto di seguito convenuto, previo accordo con la sig.ra , potranno CP_1 CP_2 Parte_2 incontrare il padre tutte le volte che lo vorranno.
- il padre potrà tenere con sè i figli nei giorni di Martedì e Giovedì, dalle 17,30 e fino alle ore 20,00 nel periodo scolastico;
- nel periodo estivo, verranno rispettati gli stessi giorni: per ciò che riguarda gli orari rispetterà la fascia oraria dalle ore
18 alle ore 22:00, compatibilmente agli orari di lavoro del sig. Pt_1
- a fine settimana alterni, il padre potrà tenere con sé i figli, dalle ore 17.30 del Sabato alle ore 21:00 della Domenica;
- nel periodo estivo, verranno rispettati gli stessi giorni e per ciò che riguarda gli orari rispetteranno i seguenti: ore 18.00 del sabato fino alle ore 23 della domenica.
- per le festività di Natale i sig.ri e si impegnano, indipendentemente da quanto stabilito nel presente Parte_2 Pt_1 atto, a trascorrere, ove ci sia la possibilità, le festività natalizie insieme ai propri figli. Per il Natale 2025 i minori trascorreranno il Natale con la madre. Mentre la festività di Santo Stefano con il padre. La vigilia di Capodanno con la madre e la festività del 1 Gennaio con il padre;
- per il Pranzo Pasquale, e staranno con il padre mentre staranno con la madre il Lunedì dell'Angelo; CP_1 CP_2
- per i successivi anni, si procederà in maniera alternata rispetto al suindicato schema;
- la sig.ra ed il sig. si impegnano a trascorrere le festività pasquali insieme ai propri figli se lo vorranno, Parte_2 Pt_1 prescindendo da quanto su indicato;
- per il compleanno di e si impegnano a festeggiarlo insieme;
CP_1 CP_2
- compleanno del padre: i minori staranno con il padre dall'uscita di scuola alle ore
21:00;
- vacanze estive: i minori trascorreranno con il padre n. 21 giorni, da suddividersi in periodi continuativi da 7 giorni da concordare insieme e rispettando le esigenze dei piccoli;
e) Il sig. verserà, in maniera precisa e puntuale la somma mensile di € 350,00 Pt_1
(trecentocinquanta euro/00) alla sig.ra a titolo di mantenimento per i figli Parte_2 minori;
f) Le spese straordinarie al 50% saranno a carico di entrambi i coniugi rispettando le linee guida del Protocollo del Tribunale di Lecce.
g) Sono d'accordo a consultarsi reciprocamente, usando comportamenti corretti e rispettosi quando ci saranno delle decisioni da prendere riguardo la scuola, la salute, lo sport, i divertimenti e lo sviluppo affettivo di e . CP_1 CP_2
h) Sono d'accordo affinché i minori continuino a mantenere i rapporti con i nonni materni e paterni, così come con tutte le persone che hanno una relazione affettiva con i loro figli.
i) Sono d'accordo altresì a tenere fuori dalle proprie relazioni affettive i propri figli e a concordare congiuntamente un inserimento graduale dei rispettivi, eventuali, compagni.
j) Entrambi i genitori concordano nel comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.
k) Quanto innanzi concordato potrà subire variazioni solo se condiviso e sempre nel rispetto de “il maggior interesse “ dei propri figli.
Fatti salvi i predetti accordi, le parti rinunciano a reciproche pretese presenti e future.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 25.08.2012 in Tuglie (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 5 parte I anno 2012, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce,12.5.25
La Presidente est. dott. ssa Francesca Caputo