Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore dott. Marco Bartoli - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello n.1056/2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza dell'
11.12.2024,
promossa da
Parte 1 in persona del legale rapp p.t., elettivamente domiciliata alla Circonvallazione Ragusa n. 33, presso e nello Studio dell'Avv. Roberta De Berardis, che la rappresenta e difende giusta mandato steso in calce all'atto di appello;
Appellante contro
'in persona del suo procuratore E-Distribuzione s.p.a. (già denominata PA_1 Avv. Persona 1 giusta procura per notar Persona 2 di Roma del 17/07/2019, Rep. n.
59569, Racc. n. 30469, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Pasqualino Mastrilli e Giuseppe Gontrano Malcangi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mastrilli in S. Nicolò a Tordino (TE), Via Benedetto Croce n. 6, giusta procura speciale allegata alla comparsa di risposta;
Appellata
CP 2 PA_3 in persona del
Presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, Viale Giovanni Bovio n. 29, nello studio dell'Avv. Giovannibattista
Quintiliani, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura spillata in calce alla Comparsa di risposta;
Appellata
avverso la sentenza n. 830/2023 depositata il 18.9.2023 dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile n. 1525/2014, avente ad oggetto risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“1) in via preliminare, pregiudiziale e di rito, in accoglimento della istanza avanzata ex art. 356 cpc, ammettere i mezzi istruttori articolati nel primo grado (memoria istruttoria ex art. 183 VI comma cpc n. 3) segnatamente: prova testimoniale con la escussione dei testi indicati nel primo grado e sui capitoli ivi analiticamente articolati;
CTU tecnica. 2) In via principale, nel merito, in riforma integrale della Sentenza n. 830/2023 Reg. Sent, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento e la colpa dell PA 1 in persona
3) Per l'effetto, condannare l' PA_1 al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni patiti e patiendi, causalmente correlati all'inadempimento ed alla colpa della convenuta, quantificati in complessivi € 675.200,00, per le motivazioni e le causali illustrate in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/01/2007 sino al soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che la S.V. riterrà di Giustizia anche all'esito della espletanda istruttoria;
4) In riforma del capo condannatorio del primo grado, in ogni caso, condannare sempre e comunque le controparti alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di ambo i gradi del giudizio, in ossequio alla soccombenza;
5) in riforma del capo condannatorio del primo grado ed anche in caso di rigetto del gravame, compensare anche parzialmente le spese di lite tra la Parte 1 el PA 1 atteso che quest'ultima è risultata soccombente in relazione alla eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva;
condannare PA 1 alla rifusione integrale delle spese e delle competenze di lite del terzo chiamato atteso che il detto terzo è stato involto nel giudizio a causa della eccezione preliminare sollevata dal convenuto ma poi rigettata dal giudice di prime cure;
6) in riforma del capo condannatorio del primo grado ed anche in caso di rigetto del gravame, in via ulteriormente gradata ridurre la liquidazione giudiziale operata nella sentenza impugnata con riguardo alle spese ed ai compensi legali siccome non conforme alle tariffe professionali."
Per parte appellata E-DISTRIBUZIONE S.P.A.:
"1. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, preliminarmente, disporre lo stralcio del documento prodotto per la prima volta dall'appellante nel giudizio di secondo grado, definito quale "Studio di fattibilità Centro Servizi”, stante la palese violazione dell'art. 345 C.P.C. che vieta la produzione di nuovi documenti nel giudizio d'appello; e/o comunque, non tenere alcun conto di tale documentazione;
2. Si chiede altresì che l'Ecc.ma Corte adita dia atto del fatto che la società e-distribuzione s.p.a. ha formalmente dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda introdotta dall'appellante per la prima volta in secondo grado, relativa all'invocata applicazione dell'art. 122 del R.D. n. 1775/1933, stante il divieto di introdurre nuove domande in appello sancito dall'art. 345 C.P.C.; e/o comunque, che non Voglia tenere alcun conto di tale nuova domanda;
3. Premesso quanto precede, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare l'avverso atto di impugnazione, in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto, con conferma integrale della sentenza n. 830/2023 del Tribunale di Teramo;
4. In via del tutto subordinata, alla luce, si opus sit, delle eccezioni sollevate da e-distribuzione s.p.a. in primo grado ed espressamente reiterate in comparsa di risposta ai paragrafi IB e II, preliminarmente, Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, per i motivi tutti illustrati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
5. Sempre in via preliminare, Voglia dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea, atteso che è carente ab origine la materia del contendere;
6. In subordine nel merito, Voglia comunque rigettare tutte le richieste risarcitorie avanzate dalla società attrice, in quanto completamente infondate sia in fatto che in diritto;
7. Con condanna di essa società appellante al rimborso in favore della deducente delle spese e competenze del presente grado di giudizio."
Per parte appellata CP_2
"Voglia l'Ecc.Ma Corte di Appello adita, respinta ogni eccezione, deduzione e richiesta ex adverso formulata, accogliere le seguenti conclusioni:
1.In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata per i motivi tutti dedotti ed eccepiti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
2. In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte appellante per i motivi tutti dedotti ed eccepiti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
3. Nel merito rigettare le richieste di parte appellante perché infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e rigettare quindi l'appello proposto ex adverso e per l'effetto confermare quanto disposto dal Giudice del Tribunale di Teramo con la sentenza n. 830/2023 pubblicata in data 18/09/2023;
4. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di causa ex D.M.G. 55/2014, oltre oneri accessori."
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Rigetta la domanda proposta da Parte 1 nei confronti dell' PA 1
[...] e della terza chiamata PA 4 (già CP 5 );
2) Condanna la Parte 1 rifondere all' PA 1 ed all' CP 2 le spese di lite, liquidate in € 26.948,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e ciò in favore di ciascuna parte." 2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice. "Con atto di citazione portante la data del 07/03/2014 ma regolarmente notificato in data 25- 31/03/2014, la società Parte 1 citava in giudizio dinnanzi l'intestato Tribunale l' [...] PA_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento e la colpa dell [...] PA_1 in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma Via Ombrone n. 2, agli obblighi su di essa gravanti, ovvero per non aver spostato il traliccio presente sul terreno di proprietà della società attrice e nel non aver spostato la linea elettrica nel tracciato concordato;
2) Per l'effetto, condannare l' al risarcimento, in favore dell'attrice, di tuttiPA 1
i danni patiti e patiendi, causalmente correlati all'inadempimento ed alla colpa della convenuta, quantificati in complessivi € 675.200,00, per le motivazioni e le causali illustrate in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 01/01/2007 sino al soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che la S.V. riterrà di Giustizia anche all'esito della espletanda istruttoria;
3) Condannare sempre ed in ogni caso la parte convenuta alla rifusione di tutte le spese e le competenze di lite".
Riferiva, al riguardo, l'attrice di aver acquistato, in data 21/12/2006, un lotto di terreno dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo (di seguito, solo CP 5 ), sito in
Zona Industriale S. Atto di Teramo;
nel rogito di compravendita la società attrice si impegnava ad adibire l'area acquistata esclusivamente alla realizzazione di un centro servizi, con adeguata previsione di zone a verde. Riferiva inoltre la Parte 1 che nello stesso atto di compravendita era stato stabilito che i lavori sarebbero iniziati entro 6 mesi dalla data della stipula, ovvero dalla data di spostamento della linea elettrica ivi esistente, e a completarli entro due anni dalla data sopra indicata. Entrambi i contraenti si impegnavano a richiedere all' CP_1 lo spostamento di una linea elettrica che attraversava il lotto in questione.
Senonchè, a detta dell'attrice, nonostante le plurime richieste avanzate dal CP 5 alla società convenuta, quest'ultima non provvedeva ad assolvere al proprio obbligo di spostamento della linea elettrica. A seguito di tale inadempimento da parte della società convenuta, la Parte 1 subiva notevoli danni, quali la mancata esecuzione del progetto di costruzione del centro servizi, per un costo preventivato pari ad € 4.128.000,00 e quindi con un utile presunto di € 619.200,00, pari al 15% del prezzo di costruzione, di cui chiedeva il risarcimento;
inoltre l'attrice lamentava anche danni per il costo annuale di mantenimento del terreno, per € 32.000,00; oneri connessi alla tassazione di legge ( Per 3 per € 9.000,00; spese di progettazione per € 15.000,00, e quindi per un totale complessivo di € 675.200,00. La convenuta PA_1 si costituiva regolarmente in giudizio, impugnando e contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, e chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande poiché palesemente infondate;
in particolare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva di PA 1 contestava, inoltre, l'inammissibilità e/o improcedibilità delle avverse domande, stante l'avvenuto spostamento della linea elettrica subito prima della notifica dell'atto di citazione;
evidenziava, quindi, in via subordinata, la completa buona fede della convenuta e la sua totale assenza di colpa;
infine, riguardo al quantum, eccepiva l'insussistenza di un qualsiasi danno subito dalla società attrice, oltre che la totale ed assoluta mancanza di prova documentale sullo specifico punto. Alla prima udienza del 18/09/2014 la società attrice, viste le difese della convenuta, chiedeva di essere autorizzata a citare in giudizio il terzo “Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo"; il Giudice adito autorizzava la chiamata e rinviava per l'adempimento alla successiva udienza del 22/01/2015.
A seguito della chiamata si costituiva in giudizio l' CP 2 PA_3
(già Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo), la quale impugnava e contestava anch'essa la domanda introduttiva della Parte 1 in particolare, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che alcuna conclusione veniva formulata nei confronti di essa terza chiamata;
nel merito, confermava di aver assolto a tutte le proprie obbligazioni, per cui nulla poteva esserle richiesto a titolo di risarcimento del danno." All'esito, senza istruttoria, il Tribunale decideva come sopra.
3.La sentenza è stata impugnata dalla Pt 1 (che ne ha chiesto l'integrale riforma) il 16.10.2023 per 4 motivi che si vanno ad esaminare. Le appellate, costituitesi, hanno chiesto il rigetto del gravame.
Con ordinanza dell'11.12.2024 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: CONTRADDITTORIETA' DELLA PRONUNCIA SULLA
ECCEZIONE PRELIMINARE. Violazione e falsa applicazione art. 112 cpc.
Il Tribunale ebbe a ritenere quanto appresso.
"Sotto il profilo della eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dall' CP_1 occorre evidenziare che la società attrice è stata costituita appositamente per costruire il centro servizi (cfr. Provvedimento Presidenziale del CP 5 in data 1.12.2006); che nel contratto di compravendita del 21.12.2006, entrambe le parti ( Parte 1 e CP ) si sono obbligate ad inoltrare all CP_1 formale richiesta di spostamento della linea elettrica attraversante l'appezzamento di terreno compravenduto ed incompatibile con la realizzazione di una costruzione;
solo la parte venditrice, invece, si è obbligata a pagare le spese eventualmente richieste dall CP 1 che, dalla documentazione prodotta, risulta che mai la Parte 1 ha fatto richiesta all CP 1o ha sollecitato lo spostamento della condotta elettrica. Soltanto il CP 5 si è attivato tempestivamente, ottenendo l'assenso dell CP_1 allo spostamento e pagando la non piccola somma di € 17.517,02 per l'esecuzione dei lavori (cfr. missiva CP 1 20.4.2007; Provvedimento Presidenziale 22.5.2007 e mandato di pagamento del 23.5.2007). Da questo punto di vista, nessun inadempimento può ravvisarsi in capo al CP 5 ; anzi, semmai, è proprio detto CP 5 ad essere stato danneggiato dalla vicenda sub iudice: infatti, ha compravenduto un terreno al precipuo scopo (evidentemente di proprio interesse) che la Parte 1 vi costruisse un centro servizi e ciò non si è verificato;
ha pagato una notevole somma di denaro all'CP_1 per lo spostamento del traliccio e, nonostante plurime sollecitazioni, lo spostamento è avvenuto soltanto in data 19/21.3.2014, subito prima della notifica dell'atto di citazione. La parte effettivamente danneggiata da questa vicenda non può che essere individuata nel CP 5 ".
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe in tal guisa rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall PA_1 per cui (in ciò consiste la doglianza)
,
non avrebbe dovuto condannare essa parte attrice alla rifusione delle spese di lite del terzo chiamato, poiché la chiamata era chiaramente causata, connessa e conseguente alla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto principale PA_1 In primo grado la Pt 1 aveva dedotto l'inadempimento di quest'ultima e chiesto il risarcimento solo nei suoi confronti, ma, viste le sue difese, in base alle quali sarebbe stato evidente l'addebito di responsabilità al CP 5 in luogo di essa CP 1 che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, la Parte 1 in base all'art. 269 cpc, richiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il soggetto indicato da Enel Ditribuzione spa quale responsabile dei danni patiti e dei fatti addebitati. Pertanto l'impulso al coinvolgimento del terzo chiamato era sorto dalla difesa dell CP_1 che non solo eccepiva la propria estraneità, ma muoveva precisi addebiti di responsabilità contro il CP 5 .
Ne doveva conseguire che, ove rigettata la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall PA 1 come de facto deciso dal giudice del primo grado, ma senza esplicita
-
pronuncia - la stessa parte convenuta, siccome soccombente sulla eccezione preliminare sollevata nel processo, doveva essere condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato, non di certo la società attrice in primo grado.
Questo Collegio rileva come la doglianza appare rivolta, in concreto, contro la decisione di condannare la Pt 1 al pagamento delle spese del grado anche in favore del CP , oggi CP_2 per ottenere diversa pronuncia che le ponga a carico dell' CP_1 Il Tribunale, con motivazione laconica, ebbe a statuire: “Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in favore di entrambe le altre parti." In primo grado, per vero, non era dubitabile la legittimazione passiva dell CP 1 unico soggetto al quale erano stati chiesti i danni e che, prima di difendersi diffusamente nel merito, aveva sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostenendo, testualmente, che" l'obbligo contrattuale di spostare la linea elettrica, a proprie spese, era stato assunto, nei confronti della Parte_1 esclusivamente dal CP , con apposita clausola inserita nel rogito notarile di compravendita CP )“si dell'area. Infatti, a pag. 3 di tale atto, rigo 23, è specificato che la parte venditrice (il obbliga al pagamento delle spese eventualmente richieste dall CP 1. Tale conclusione è altresì confermata dalla stessa attrice nella missiva del 30/09/2009 inviata al CP (doc. 4 parte attrice), nella quale si afferma che ... "il sostegno della linea elettrica ubicato all'interno della suddetta area ... doveva essere rimosso a cure e spese di codesto CP 5 ". Parimenti, nella missiva del 16/08/2010, sempre inviata dalla Parte 1 al CP 5 (doc. 6 parte attrice), si parla ancora di inadempimento contrattuale del atteso che i "sostegni della linea elettrica CP 5 dovevano essere rimossi a cure e spese di codesto CP ". Infine, con diffida del 29/11/2011
(doc. 7 parte attrice), l'Avv. Claudia Terramani, in nome e per conto della Parte 1 dopo aver ribadito che il CP 5 non aveva ancora ottemperato agli oneri previsti a suo carico nel contratto di compravendita, invitava e diffidava lo stesso CP 5 ad adempiere alla propria obbligazione entro e non oltre il termine di giorni 20 dalla ricezione.” In conseguenza di ciò la Pt 1 all'udienza del 18.9.2014 chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il CP 5 ex artt. 183 comma 5 - 269 comma 3 cpc e, ottenuta l'autorizzazione, citava il CP con atto di citazione per chiamata di terzo nel quale erano contenute conclusioni del seguente tenore "accogliere le conclusioni tutte rassegnate con atto di citazione del 7.3.2014 ed integralmente trascritte in premessa.", vale a dire che la Pt 1 richiamò le domande già avanzate nei confronti dell CP 1 ma nulla ebbe a domandare nei confronti del soggetto comunque da lei chiamato in causa.
Si ha, quindi, che la Pt 1 nonostante continui a sostenere di avere dovuto chiamare in causa il CP 5 a seguito delle difese di CP 1 nei confronti di detta parte non ha mai domandato alcunchè.
CP_1 peraltro, aveva solo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, senza addurre che responsabile del mancato spostamento del traliccio fosse il CP nei cui confronti nulla ha mai domandato, ciò perché la Pt 1 ne aveva dedotto l'inadempimento sulla scorta di un contratto al quale essa era rimasta estranea, siccome stipulato solo dall'attrice oggi appellante e dal CP 5 Orbene, la decisione di chiamare in causa il terzo non appare necessitata da simili difese dell' CP_1 la cui legittimazione passiva, sia pur sul piano risarcitorio extracontrattuale, è stata implicitamente ritenuta dal Tribunale (libero di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in causa), ma appare frutto di una improvvida scelta dell'odierna appellante, per cui non si vede come potesse reputarsi l'CP_1 soccombente nei riguardi del CP 5
Quest'ultimo, nel costituirsi, ebbe, infatti, a chiedere di “condannare l'attrice al pagamento delle spese e dei compensi di causa ex D.M.G. n. 55/2014, oltre oneri accessori", conclusione sempre ribadita e mai contrastata dalla Pt 1 che in ogni caso ha indotto il CP 5 oggi CP 2 a svolgere attività difensiva che, sia pur a fronte di una chiamata in causa carente del petitum, ben poteva temere che il richiamo alle conclusioni rassegnate con l'originario atto di citazione potesse essere implicitamente inteso nel senso di estendere nei suoi confronti la domanda di risarcimento, tanto che ebbe a difendersi nel merito riguardo alla sua assenza di responsabilità per lo spostamento del traliccio, ed ottenne che il Tribunale reputò come" nessun inadempimento può ravvisarsi in capo al CP 5 ; anzi, semmai, è proprio detto CP ad essere stato danneggiato”, con ciò essendosi il Primo Giudice effettivamente pronunciato come se la domanda fosse stata estesa dalla Pt 1 anche verso il soggetto da essa chiamato in causa. Il motivo, quindi, va respinto.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Parte_2 violazione e falsa applicazione art. 112 cpc e art. 161 comma 1 cpc.
Viene contestata la decisione laddove il Tribunale ha opinato che: "La domanda è infondata sotto tutti i punti di vista e deve essere rigettata...... Invece, per quanto riguarda le pretese di parte attrice, occorre (ad abundantiam) sottolineare che non è stata prodotta alcuna prova documentale né dell'an né del quantum del preteso risarcimento". L'appellante sostiene che il Giudice del primo grado abbia esaminato, ritenendole non provate, le voci risarcitorie richieste in pagamento dalla Parte 1 con ciò omettendo completamente ogni motivazione sull'an debeatur, ossia trascurando di verificare se PA 1 avesse la responsabilità per l'inadempimento all'obbligo dello spostamento del traliccio che insisteva sui terreni oggetto di compravendita con il CP , tanto da avere impedito la realizzazione dell'intervento edificatorio previsto fin dall'atto di acquisto. La Parte 1 torna, come già in primo grado, ad esporre come giusta atto notarile per Notaio [...] Per 4 del 21.12.2006 essa aveva acquistato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo un lotto di terreno sito nella Zona Industriale di S. Atto (TE), contraddistinto al
Catasto terreni al foglio 27 part. 731, per ivi realizzare un centro servizi e che nel rogito si stabiliva che i lavori sarebbero iniziati entro mesi 6 dalla data della stipula ovvero dalla data di spostamento della linea elettrica ivi esistente ed a completarli entro anni 2 dalla data del predetto spostamento. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo inviava nota del 07.10.2009 ove comunicava di avere tempestivamente adempiuto a tutto quanto di propria competenza;
residuava, secondo l'appellante, l'inadempimento dell' PA 1 che, pur avendo rassicurato circa la presenza dei permessi di legge, la possibilità di effettuare i lavori, la inesistenza di impedimenti a tal fine e la fondatezza delle doglianze mosse dalla società attrice (vedasi nota del 10.04.2009), nulla aveva compiuto sul terreno, sul quale persisteva ancora un traliccio dell' [...] PA 1 che non consentiva di iniziare i lavori oggetto di compravendita. La detta omissione sarebbe, quindi, grave atteso che dall'incarto processuale emergerebbe chel CP_1 fosse inadempiente, avendo spostato il traliccio solo nel 2014, nonostante l'avvenuto pagamento degli oneri nel 2007, e non avendo allocato la linea elettrica dove concordato. L'art. 122, comma 4, R.D. n. 1775/1933 (norma invocata solo in appello) configurerebbe un vero e proprio diritto soggettivo, che legittima la pretesa di ottenere la rimozione o diverso collocamento dei cavi elettrici ad onere e spese del gestore della rete (diversamente da quanto avviene nel regime comune ex art. 1068 c.c.); in tal senso, nessun indennizzo spetta all'esercente dell'elettrodotto per lo spostamento o rimozione degli impianti, nel caso in cui il proprietario del fondo debba eseguire innovazioni, costruzioni o impianti. Poiché, in definitiva, sarebbe acclarato che lo spostamento del traliccio, richiesto nell'anno 2007 e comunque pagato dal CP 5 nell'anno 2007, è avvenuto in data 21.03.2014, da ciò doveva emergere l'inadempimento e la responsabilità dell PA 1
.
Reputa questa Corte che il Tribunale abbia deciso di rigettare la domanda per quella che ha reputato la ragione più liquida, ovvero l'assenza di danno risarcibile, senza per ciò solo soffermarsi sul preteso inadempimento dell PA_1 , che si reputa del tutto inesistente, sia perché in effetti 1 CP 1 non era parte del contratto e, quindi, non aveva assunto obblighi dei quali rispondere sul piano dell'inadempienza contrattuale, sia e soprattutto in quanto, anche a voler reputare la domanda risarcitoria basata su una illecita omissione dell'obbligo legale di spostare il traliccio, si ha che il manufatto è stato spostato il 21.3.2014 e che il contratto prevedeva che “i lavori sarebbero iniziati entro mesi 6 dalla data della stipula ovvero dalla data di spostamento della linea elettrica ivi esistente”, sicchè essi potevano essere iniziati a decorrere da quella data, non prevedendo il contratto scadenze ma solo una decorrenza e l'appellante non ha mai allegato nulla sul perchè non potesse iniziare le opere nel 2014, né viene contestato il rilievo del Tribunale secondo cui “dalla documentazione prodotta, risulta che mai la Parte 1 ha fatto richiesta all CP 10 ha sollecitato lo spostamento della condotta elettrica."
L'appellante, anzi, appena informata dell'avvenuto spostamento del fatidico traliccio, anziché iniziare i lavori, ha iniziato il giudizio di primo grado lamentando una inadempienza comunque venuta meno e senza nemmeno esporre ragioni idonee a far equiparare il dedotto ritardo ad una omissione tale da non consentirle più di iniziare i lavori entro sei mesi dallo spostamento, limitandosi ad asserire, per vero senza dire il perché, che CP 1 non “avrebbe allocato la linea elettrica dove concordato": affermazione che rimane confinata in un deserto probatorio.
Evidente, quindi, l'assenza di responsabilità dell'appellata, la quale, ad abundantiam, aveva anche ed incontestatamente spiegato perché ci fossero voluti 7 anni. Tanto con l'esporre e documentare, testualmente, come "in data 07/02/2007, il CP 5 le rendeva noto che accettava il preventivo, CP_1 predisponeva quindi un nuovo preventivo e lo inviava al CP atteso che quello precedente era oramai superato;
lo stesso CP 5 provvedeva al pagamento del preventivo in data 23/05/2007, mediante emissione del relativo mandato di pagamento. A questo punto iniziava la lotta burocratica della società appellata nei confronti dei vari enti preposti, onde ottenere il consenso allo spostamento della linea elettrica e quindi per l'attraversamento della ferrovia e della sede stradale;
in questo caso, è evidente che le lungaggini della burocrazia non possono essere in alcun modo addebitate alla società convenuta, la quale ha fatto il possibile per ottenere le dovute autorizzazioni. Ciò posto, si evidenzia che in data 14/11/2007 veniva avanzata richiesta alle PA_6 anzichèdi modifica dell'attraversamento con linea elettrica MT a 20 KV della linea ferroviaria Giulianova - Teramo al
Km. 16,152; le CP 6 , con missiva del 27/03/2008, autorizzavano l'attraversamento della linea ferroviaria. A seguito di tale nota, la società convenuta reiteratamente cercava di contattare l'ente ferroviario, al fine di concordare la data ed il modo di esecuzione dei lavori, come specificato nella missiva del 27 marzo 2008; le Ferrovie, tuttavia, non riscontravano mai le richieste della deducente.
Solo in data 23/01/2009, e quindi a distanza di quasi un anno, le Ferrovie, con missiva in pari data, specificavano che per l'effettuazione dei lavori e per la regolarizzazione amministrativa dell'autorizzazione dovevano essere firmati due originali di contratto con allegati disegni. L'CP_1 riscontrava la predetta richiesta e con missiva del 05/06/2009 inviava a Parte 3 i contratti sottoscritti, pagando successivamente gli oneri di istruttoria. Esaurita l'attività istruttoria con la Parte 3 la deducente chiedeva ad Anas s.p.a., con missiva del 22/06/2009, l'autorizzazione alla modifica dell'attraversamento della S.S. 80. Seguiva uno scambio di note tra la deducente e l'Anas, al fine di perfezionare l'istanza di autorizzazione;
è stata prodotta, in particolare, la nota del 24/11/2009 diretta all'Anas; la missiva del 21/01/2010 della stessa Anas ad CP_1 le note 03/05/2010 e 04/11/2011, dirette ad Anas. Nel frattempo, in data 25/02/2011 (come dimostrato dalla lettera di consegna lavori in pari data, doc. Q), venivano affidati i lavori alla ditta esterna [...] PA 7 tali lavori venivano iniziati ed eseguiti solo in parte per il mancato completamento della pratica di autorizzazione da parte dell'Anas. L'autorizzazione definitiva all'effettuazione dei lavori veniva rilasciata dall'Anas solo in data 13/12/2011 ; tuttavia tale documento non veniva inviato alla Zona di Teramo, richiedente e competente, ma bensì alla Zona dell'Aquila, per cui si perdeva altro tempo, di certo non per colpa della società appellata. A seguito di tale disguido, provocato dalla stessa Anas, veniva inoltrata, in data 09/04/2013 , istanza per la proroga dell'autorizzazione; l'Anas concedeva tale proroga con nota del 07/05/2013, ma inviava la stessa di nuovo alla Zona dell'Aquila. La proroga giungeva quindi a Teramo solo successivamente alla scadenza del periodo di proroga. Successivamente vi era tutta una laboriosa corrispondenza via mail tra la società deducente e l'Anas, cui seguiva finalmente la concessione di una ulteriore proroga;
i lavori di spostamento riprendevano in data 19/03/2014 e venivano ultimati dopo solo due giorni, ovvero il 21/03/2014."
Di queste difese in appello non si tiene minimamente conto, in disparte il dirimente rilievo per cui, a tutto voler concedere, l'appellante non ma mai dato spiegazioni sulla impossibilità di iniziare i lavori dopo il 21.3.2014, il che lascia ampiamente presumere come, non volendo o non potendo attivarsi in tal senso, essa abbia pretestuosamente vagheggiato imprecisate inadempienze dell CP_1 Il motivo, quindi, va respinto.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc e dell'art. 116 cpc nella valutazione delle prove documentali e orali.
Il rigetto del precedente motivo sarebbe sufficiente alla reiezione del gravame, tuttavia questo Collegio non può esimersi dal rilevare la ancor più macroscopica infondatezza di censura con la quale si contesta la seguente decisione.
"Invece, per quanto riguarda le pretese di parte attrice, occorre (ad abundantiam) sottolineare che non è stata prodotta alcuna prova documentale né dell'an né del quantum del preteso risarcimento. In effetti, la società attrice ha affermato di aver subito i seguenti danni: 1) mancata esecuzione del progetto di cui agli allegati, per un mancato utile di € 619.200,00, pari al 15 % del costo di costruzione del centro servizi, pari ad € 4.128.000,00; 2) costo annuale di “mantenimento" del terreno, ovvero pagamento di tutte le tasse ivi gravanti dal 2007 al 2014, per un totale di € 32.000,00; 3) oneri connessi alla legge Per 3 per complessivi € 9.000,00; 4) spese di progettazione per € 15.000,00.
Ebbene, tali ipotesi di pregiudizio sono di fatto risultate sprovviste anche del minimo supporto probatorio.
Invero, in primo luogo, va precisato che il danno da lucro cessante, o mancato guadagno, per la mancata realizzazione di una costruzione edilizia, non è “in re ipsa", dovendone invece essere rigorosamente dimostrati dal richiedente tutti i presupposti, nonché l'entità del danno subito. Ebbene, alla luce delle argomentazioni affrontate dalla Corte di Cassazione, è possibile concludere che nessuno dei requisiti previsti per il riconoscimento del lucro cessante in favore della società attrice sussiste nel caso di specie. La Parte 1 non ha provato di aver predisposto un progetto tecnico (completo di tutti gli studi e di tutti gli elaborati progettuali necessari, con i relativi calcoli per le strutture in cemento armato, per la normativa antisismica e così via), idoneo e necessario per la costruzione del centro servizi. In secondo luogo, la società Parte 1 non ha dimostrato che il PA 8 il Genio
Civile, nonché tutti gli altri enti preposti, avessero approvato il progetto e che quindi lo stesso fosse immediatamente eseguibile ed esecutivo, con il rilascio del relativo Permesso di Costruire e che aveva la possibilità economica di affrontare un impegno di spesa di oltre 4 milioni di euro. In tal senso, la società attrice avrebbe dovuto dare dimostrazione documentale: dei servizi che si intendevano realizzare nel centro oggetto del contratto;
quali fossero i clienti, imprenditori o privati, che avrebbero dovuto usufruire dei servizi del centro;
quale utile avrebbe ricavato la Parte 1 con ragionevole probabilità, dai servizi offerti ai potenziali clienti E' quindi carente il presupposto base per ottenere un risarcimento da parte della società attrice, ovvero la dimostrazione fattiva, attuale e puntuale (non meramente ipotetica) che era possibile realizzare il “Centro Servizi" in quel sito e quale sarebbe stato il bacino di utenza;
in corso di causa non solo non è stata fornita tale dimostrazione, ma le fondamentali circostanze di fatto non sono state neppure dedotte ed allegate. Non comprensibili e prive di alcun principio di prova sono anche le altre poste risarcitorie per spese e tasse indicate alla pag. 5 dell'atto di citazione, punti n. 2,3,4". Di fronte a simile motivazione l'appellante ha assunto che la dimostrazione dei danni in parola poteva essere tratta dalle prove orali che in primo grado aveva articolato anche chiamando a testimonio i funzionari del Comune, che di certo avrebbero fornito al Giudice tutte le informazioni indicate nella sentenza di rigetto e che sul piano documentale già l'atto di compravendita recava indicazioni precise e puntuali sul progetto, la sua estensione, il numero occupazionale, i dipendenti ed il possibile fatturato. La prova “della concreta volontà dello sfruttamento edilizio" era a suo dire documentale e proveniva dal contratto notarile di compravendita ove: 1) è indicato tipo di intervento edilizio (centro servizi); 2) è indicata la destinazione dell'area non utilizzata (per fabbricati, piazzali, depositi, ecc); 3) è indicata la data di inizio lavori;
4) è indicato il rispetto del Piano Regolatore;
5) è indicato financo il numero dei dipendenti da assumere alla conclusione dei lavori di realizzazione del centro servizi.
Testimone 1In particolare i testi Ing. e Testimone 2 avrebbero fornito la prova testimoniale che la Parte 1 presentava un progetto esecutivo che riportava il nulla osta consortile per il rilascio del "permesso a costruire" giusta delibera n. 11 del 20.10.2006; progetto che prevedeva la copertura di complessivi mq 866,1. Così come la escussione del progettista avrebbe dato la conferma della redazione del progetto e dei costi di progettazione richiesti in risarcimento. Una CTU, di poi, avrebbe di certo esplicitato tutti gli aspetti edificatori, la mancata realizzazione ed il danno patito.
Orbene, in primo grado l'allora attrice produsse solo uno "stralcio di progetto”, ossia un mero disegno dell' auspicato edificio da destinare a servizi e chiese in particolare di escutere il dott. [...] Per_5 su circostanze come: "28) Vero che per la realizzazione del detto centro servizi il Dott. 'Persona 6 nell'interesse della Parte 1 presentava un progetto esecutivo che riportava il nulla osta consortile per il rilascio del "permesso a costruire" giusta delibera n. 11 del 20.10.2006; progetto che prevedeva la copertura di complessivi mq 866,10; 29) Vero che il progetto da Lei redatto è quello riportato nello stralcio che Le si rammostra e che conferma sia nelle elaborazioni grafiche che nei dati tecnici del progetto”: trattasi con tutta evidenza di prove orali inammissibili: del progetto esecutivo, invero non vi è traccia, per cui, trattandosi di circostanza da provare documentalmente, qualunque deposizione orale sulla redazione di un mero stralcio non poteva di certo valere a farlo reputare esistente, né si vede come l'atto di compravendita potesse sostituire un simile elaborato progettuale, che doveva contenere quantomeno calcoli per le strutture in cemento armato e che doveva essere approvato non dal CP 5 ( della delibera 11 del 20.10.2006, per vero, non vi è traccia), ma dal Comune di Teramo e dal Genio Civile, sì da essere esecutivo e portare all'ottenimento del permesso di costruire: l'appellante, inammissibilmente, solo in questo grado ha prodotto uno "Studio di fattibilità Centro Servizi" che, però, non è a sua volta un progetto esecutivo.
Né una CTU, chiesta a fini del tutto esplorativi, poteva sopperire alla palese carenza del progetto, per cui reclamare un danno da lucro cessante appariva ed appare un fuor d'opera, dovendosi in aggiunta rilevare come, in effetti, non è dato capire come l'appellante potesse sostenere costi per 4.128.000,00 euro per lamentare il mancato conseguimento di utili per € 619.200,00, pari al 15 % del costo di costruzione del centro servizi, tanto più che l'appellata aveva prodotto visura camerale da cui risultava che la Pt 1 fosse impresa completamente inattiva, con nessun dipendente, con nessuna attività commerciale e con attivo patrimoniale costituito esclusivamente dal terreno acquistato dal CP 5
Le altre voci di danno, in realtà costituenti danno emergente e non lucro cessante, non sono suffragate da alcuna documentazione che ne attestasse l'esborso, ciò in particolare quanto alle spese di progettazione per € 15.000,00, che non risultano sostenute in favore di alcuno.
Quanto al costo annuale di "mantenimento" del terreno, ovvero pagamento di tutte le tasse ivi gravanti dal 2007 al 2014, per un totale di € 32.000,00 e agli oneri connessi alla legge Bucalossi, per complessivi € 9.000,00, anche di tali esborsi non vi è traccia e, in ogni caso, le tasse avrebbero comunque gravato sulla proprietà e la legge Bucalossi prevede il pagamento al Comune degli oneri di urbanizzazione a seguito dell'approvazione di un Permesso di Costruire, atto che non esiste. Il motivo, quindi, è di una infondatezza rara.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.LI
91 E 92 CPC, DEL DM55/2014 E DM 147/2022. SULLE SPESE DI LITE.
Con l'ultima delle censure viene contestata la condanna alle spese disposta dal Tribunale, tanto con l'assumere che:
1.essa non è stata totalmente soccombente nel primo grado, visto che l'eccezione preliminare dell PA_9 è stata rigettata de facto (con omissione di specifica pronunzia), sicchè, con riguardo alla convenuta principale, avendo il giudice rigettato l'eccezione preliminare sollevata, si era “concretata soccombenza reciproca in virtù della quale il Giudice di primo grado avrebbe dovuto quantomeno parzialmente compensare le spese":
2.con riguardo al terzo chiamato la condanna della Parte 1 è assolutamente censurabile quanto ingiusta atteso che la chiamata in causa del terzo (come già ampiamente illustrato al primo punto di appello) è stata causata dalla difesa optata dalla convenuta principale che espressamente dichiarava la responsabilità del terzo chiamato in sua vece, in cotal guisa sollevando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
3. vi è stata in ogni caso violazione delle tariffe legali, nel condannare l' appellante al pagamento della spropositata somma di € 26.948,00 per parte processuale, poiché nell'atto di citazione era indicato, quale valore del procedimento, il valore indeterminabile e vi era la clausola della variabilità della somma da liquidare in quella "maggiore o minore riconosciuta”, sicchè il Giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere in riferimento il valore indeterminabile della causa e così liquidare, al limite, la somma complessiva di € 7.616,00 in quanto l'art. 5 D.M. n. 140/2012, prevede che «< il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile >> e che si ha riguardo, « nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata ». L'indicazione, contenuta nel terzo comma, per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è quella secondo cui si tiene in precipua considerazione l'oggetto e la complessità della causa. Il c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) sarebbe, dunque, quello prescelto dal summenzionato art.
5. Orbene, la presente doglianza appare, per quanto possa sembrare strano, ancor più infondata delle precedenti.
Sotto il primo profilo, invero, l'appellante è risultata del tutto soccombente nel merito della sua pretesa risarcitoria e l'implicito rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata da CP_1 peraltro per ragioni non proprio infondate ( si pretendeva di vederla riconoscere inadempiente agli obblighi di un contratto cui era rimasta estranea ) nulla comportava in termini di soccombenza reciproca, volta che essa chiese comunque il rigetto della domanda nel merito ed è risultata vittoriosa al riguardo.
Sotto il secondo profilo si tratta della stessa doglianza di cui al primo motivo di appello, per cui si richiama quanto al riguardo opinato, precisandosi che la chiamata in causa non fu affatto necessitata dalla eccezione della convenuta CP 1 tanto che la Pt 1 nella citazione per chiamata di terzo, nessun argomento spese per lumeggiare la responsabilità del CP 5 , sicchè ben poteva astenersi dal convenirlo.
Quant al terzo profilo, la chiese, come peraltro ha fatto anche in questo grado, di Pt 1 condannare CP 1( e verosimilmente anche il CP 5 altrimenti non è dato capire perché lo abbia
,
convenuto) a pagare € 675.200,00, somma palesemente idonea ex artt. 10 – 14 cpc a determinare il valore della controversia in base al petitum ed anche al disputatum e sulla quale, quindi, sono risultate vittoriose le controparti, a nulla rilevando il criterio del decisum, applicabile quando una domanda venga accolta per somma diversa da quella domandata.
L'appello deve essere, in conclusione, respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all'art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nello scaglione da 520.000 a 1.000.000 di euro, ossia aumentando del 20% i compensi medi (minimo per la fase di trattazione, svolta sinteticamente) di cui al sesto scaglione.
Questi gli importi, che il legale rappresentante della società appellante è condannato personalmente a ed in solido con la a rifondere a ciascuna parte appellata ex art. 94 cpc, data la presumibile incapienza della rappresentata e alla luce della non comune infondatezza del gravame, sicchè appare corretto non vanificare la condanna alle spese:
fase di studio: 5806,80
fase introduttiva: 3062,40
fase di trattazione: 3508,00
fase decisionale: 8757,60 per un totale di euro 21.134,80, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) regola le spese come in parte motiva;
3)dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 18.12.2024.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio