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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/09/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il giudice del Tribunale di AC in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 2360/20 R.G., promossa da
( c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 via Bulgaria n. 14 ed elettivamente domiciliato in AC , viale Tica n. 147 presso lo studio degli avv.ti. Umberto Di Giovanni, Matilde Di Giovanni e Giuditta Di Giovanni che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
AC Corso gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato e difeso dell'avv. Ivano CP_1
Marcedone , giusta procura in atti;
resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.12.2020, ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi CP_ all'intestato Tribunale l' di AC, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall' e la conseguente irripetibilità di quanto ricevuto a titolo di pensione di invalidità CP_2 civile, per essere stato percepito in buona fede;
in ogni caso accertarsi il diritto della ricorrente a percepire le prestazione corrispostele a titolo di invalidità . Era accaduto, infatti che, con notifica del 28.04.2020, 1 CP_ l' comunicava l'avvio della procedura di recupero degli importi delle prestazioni assistenziali versate in favore della stessa a titolo di pensione di inabilità civile per la somma di euro 12.429,98.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato, in via preliminare, per violazione delle norme inerenti il procedimento amministrativo;
nel merito deduceva di aver percepito le somme di CP_ cui in oggetto sulla base dei verbali redatti nel corso degli anni dalla Commissione medica dell anche a seguito di visite di revisione, ove si riconosceva la ricorrente “ INVALIDO con TOTALE E
PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)”, percependo di tal guisa le somma in assoluta buona fede, non avendo ricevuto nessun provvedimento di revoca o sospensione del beneficio. Assumeva, pertanto, la ricorrente l'illegittimità dell'azione di ripetizione avanzata nei suoi confronti . CP_ Si costitutiva in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso, stante, in via preliminare, la correttezza del procedimento amministrativo prodromico all'atto impugnato, posto che l'atto emesso dagli enti previdenziali con il qual fare venire meno il diritto precedentemente riconosciuto non è soggetto all'obbligo di motivazione, non costituendo esercizio del potere discrezionale di ponderazione degli interessi ammnistrativi;
nel merito, assumeva che, in data 07.06.2018, era stato notificato alla ricorrente l'esito della visita di revisione ove si accertava il venir meno delle condizioni invalidanti che avevano generato il diritto alla prestazione, sicchè, in mancanza di impugnazione, tale ultimo atto era divenuto definitivo, con la conseguenza della piena ripetibilità delle somme erogate sin dall'esito sfavorevole della visita.
In assenza di attività istruttoria e previo deposito di note scritte, le parti concludevano come in atti e la causa evviva posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
L'art 37 l. 488/1998 dispone, in caso di accertata insussistenza di requisiti sanitari, l'immediata sospensione del beneficio in godimento e la revoca entro il termine dei novanta giorni successivi delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 488/2000 ha chiarito che sussiste per le somme erogate dopo la visita di revisione l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta dell'Ente erogatore, in quanto la norma ha il fine di evitare che la percezione indebita di somme, dopo la visita di revisione “possa protrarsi eccessivamente nel tempo atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”. Orbene, nel caso di specie il verbale di revisione dei requisiti sanitari veniva notificato il 07.06.2018 mentre il procedimento di recupero delle somme indebitamente erogate solo in data 28.04.2020, quindi ampiamente oltre il temine di 90 gg previsto dalla norme di legge vigenti.
Era ed è, quindi, soltanto in potere dell'Ente erogatore attivarsi per il recupero dell'eventuale indebito, provvedendo alla modifica del pagamento, entro i termini di cui all' art 37 l. 488/1998, con un onere
2 esclusivo da parte di questi e non addebitabile al beneficiario al quale è stata anzi data una “affidabilità” di quanto percepito ( Cassazione 20 maggio 2021 n. 13916).
Stante l'imputabilità dell'errore solo ed esclusivamente all'Ente erogatore, che si è attivato per il recupero delle somme solo 22 mesi dopo dall'erogazione, non si fa luogo al recupero delle somme di cui all'art
2033 c.c. ( Cass. 10627/2021; Cass. 1451/2020; Cass. 17417/2016);
Attesa la complessità della questione giuridica trattata su cui non c'è un univoco indirizzo giurisprudenziale, si ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo,
1) Accoglie il ricorso avanzato da , e per l'effetto annulla il provvedimento Parte_1
impugnato emesso dall' dichiarando l'illegittimità della richiesta di ripetizione CP_1 dell'indebito.
2) Condanna l' per l'effetto, all'adozione degli atti connessi e conseguenti, compresa la CP_1
restituzione delle somme, ove già riscosse nelle more del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
AC, 23.09.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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