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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/10/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 28/2025 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Parte_1 CodiceFiscale_1
MARSEGLIA, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telema- tico: Email_1 appellante contro
( ), titolare della ditta omonima Controparte_1 CodiceFiscale_2
(P. IVA , rappresentato e difeso dall'avv. Gilberto MERCURI, unitamente P.IVA_1 al quale è elettivamente domiciliato in Foggia alla via S. Pellico n°5 appellato avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Foggia il
5.12.2024 nel giudizio iscritto al R.G. n°640/2021 (Altri istituti e leggi speciali), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 2.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo, ex art. 702-bis c.p.c. in data 16.12.2020, il sig.
[...]
, titolare della omonima ditta individuale, conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Foggia, il sig. , nella qualità di Amministratore del con- Parte_1 dominio ubicato in Bovino, al viale Di Vittorio, chiedendo che fosse condannato a
Pag. 1 a 8 comunicargli i nominativi dei condòmini morosi.
Deduceva l'attuale appellato di essere creditore del in virtù del titolo Parte_2 esecutivo di cui alla sentenza n°1617/2019 del Tribunale di Foggia, e di avere notificato un atto di precetto per € 34.798,20, cui non era seguito il pagamento.
Sempre secondo quanto prospettato dalla ditta , nonostante essa CP_1 avesse chiesto i dati dei condòmini morosi al sig. , questi non vi aveva adem- Pt_1 piuto, costringendola ad agire in giudizio per far valere gli obblighi dell'amministratore del Condominio, di cui all'art. 63 disp. att. c.c.-
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. il quale eccepiva, pre- Pt_1 giudizialmente, l'inapplicabilità dell'obbligo previsto dalla disposizione invocata dall'at- tore, essendo stata introdotta dalla novella di cui alla L. 220/2012, entrata in vigore il
18.6.2013 ed inapplicabile retroattivamente.
Più specificamente, l'attuale appellante deduceva che i fatti di causa dovessero essere individuati nel contratto di appalto, stipulato precedentemente all'entrata in vi- gore della L. 220/2012.
Sempre in via pregiudiziale, il sig. eccepiva il proprio difetto di legitti- Pt_1 mazione passiva poiché il ricorso gli era stato notificato due volte, la prima nella qualità di amministratore del condominio, la seconda in proprio, non nella qualità, sostenendo che, al contrario, l'atto introduttivo avrebbe dovuto essere notificato al , in Parte_2 persona del suo amministratore, unico soggetto giuridico ad avere l'obbligo di comuni- care i dati dei condomini al proprio creditore
Nel merito, il sig. contestava di aver disatteso agli obblighi imposti dalla Pt_1 disposizione di legge, sostenendo di aver tempestivamente comunicato al sig. CP_2 nella i dati richiesti.
Il processo di primo grado veniva istruito sulla sola base degli atti depositati.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda ed ordi- nava all'amministratore di fornire i nominativi dei condomini morosi, fissando una pe- nale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine.
Avverso la decisione di primo grado propone appello il sig. , il Parte_1 quale si affida a più motivi di gravame, con i quali ripropone, sostanzialmente, tutte le eccezioni sollevate in primo grado e rigettate dal Tribunale di Foggia.
Si è costituito in giudizio il sig. che resiste all'appello e chiede Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, non è fondato e va respinto.
Pag. 2 a 8 Con il primo motivo di appello il sig. si duole che il Tribunale abbia Pt_1 rigettato l'eccezione di irretroattività dell'art. 63 delle disp. att. c.c.-
In particolare, l'appellante contesta la parte del decisum con la quale il primo giudice ha superato la questione relativa alla irretroattività della norma, statuendo che
“(…) Nel merito, al di là della questione concernente la diretta applicabilità al caso di specie del novellato art. 63 co. 1 disp. att. c.c., va osservato che la mancata comunica- zione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è contraria al canone della buona fede oggettiva, che costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione del generale principio di solidarietà sociale (...), che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di av- viso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacri- ficio (…) L'amministratore del Condominio è pertanto tenuto a comunicare al ricorrente
i dati identificativi dei condòmini morosi, comprendenti l'indicazione dei nominativi, delle complete generalità e delle carature millesimali di ciascun obbligato” (cfr. ordinanza, pag. 2).
Il sig. sostiene che il Tribunale di Foggia “(…) si è inventato tale obbligo Pt_1 in base ad un principio astratto di correttezza che attiene invece all'esecuzione del con- tratto” (cfr. appello, pag. 5).
Più specificamente, secondo l'appellante il principio di correttezza e buona fede ha efficacia solamente all'interno dei rapporti contrattuali e “(…) non è però estensibile oltre il rapporto contrattuale;
mentre il dovere di comunicazione dei dati dei morosi si pone al di fuori di tale ambito, in quanto attiene all'esecuzione del titolo giudiziario (…)
Ne consegue dunque, che il dovere di correttezza non può mai essere utilizzato per creare, al di fuori del rapporto contrattuale, uno specifico obbligo che non sia conside- rato in forma primaria ed autonoma da una norma” (cfr. appello, pagg. 4 e 5).
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Il sig. vanta un credito nei confronti del Condominio, consistente nel CP_1 pagamento di somme di denaro per il compimento di lavori di ristrutturazione dello stabile contrattuale, in virtù di contratto d'appalto stipulato in data 29.6.2011 ed inte- grato con scrittura in data 21.6.2012.
L'assunto dell'appellante, il quale afferma l'estraneità della presente controversia dall'ambito negoziale “in quanto attiene all'esecuzione del titolo giudiziario”, ragione per la quale non trova applicazione il principio invocato dal Tribunale (e nemmeno l'art. 63 disp. att. cc.) è contraddittorio.
Il titolo esecutivo, che legittima il sig. ad agire coattivamente per il CP_1
Pag. 3 a 8 suo soddisfacimento, è la sentenza del Tribunale di Foggia n°1617/2019 (confermata in appello).
Il titolo si è formato successivamente all'entrata in vigore della L. 220/2012 ra- gione per la quale se, come afferma l'appellante, la presente controversia “attiene all'e- secuzione del titolo giudiziario”, è evidente che l'art. 63 disp. att. c.c., nella sua versione attuale, trova piena applicazione alla fattispecie in esame.
Altrettanto contraddittoria è la tesi del sig. secondo il quale, ai fini Pt_1 dell'applicazione della legge nel tempo, “(…) occorre far riferimento al fatto generatore del medesimo, ovvero alla sua genesi, che, nella fattispecie, è il contratto di appalto del
29/6/2011 (all.1) con scadenza del termine contrattuale del 10/10/2012 per l'ultima- zione dei lavori, e dal quale sorgono diritti ed obblighi anche se accertati in un momento successivo” (cfr. appello, pag. 6).
Ed invero, se oggetto della presente controversia è il contratto di appalto del
2011, allora il principio di correttezza è buona fede trova piena applicazione alla fatti- specie in esame, dal momento che, come ha affermato lo stesso sig. “(…) non Pt_1
è però estensibile oltre il rapporto contrattuale”.
Le contraddittorietà delle tesi difensive dell'appellante sono evidenti: allorquando intende negare efficacia al principio di correttezza e buona fede, sostenendo che non sia estensibile al di là dell'ambito contrattuale, egli sostiene che oggetto di causa è la
“esecuzione del titolo giudiziario”; allorquando, invece, intende negare l'applicazione retroattiva dell'art. 63 disp. att. c.c., egli afferma che il fatto generatore dell'obbligo dell'amministratore sarebbe “il contratto di appalto del 29/6/2011”.
Delle due l'una: o si verte in materia contrattuale, ed allora il principio invocato dal Tribunale trova applicazione, o si verte in materia di esecuzione di un titolo esecu- tivo, ed allora l'art. 63 disp. att. c.c. trova piena applicazione.
Tertium non datur.
La contraddittorietà delle difese della parte è, di per sé, sintomo evidente della loro infondatezza.
Cionondimeno va evidenziato che l'errore concettuale che compie l'appellante è quello di ritenere che il rapporto giuridico, al quale dovrebbe essere applicata la norma, sia il contratto di appalto laddove, al contrario, l'obbligo dell'amministratore di fornire i dati dei condòmini morosi discende dal titolo esecutivo che condanna il a Parte_2 pagare somme al sig. . CP_1
L'art. 66 in esame, poiché stabilisce che il creditore non può agire nei confronti condomini in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione di quelli morosi, è
Pag. 4 a 8 disposizione che attiene alla esecuzione di un titolo esecutivo.
Ne consegue, pertanto, che il contratto di appalto non ha alcun rilievo giuridico, ai fini che ci occupano e che l'art. 66 disp. att. c.c. è applicabile in quanto il titolo esecutivo si è formato dopo la sua novella legislativa.
Ma vi è di più.
L'affermazione del Tribunale, che ha ritenuto di applicare il principio di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione, è corretta.
Se, come afferma l'appellante, l'applicazione di suddetto principio dovesse sca- turire solo da una espressa previsione normativa, ciò implicherebbe l'inutilità pratica di siffatto principio, che resterebbe assorbito dalla singola disposizione di legge che impone il determinato obbligo, perdendo ogni significato ed efficacia cogente.
Si tratterebbe, cioè, di una mera petizione di un principio di diritto priva di utilità pratica.
Il primo motivo di appello è infondato, e va rigettato, anche per tale ulteriore ordine di considerazioni.
Con il secondo motivo di appello, il sig. si duole che il Tribunale “(…) Pt_1 pur essendo evidente che la domanda era stata proposta nei confronti del Pt_1 nella qualità di amministratore nonché in proprio, e non già del Condominio in persona del suo amministratore, il Tribunale ha invece affermato che fosse da interpretare come proposta nei confronti del Condominio, ma contraddittoriamente ordina e condanna il
e non il Condominio in persona dell'amministratore (che può essere persona Pt_1 anche diversa); mentre nulla dice circa l'evocazione in proprio del che di certo Pt_1 non è legittimato passivamente” (cfr. appello, pagg. 9 e 10).
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Bari ha statuito che “Orbene, in via preliminare va osservato che
l'azione deve intendersi legittimamente proposta nei confronti del non in pro- Pt_1 prio ma quale amministratore del Condominio di Viale G. Di Vittorio n.18 in Bovino” (cfr. pag. 2).
Dunque, non è vero, come afferma l'appellante, che “il Tribunale ha invece affer- mato che fosse da interpretare come proposta nei confronti del ”. Parte_2
Né è vero che la sentenza abbia omesso di pronunciarsi sulla “evocazione in pro- prio del che di certo non è legittimato passivamente” in quanto il Tribunale di Pt_1
Foggia, allorquando ha tassativamente stabilito che “l'azione deve intendersi legittima- mente proposta nei confronti del non in proprio ma quale amministratore del Pt_1
Condominio”, ha implicitamente escluso la legittimazione personale del sig. , Pt_1
Pag. 5 a 8 quale persona fisica e non nella qualità.
Nel
P.Q.M.
, infine, l'ordinanza appellata ha ordinato “(…) a , Parte_1 quale amministratore pro tempore del Condominio di Viale G. Di Vittorio n. 8 in Bovino, di comunicare al ricorrente i dati dei condòmini morosi nel pagamento del debito per capitale, interessi e spese legali derivante a carico del Condominio dalla sentenza n.
1617/19 del Tribunale di Foggia” (cfr. pag. 3).
Non è affatto vero quindi, come afferma l'appellante, che il primo giudice “con- traddittoriamente ordina e condanna il e non il in persona dell'am- Pt_1 Parte_2 ministratore”, in quanto il Tribunale ha perfettamente colto l'oggetto della domanda, condannando il sig. , nella qualità di amministratore del condominio, a comu- Pt_1 nicare i dati dei condòmini morosi.
Il secondo motivo di appello va, pertanto, rigettato
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole che il Tribunale non abbia valutato il merito della controversia e, dunque, la correttezza del proprio comporta- mento, assumendo di avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge di fornire i dati richiesti.
Più specificamente, sostiene il sig. che il Tribunale avrebbe erronea- Pt_1 mente ritenuto sussistente lo “(…) inesatto l'adempimento, non già perché non fossero stati comunicati detti dati, bensì solo perché non avrebbe correttamente considerato le somme di cui alla sentenza;
introducendo dunque anche un ulteriore dovere nemmeno previsto dall'art. 63 novellato” (cfr. appello, pag. 14).
A riprova della correttezza del proprio adempimento, l'appellante richiama la pro- pria P.E.C. del 13.7.2020 e le altre comunicazioni che, a suo dire, evidenzierebbe “(…) la correttezza di costui anche nel determinare e ripartire le somme liquidate in sentenza, chiedendo poi la corretta determinazione delle spese legali escludendo l'IVA e la ritenuta come per legge” (cfr. appello, pag. 16)
Anche tale assunto è infondato.
Oggetto della presente controversia non è la richiesta dell'impresa di ottenere, da pate del Condominio, il calcolo delle somme liquidate nella sentenza del Tribunale di
Foggia n°1617/2019, bensì quella di ottenere l'elenco dei condomini morosi e quella dei condomini virtuosi.
Nella P.E.C. del 13.7.2020, il sig. , lungi dal fornire i dati richiesti, si è Pt_1 solamente impegnato, nei confronti del creditore, a recuperare gli importi dovuti dai condomini morosi (dei quali non fornisce gli estremi) e si è riservato di comunicare nominativi, millesimi condominiali e rispettive quote di debito solo all'esito
Pag. 6 a 8 dell'infruttuosa azione di riscossione coattiva.
Né in questa comunicazione, né in quelle successive, l'amministratore ha adem- piuto a quanto stabilito dalla più volte richiamata disposizione di legge.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto inadempiente il comporta- mento dell'amministratore condannando ad un obbligo di facere, con la contestuale pre- visione di una sanzione pel caso di ritardo nell'adempimento.
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Con l'ultimo motivo di gravame, il sig. contesta la condanna alle spese Pt_1 infertagli dal Tribunale di Foggia che, a suo dire, avrebbe dovuto essere parzialmente compensata, atteso il rigetto della domanda risarcitoria.
L'appellante, inoltre, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese legali al minimo di tariffa, anziché ai valori medi, e che lo scaglione di valore avrebbe dovuto essere determinato “(…) detraendo dall'importo di € 34.718,04 quello di: €
1.815,91 per ritenuta di acconto;
€ 1.572,21 per IVA sulle competenze legali;
€ 407,93 per IVA sulla ctu;
€ 694,29 per spese di precetto;
€ 2.212,60 per spese legali pagate a suo tempo ed € 2.395,33 quale quota pagata dai condomini virtuosi;
il valore di riferi- mento da ripartire è quello di € 25.619,77, che rientra nello scaglione fino ad €
26.000,00” (cfr. appello, pag. 18).
Il motivo è parte inammissibile e parte infondato.
È inammissibile nella parte in cui pretende che il calcolo delle spese debba avve- nire ai minimi di tariffa, poiché non spiega in alcun modo il perché ciò sarebbe dovuto accadere.
È inammissibile, altresì, nella parte in cui pretende che il tribunale avrebbe dovuto compensare in parte le spese, stante il rigetto della domanda risarcitoria, poiché il mo- tivo non contiene delle argomentazioni dalle quali possa desumersi l'illogicità o l'illegit- timità del potere discrezionale esercitato dal Tribunale nella quantificazione dei com- pensi.
È infondato, infine, nella parte in cui pretende di calcolare lo scaglione di valore della controversia eliminando le poste fiscali dalla condanna contenuta nel titolo esecu- tivo poiché la presente controversia, come chiarito, non concerne il pagamento delle somme liquidate dalla sentenza n°1617/2019 del Tribunale di Foggia, ma l'obbligo dell'amministratore di comunicare al sig. i dati dei condòmini morosi. CP_1
Correttamente, pertanto, il tribunale ha indicato il valore della lite nello scaglione di valore indeterminato di complessità bassa.
L'appello va, conclusivamente, rigettato e l'appellante va condannato al
Pag. 7 a 8 pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi della tariffa ex D.M.
n°55/2014, nello scaglione di valore indeterminato di bassa complessità, tenendo conto dell'assenza di specifiche e particolari questioni di fatto e di diritto, della semplicità delle questioni trattate e del tenore delle difese espletate dalle parti.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché il sig. versi all'Erario un im- Pt_1 porto pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gra- vame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_3 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscrizione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 8 a 8