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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/01/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
Proc. n. 2346/2017 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 23 gennaio 2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott. ssa Daniela Francesca
Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2346/2017 R.G., promossa da
elettivamente domiciliato in Enna, via Roma n.395, presso lo studio dell'avv. C. Parte_1
Adamo che lo rappresenta e difende;
ricorrente
Contro
in persona del legale rappr. p.t. elettivamente domiciliata in Barrafranca, Controparte_1
Corso Grimaldi n.440, presso lo studio dell'avv. G. Lo Monaco che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
resistente
Avente ad oggetto: crediti retributivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2017, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere lavorato, per quanto nella presente sede di rilievo, dall'01.07.2014 al 15.05.2017 alle dipendenze del resistente con le mansioni/ qualifica di autista del di categoria. Org_1
Esponeva che il rapporto di lavoro era continuato fino alla data del licenziamento.
Impugnava il licenziamento per il carattere ritorsivo dello stesso.
Esponeva che sebbene il contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale prevedesse il seguente orario di lavoro: dalle 8:00 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 15:30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle
8:30-10:30, per un totale di 24 ore settimanali, per una retribuzione concordata di euro 1200,00
CP_ mensili, la resistente lo aveva impiegato con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle
6:30/13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 ed il sabato dalle ore 6:00 alle 14:00.
Lamentava di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto al lavoro effettivamente svolto e di non aver ricevuto né gli aumenti previsti dalla legge né la quattordicesima mensilità.
Adiva l'intestato Tribunale al fine di :
1) Dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il licenziamento intimato dalla , Controparte_1
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede P.IVA_1 Controparte_1
legale in Barrafranca (EN), 94012, Via Giorgio La Pira, nei confronti del Sig. , per le Parte_1
ragioni esposte in premessa e per l'effetto condannarla alla corresponsione dell'indennità sostitutiva
ed al risarcimento dei danni subiti nella misura prevista dalla legge;
2) Accertare e dichiarare che il Sig. ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Pt_1 [...]
a far data dal 01.07.2014 al 15.05.2017 in forza di un contratto di lavoro a tempo Controparte_1
pieno e indeterminato e per l'effetto condannarla a corrispondere a favore del Sig. Parte_1
tutte le differenze retributive medio-tempore maturate dal 01.07.2014 al 15.05.2017, pari ad Euro
94.814,68# al lordo di ritenute fiscali oltre la somma di Euro 24.934,71# a titolo di differenza di TFR
maturato in costanza di rapporto lavorativo, come da prospetto dei conteggi elaborato dal
Responsabile dell'Ufficio vertenze legali della di Enna, versato in atti, con conseguente CP_2 versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e
rivalutazione monetaria;
(…).
Si costituiva il resistente contestando le domande avversarie. Eccepiva preliminarmente la inammissibilità della impugnativa del licenziamento per intervenuta decadenza. Eccepiva la nullità della domanda, per genericità della stessa, l'infondatezza della domanda relativa al risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, giacchè intimato per giustificato motivo oggettivo. Eccepiva la infondatezza della domanda afferente a tutte le pretese creditorie rivendicate dal ricorrente.
Ammessa la prova orale, la causa trattata ex art 127 ter cpc, all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come trascritte nei rispettivi atti difensivi, è stata decisa come da sentenza.
*******
Il allega di essere stato licenziato giusta lettera del 13.04.2017, pervenutagli in data Pt_1
24.04.2017.
Org Espone poi, di aver impugnato il licenziamento con lettera del 26.06.2017 pervenuta al datore di lavoro in data 28.06.2017.
Ne discende che il ricorrente, per sua stessa ammissione, non ha impugnato il licenziamento nei sessanta giorni (ultimo giorno utile, calendario alla mano era il 23.06.2017) ed è,
pertanto, decaduto dall'impugnazione.
La decadenza dall'impugnativa del licenziamento, preclude l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso (sub specie di licenziamento ritorsivo) e la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto, sia sul piano contrattuale, in quanto l' inadempimento del datore di lavoro consista nel recesso illegittimo in base alla disciplina speciale, sia sul piano extracontrattuale, ove il comportamento illecito consista proprio, e soltanto, nell'illegittimità del recesso. (nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della corte territoriale che, in forza del pregresso indirizzo giurisprudenziale di legittimità, aveva ritenuto esperibile l'azione risarcitoria in base ai principi generali,
ritenendo preclusa soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, ha ritenuto il dispositivo di rigetto conforme al principio di cui in massima sul presupposto che la domanda della lavoratrice si fondasse soltanto sulla dedotta, e non più conoscibile, illegittimità del licenziamento.
Cass.5545/2007).Passando a lla domanda relativa ai crediti retributivi, si premetta che la domanda con la quale il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione è una
species del genus azione di adempimento.
L'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità sul riparto dell'onere della prova in materia di azione di adempimento trova fondamento nella disposizione generale dell'art.2697 c.c. ai sensi della quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, mentre “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Se, dunque, spetta a colui che propone la domanda, provare i fatti costitutivi del diritto azionato,
mentre spetta a colui che solleva l'eccezione provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo, è ovvio che nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto l'esecuzione della prestazione che forma oggetto di una obbligazione, il creditore-attore deve provare la fonte del suo diritto di credito, e cioè il titolo (negozio giuridico o fattispecie legale:art.1173 c.c.) donde lo stesso scaturisce, mentre il debitore-convenuto deve provare i fatti estintivi della sua obbligazione, ed in particolare l'avvenuto esatto adempimento della stessa.
Infatti l'inadempimento è bensì un presupposto logico della domanda, ma non è un fatto costitutivo del diritto, sicché il creditore può limitarsi ad allegarlo.
Al contrario l'adempimento, in quanto fatto estintivo del diritto, costituisce il fondamento dell'eccezione e deve essere provato dal debitore. I principi generali elaborati dalla giurisprudenza civilistica di legittimità in materia di azione di adempimento trovano applicazione anche in quella particolare species di essa consistente nella domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito del rapporto di lavoro.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, infatti, il lavoratore che assuma l'inadempimento o l'inesatto adempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligo di pagamento della retribuzione contrattuale ha l'onere di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché le mansioni espletate e il relativo livello retributivo.
Provati i fatti costitutivi del suo diritto, il lavoratore non deve dare la prova del mancato ricevimento della mercede, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi di volta in volta allegati.
Sia nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento della retribuzione contrattuale sia nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto il pagamento della giusta retribuzione, ai sensi dell'art.36 Cost.,
il lavoratore ha poi l'onere di provare la normativa contrattuale collettiva di riferimento.
Tornando ai fatti di causa, è a dirsi come il ricorrente, che rivendica differenze retributive dovutegli in relazione al periodo di lavoro prestato alle dipendenze del resistente ( il periodo risulta documentalmente), sia nello specifico onerato di dimostrare lo svolgimento dell'attività di lavoro secondo le modalità temporali e segnatamente secondo l'articolazione oraria della prestazione lavorativa asseritamente resa per quest'ultimo (dal lunedì al venerdì dalle 6:30/13:00 e dalle 14:00
alle 18:00 ed il sabato dalle ore 6:00 alle 14:00).
Ciò premesso, si osserva come non siano stati offerti da parte del ricorrente, che pur ne aveva l'onere,
adeguati riscontri a dimostrazione degli assunti fondanti le pretese avanzate in ricorso.
Per quanto riguarda le registrazioni fonografiche non risultano trascrizioni nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio che abbiano afferenza con l'orario di lavoro asseritamente svolto e che comunque diano conferma di quanto dedotto sul punto dal ricorrente.
Anche gli esiti della prova per testi ammessa ed esperita non possono dirsi sufficienti a far ritenere la fondatezza degli assunti attorei. Dei tre testi indicati ed ammessi, nessuno ha potuto offrire indicazioni puntuali ed attendibili sullo specifico punto.
Così, per quanto concerne il teste lo stesso qualificatosi come cliente della ditta Testimone_1
resistente, afferma “ in riferimento al mi è capitato di vederlo al lavoro” ed ancora “ quando Pt_1
sono andato presso la rivendita mi è capitato speso di vedere il come magazziniere”, CP_1 Pt_1
confermando di aver avuto una conoscenza sporadica ed occasionale dei fatti.
Inoltre lo stesso, interrogato sul capitolo 3, afferente specificamente all'orario di lavoro, non conferma gli orari ma, testualmente, risponde: “posso dire che mi è capitato di incontrare il Pt_1
all'ingresso del luogo di lavoro ad inizio giornata dato che tale ora coincideva con la mia partenza per il lavoro. Qualche altra volta mi è capitato di incontrare il di pomeriggio anche verso le Pt_1
18 in quanto mi sono recato presso la ditta per acquistare materiale. Mi è capitato di CP_1
frequentare la 2-3 volte a settimana tra il 2014 e il 2015 allorchè ero intento nella Organizzazione_3
ristrutturazione di casa mia”. Tale deposizione non ha all'evidenza, alcun rilievo al fine di fondare la tesi attorea. Ciò in quanto il teste frequentava occasionalmente il locale. Tanto ciò vero che lo stesso,
che comunque non risponde affermativamente alla domanda sull'orario di lavoro osservato dal ricorrente (cap 3), chiarisce in modo troncante: “Preciso di non aver mai visto il lavorare dalla Pt_1
mattina al pomeriggio perché non ero e non sono mai stato presente continuativamente nei locali della ditta”.
Né, il fatto che il teste avesse visto talvolta il “ verso le 18”, è circostanza di rilievo, tenuto Pt_1
conto che lo stesso resistente chiarisce che la collocazione oraria del lavoro poteva variare nel rispetto però delle 24 ore settimanali (cfr pag 10 della memoria).
Scarsamente attendibile risulta poi anche la deposizione della teste . Testimone_2
La teste asserisce di essere a conoscenza dei fatti giacchè “ abitavo di fronte al cantiere . CP_1
Sul capito riguardante l'orario di lavoro risponde assertivamente “ si è vero”.
D'altra parte non si vede come una semplice vicina, che peraltro conferma non esserle “mai capitato di scendere giù nel cantiere per un qualsiasi motivo”, abbia potuto avere contezza così dettagliata degli orari di lavoro osservati dal Ciò tanto più ove si consideri che la stessa, a specifica Pt_1
domanda del giudice risponde : “di solito mi alzo tra le 7:30/8:00”. La risposta rende totalmente inattendibile la teste, che poco prima risponde assertivamente di poter confermare l'orario di lavoro giornaliero del sebbene questo montasse ben prima ( circa un'ora e mezza) di quando la Pt_1
stessa potesse essere, per ovvie ragioni, in grado di riferire.
Infine il teste che si qualifica come amico del ricorrente, se da una parte conferma Testimone_3
il capitolo relativo all'orario di lavoro, dall'altra afferma di aver lavorato per la ditta dal CP_1
2004 al 2009. Dunque il teste ha affiancato il ricorrente in un periodo diverso da quello oggetto di causa. Né tale deposizione può avere un valore indiziario della fondatezza della prospettazione attorea circa l'osservanza di un orario superiore a quello previsto contrattualmente, ciò solo ove si consideri che nel periodo per il quale il teste può verosimilmente riferire (quello appunto in cui ha lavorato per la ditta e segnatamente negli anni 2008 e 2009, il ricorrente lavorava per la ditta resistente CP_1
con contratto a tempo pieno e non parziale come per il periodo oggetto di causa.
Tirando le fila, nessuno dei testi risulta avere presenziato sui luoghi di lavoro, nel periodo oggetto di causa di guisa che risulta impossibile stabilire, con sufficiente grado di attendibilità quando (ovvero per quante e quli ore) il suddetto lavoro venisse svolto.
In sostanza, le deposizioni testimoniali acquisite, pur in parte confermative degli assunti attorei, non possono ritenersi idonee a comprovare la prospettazione di cui al ricorso, in considerazione da una parte ed in via prioritaria della scarsa attendibilità dei testimoni, motivata dall'esistenza di vincoli amicali o dalle risposte incompatibili con la conoscenza dei fatti in capo agli stessi e dall'altra, alla luce di quanto sopra osservato circa il fatto che nessuno dei testi ha svolto attività di lavoro in affiancamento al ricorrente nel periodo oggetto di contesa. Di qui discende l'impossibilità per lo stesso di dare contezza dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel periodo in oggetto, con particolare riferimento all'articolazione temporale della prestazione di lavoro che il ricorrente assume essere di gran lunga superiore in termini quantitativi, a quella pattuita. Se ne trae, che le sole testimonianze acquisite come detto tutt'altro che attendibili e comunque parziali, non possano ritenersi, in assenza di altri elementi di giudizio, anche di natura indiziaria (che sarebbe stato come detto onere del ricorrente offrire), dato sufficiente a far ritenere adeguatamente provata la tesi della ricorrente sotto il profilo, del tutto decisivo, afferente alle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, e conduce irrimediabilmente ad escludere l'accoglibilità
della domanda avente ad oggetto le differenze di retribuzione asseritamente maturate, giacchè la stessa è il risultato di un calcolo poggiante sulla considerazione di uno specifico orario lavorativo la cui rigorosa osservanza da parte del è rimasta però di fatto, indimostrata. Pt_1
Conclusivamente, sulla base di una complessiva valutazione delle emergenze processuali, deve ritenersi non compiutamente assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore sul punto. Cioè le risultanze processuali non consentono di fondare un convincimento in punto di fondatezza e dunque di accoglibilità degli specifici capi di domanda non potendosi dire raggiunta appieno la prova della violazione contestata al datore di lavoro. Non avendo assolto all'onere della prova posto a suo carico va rigettata la domanda proposta nel presente giudizio avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5103,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 23 gennaio 2024
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 23 gennaio 2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott. ssa Daniela Francesca
Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2346/2017 R.G., promossa da
elettivamente domiciliato in Enna, via Roma n.395, presso lo studio dell'avv. C. Parte_1
Adamo che lo rappresenta e difende;
ricorrente
Contro
in persona del legale rappr. p.t. elettivamente domiciliata in Barrafranca, Controparte_1
Corso Grimaldi n.440, presso lo studio dell'avv. G. Lo Monaco che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
resistente
Avente ad oggetto: crediti retributivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2017, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere lavorato, per quanto nella presente sede di rilievo, dall'01.07.2014 al 15.05.2017 alle dipendenze del resistente con le mansioni/ qualifica di autista del di categoria. Org_1
Esponeva che il rapporto di lavoro era continuato fino alla data del licenziamento.
Impugnava il licenziamento per il carattere ritorsivo dello stesso.
Esponeva che sebbene il contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale prevedesse il seguente orario di lavoro: dalle 8:00 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 15:30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle
8:30-10:30, per un totale di 24 ore settimanali, per una retribuzione concordata di euro 1200,00
CP_ mensili, la resistente lo aveva impiegato con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle
6:30/13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 ed il sabato dalle ore 6:00 alle 14:00.
Lamentava di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto al lavoro effettivamente svolto e di non aver ricevuto né gli aumenti previsti dalla legge né la quattordicesima mensilità.
Adiva l'intestato Tribunale al fine di :
1) Dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il licenziamento intimato dalla , Controparte_1
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede P.IVA_1 Controparte_1
legale in Barrafranca (EN), 94012, Via Giorgio La Pira, nei confronti del Sig. , per le Parte_1
ragioni esposte in premessa e per l'effetto condannarla alla corresponsione dell'indennità sostitutiva
ed al risarcimento dei danni subiti nella misura prevista dalla legge;
2) Accertare e dichiarare che il Sig. ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Pt_1 [...]
a far data dal 01.07.2014 al 15.05.2017 in forza di un contratto di lavoro a tempo Controparte_1
pieno e indeterminato e per l'effetto condannarla a corrispondere a favore del Sig. Parte_1
tutte le differenze retributive medio-tempore maturate dal 01.07.2014 al 15.05.2017, pari ad Euro
94.814,68# al lordo di ritenute fiscali oltre la somma di Euro 24.934,71# a titolo di differenza di TFR
maturato in costanza di rapporto lavorativo, come da prospetto dei conteggi elaborato dal
Responsabile dell'Ufficio vertenze legali della di Enna, versato in atti, con conseguente CP_2 versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e
rivalutazione monetaria;
(…).
Si costituiva il resistente contestando le domande avversarie. Eccepiva preliminarmente la inammissibilità della impugnativa del licenziamento per intervenuta decadenza. Eccepiva la nullità della domanda, per genericità della stessa, l'infondatezza della domanda relativa al risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, giacchè intimato per giustificato motivo oggettivo. Eccepiva la infondatezza della domanda afferente a tutte le pretese creditorie rivendicate dal ricorrente.
Ammessa la prova orale, la causa trattata ex art 127 ter cpc, all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come trascritte nei rispettivi atti difensivi, è stata decisa come da sentenza.
*******
Il allega di essere stato licenziato giusta lettera del 13.04.2017, pervenutagli in data Pt_1
24.04.2017.
Org Espone poi, di aver impugnato il licenziamento con lettera del 26.06.2017 pervenuta al datore di lavoro in data 28.06.2017.
Ne discende che il ricorrente, per sua stessa ammissione, non ha impugnato il licenziamento nei sessanta giorni (ultimo giorno utile, calendario alla mano era il 23.06.2017) ed è,
pertanto, decaduto dall'impugnazione.
La decadenza dall'impugnativa del licenziamento, preclude l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso (sub specie di licenziamento ritorsivo) e la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto, sia sul piano contrattuale, in quanto l' inadempimento del datore di lavoro consista nel recesso illegittimo in base alla disciplina speciale, sia sul piano extracontrattuale, ove il comportamento illecito consista proprio, e soltanto, nell'illegittimità del recesso. (nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della corte territoriale che, in forza del pregresso indirizzo giurisprudenziale di legittimità, aveva ritenuto esperibile l'azione risarcitoria in base ai principi generali,
ritenendo preclusa soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, ha ritenuto il dispositivo di rigetto conforme al principio di cui in massima sul presupposto che la domanda della lavoratrice si fondasse soltanto sulla dedotta, e non più conoscibile, illegittimità del licenziamento.
Cass.5545/2007).Passando a lla domanda relativa ai crediti retributivi, si premetta che la domanda con la quale il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione è una
species del genus azione di adempimento.
L'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità sul riparto dell'onere della prova in materia di azione di adempimento trova fondamento nella disposizione generale dell'art.2697 c.c. ai sensi della quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, mentre “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Se, dunque, spetta a colui che propone la domanda, provare i fatti costitutivi del diritto azionato,
mentre spetta a colui che solleva l'eccezione provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo, è ovvio che nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto l'esecuzione della prestazione che forma oggetto di una obbligazione, il creditore-attore deve provare la fonte del suo diritto di credito, e cioè il titolo (negozio giuridico o fattispecie legale:art.1173 c.c.) donde lo stesso scaturisce, mentre il debitore-convenuto deve provare i fatti estintivi della sua obbligazione, ed in particolare l'avvenuto esatto adempimento della stessa.
Infatti l'inadempimento è bensì un presupposto logico della domanda, ma non è un fatto costitutivo del diritto, sicché il creditore può limitarsi ad allegarlo.
Al contrario l'adempimento, in quanto fatto estintivo del diritto, costituisce il fondamento dell'eccezione e deve essere provato dal debitore. I principi generali elaborati dalla giurisprudenza civilistica di legittimità in materia di azione di adempimento trovano applicazione anche in quella particolare species di essa consistente nella domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito del rapporto di lavoro.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, infatti, il lavoratore che assuma l'inadempimento o l'inesatto adempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligo di pagamento della retribuzione contrattuale ha l'onere di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché le mansioni espletate e il relativo livello retributivo.
Provati i fatti costitutivi del suo diritto, il lavoratore non deve dare la prova del mancato ricevimento della mercede, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi di volta in volta allegati.
Sia nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento della retribuzione contrattuale sia nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto il pagamento della giusta retribuzione, ai sensi dell'art.36 Cost.,
il lavoratore ha poi l'onere di provare la normativa contrattuale collettiva di riferimento.
Tornando ai fatti di causa, è a dirsi come il ricorrente, che rivendica differenze retributive dovutegli in relazione al periodo di lavoro prestato alle dipendenze del resistente ( il periodo risulta documentalmente), sia nello specifico onerato di dimostrare lo svolgimento dell'attività di lavoro secondo le modalità temporali e segnatamente secondo l'articolazione oraria della prestazione lavorativa asseritamente resa per quest'ultimo (dal lunedì al venerdì dalle 6:30/13:00 e dalle 14:00
alle 18:00 ed il sabato dalle ore 6:00 alle 14:00).
Ciò premesso, si osserva come non siano stati offerti da parte del ricorrente, che pur ne aveva l'onere,
adeguati riscontri a dimostrazione degli assunti fondanti le pretese avanzate in ricorso.
Per quanto riguarda le registrazioni fonografiche non risultano trascrizioni nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio che abbiano afferenza con l'orario di lavoro asseritamente svolto e che comunque diano conferma di quanto dedotto sul punto dal ricorrente.
Anche gli esiti della prova per testi ammessa ed esperita non possono dirsi sufficienti a far ritenere la fondatezza degli assunti attorei. Dei tre testi indicati ed ammessi, nessuno ha potuto offrire indicazioni puntuali ed attendibili sullo specifico punto.
Così, per quanto concerne il teste lo stesso qualificatosi come cliente della ditta Testimone_1
resistente, afferma “ in riferimento al mi è capitato di vederlo al lavoro” ed ancora “ quando Pt_1
sono andato presso la rivendita mi è capitato speso di vedere il come magazziniere”, CP_1 Pt_1
confermando di aver avuto una conoscenza sporadica ed occasionale dei fatti.
Inoltre lo stesso, interrogato sul capitolo 3, afferente specificamente all'orario di lavoro, non conferma gli orari ma, testualmente, risponde: “posso dire che mi è capitato di incontrare il Pt_1
all'ingresso del luogo di lavoro ad inizio giornata dato che tale ora coincideva con la mia partenza per il lavoro. Qualche altra volta mi è capitato di incontrare il di pomeriggio anche verso le Pt_1
18 in quanto mi sono recato presso la ditta per acquistare materiale. Mi è capitato di CP_1
frequentare la 2-3 volte a settimana tra il 2014 e il 2015 allorchè ero intento nella Organizzazione_3
ristrutturazione di casa mia”. Tale deposizione non ha all'evidenza, alcun rilievo al fine di fondare la tesi attorea. Ciò in quanto il teste frequentava occasionalmente il locale. Tanto ciò vero che lo stesso,
che comunque non risponde affermativamente alla domanda sull'orario di lavoro osservato dal ricorrente (cap 3), chiarisce in modo troncante: “Preciso di non aver mai visto il lavorare dalla Pt_1
mattina al pomeriggio perché non ero e non sono mai stato presente continuativamente nei locali della ditta”.
Né, il fatto che il teste avesse visto talvolta il “ verso le 18”, è circostanza di rilievo, tenuto Pt_1
conto che lo stesso resistente chiarisce che la collocazione oraria del lavoro poteva variare nel rispetto però delle 24 ore settimanali (cfr pag 10 della memoria).
Scarsamente attendibile risulta poi anche la deposizione della teste . Testimone_2
La teste asserisce di essere a conoscenza dei fatti giacchè “ abitavo di fronte al cantiere . CP_1
Sul capito riguardante l'orario di lavoro risponde assertivamente “ si è vero”.
D'altra parte non si vede come una semplice vicina, che peraltro conferma non esserle “mai capitato di scendere giù nel cantiere per un qualsiasi motivo”, abbia potuto avere contezza così dettagliata degli orari di lavoro osservati dal Ciò tanto più ove si consideri che la stessa, a specifica Pt_1
domanda del giudice risponde : “di solito mi alzo tra le 7:30/8:00”. La risposta rende totalmente inattendibile la teste, che poco prima risponde assertivamente di poter confermare l'orario di lavoro giornaliero del sebbene questo montasse ben prima ( circa un'ora e mezza) di quando la Pt_1
stessa potesse essere, per ovvie ragioni, in grado di riferire.
Infine il teste che si qualifica come amico del ricorrente, se da una parte conferma Testimone_3
il capitolo relativo all'orario di lavoro, dall'altra afferma di aver lavorato per la ditta dal CP_1
2004 al 2009. Dunque il teste ha affiancato il ricorrente in un periodo diverso da quello oggetto di causa. Né tale deposizione può avere un valore indiziario della fondatezza della prospettazione attorea circa l'osservanza di un orario superiore a quello previsto contrattualmente, ciò solo ove si consideri che nel periodo per il quale il teste può verosimilmente riferire (quello appunto in cui ha lavorato per la ditta e segnatamente negli anni 2008 e 2009, il ricorrente lavorava per la ditta resistente CP_1
con contratto a tempo pieno e non parziale come per il periodo oggetto di causa.
Tirando le fila, nessuno dei testi risulta avere presenziato sui luoghi di lavoro, nel periodo oggetto di causa di guisa che risulta impossibile stabilire, con sufficiente grado di attendibilità quando (ovvero per quante e quli ore) il suddetto lavoro venisse svolto.
In sostanza, le deposizioni testimoniali acquisite, pur in parte confermative degli assunti attorei, non possono ritenersi idonee a comprovare la prospettazione di cui al ricorso, in considerazione da una parte ed in via prioritaria della scarsa attendibilità dei testimoni, motivata dall'esistenza di vincoli amicali o dalle risposte incompatibili con la conoscenza dei fatti in capo agli stessi e dall'altra, alla luce di quanto sopra osservato circa il fatto che nessuno dei testi ha svolto attività di lavoro in affiancamento al ricorrente nel periodo oggetto di contesa. Di qui discende l'impossibilità per lo stesso di dare contezza dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel periodo in oggetto, con particolare riferimento all'articolazione temporale della prestazione di lavoro che il ricorrente assume essere di gran lunga superiore in termini quantitativi, a quella pattuita. Se ne trae, che le sole testimonianze acquisite come detto tutt'altro che attendibili e comunque parziali, non possano ritenersi, in assenza di altri elementi di giudizio, anche di natura indiziaria (che sarebbe stato come detto onere del ricorrente offrire), dato sufficiente a far ritenere adeguatamente provata la tesi della ricorrente sotto il profilo, del tutto decisivo, afferente alle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, e conduce irrimediabilmente ad escludere l'accoglibilità
della domanda avente ad oggetto le differenze di retribuzione asseritamente maturate, giacchè la stessa è il risultato di un calcolo poggiante sulla considerazione di uno specifico orario lavorativo la cui rigorosa osservanza da parte del è rimasta però di fatto, indimostrata. Pt_1
Conclusivamente, sulla base di una complessiva valutazione delle emergenze processuali, deve ritenersi non compiutamente assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore sul punto. Cioè le risultanze processuali non consentono di fondare un convincimento in punto di fondatezza e dunque di accoglibilità degli specifici capi di domanda non potendosi dire raggiunta appieno la prova della violazione contestata al datore di lavoro. Non avendo assolto all'onere della prova posto a suo carico va rigettata la domanda proposta nel presente giudizio avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5103,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 23 gennaio 2024