Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5739 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
- Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE ARIOSTO 3 41012 CARPI, presso lo studio dell'avv. BIGONI BRUNELLA, rappresentato e difeso dall'avv.
BIGONI BRUNELLA
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in VIA RIZZOTTO N. 90 MODENA, presso lo studio dell'avv. MILANO NICOLA, rappresentato e difeso dall'avv. MILANO
NICOLA
CONVENUTA
in punto a: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti
1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via principale accertare e dichiarare che il mobilio e gli arredi tutti presenti nella ex casa coniugale sono di proprietà esclusiva del Sig Parte_1
e conseguentemente condannare la Sig.ra alla
[...] Controparte_1
restituzione dei predetti beni al Sig. - In via subordinata, accertare Pt_1
e dichiarare che il mobilio e gli arredi tutti presenti nella ex casa coniugale sono di proprietà esclusiva del Sig. o, in subordine, di Parte_1
proprietà comune delle parti, e conseguentemente condannare la Sig.ra al pagamento in favore dell'attore del controvalore dei Controparte_1
predetti beni che, visto il prezzo di vendita dell'immobile con maggior realizzo di € 55.000,00, si può stimare in via equitativa in € 27.500,00 pari al
50% di detto importo, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta provata e dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi legali del presente procedimento e della procedura di negoziazione assistita.".
A sostegno della domanda l'attore esponeva:
- che con decreto in data 08.03.2016 il Tribunale di Modena aveva omologato la separazione consensuale dalla convenuta;
2 - che in forza degli accordi raggiunti tra le parti la casa coniugale sita in Carpi
– Fraz. Fossoli, Via Mare di Bering n. 12, di proprietà dei coniugi in misura del 50% ciascuno, era stata assegnata con quanto l'arredava alla moglie quale genitore collocatario della figlia minore;
Controparte_1
- che successivamente le parti si erano accordate per la vendita da parte dell'attore della propria quota di proprietà della casa coniugale alla convenuta al prezzo di €. 80.000,00;
- che in data 9.11.2017 la moglie era divenuta unica proprietaria dell'immobile;
- che il trasferimento dell'immobile non includeva gli arredi e suppellettili assegnati in godimento con gli accordi di separazione che, in quanto di proprietà comune dei coniugi, avrebbero dovuto essere suddivisi al momento della cessazione dell'assegnazione;
- che il una volta appresa la notizia dell'alienazione a terzi della ex Pt_1
casa coniugale da parte della , aveva richiesto la restituzione della CP_1
propria quota degli arredi e suppellettili presenti nella stessa;
- che la SI.ra non aveva adempiuto all'obbligo restitutorio, né aveva CP_1
versato il controvalore in denaro degli arredi coniugali.
Si costituiva la convenuta domandando il rigetto delle domande, con difese così compendiabili:
3 - infondatezza della domanda restitutoria avanzata, non avendo Pt_1
dimostrato il suo preteso diritto di proprietà (rectius comproprietà)
[...]
sui beni dallo stesso rivendicati, peraltro genericamente indicati;
- l'inidoneità della documentazione prodotta a provare che il mobilio era stato acquistato con denaro proprio del Pt_1
- la mancata specifica indicazione dei beni mobili di cui l'attore si assumeva comproprietario, con conseguente totale arbitrarietà del valore agli stessi assegnato (€. 55000 totali e dunque €. 27.500,00 per la quota del 50%),
tenuto conto altresì che i beni anzidetti erano stati acquistati molti anni prima ed erano dunque usati ed obsoleti;
-ad ogni buon conto, con la compravendita stipulata tra gli ex coniugi in data
9.11.2017 il SI. si era spogliato di ogni diritto sugli arredi e Pt_1
suppellettili presenti nella casa coniugale, stante il definitivo trasferimento, in favore della SI.ra , della propria quota di spettanza non solo CP_1
dell'immobile, ma anche del suo contenuto;
-la maggior parte dei beni mobili dei quali il convenuto chiedeva la restituzione era rappresentata da arredi e componenti integrati alla struttura dell'abitazione e/o realizzati su misura, ossia da beni stabilmente e funzionalmente destinati al servizio e all'ornamento dell'immobile (e, come tali, da considerarsi a tutti gli effetti pertinenze del medesimo e destinate a seguirne le sorti);
4 - anche la domanda volta alla condanna della convenuta al pagamento del controvalore dei beni (nella misura del 50%) sul rilievo che il maggior realizzo ottenuto dall'ex moglie dalla vendita fosse stato determinato dalla presenza del mobilio all'interno dell'abitazione, appariva del tutto destituita di fondamento.
Va premesso, quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta, che, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, "la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163
cod. proc. civ. sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'eSIenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese" (Cass. Sez. III, sent. n. 11751 del
15/05/2013).
Nel caso in esame non appaiono ravvisabili profili di nullità nel ricorso introduttivo, non riscontrandosi alcun vulnus alla difesa della controparte e pertanto la domanda deve ritenersi validamente proposta.
5 Venendo al merito, ritiene il giudicante che la domanda di parte attrice sia infondata per i seguenti motivi.
Al riguardo appare rilevante richiamare la giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale “Le controversie concernenti la titolarità dei beni mobili tra coniugi in regime di separazione dei beni sono disciplinate dall'art. 219
c.c., il quale dispone che il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene (comma 1), aggiungendo
- in deroga alla regola generale sull'onere della prova in tema di rivendicazione - che quelli di cui nessuno di essi può dimostrare la proprietà
esclusiva sono di proprietà indivisa, per pari quota, di entrambi (comma 2)
(cfr. Cass., sez. I, 02/08/2013, n. 18554; Cass., sez. I, 15/11/1997, n. 11327).
Alla luce di tali principi osserva il giudicante come nel caso in esame faccia difetto, in nuce, ed anche a prescindere dal fatto che nulla è stato specificato da parte attrice circa il regime patrimoniale della famiglia, una allegazione specifica e dettagliata dei beni mobili di cui è domandata la restituzione.
Invero nell'atto di citazione alcuni beni sono indicati come di appartenenza esclusiva dell'attore ed acquistati con denaro proprio (“TV 50 pollici, TV
camera, armadi ikea, tavolo e sedie da giardino con barbecue, impianto
Dolby surround, 2 biciclette, quadri, attrezzi vari da lavoro contenuti nel garage ed altri effetti personali”) ed altri, del tutto genericamente, come
6 acquistati unitamente alla moglie presso il negozio Controparte_2
(seppure, a dire dell'attore, pagati pressoché in via
[...]
esclusiva da parte sua tramite assegni circolari e bancari).
Fa difetto, dunque, uno specifico inventario o elenco che consenta di identificare in maniera univoca i singoli beni di cui è domandata la restituzione.
Anche a voler prescindere da tale difetto di allegazione, ostativo alla prova dell'acquisto della proprietà esclusiva, neppure potrebbe dirsi applicabile la presunzione di proprietà indivisa dei beni mobili prevista dall'art. 219 c.c.
dirimente essendo l'avvenuto acquisto da parte della convenuta della proprietà degli arredi per cui è causa.
Invero, con atto notarile in data 9.11.2017, la SI.ra ha acquistato la CP_1
proprietà della quota facente capo al dell'immobile adibito a casa Pt_1
coniugale divenendone così proprietaria al 100% (doc.02 parte attrice).
In materia trova applicazione l'art. 1477, commi 1 e 2 c.c. secondo cui “la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita”; e ancora “salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita”.
7 La Suprema Corte di si è, al riguardo, recentemente pronunziata sulla distinzione tra “pertinenze” e “accessori”, chiarendo che il primo concetto viene direttamente definito dal Codice civile come quelle cose - dotate di autonomia - che il proprietario ha destinato durevolmente al servizio o all'ornamento di un'altra cosa (art. 817 c.c.) laddove per “accessori” devono intendersi tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale (da una dottrina definiti "accessori in senso stretto"),
oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene (e pertanto definiti anche "accessori d'uso") al quale sono materialmente uniti, a differenza delle pertinenze per le quali non opera un vincolo di necessaria contiguità fisica, necessitando invece il vincolo funzionale (Cass. civ. n.
28613/2022; Cass. Sez. 2 Sentenza n. 2804 del 02/02/2017; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2278 del 19/03/1990).
Sebbene la categoria degli accessori non riceva dal Codice civile una definizione generale - al punto da aver determinato in parte della dottrina dubbi sulla sua effettiva autonomia - il suo reiterato richiamo in diverse previsioni codicistiche (art. 179 c.c. comma 1 lett. c); artt. 1007, 1477, 1617,
2912 c.c.) e talvolta (ci si riferisce ancora agli artt. 1617 e 2912 c.c.) in specifico ma distinto accostamento rispetto alle pertinenze - ha indotto già in passato la Suprema Corte ad affermarne l'autonomia rispetto alle pertinenze
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 29/10/1969).
8 Rispetto alla categoria degli accessori, quindi, la categoria delle pertinenze si caratterizza per un duplice specifico profilo, costituito dall'esistenza di una specifica volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente una cosa al servizio di un'altra (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 12440 del 19/04/2022 - Rv.
664548 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12731 del 14/05/2019) e,
appunto, della "durevolezza" del vincolo funzionale.
Esemplificativo, sul punto, è l'orientamento della Suprema Corte in tema di arredi e mobili, essendo stato affermato il principio per cui ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale - avuto riguardo alle cd. pertinenze
"urbane" e, in specie, ai beni mobili posti ad ornamento di edifici- è
necessaria la presenza del requisito oggettivo dell'idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro,
ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonchè del requisito soggettivo dell'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale;
sicchè, di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sè
considerata (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12731 del 14/05/2019; Cass. Sez.
9 La distinzione tra pertinenze ed accessori presenta evidenti ricadute su varie fattispecie ed in particolare sull'ipotesi di alienazione del bene principale, in quanto per gli accessori viene a porsi il problema della possibilità di applicare o meno il disposto di cui all' art. 818 c.c., comma 1, norma dettata espressamente per le sole pertinenze.
Nondimeno, con particolare riferimento al caso in esame, deve tenersi conto che trova applicazione l'art. 1477 c.c.; senza, quindi, entrare nella individuazione del regime generale applicabile agli accessori - profilo che esula dalla decisione - è sufficiente rammentare che, per l'ipotesi della vendita del bene principale, l'art. 1477 c.c., prevede espressamente l'obbligazione di consegnare la cosa venduta "insieme con gli accessori le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita", in tal modo risolvendo direttamente - almeno nel caso della compravendita- il problema del rapporto tra trasferimento del bene principale e destinazione degli accessori.
Quanto alle pertinenze vere e proprie è dunque possibile invocare l'art. 818
c.c. mentre per gli accessori soccorre l'art. 1477
La regola di cui all'art. 1477 opera prevedendo l'obbligo di consegna degli accessori all'acquirente "salvo diversa volontà delle parti".
Gravava dunque sul venditore (odierno attore) l'onere di fornire la prova dell'esistenza di una diretta pattuizione che escludesse l'obbligo di consegna
10 degli accessori e/o delle pertinenze contenuti nell'immobile; tale onere non
è stato assolto, non essendo evincibile dall'atto notarile (doc. 2 parte attrice)
alcun accordo in tal senso (cfr. sul punto in particolare Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 03/10/2022, n. 28613).
Deve in conclusione ritenersi che l'immobile (rectius la quota di immobile)
facente capo all'attore sia stata trasferita unitamente agli accessori, categoria nella quale senz'altro rientrano i beni cui si fa riferimento, sia pure genericamente, in atti;
con la conseguenza che anche un'eventuale prova dell'acquisto da parte dell'attore dei beni stessi non assumerebbe alcun rilievo, dovendosi ritenere tale circostanza superata dal successivo atto di vendita.
La domanda va, per le suesposte ragioni, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Modena in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 5739/2023 R.G., ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio, liquidate in €. 6713,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Modena, 21.01.2025.
11 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Ordinanza n. 11970 del 16/05/2018).