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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/10/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 184/2022 r.g., udienza del 15/10/2025
Parte_1
Avv. CINQUE FEDERICO parte ricorrente
Parte_2
Avv. D'ALFONSO VINCENZO parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “dichiarare il diritto del ricorrente di essere inquadrato nel 7° livello parametro A di cui al CCNL per gli addetti ai servizi aziendali, a partire dal 1°.
4.2013 e, per l'effetto, condannare l' ,, in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1
NO (L'Aquila), al pagamento di € 37.237,63, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal 7.10.2016 alla data odierna, nonché delle successive maturande, con rivalutazione ISTAT ed interessi legali”. A seguito di Cassazione n. 2963/2024 ha esteso la domanda anche al periodo antecedente al 2016 e, inoltre ha aggiornato i conteggi. II. Parte resistente: chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad inquadramento contrattuale adeguato alle mansioni svolte (2103 c.c.) con conseguente accertamento della maggior retribuzione dovuta (2099 c.c.; 36 Costituzione).
II. E' pacifico che parte ricorrente è dipendente di parte resistente (doc. 1 ricorso):
− a tempo indeterminato;
− addetto all'Ufficio Contabilità Generale, afferente al Settore Economia e Finanze;
− inquadrato nel 5° livello di cui al CCNL per i lavoratori dei Servizi Ambientali (Utilitalia).
III. Parte ricorrente – contestata da parte resistente - sostiene invece di aver svolto, sin dall'aprile 2013, mansioni superiori inquadrabili nel 7° livello del CCNL. 1 Egli afferma che “fino all'aprile del 2013, l'Ufficio era diretto da una dipendente, Sig.ra Per_1 quadro di 8° livello” e che “andata in pensione la predetta, il ricorrente iniziava a condurre
[...] da solo tutte le attività dell'Ufficio, in completa autonomia, non avendo superiori gerarchici intermedi rispetto al Responsabile Amministrativo, il quale dirige l'intero settore denominato Testimone_1
“Bilancio/Contabilità/Gare/Acquisti””. In sintesi sostiene che “dalla sua opera dipende il flusso delle entrate e delle uscite dell non essendovi altri che si occupino della fatturazione attiva e passiva CP_1
e che si interessino alla riscossione dei crediti ed alla regolamentazione dei pagamenti in uscita”. 2 Parte resistente contesta le allegazioni di parte ricorrente ricollocando il lavoro svolto nei compiti previsti dal 5° livello.
IV. Le disposizioni del CCNL così prevedono: V. Il livello 7 inquadra i “Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili”; i profili esemplificativi sono: “- capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici;
- ….; - lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la redazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla Direzione ed assicura l'analisi ed il controllo periodico dell'andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi;
…..”.
VI. Il livello 6 inquadra i “Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico- professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.”. Tra i profili esemplificativi rientra il “capo ufficio”. VII. Il livello 5 inquadra i “Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”. Tra i profili esemplificativi rientrano “- lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.; - lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
- segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
”
VIII. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue nel corso della motivazione, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale e dalla prova testimoniale Cont ((principalmente dipendente dal 2002, responsabile Servizi Igiene Urbana;
Tes_2 Tes_1 Cont
responsabile amministrativo dal 1997; le testimonianze di ,
[...] Testimone_3
Imprenditore, titolare della LTA e di ON PI, dipendente dello studio di consulenza del lavoro IN STAFF srl stp, che ha un contratto per la gestione delle buste paga-dipendenti con la CP_1 non hanno fornito elementi utili ai fini del giudizio). Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione.
1 Da un punto di vista strettamente organizzativo dalle allegazioni e dalle prove testimoniali ( è emerso come l'organizzazione societaria è stata strutturata in diversi uffici, tra cui Tes_1 Tes_2 quello cui è addetto il ricorrente, afferenti ad un settore. Gli uffici sono stati diretti da figure professionali che, a seguito del pensionamento, non sono state sostituite.
2 E' pacifico che l'ufficio cui è addetto parte ricorrente, diretto sin dal 2013 da un lavoratore di 8° livello, è da tempo un ufficio monopersonale cui (salvo il breve periodo di 1 anno in cui è stata assegnata altra dipendente) risulta addetto il solo ricorrente.
3 E' altrettanto pacifico, e in merito risultano anche le prove testimoniali, la circostanza per cui l'ufficio non ha diminuito le proprie competenze nel corso degli anni ( ne afferma un aumento, Tes_1 tuttavia, senza specificazione alcuna).
4 Le prove testimoniali - e in particolare – hanno chiarito come parte ricorrente si è Tes_1 Tes_2 occupato in sostanza di tutte le incombenze dell'ufficio con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti sotto la supervisione di Tes_1
IX. E' accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 6° del CCNL in ragione dell'attività lavorativa effettivamente svolta. 1 Il livello 6 inquadra i lavoratori di concetto la cui prestazione ha le seguenti caratteristiche:
− natura tecnica o amministrativa;
− specifica competenza tecnico- professionale ed esperienza;
− facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio le quindi nell'ambito o nei limiti di direttive generali. − individuale ovvero di coordinamento e controllo dei lavoratori della unità organizzativa di propria competenza
2 Le allegazioni delle parti e gli elementi raccolti in giudizio provano la natura amministrativa dei compiti svolti e la specifica competenza acquisita nel corso dei lunghi anni di lavoro presso l'ufficio.
3 E' allo stesso tempo provata la circostanza per cui parte ricorrente ha agito costantemente in autonomia, benché in un quadro di direttive generali (come dimostra la circostanza della supervisione e quella per cui, in caso di ipotesi più delicate, la decisione accedeva ad altro livello di responsabilità). A tal riguardo è anche sufficiente rilevare come parte ricorrente sia rimasto l'unico addetto all'ufficio.
4 A chiarire da ultimo l'inquadramento nel 6°, in relazione a tale ultima notazione, è il profilo esemplificativo e che indica proprio la figura di “capo ufficio”.
X. L'insufficienza del 5° livello di inquadramento è dimostrata dagli accertamenti sopra compiuti.
XI. La non adeguatezza del 7° livello si evidenzia nel momento in cui una lettura unitaria, e non parcellizzata, della declaratoria chiarisce come la prestazione del livello è caratterizzata da una più ampia opera di programmazione operativa e di predisposizione dei piani di lavoro utili al raggiungimento degli obiettivi.
1 La natura della prestazione, votata alla programmazione e alla pianificazione del lavoro, è ribadita dai profili esemplificativi che riguardano il “capo settore” ovvero il “lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici” e il “lavoratore responsabile del controllo di gestione” la cui prestazione non è limitata alla gestione amministrativa dei compiti dell'ufficio ma si allarga alla “redazione di programmi pluriennali” e soprattutto dei “budget annuali”.
2 Le prove raccolte, tra cui i documenti, e prima ancora la stessa allegazione del ricorrente effettuata nel ricorso introduttivo, evidenziano sì la gestione dell'ufficio ma non evidenziano, nella prestazione svolta, quei profili di programmazione e pianificazione necessari al riconoscimento del superiore inquadramento.
3 La circostanza per cui l'ufficio sia stato diretto da una lavoratrice di 8° livello non è un dato da solo sufficiente al riconoscimento di un livello maggiore rispetto al 6° per almeno tre ragioni: prima è la figura “capo ufficio” è chiaramente inquadrata e riferita al 6° livello;
non sono state allegate le prestazioni effettivamente svolte dalla lavoratrice di 8° livello;
il datore di lavoro ha comunque la possibilità di inquadrare il lavoratore, in modo più favorevole, nella griglia contrattuale.
XII. E' accertato, di conseguenza, anche il diritto alla giusta retribuzione per il lavoro svolto con decorrenza dal 7.10.2016 in ragione della domanda svolta. 1 In via preliminare deve esser evidenziato come non è ammissibile la modifica della domanda con la condanna di parte resistente al pagamento delle somme dovute dal 2013 - inizialmente proposta per le differenze retributive a decorrere dal 2016 – in quanto: da un lato, il mutamento imprevisto di un orientamento di giurisprudenza consolidato legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusione soltanto quando riguardi l'interpretazione di norme processuali e non quando investa princìpi di diritto sostanziale (Cassazione n. 11882/2025); dall'altro la domanda, e di conseguenza l'istruttoria, è stata limitata al periodo post 2016 e la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare delle somme effettivamente da liquidarsi (Cassazione n. 29537/2024), circostanza che non è quindi riferibile al periodo di accertamento richiesto (ma semmai alla circostanza che la somma inizialmente richiesta è aggiornata al periodo trascorso); 2 La somma dovuta, in ragione del calcolo prodotto da parte ricorrente, non contestato da parte ricorrente, è pari alla somma di 32.143,40 oltre interessi e rivalutazione.
XIII. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. I parametri sono considerati al minimo in ragione del valore effettivo della causa, salvo il parametro di studio che, in ragione della complessità fattuale della controversia, è al medio.
p.q.m.
I. Accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 6° del CCNL dall'aprile 2013. II. Accerta il diritto di parte ricorrente alla giusta retribuzione per il lavoro svolto. III. Condanna parte resistente al pagamento della somma di 32.143,40 oltre interessi e rivalutazione per le differenze retributive e t.f.r. IV. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 4.659 euro, oltre accessori dovuti per legge
15/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 184/2022 r.g., udienza del 15/10/2025
Parte_1
Avv. CINQUE FEDERICO parte ricorrente
Parte_2
Avv. D'ALFONSO VINCENZO parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “dichiarare il diritto del ricorrente di essere inquadrato nel 7° livello parametro A di cui al CCNL per gli addetti ai servizi aziendali, a partire dal 1°.
4.2013 e, per l'effetto, condannare l' ,, in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1
NO (L'Aquila), al pagamento di € 37.237,63, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal 7.10.2016 alla data odierna, nonché delle successive maturande, con rivalutazione ISTAT ed interessi legali”. A seguito di Cassazione n. 2963/2024 ha esteso la domanda anche al periodo antecedente al 2016 e, inoltre ha aggiornato i conteggi. II. Parte resistente: chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad inquadramento contrattuale adeguato alle mansioni svolte (2103 c.c.) con conseguente accertamento della maggior retribuzione dovuta (2099 c.c.; 36 Costituzione).
II. E' pacifico che parte ricorrente è dipendente di parte resistente (doc. 1 ricorso):
− a tempo indeterminato;
− addetto all'Ufficio Contabilità Generale, afferente al Settore Economia e Finanze;
− inquadrato nel 5° livello di cui al CCNL per i lavoratori dei Servizi Ambientali (Utilitalia).
III. Parte ricorrente – contestata da parte resistente - sostiene invece di aver svolto, sin dall'aprile 2013, mansioni superiori inquadrabili nel 7° livello del CCNL. 1 Egli afferma che “fino all'aprile del 2013, l'Ufficio era diretto da una dipendente, Sig.ra Per_1 quadro di 8° livello” e che “andata in pensione la predetta, il ricorrente iniziava a condurre
[...] da solo tutte le attività dell'Ufficio, in completa autonomia, non avendo superiori gerarchici intermedi rispetto al Responsabile Amministrativo, il quale dirige l'intero settore denominato Testimone_1
“Bilancio/Contabilità/Gare/Acquisti””. In sintesi sostiene che “dalla sua opera dipende il flusso delle entrate e delle uscite dell non essendovi altri che si occupino della fatturazione attiva e passiva CP_1
e che si interessino alla riscossione dei crediti ed alla regolamentazione dei pagamenti in uscita”. 2 Parte resistente contesta le allegazioni di parte ricorrente ricollocando il lavoro svolto nei compiti previsti dal 5° livello.
IV. Le disposizioni del CCNL così prevedono: V. Il livello 7 inquadra i “Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili”; i profili esemplificativi sono: “- capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici;
- ….; - lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la redazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla Direzione ed assicura l'analisi ed il controllo periodico dell'andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi;
…..”.
VI. Il livello 6 inquadra i “Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico- professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.”. Tra i profili esemplificativi rientra il “capo ufficio”. VII. Il livello 5 inquadra i “Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”. Tra i profili esemplificativi rientrano “- lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.; - lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
- segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
”
VIII. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue nel corso della motivazione, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale e dalla prova testimoniale Cont ((principalmente dipendente dal 2002, responsabile Servizi Igiene Urbana;
Tes_2 Tes_1 Cont
responsabile amministrativo dal 1997; le testimonianze di ,
[...] Testimone_3
Imprenditore, titolare della LTA e di ON PI, dipendente dello studio di consulenza del lavoro IN STAFF srl stp, che ha un contratto per la gestione delle buste paga-dipendenti con la CP_1 non hanno fornito elementi utili ai fini del giudizio). Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione.
1 Da un punto di vista strettamente organizzativo dalle allegazioni e dalle prove testimoniali ( è emerso come l'organizzazione societaria è stata strutturata in diversi uffici, tra cui Tes_1 Tes_2 quello cui è addetto il ricorrente, afferenti ad un settore. Gli uffici sono stati diretti da figure professionali che, a seguito del pensionamento, non sono state sostituite.
2 E' pacifico che l'ufficio cui è addetto parte ricorrente, diretto sin dal 2013 da un lavoratore di 8° livello, è da tempo un ufficio monopersonale cui (salvo il breve periodo di 1 anno in cui è stata assegnata altra dipendente) risulta addetto il solo ricorrente.
3 E' altrettanto pacifico, e in merito risultano anche le prove testimoniali, la circostanza per cui l'ufficio non ha diminuito le proprie competenze nel corso degli anni ( ne afferma un aumento, Tes_1 tuttavia, senza specificazione alcuna).
4 Le prove testimoniali - e in particolare – hanno chiarito come parte ricorrente si è Tes_1 Tes_2 occupato in sostanza di tutte le incombenze dell'ufficio con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti sotto la supervisione di Tes_1
IX. E' accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 6° del CCNL in ragione dell'attività lavorativa effettivamente svolta. 1 Il livello 6 inquadra i lavoratori di concetto la cui prestazione ha le seguenti caratteristiche:
− natura tecnica o amministrativa;
− specifica competenza tecnico- professionale ed esperienza;
− facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio le quindi nell'ambito o nei limiti di direttive generali. − individuale ovvero di coordinamento e controllo dei lavoratori della unità organizzativa di propria competenza
2 Le allegazioni delle parti e gli elementi raccolti in giudizio provano la natura amministrativa dei compiti svolti e la specifica competenza acquisita nel corso dei lunghi anni di lavoro presso l'ufficio.
3 E' allo stesso tempo provata la circostanza per cui parte ricorrente ha agito costantemente in autonomia, benché in un quadro di direttive generali (come dimostra la circostanza della supervisione e quella per cui, in caso di ipotesi più delicate, la decisione accedeva ad altro livello di responsabilità). A tal riguardo è anche sufficiente rilevare come parte ricorrente sia rimasto l'unico addetto all'ufficio.
4 A chiarire da ultimo l'inquadramento nel 6°, in relazione a tale ultima notazione, è il profilo esemplificativo e che indica proprio la figura di “capo ufficio”.
X. L'insufficienza del 5° livello di inquadramento è dimostrata dagli accertamenti sopra compiuti.
XI. La non adeguatezza del 7° livello si evidenzia nel momento in cui una lettura unitaria, e non parcellizzata, della declaratoria chiarisce come la prestazione del livello è caratterizzata da una più ampia opera di programmazione operativa e di predisposizione dei piani di lavoro utili al raggiungimento degli obiettivi.
1 La natura della prestazione, votata alla programmazione e alla pianificazione del lavoro, è ribadita dai profili esemplificativi che riguardano il “capo settore” ovvero il “lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici” e il “lavoratore responsabile del controllo di gestione” la cui prestazione non è limitata alla gestione amministrativa dei compiti dell'ufficio ma si allarga alla “redazione di programmi pluriennali” e soprattutto dei “budget annuali”.
2 Le prove raccolte, tra cui i documenti, e prima ancora la stessa allegazione del ricorrente effettuata nel ricorso introduttivo, evidenziano sì la gestione dell'ufficio ma non evidenziano, nella prestazione svolta, quei profili di programmazione e pianificazione necessari al riconoscimento del superiore inquadramento.
3 La circostanza per cui l'ufficio sia stato diretto da una lavoratrice di 8° livello non è un dato da solo sufficiente al riconoscimento di un livello maggiore rispetto al 6° per almeno tre ragioni: prima è la figura “capo ufficio” è chiaramente inquadrata e riferita al 6° livello;
non sono state allegate le prestazioni effettivamente svolte dalla lavoratrice di 8° livello;
il datore di lavoro ha comunque la possibilità di inquadrare il lavoratore, in modo più favorevole, nella griglia contrattuale.
XII. E' accertato, di conseguenza, anche il diritto alla giusta retribuzione per il lavoro svolto con decorrenza dal 7.10.2016 in ragione della domanda svolta. 1 In via preliminare deve esser evidenziato come non è ammissibile la modifica della domanda con la condanna di parte resistente al pagamento delle somme dovute dal 2013 - inizialmente proposta per le differenze retributive a decorrere dal 2016 – in quanto: da un lato, il mutamento imprevisto di un orientamento di giurisprudenza consolidato legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusione soltanto quando riguardi l'interpretazione di norme processuali e non quando investa princìpi di diritto sostanziale (Cassazione n. 11882/2025); dall'altro la domanda, e di conseguenza l'istruttoria, è stata limitata al periodo post 2016 e la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare delle somme effettivamente da liquidarsi (Cassazione n. 29537/2024), circostanza che non è quindi riferibile al periodo di accertamento richiesto (ma semmai alla circostanza che la somma inizialmente richiesta è aggiornata al periodo trascorso); 2 La somma dovuta, in ragione del calcolo prodotto da parte ricorrente, non contestato da parte ricorrente, è pari alla somma di 32.143,40 oltre interessi e rivalutazione.
XIII. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. I parametri sono considerati al minimo in ragione del valore effettivo della causa, salvo il parametro di studio che, in ragione della complessità fattuale della controversia, è al medio.
p.q.m.
I. Accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 6° del CCNL dall'aprile 2013. II. Accerta il diritto di parte ricorrente alla giusta retribuzione per il lavoro svolto. III. Condanna parte resistente al pagamento della somma di 32.143,40 oltre interessi e rivalutazione per le differenze retributive e t.f.r. IV. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 4.659 euro, oltre accessori dovuti per legge
15/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta