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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/04/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4308/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Cassano, procuratore domiciliatario;
- ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1
- resistente contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 – 15 D.Lvo 150/2011 depositato il 15.6.2023
ha formulato opposizione avverso i decreti del 16.5.2023 con cui il Parte_1
Giudice procedente ha disposto la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi n. 443/2022 R.G. Tribunale di Lecce e n. 16841/2022 R.G. presso la Corte di Cassazione, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni di opposizione che qui si abbiano per integralmente richiamate.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_2
evocato è rimasto contumace. Acquisito il fascicolo n. 443/2022 R.G., all'esito della discussione della causa ex artt.
281terdecies – 281sexies c.p.c. all'udienza del 15.10.2024, il Tribunale l'ha trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che l'opposizione non meriti accoglimento.
Risulta documentalmente acquisito al processo che con il ricorso introduttivo del giudizio n. 443/2022 R.G. Tribunale di Lecce, depositato in data 19.01.2022, , Parte_1
imputato nel proc. pen. n. 701/18 R.G.N.R. - n. 755/18 R.G.GIP. – n. 1171/2019
R.G.T., ha formulato ex art. 170 D.P.R. 115/2002 opposizione al decreto di pagamento emesso dal Tribunale di Lecce il 20.12.2021 ex art. 84 D.P.R. 115/2022 in favore dell'avv. Maurizio Sanasi, difensore della parte civile costituita Parte_2
nel predetto giudizio penale, dichiarata inammissibile con ordinanza del 13.5.2022, statuizione confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell'08.02.2023 di rigetto dell'impugnazione resa all'esito del giudizio n. 16841/2022 R.G..
Premesso che l'odierna opposizione concerne il sindacato di legittimità dei decreti del
16.5.2023 con cui il Giudice procedente nel giudizio n. 443/2022 R.G., delibando le distinte istanze di liquidazione dei compensi inoltrate il 13.5.2023 dall'avv. Antonio
Palumbo in relazione ai due procedimenti n. 443/2022 R.G. Tribunale di Lecce e n.
16841/2022 R.G. Corte di Cassazione, ha revocato le rispettive ammissioni al gratuito patrocinio avvenute con delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce del
26.01.2022 e del 20.7.2022, non sussiste il ventilato “abuso di potere” del Giudice a quo, essendo noto non solo che il decreto con cui viene disposta la revoca di cui all'art. 136
D.P.R. 115/2002 deve essere distinto da quello che decide il merito della controversia
(Cassazione civile sez. VI, 11/11/2021, n.33562: “La revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, qualora l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale è soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo "principale", ma intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale”), ma soprattutto che il primo conserva la sua assoluta autonomia rispetto al secondo.
2 A fini esplicativi si legga la motivazione di Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315 che, tra l'altro, in applicazione dell'art. 112 co. 3 D.P.R. 115/02, ha ribadito che la competenza in ordine alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione spetta al giudice del provvedimento impugnato, e quindi a quello assegnatario del fascicolo n. 443/2022 R.G.: “6.4. - Il riconoscimento in capo al giudice di merito del potere di provvedere alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche con riferimento al giudizio di cassazione, non dà luogo ad alcuna sovrapposizione di giudizi o all'attribuzione a quel giudice di apprezzamenti che non gli competono. Invero, una cosa è la valutazione della fondatezza
o infondatezza del ricorso per cassazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art.
96 c.p.c., o - come si dirà - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che spettano certamente alla Corte di Cassazione;
altra cosa è la valutazione della ricorrenza dei presupposti che comportano, secondo quanto previsto dall'art. 136 T.U.S.G., la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. 6 - 2, n. 20270 del 22/08/2017;
Cass., Sez. 6 - 1, n. 21610 del 04/09/2018). Anche quando la revoca sia disposta, non per
l'accertata carenza dei requisiti reddituali, ma per la manifesta infondatezza dell'impugnazione (ciò che costituisce una delle ipotesi di "insussistenza dei presupposti per l'ammissione") o per avere
l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136 T.U.S.G.), il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione al patrocinio è comunque indipendente dal giudizio sulla fondatezza o meno del ricorso, che spetta alla Corte di cassazione;
cosicchè il primo può essere compiuto dal giudice di merito, senza che si dia luogo ad alcuna sovrapposizione di giudizi. L'autonomia del giudizio è peraltro legata anche alla diversità del materiale istruttorio di cui dispone il giudice della revoca rispetto agli elementi di valutazione di cui dispone la Corte di cassazione. Mentre infatti la valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., è compiuta dalla Corte di cassazione sulla base dei soli atti ad essa sottoposti, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione al patrocinio va compiuta sulla base di tutti gli atti dei giudizi di merito (di cui non sempre la Corte suprema dispone), arricchiti dalle produzioni documentali che la parte può sempre compiere dinanzi al giudice dell'opposizione. Non può pertanto escludersi che il giudice della revoca possa ritenere la sussistenza della mala fede o della colpa grave della parte, ai sensi dell'art. 136, comma 2,
T.U.S.G., anche in mancanza di una valutazione in tal senso espressa dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Attenendo la valutazione del giudice della revoca ad un rapporto giuridico diverso rispetto a quello oggetto della causa (si tratta del rapporto giuridico che sorge tra chi è ammesso al patrocinio e il Ministero della Giustizia), è esclusa la configurabilità di alcun vincolo di giudicato”.
3 Esclusa pertanto la configurabilità di qualsivoglia violazione del principio di cui all'art. 133 c.p.c., così come della lamentata “riforma in peius” dell'ordinanza del 13.5.2022, essendo quest'ultima pronunciata all'esito della valutazione di ammissibilità dell'opposizione proposta dal ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 – 15 D.Lvo Parte_1
150/2011 avverso il decreto di pagamento del 20.12.2021, ed i decreti del 16.5.2023 all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti per la liquidazione a carico dello Stato dei compensi spettanti al difensore del ricorrente nei due procedimenti n. 443/2022
R.G. Tribunale di Lecce e n. 16841/2022 R.G. Corte di Cassazione, venendo al nucleo dell'odierna opposizione ritiene il decidente che essa sia del tutto infondata.
Premesso infatti che l'invocata pronuncia di Cassazione penale sez. IV, 11/06/2008,
n.39515 afferma la legittimazione dell'imputato all'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del proprio difensore, non già di quello altrui, e deve pertanto reputarsi inapplicabile al caso di cui al giudizio n. 443/2022 R.G., merita integrale conferma la revoca adottata nel predetto giudizio in considerazione non già dell'inosservanza delle disposizioni vigenti in tema di legittimazione a proporre l'istanza ex art. 170 D.P.R.
115/02, bensì valorizzando la circostanza che essa sia stata introdotta al fine di denunciare vizi non del decreto di liquidazione opposto, per nulla dedotti, ma del mandato conferito dalla al proprio difensore, spettanti ad altre Parte_2
autorità, come ampiamente motivato nell'ordinanza del 13.5.2022.
Sebbene infatti ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è richiesta l'individuazione di un abuso del diritto (Cassazione civile sez. VI, 31/07/2014,
n.17461: “la revoca del ricordato beneficio - disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, - soccorre solo allorchè non sussistano in origine o vengano successivamente meno le condizioni per
l'ammissione, dovendo con ciò far riferimento ai presupposti reddituali, o quando la proposizione della domanda - come pure la resistenza rispetto a quella avversaria - possano essere considerate frutto di abuso del diritto, avendo l'interessato agito o resistito con malafede o colpa grave”), è noto che in sede di impugnazione esso è integrato da una “…condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali”, Cassazione civile sez. III, 09/05/2022, n.14548.
A maggior ragione l'abuso si è palesato in relazione al giudizio di Cassazione n.
16841/2022 R.G. in cui il ricorrente, nonostante la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione e le considerazioni ivi espresse nel merito della questione dedotta, ha impugnato il provvedimento - poi confermato -, “…senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione,
4 non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta”, Cassazione civile sez. II, 10/04/2024, n.9679.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale per il rigetto dell'opposizione, nulla disponendo in ordine alle spese di lite, stante la contumacia del evocato. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ex artt. 170
D.P.R. 115/2002 – 15 D.Lvo 150/2011 da avverso le ordinanze del Parte_1
16.5.2023 emesse in relazione ai procedimenti n. 443/2022 R.G. Tribunale di Lecce e n.
16841/2022 R.G. Corte di Cassazione:
1) Rigetta il ricorso.
Lecce, 29/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4308/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Cassano, procuratore domiciliatario;
- ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1
- resistente contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 – 15 D.Lvo 150/2011 depositato il 15.6.2023
ha formulato opposizione avverso i decreti del 16.5.2023 con cui il Parte_1
Giudice procedente ha disposto la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi n. 443/2022 R.G. Tribunale di Lecce e n. 16841/2022 R.G. presso la Corte di Cassazione, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni di opposizione che qui si abbiano per integralmente richiamate.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_2
evocato è rimasto contumace. Acquisito il fascicolo n. 443/2022 R.G., all'esito della discussione della causa ex artt.
281terdecies – 281sexies c.p.c. all'udienza del 15.10.2024, il Tribunale l'ha trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che l'opposizione non meriti accoglimento.
Risulta documentalmente acquisito al processo che con il ricorso introduttivo del giudizio n. 443/2022 R.G. Tribunale di Lecce, depositato in data 19.01.2022, , Parte_1
imputato nel proc. pen. n. 701/18 R.G.N.R. - n. 755/18 R.G.GIP. – n. 1171/2019
R.G.T., ha formulato ex art. 170 D.P.R. 115/2002 opposizione al decreto di pagamento emesso dal Tribunale di Lecce il 20.12.2021 ex art. 84 D.P.R. 115/2022 in favore dell'avv. Maurizio Sanasi, difensore della parte civile costituita Parte_2
nel predetto giudizio penale, dichiarata inammissibile con ordinanza del 13.5.2022, statuizione confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell'08.02.2023 di rigetto dell'impugnazione resa all'esito del giudizio n. 16841/2022 R.G..
Premesso che l'odierna opposizione concerne il sindacato di legittimità dei decreti del
16.5.2023 con cui il Giudice procedente nel giudizio n. 443/2022 R.G., delibando le distinte istanze di liquidazione dei compensi inoltrate il 13.5.2023 dall'avv. Antonio
Palumbo in relazione ai due procedimenti n. 443/2022 R.G. Tribunale di Lecce e n.
16841/2022 R.G. Corte di Cassazione, ha revocato le rispettive ammissioni al gratuito patrocinio avvenute con delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce del
26.01.2022 e del 20.7.2022, non sussiste il ventilato “abuso di potere” del Giudice a quo, essendo noto non solo che il decreto con cui viene disposta la revoca di cui all'art. 136
D.P.R. 115/2002 deve essere distinto da quello che decide il merito della controversia
(Cassazione civile sez. VI, 11/11/2021, n.33562: “La revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, qualora l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale è soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo "principale", ma intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale”), ma soprattutto che il primo conserva la sua assoluta autonomia rispetto al secondo.
2 A fini esplicativi si legga la motivazione di Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315 che, tra l'altro, in applicazione dell'art. 112 co. 3 D.P.R. 115/02, ha ribadito che la competenza in ordine alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione spetta al giudice del provvedimento impugnato, e quindi a quello assegnatario del fascicolo n. 443/2022 R.G.: “6.4. - Il riconoscimento in capo al giudice di merito del potere di provvedere alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche con riferimento al giudizio di cassazione, non dà luogo ad alcuna sovrapposizione di giudizi o all'attribuzione a quel giudice di apprezzamenti che non gli competono. Invero, una cosa è la valutazione della fondatezza
o infondatezza del ricorso per cassazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art.
96 c.p.c., o - come si dirà - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che spettano certamente alla Corte di Cassazione;
altra cosa è la valutazione della ricorrenza dei presupposti che comportano, secondo quanto previsto dall'art. 136 T.U.S.G., la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. 6 - 2, n. 20270 del 22/08/2017;
Cass., Sez. 6 - 1, n. 21610 del 04/09/2018). Anche quando la revoca sia disposta, non per
l'accertata carenza dei requisiti reddituali, ma per la manifesta infondatezza dell'impugnazione (ciò che costituisce una delle ipotesi di "insussistenza dei presupposti per l'ammissione") o per avere
l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136 T.U.S.G.), il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione al patrocinio è comunque indipendente dal giudizio sulla fondatezza o meno del ricorso, che spetta alla Corte di cassazione;
cosicchè il primo può essere compiuto dal giudice di merito, senza che si dia luogo ad alcuna sovrapposizione di giudizi. L'autonomia del giudizio è peraltro legata anche alla diversità del materiale istruttorio di cui dispone il giudice della revoca rispetto agli elementi di valutazione di cui dispone la Corte di cassazione. Mentre infatti la valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., è compiuta dalla Corte di cassazione sulla base dei soli atti ad essa sottoposti, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione al patrocinio va compiuta sulla base di tutti gli atti dei giudizi di merito (di cui non sempre la Corte suprema dispone), arricchiti dalle produzioni documentali che la parte può sempre compiere dinanzi al giudice dell'opposizione. Non può pertanto escludersi che il giudice della revoca possa ritenere la sussistenza della mala fede o della colpa grave della parte, ai sensi dell'art. 136, comma 2,
T.U.S.G., anche in mancanza di una valutazione in tal senso espressa dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Attenendo la valutazione del giudice della revoca ad un rapporto giuridico diverso rispetto a quello oggetto della causa (si tratta del rapporto giuridico che sorge tra chi è ammesso al patrocinio e il Ministero della Giustizia), è esclusa la configurabilità di alcun vincolo di giudicato”.
3 Esclusa pertanto la configurabilità di qualsivoglia violazione del principio di cui all'art. 133 c.p.c., così come della lamentata “riforma in peius” dell'ordinanza del 13.5.2022, essendo quest'ultima pronunciata all'esito della valutazione di ammissibilità dell'opposizione proposta dal ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 – 15 D.Lvo Parte_1
150/2011 avverso il decreto di pagamento del 20.12.2021, ed i decreti del 16.5.2023 all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti per la liquidazione a carico dello Stato dei compensi spettanti al difensore del ricorrente nei due procedimenti n. 443/2022
R.G. Tribunale di Lecce e n. 16841/2022 R.G. Corte di Cassazione, venendo al nucleo dell'odierna opposizione ritiene il decidente che essa sia del tutto infondata.
Premesso infatti che l'invocata pronuncia di Cassazione penale sez. IV, 11/06/2008,
n.39515 afferma la legittimazione dell'imputato all'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del proprio difensore, non già di quello altrui, e deve pertanto reputarsi inapplicabile al caso di cui al giudizio n. 443/2022 R.G., merita integrale conferma la revoca adottata nel predetto giudizio in considerazione non già dell'inosservanza delle disposizioni vigenti in tema di legittimazione a proporre l'istanza ex art. 170 D.P.R.
115/02, bensì valorizzando la circostanza che essa sia stata introdotta al fine di denunciare vizi non del decreto di liquidazione opposto, per nulla dedotti, ma del mandato conferito dalla al proprio difensore, spettanti ad altre Parte_2
autorità, come ampiamente motivato nell'ordinanza del 13.5.2022.
Sebbene infatti ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è richiesta l'individuazione di un abuso del diritto (Cassazione civile sez. VI, 31/07/2014,
n.17461: “la revoca del ricordato beneficio - disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, - soccorre solo allorchè non sussistano in origine o vengano successivamente meno le condizioni per
l'ammissione, dovendo con ciò far riferimento ai presupposti reddituali, o quando la proposizione della domanda - come pure la resistenza rispetto a quella avversaria - possano essere considerate frutto di abuso del diritto, avendo l'interessato agito o resistito con malafede o colpa grave”), è noto che in sede di impugnazione esso è integrato da una “…condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali”, Cassazione civile sez. III, 09/05/2022, n.14548.
A maggior ragione l'abuso si è palesato in relazione al giudizio di Cassazione n.
16841/2022 R.G. in cui il ricorrente, nonostante la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione e le considerazioni ivi espresse nel merito della questione dedotta, ha impugnato il provvedimento - poi confermato -, “…senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione,
4 non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta”, Cassazione civile sez. II, 10/04/2024, n.9679.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale per il rigetto dell'opposizione, nulla disponendo in ordine alle spese di lite, stante la contumacia del evocato. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ex artt. 170
D.P.R. 115/2002 – 15 D.Lvo 150/2011 da avverso le ordinanze del Parte_1
16.5.2023 emesse in relazione ai procedimenti n. 443/2022 R.G. Tribunale di Lecce e n.
16841/2022 R.G. Corte di Cassazione:
1) Rigetta il ricorso.
Lecce, 29/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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