Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
Qualora una unità immobiliare facente parte di un condominio sia oggetto di diritto di usufrutto, all'assemblea che intenda deliberare l'approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata condominiale deve essere convocato il nudo proprietario, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria.
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- 1. L’usufruttuario in condominio: partecipazione in assemblea e speseRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 maggio 2021
- 2. Nell’assemblea condominiale, quando deve essere convocato il nudo proprietario? E quando invece deve essere convocato l’usufruttuario?Pugliese Marcello · https://www.diritto.it/ · 28 febbraio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/07/2013, n. 16774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16774 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere -
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20171/2007 proposto da:
LI LO, SS ZI [...], SS RO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato TRALICCI GINA, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
COND VICOLO DELLA SERPE 7 ROMA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI DE CALVI 6, presso lo studio dell'avvocato TOMBOLINI ROBERTO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2595/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito l'Avvocato PESCIARELLI Paolo, con delega depositata in udienza dell'Avvocato TOMBOLINI Roberto, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10.06.1999 AB e SS SS convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Roma, il Condominio del vicolo della Serpe n. 7 in Roma, chiedendo dichiararsi: la nullità della delibera assembleare del condominio del 29.12.1998 per mancata comunicazione nei loro confronti dell'avviso di convocazione dell'assemblea; l'annullabilità della delibera assembleare dell'11.05.1999, nella parte in cui si ripartivano tra i condomini le spese di rifacimento dei frontalini dei balconi del fabbricato;
l'annullabilità della stessa delibera dell'11.05.1999 nella parte in cui ripartiva tra i condomini le spese di rifacimento della facciata del fabbricato condominiale, senza tenere conto di una somma liquidata dall'assicurazione al Condominio, in conseguenza di un danno derivante alle parti comuni dell'edificio a seguito di un'esplosione; nonché di ordinare al Condominio il rendiconto di tutte le somme corrisposte dall'assicurazione, indicando il criterio di ripartizione delle stesse tra tutti i condomini. Si costituiva il Condominio del vicolo della Serpe n. 7 chiedendo il rigetto delle domande degli attori rilevando, in ordine alla delibera del 29.12.98 che essi erano nudi proprietari delle unità immobiliari essendo usufruttuaria la loro madre, per cui non avevano diritto ad essere avvisati per prendere parte all'assemblea, in quanto la relativa delibera interessava solo l'usufruttuaria, avendo ad oggetto attività ordinaria di amministrazione;
riteneva che in merito era comunque cessata la materia del contendere in quanto in data 15.9.99 si era tenuta una nuova assemblea che aveva nuovamente approvato gli stessi punti dell'o.d.g. precedente. Nel corso del giudizio interveniva LL OR, madre degli attori ed usufruttuaria, chiedendo l'accoglimento delle stesse domande attoree. L'adito tribunale con sentenza n. 6602/2002 dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda riguardante la delibera del 29.12.1998 e rigettava e dichiarava inammissibili tutte le altre domande;
in particolare, quanto alle spese per il rifacimento dei frontalini dei balconi dell'11.05.99 esse dovevano essere ripartite tra tutti condomini, mentre riteneva che non fosse proponibile nei confronti del condominio un giudizio di rendiconto in relazione all'indennizzo assicurativo riscosso dal Condominio. La decisione era appellata dai SS e dalla LL che ne chiedevano la riforma. Costituitosi il Condominio, l'adita Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2595 pubblicata il 31.05.06 accoglieva parzialmente l'impugnazione per quanto riguarda la ripartizione della spesa riguardante i frontalini dei balconi (che dovevo porsi a carico dei singoli condomini), mentre confermava nel resto l'impugnata sentenza. Secondo la Corte Capitolina la delibera del 29.12.1998 era stata sanata per effetto della successiva delibera del 15.9.99, mai impugnata, in cui l'assemblea condominiale aveva approvato gli stessi punti dell'o.d.g. della precedente del 29.12.98; sottolineava che gli attori non avevano dimostrato quanto da essi sostenuto e cioè che l'indennizzo dell'assicurazione coprisse tutte le spese sborsate dal condominio;
confermava che non poteva farsi ricorso al procedimento di cui agli artt. 263 e 264 c.p.c., in quanto la presentazione del conto era sostanzialmente già avvenuta in assenza di contestazioni, mentre non era seguita dall'impugnazione della delibera. Per la cassazione della suddetta pronuncia ricorrono i SS - LL sulla base di n. 6 censure. Resiste con controricorso il condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 c.c., e art. 112 c.p.c., nonché il vizio di omessa pronuncia.
Secondo i deducenti che la corte territoriale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi circa l'annullamento della delibera del 29.12.1998 per difetto di preventiva comunicazione dell'avviso e della data dell'Assemblea e della trasmissione dell'estratto del verbale d'assemblea ad ogni singolo condomino. I ricorrenti invero avevano avuto legale conoscenza dell'assemblea solo in data 11.5.1999, "allorché il condominio dissenziente SS BB zio esternava censure all'operato dell'Amministratore...." La LI in modo particolare avrebbe avuto interesse ad intervenire all'assemblea relativamente ai primi 4 punti dell'ordine del giorno con cui venivano sottoposte all'esame dei condomini questioni di ordinaria amministrazione.
Il motivo non è fondato. Non è invero ravvisabile il denunciato vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) in quanto la Corte d'appello ha trattato ex professo le questioni di cui alla suddetta doglianza, ribadendo che i SS in quanto nudi proprietari "non avevano alcun titolo per essere invitati alle dette assemblee, così risultando privi, in ogni caso del potere d'impugnare le delibere". Passando al 2 motivo, con esso i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 c.c., e art. 67 disp. att. c.c., artt. 1193, 1199 e 2697 c.c.; si sostiene che l'usufruttuaria LL non era stata convocata per l'assemblea dell'11.5.99 pur avendone diritto (si discuteva di fatti di ordinaria amministrazione) e di avere avuto conoscenza della delibera solo quando si era costituita in giudizio;
e che anche su tale eccezione la corte distrettuale non si era pronunciata.
La doglianza non ha pregio. Invero la LL aveva chiesto l'annullamento della delibera non per omessa convocazione ma per altri motivi di merito;
essa peraltro non ha impugnato l'ulteriore ratio decidendi costituita dall'affermazione della corte territoriale secondo cui la delibera non risultava essere stata mai impugnata tempestivamente. Con il 3 motivo: si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e art. 112 c.p.c.. I ricorrenti sostengono che non corrisponde al vero che la delibera del 15.9.1999 avesse lo stesso contenuto della delibera del 29.12.98, per cui la successiva delibera era stata erroneamente considerata avere efficacia "sanante" rispetto alla prima;
si contesta altresì che la prova di tutto ciò - come ritenuto dalla Corte territoriale - fosse a carico degli attori e non invece del condominio. La doglianza è fondata. Invero se si confrontano i singoli punti del rispettivo "ordine del giorno" delle due assemblea (interamente trascritti nel ricorso, a pagg. 15 e 16) non si può dire che trattasi degli stessi argomenti, apparendo anzi del tutto diverse le questioni che si sarebbero dovuto discutere nelle rispettive assemblee. Non appare dunque corretto sostenere che la seconda delibera del 15.9.99 abbia avuto efficacia sanante rispetto alla prima del 29.12.98, con la quale ha ben pochi punti in comune. Con il 4 motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 1136 c.c., e art. 67 disp. att. c.c.; deducono che i SS quali nudi proprietari avevano interesse a partecipare all'assemblea del 29.12.98, per cui essi avevano diritto ad essere convocati perché alcuni punti del relativo o.d.g. avevano ad oggetto lavori di straordinaria manutenzione, come il ripristino della facciata;
si contesta infine che la prova di tutto ciò fosse a carico degli attori e non del Condominio.
Il motivo è fondato.
In effetti dal menzionato ordine del giorno si evince che oggetto della delibera era il preventivo di spesa per il rifacimento della facciata disastrata a seguito dell'esplosione e la rendicontazione dell'ex amministratore con mandato speciale ad hoc per la gestione dei fondi sul sinistro. Si tratta dunque di atti di straordinaria manutenzione, per cui i nudi proprietari quali i SS, avevano indubbiamente diritto a parteciparvi e dovevano dunque essere convocati.
Con il 5 motivo: i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2377 c.c., e art. 91 cpv. c.p.c.. La delibera del 19.5.99 che si assume avesse efficacia sanante, era intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio: la citazione era stata notif. in data 10.6.1999: ciò avrebbe comportato semmai la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ogni consequenziale effetto. La doglianza non ha pregio: il ricorrente non ha interesse, atteso che in punto spese il giudice ha indubbiamente tenuto conto della vicenda processuale in esame, disponendo la parziale compensazione delle spese processuali. Con il 6 motivo si denuncia la violazione degli artt. 1130 e 1723 c.c.: si sostiene che i condomini potevano proporre in sede assembleare una domanda di rendiconto ex art. 263 c.c. su oggetto eccedente l'ordinaria amministrazione, trattandosi della gestione delle somme pagate dall'assicurazione, cioè di un rendiconto diverso da quello che normalmente doveva rendere l'amministratore. La domanda non ha pregio.
La sede appropriata per discutere di tale questione è infatti quella dell'assemblea in cui l'amministratore condominiale deve rendere conto;
peraltro appare inammissibile in quanto generico ed inconferente, il quesito di diritto riportato alla fine del motivo.
Infine deve ritenersi assorbita la doglianza di cui al 7 motivo (violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.) con cui i ricorrenti contestano la decisione in punto compensazione delle spese processuali.
Conclusivamente vanno accolte il 3 ed il 4 motivo del ricorso, assorbito il 7; rigettati i restanti motivi;
cassa le sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
P.Q.M.
la Corte riuniti i ricorsi accoglie il 3 ed il 4 motivo del ricorso, assorbito il 7; rigettati i restanti motivi;
cassa le sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013